Confisca annullata in sede di patteggiamento per detenzione di stupefacenti: va accertato il collegamento tra denaro e reato (Cass. pen. n. 20089/25)
- Avvocato Del Giudice
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1. Premessa
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20089 del 16 maggio 2025 (dep. 29 maggio 2025), ha annullato la confisca di una somma di denaro disposta in sede di patteggiamento per il reato di detenzione di sostanza stupefacente, ribadendo la necessità di un adeguato accertamento del nesso eziologico tra la somma in sequestro e l'attività illecita contestata.
2. Il caso
Il Tribunale di Bergamo, in applicazione dell'art. 444 c.p.p., aveva accolto la richiesta di patteggiamento avanzata da Gh.Mo., imputato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990, condannandolo a un anno di reclusione e 2.000 euro di multa (pena sospesa). Contestualmente, il giudice disponeva la confisca e devoluzione all'erario della somma di euro 778,00 rinvenuta nella disponibilità dell'imputato.
3. Il ricorso
Il difensore proponeva ricorso lamentando che la sentenza non contenesse alcuna motivazione circa il nesso tra la somma confiscata e la condotta contestata, che riguardava esclusivamente la detenzione a fini di spaccio, e non una cessione effettiva. Inoltre, evidenziava l'assenza di prove che collegassero in modo diretto il denaro a un'attività di spaccio già realizzata.
4. La decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, richiamando i principi espressi dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 21368/2020 (Savin), secondo cui la confisca in sede di patteggiamento, se non concordata tra le parti, deve comunque essere sorretta da una motivazione autonoma e congrua.
Nel caso in esame, il Tribunale si era limitato a dedurre la provenienza illecita del denaro dalla mancanza di un'attività lavorativa regolare dell'imputato. La Cassazione ha ritenuto tale motivazione insufficiente, soprattutto considerando la modesta entità della somma e la contestazione di mera detenzione. La Corte ha anche ribadito che, in assenza di una condotta di cessione, la confisca del denaro è legittima solo se ne ricorrano i presupposti di cui all'art. 240-bis c.p., peraltro applicabile in materia di stupefacenti solo in virtù del rinvio operato dall'art. 85-bis del D.P.R. 309/1990.
5. Principio di diritto
È illegittima la confisca del denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato, in sede di patteggiamento per detenzione di sostanze stupefacenti, se non vi è adeguata motivazione circa la provenienza illecita della somma e il suo collegamento con l'attività delittuosa contestata.
La mera assenza di redditi leciti non basta a giustificare la misura ablativa.
La sentenza integrale
Cassazione penale sez. IV, 16/05/2025, (ud. 16/05/2025, dep. 29/05/2025), n.20089
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Bergamo, ai sensi degli artt. 444 e ss., cod. proc. pen., ha applicato nei confronti di Gh.Mo., imputato del reato previsto dall'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, la pena (condizionalmente sospesa) di anni uno di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa, così determinata con diminuzione determinata dalla scelta del rito; ha altresì disposto la confisca e la devoluzione all'Erario della somma di denaro in sequestro, pari a Euro 778,00.
2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione Gh.Mo., tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione; con il quale ha dedotto - ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. - la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione relativamente alla confisca del denaro in sequestro.
Ha dedotto che la somma suddetta era stata rinvenuta nell'automobile dell'imputato il quale, al momento dell'arresto, non era impegnato in attività di spaccio essendo stata contestata la mera detenzione a tali fini di sostanza stupefacente; ha quindi dedotto l'assenza di motivazione in ordine alla riconducibilità del denaro medesimo a una pregressa attività illecita e non potendosi considerare lo stesso quale profitto del reato in relazione alla contestazione di mera detenzione della sostanza suddetta.
3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione inerente alla confisca.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. In ordine al profilo di diritto rilevante nel caso in esame, deve essere premesso che - sulla base dell'arresto espresso da Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348 - la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen.; conseguendone l'astratta ammissibilità del motivo che, come nel caso di specie e sul presupposto della mancata formazione dell'accordo in ordine alle determinazioni inerenti alla confisca (in relazione al vigente testo dell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 25, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), deduca il vizio di motivazione in ordine a tale specifico profilo.
3. Deve quindi osservarsi che - in tema di confisca diretta del profitto del reato adottata in sede di sentenza di patteggiamento, presupponente nel caso di specie la derivazione del denaro dalla contestata attività di cessione di sostanza stupefacente - sussiste comunque un obbligo di congrua motivazione in capo al giudice procedente, pur se parametrato alla particolare natura della sentenza, rispetto alla quale - pur non potendo ridursi il compito del giudice a una funzione di semplice presa d'atto del patto concluso tra le parti - lo sviluppo argomentativo della decisione è necessariamente correlato all'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione (Sez. 2, n. 28850 del 05/06/2019, Bushi, Rv. 276574; Sez. 2, n. 13915 del 05/04/2022, Anastasio, Rv. 283081, specificamente resa in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la dizione, contenuta in sentenza, "va disposta la confisca di quanto sequestrato agli odierni imputati" non rispettasse il requisito motivazionale).
4. Applicando i principi suddetti al caso di specie, deve quindi ritenersi che la mera argomentazione contenuta in sentenza, in base alla quale la confisca del denaro si giustificava sulla scorta della considerazione per la quale lo stesso era di sicura provenienza illecita "stante la circostanza che l'imputato risulta privo di regolare attività lavorativa" non rispetti adeguatamente l'onere motivazionale esistente nel caso di specie, anche a fronte della modesta entità della somma sequestrata.
D'altra parte, va rilevato che la condotta contestata all'imputato è relativa alla sola detenzione di sostanza stupefacente e che, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, in ordine a tale condotta il denaro rinvenuto nella disponibilità dello stesso può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85-bis D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, essendo stato chiarito che - in tale ipotesi - non è consentita la confisca del denaro né ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, D.P.R. cit., applicabili invece all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità (Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Donato, Rv. 283248; Sez. 6, n. 2762 del 19/12/2023, El Khomri, Rv. 285899).
5. La sentenza impugnata, fermo restando l'irrevocabilità dell'accertamento della penale responsabilità del ricorrente, va quindi annullata con al Tribunale di Bergamo, diversa persona fisica, affinché provveda a colmare la riscontrata lacuna motivazionale in riferimento alla confisca delle somme di denaro in sequestro.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla confisca del denaro e rinvia, per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Bergamo, diversa persona fisica.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2025.
Depositata in Cancelleria il 29 maggio 2025.