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Coltivazione di cannabis: L'imputato va assolto se le piante non erano ancora giunte a maturazione.

Tribunale Nola, 20/01/2022, (ud. 20/01/2022, dep. 20/01/2022), n.111

Tribunale: Nola

Giudice: Alessandra Zingales

Reato: Coltivazione cannabis

Esito: Assoluzione


Svolgimento del processo

A seguito di arresto operato il 27.07.2021 dai c.c. della stazione di Somma Vesuviana, Es.Gi. è stato condotto innanzi a questo Giudice per la convalida ed il contestuale giudizio con il rito direttissimo.


All'udienza, il P.M. ha formulato l'imputazione ed il M.llo Li.Fe., dei Carabinieri di Somma Vesuviana, ha riferito con relazione orale sui fatti da cui era scaturito l'arresto in flagranza; di seguito, informato delle facoltà di cui agli artt. 63 e ss. c.p.p., l'imputato ha deciso di sottoporsi ad interrogatorio in ordine ai fatti a lui ascritti, fornendone la propria versione; di seguito, sentite le parti, con ordinanza in atti la scrivente ha convalidato l'arresto e non ha applicato alcuna misura cautelare, non richiesta dal P.M.


A quel punto, nel passare alla fase di giudizio, l'imputato ha chiesto personalmente un termine a difesa per valutare la possibilità di accedere ad un rito alternativo, conferendo procura speciale ai difensori presenti, ed il rinvio veniva concesso con sospensione del termine di prescrizione all'udienza del 23.12.2021.


In tale data i difensori facevano pervenire istanza di differimento per legittimo impedimento, che veniva accolta con sospensione del temine di prescrizione, ed il processo era rinviato al 20.01.2022.


All'udienza odierna il difensore presente ha dichiarato di voler procedere col rito abbreviato, che veniva immediatamente celebrato. La scrivente ha disposto la trasformazione del rito, il PM ha consegnato il proprio fascicolo e le parti hanno proceduto alla discussione ed alla formulazione delle rispettive conclusioni. Ritiratasi in camera di consiglio per la decisione, la scrivente ha quindi pronunciato la presente sentenza di assoluzione, resa pubblica mediante lettura in udienza alle parti presenti, per le seguenti motivazioni.


Motivi della decisione

Ritiene questo Giudice che l'assunto accusatorio non abbia trovato riscontro nel compendio probatorio, di tipo sia documentale che dichiarativo, assunto nel corso del dibattimento. La vicenda per cui è processo, ripercorsa con chiarezza dal M.llo Fi., in servizio presso i c.c. di Somma Vesuviana, nel corso della sua escussione - corroborata dalla documentazione versata in atti - è estremamente chiara e può essere sintetizzata come segue. Il relazionante riferiva che nella mattinata del 27.07.2021, nel corso di un servizio predisposto per il contrasto allo spaccio e alla coltivazione illegale di sostanze stupefacenti, intorno alle ore 8:20 circa nel transitare in via Ca. del Comune di Somma Vesuviana, in un fondo, recintato e chiuso con cancello, a sua volta chiuso da catenaccio, notavano la presenza di alcune piante apparentemente riferibili a cannabis. Dagli accertamenti effettuati nell'immediatezza, appuravano che il fondo era riconducibile a Es.Gi. e dunque i militari si recavano presso la sua abitazione, posta a circa cento metri di distanza sulla stessa strada, dove rinvenivano la moglie dell'Es.Gi., il quale tuttavia sopraggiungeva poco dopo direttamente sul fondo attenzionato.


Edotto dai militari del motivo del controllo, questi con delle chiavi in suo possesso apriva il lucchetto posto a chiusura del cancello del fondo, e gli operanti potevano riscontrare la fondatezza di quanto apparso a prima vista, in quanto rinvenivano 11 piante di marijuana e - in un casolare ubicato all'interno del podere - tre barattoli con sostanza stupefacente analoga, già essiccata, ed un quarto con dei semi di cannabis, sottoponendo, dunque, tutto a sequestro. Il M.llo Fi. precisava che le piante di marijuana rinvenute si trovavano frammezzate a filari di altre piante di normale coltivazione e che l'atteggiamento dell'Es.Gi. era stato molto collaborativo rispetto ai loro accertamenti, che si completavano con i test speditivi della sostanza rinvenuta - sia le piantine che le foglie essiccate, già pronte per il consumo - effettuati presso gli uffici della Stazione, che davano riscontro positivo rispetto alla marijuana. Il dichiarante completava la propria esposizione dicendo che non veniva rinvenuto alcun materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente.


L'imputato decideva di rendere esame e nel corso del proprio interrogatorio spiegava che le piantine rinvenute erano state coltivate per uso proprio, in quanto sia lui che la moglie soffrono di varie patologie che arrecano loro molti dolori, che affrontano utilizzando la cannabis da lui coltivata. L'imputato evidenziava che il terreno da lui coltivato, utilizzato per arrotondare la pensione minima che sia lui che la moglie percepiscono, avrebbe consentito la coltivazione di almeno 500 piante, se effettivamente avesse voluto dedicarcisi per il commercio di sostanza stupefacente, per cui il quantitativo minimo rinvenuto, 11 piantine in tutto, era evidentemente per uso personale.


Quanto ai semi rinvenuti in uno dei barattoli, l'Es.Gi. dichiarava che erano semi da canapa, ossia mangime per uccelli e che non erano utilizzabili per la semina, mentre le foglie essiccate rinvenute negli altri due barattoli erano inutilizzabili perché erano bruciate (sebbene poi non abbia saputo spiegare perché le conservasse all'interno dell'armadio in cui erano state rinvenute).


L'imputato precisava infine che le piante non erano ancora giunte a maturazione, poiché la fioritura è prevista a ottobre-novembre e al momento dell'accertamento, avvenuto alla fine di luglio, le piantine erano ancora nella fase della germinazione, priva di infioritura che costituisce la fase finale della maturazione, ideale per la raccolta delle foglie e il loro essiccamento. Orbene, tali essendo i fatti, è indiscutibile l'attribuzione della coltivazione di piantine di cannabis all'imputato. Egli infatti era presente sul terreno al momento dell'avvio della perquisizione, si è assunto la paternità della coltivazione delle piantine e si è mostrato collaborativo durante le operazioni, indicandole spontaneamente ai militari, come pure i barattoli in cui custodiva i semi e le foglie essiccate.


In merito alla coltivazione di piante idonee alla produzione di stupefacenti, questo Tribunale si uniforma all'indirizzo affermato dalla Corte di Cassazione Sez. UU., con sentenza n. 28605 del 24.04.2008, secondo il quale "ai fini della punibilità della coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, spetta al giudice verificare in concreto l'offensività della condotta ovvero l'idoneità della sostanza ricavata a produrre un effetto drogante rilevabile", dal quale non ritiene di doversi discostare, in ragione della persuasività dell'apparato argomentativo.


In giurisprudenza è, infatti, ormai consolidato l'orientamento secondo il quale spetta al giudice verificare se la condotta, di volta in volta contestata all'agente ed accertata, sia assolutamente inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico protetto, che nel caso di specie è individuato nella "salute collettiva" con il connesso interesse al contrasto dell'incremento quantitativo di sostanza drogante in circolazione, risultando pertanto in concreto inoffensiva. Nello specifico, la succitata sentenza ha precisato che "la condotta, perciò, deve ritenersi "inoffensiva" soltanto se il bene tutelato non è stato leso o messo in pericolo anche in grado minimo (irrilevante, infatti, è a tal fine il grado dell'offesa), sicché la "offensività" non ricorre soltanto se la sostanza ricavabile dalla coltivazione non è idonea a produrre un effetto stupefacente in concreto rilevabile".


Sul punto, giova rammentare che la stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 360 del 1995, ha riconosciuto alla condotta di coltivazione di piante da cui sono estraibili sostanze stupefacenti la configurazione di reato di "pericolo presunto", quindi connotato dalla necessaria offensività della fattispecie criminosa "astratta"; nel corpo della pronuncia ha sottolineato, al contempo, la necessità che l'offensività sia ravvisabile oltre che in astratto, anche in concreto, almeno in grado minimo, nella condotta dell'agente.


In ulteriori pronunce la Suprema Corte ha, inoltre, precisato che il principio di offensività opera su due piani, ribadendo, così, che alla lesività in astratto, intesa quale limite alla discrezionalità del legislatore nella individuazione di interessi meritevoli di tutela mediante lo strumento penale e nella formulazione del modello legale della fattispecie incriminatrice, fa riscontro il compito del giudice di accertare in concreto, nel momento applicativo, se il comportamento posto in essere lede effettivamente l'interesse tutelato dalla norma (Corte Cost. n. 513/200, n. 260/2005 e ordinanza n. 262/2013).


Dunque, chiarito che la condotta di coltivazione è in astratto idonea ad attentare al bene giuridico tutelato dalla norma, è, tuttavia, indispensabile verificare in concreto che la condotta di coltivazione sia in grado di mettere in pericolo detto bene.


Orbene, nel caso di interesse diverse circostanze inducono a ritenere la situazione di fatto accertata in corso di indagine come inoffensiva e, pertanto, penalmente irrilevante. Occorre infatti anche rammentare alcune pronunzie della S.C., in cui si fa riferimento, oltre alla verifica della conformità della pianta coltivata al tipo botanico vietato ed alla capacità della sostanza - sia ricavata che ricavabile - a produrre un effetto drogante, anche al concreto pericolo di aumento di disponibilità dello stupefacente e di ulteriore diffusione dello stesso (così cit. "deve escludersi la sussistenza del reato di coltivazione non autorizzata di piante da cui sono ricavabili sostante stupefacenti qualora il giudice accerti l'inoffensività in concreto della condotta, per essere questa di tale minima entità da rendere sostanzialmente irrilevante l'aumento di disponibilità di droga e non prospettabile alcun pericolo di ulteriore diffusione di essa" - cfr. Cass. Sez. 6, n. 5254 del 10/11/2015, Cass. Sez. 4, n. 3787 del 19/01/2016, Cass. Sez. 6, n. 8085 del 17/02/2016) e ancora "con riferimento alla coltivazione, questo tipo di verifica deve essere rivolta ad accertare la potenziale lesività delle piantine, ma avendo riferimento all'attualità, non alla futura ed eventuale capacità di mettere in pericolo il bene tutelato. In altri termini, la condotta di coltivazione, per essere punita, deve essere in grado in concreto di mettere in pericolo la salute pubblica e ciò può accadere se la pianta ha una effettiva e attuale capacità droganti" (Sez. 6, n. 2618 del 21710/2015, dep. 21/01/2016). Si tratta in tutte le ipotesi di casi giudiziari, come si comprende dalla lettura delle relative motivazioni, in cui la pianta non era giunta ad uno stato di maturazione sufficiente a produrre principi attivi idonei ad indurre uno stato stupefacente in concreto rilevabile, ossia la quantità di sostanza provvista di efficacia drogante era piuttosto esigua ovvero il numero di piante (una, al massimo due piante) era ritenuto poco significativo, casi assolutamente analoghi a quello di cui ci si occupa. In ragione di quanto argomentato deve, perciò, concludersi che nel caso di specie si configuri un'ipotesi di coltivazione di entità minima ed inconsistente, tale da rendere sostanzialmente irrilevante l'aumento di disponibilità dello stupefacente e non prospettabile alcun pericolo di ulteriore diffusione dello stesso. Tale conclusione è ricavabile dalla versione fornita dall'imputato che, pur se piuttosto confuso nell'esposizione, tuttavia ha chiarito con sufficiente linearità le modalità della coltivazione e le ragioni che lo avevano indotto a farlo. Occorre sicuramente tenere conto anche della valutazione espressa da altra giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la circostanza che l'imputato abbia potuto detenere le piantine per un'assunzione solo personale dello stupefacente ricavabile, dovrebbe comunque ritenersi del tutto irrilevante in quanto "costituisce condotta penalmente rilevante qualsiasi attività non autorizzata di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, anche quando sia realizzata per la destinazione del prodotto ad uso personale" (cfr. Sez. U. n. 28605/2008), dato che contribuisce ad accrescere, pur se mirata a soddisfare esigenze di natura personale, la quantità di sostanza stupefacente esistente e circolante. Sul tema, infatti, vanno richiamati i principi espressi nella sentenza n. 360/1995 della Corte Costituzionale e ribaditi dalla Corte di Cassazione (sentenza Sez. UU. n. 28605 del 24.04.2008) in base a cui sono stati esclusi i profili di incostituzionalità dell'art. 75 D.P.R. n. 309 del 1990 nella parte in cui non annovera la coltivazione finalizzata all'uso personale tra le condotte passibili di mera sanzione amministrativa, con la conseguenza che è irrilevante, ai fini della sussistenza del reato de quo, la distinzione tra coltivazione tecnico agraria e coltivazione domestica, poiché detta condotta rileva penalmente anche quando sia realizzata per la destinazione del prodotto ad uso personale.


Nonostante ciò, si ritiene di dare rilievo prevalente al fatto che le piantine non erano ancora giunte a maturazione, e che quindi non essendo in uno stadio sufficiente a produrre principi attivi idonei ad indurre uno stato stupefacente in concreto rilevabile, erano prive di quella offensività in concreto richiesta dalla giurisprudenza sopra richiamata, e delle piantine essiccate, non essendo state effettuate analisi chimico-fisiche di laboratorio che attestassero il grado drogate della sostanza, non è possibile affermare la loro concreta offensività; i semi rinvenuti, poi, si sono dimostrati inidonei alla semina per la produzione di altre piantine, in quanto come affermato dall'imputato, non smentito da accertamenti che abbiano dato risultati di segno contrario, erano semi di canapa da destinare all'alimentazione degli uccelli. Per tutte queste considerazioni, l'imputato deve essere assolto dal reato a lui contestato perché il fatto non costituisce reato. Le motivazioni sono contestuali.


P.Q.M.

Letto l'art. 530 c.p.p.,


assolve Es.Gi. dal reato a lui ascritto perché il fatto non costituisce reato. Dispone il dissequestro dei barattoli in sequestro e la loro restituzione all'avente diritto.


Motivazione contestuale.


Così deciso in Nola il 20 gennaio 2022.


Depositata in Cancelleria il 20 gennaio 2022.

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