di Avv. Michele Coppola
1. Introduzione
L'articolo esamina le disposizioni dell'articolo 186-bis del Codice della Strada italiano, in particolare le lettere b), c) e d), in relazione alle aggravanti previste per i conducenti professionali negli articoli 589-bis e 590-bis del Codice Penale. L'obiettivo è chiarire se i conducenti muniti di sola patente "B" e sprovvisti del Certificato di Qualificazione del Conducente (CQC), come i corrieri che guidano furgoni leggeri o gli autisti di veicoli per la raccolta dei rifiuti, rientrino in questa categoria e quali siano le implicazioni in termini di limiti alcolemici e responsabilità penali.
2. I conducenti professionali
L'articolo 186-bis, c. 1, lettere b) e c), del Codice della Strada italiano, fa riferimento ai conducenti professionali. Questi sono coloro che svolgono attività di trasporto professionale per conto terzi di persone o merci, regolamentata dagli articoli da 85 a 90 del Codice della Strada.
3. I conducenti di veicoli pesanti
Gli autisti di veicoli pesanti rientrano nella definizione dell'articolo 186-bis, c. 1, lettera d), del Codice della Strada. Questa categoria comprende i conducenti di veicoli con massa complessiva totale a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, veicoli destinati al trasporto di persone con più di otto posti a sedere escluso quello del conducente, nonché autoarticolati e autosnodati indipendentemente dalla loro massa complessiva.
4. Limiti alcolemici
I conducenti professionali, come definiti dall'articolo 186-bis, sono soggetti a limiti alcolemici specifici previsti dalla legge. Ciò significa che anche i corrieri che guidano furgoni leggeri o gli autisti di veicoli per la raccolta dei rifiuti possono essere soggetti a questi limiti alcolemici, anche se possiedono solo la patente "B" e sono sprovvisti del Certificato di Qualificazione del Conducente (CQC).
5. Esclusioni
L'eccezione a questa regola si applica solo se i veicoli guidati dai conducenti professionali sono leggeri, con una massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate, e il trasporto viene effettuato in conto proprio.
6. Aggravanti penali
Le disposizioni dell'articolo 186-bis del Codice della Strada richiamano anche le aggravanti previste negli articoli 589-bis e 590-bis del Codice Penale. Ciò significa che questi conducenti potrebbero essere soggetti a sanzioni penali più severe in caso di reati correlati all'uso di alcol o droghe durante la guida.
7. Conclusioni
In sintesi, i conducenti professionali, definiti dall'articolo 186-bis del Codice della Strada, includono sia coloro che svolgono attività di trasporto per conto terzi con veicoli leggeri che quelli che guidano veicoli pesanti. I limiti alcolemici e le responsabilità penali sono applicabili a entrambe queste categorie, a meno che i veicoli guidati siano leggeri e il trasporto venga effettuato in conto proprio. Pertanto, è fondamentale che i conducenti conoscano queste normative per evitare sanzioni e garantire la sicurezza stradale.