Confisca di prevenzione: la difesa dei beni intestati a familiari, società e terzi
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La sentenza della Cassazione penale, sez. V, 28 maggio 2026, n. 23565, affronta uno dei temi più delicati delle misure di prevenzione patrimoniali: la confisca di beni formalmente intestati non al proposto, ma a familiari, società, fondazioni o terzi.
Molti procedimenti di prevenzione non colpiscono soltanto i beni intestati direttamente al soggetto proposto.
Spesso l’indagine patrimoniale si estende a immobili intestati alla moglie, auto intestate ai familiari, quote societarie, conti correnti formalmente riferibili a società, fondazioni o soggetti terzi.
Il punto decisivo diventa allora questo: il bene appartiene davvero al terzo oppure l’intestazione serve solo a schermare il patrimonio del proposto?
La Cassazione ribadisce che, nella confisca di prevenzione, non conta solo la proprietà formale. Conta la disponibilità sostanziale.
L’art. 24 d.lgs. 159/2011 consente la confisca dei beni dei quali il proposto non possa giustificare la legittima provenienza e che risultino, anche per interposta persona fisica o giuridica, nella sua titolarità o disponibilità, in valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all’attività economica.
Il principio: la forma non basta
La proprietà formale è solo il punto di partenza.
Se un immobile è intestato a una società, un’autovettura al coniuge, un conto corrente a una persona giuridica o una quota a un familiare, il giudice deve verificare chi abbia realmente la disponibilità economica del bene.
La disponibilità può emergere da molti indici:
chi utilizza il bene;
chi sostiene le spese;
chi ha fornito la provvista per l’acquisto;
chi decide sulla gestione;
chi trae utilità economica dal bene;
chi ha costruito l’operazione negoziale;
se il terzo intestatario aveva redditi compatibili con l’acquisto.
La difesa, quindi, non può limitarsi a dire: “il bene non è intestato al proposto”.
Deve dimostrare che il bene appartiene davvero al terzo.
Familiari e conviventi: la posizione più delicata
La posizione dei familiari è particolarmente fragile.
Quando il bene viene trasferito o intestato al coniuge, al convivente o ad altri familiari in un periodo vicino alla proposta di prevenzione, opera una presunzione di fittizietà che il terzo deve superare con prova contraria.
Questo significa che il familiare intestatario non può difendersi solo producendo l’atto di acquisto o il certificato di proprietà.
Deve dimostrare di avere acquistato con denaro proprio, lecito, tracciabile e proporzionato.
Nel caso esaminato, la Cassazione valorizza proprio questi aspetti: trasferimenti in favore del coniuge, disponibilità economiche non adeguatamente giustificate, documentazione ritenuta insufficiente, tempistica sospetta e permanenza dell’utilità economica in capo al proposto.
In sostanza: se il bene è intestato alla moglie, ma lo usa il marito; se il prezzo è stato pagato con denaro proveniente dal proposto; se il terzo non ha redditi adeguati; se l’operazione avviene poco prima o durante un procedimento penale o di prevenzione, il rischio di confisca diventa elevato.
Società e terzi: quando l’intestazione diventa schermo
Il discorso vale anche per le società.
Una società può essere reale, operativa, dotata di autonomia economica. Ma può anche essere utilizzata come schermo patrimoniale.
Nei procedimenti di prevenzione il giudice guarda alla sostanza dell’operazione: chi ha deciso l’acquisto, chi ha versato il denaro, chi usa il bene, chi sopporta i costi, chi dispone dei conti, chi è il dominus effettivo della struttura societaria.
La società non protegge il bene se viene utilizzata come contenitore formale di un patrimonio riconducibile al proposto.
Per questo, nella difesa dei terzi, è essenziale dimostrare l’autonomia della società: contabilità, flussi bancari, capacità reddituale, governance effettiva, ragioni economiche dell’acquisto, indipendenza decisionale e assenza di commistione con il patrimonio del proposto.
Il problema dei redditi non dichiarati
La sentenza affronta anche un punto molto importante: il proposto non può giustificare il patrimonio dicendo che derivava da redditi non dichiarati.
L’evasione fiscale, anche quando non sia penalmente rilevante, non diventa una fonte lecita di giustificazione patrimoniale.
Questo principio è ormai consolidato: ai fini della confisca di prevenzione, i proventi dell’evasione non possono essere utilizzati per dimostrare la legittima provenienza dei beni. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 24/2019, ha però chiarito che la pericolosità generica deve essere interpretata in modo rigoroso e tassativo, richiedendo condotte delittuose non episodiche e realmente significative (Corte costituzionale, sent. n. 24/2019).
La difesa, dunque, deve distinguere due piani:
la contestazione della pericolosità del proposto;
la giustificazione lecita dei singoli beni.
Sono piani collegati, ma non identici.
Conclusioni
La difesa nei procedimenti di prevenzione patrimoniale deve essere documentale, economica e strategica.
Non basta contestare genericamente la confisca.
Occorre ricostruire bene per bene:
quando è stato acquistato;
da chi è stato acquistato;
con quali somme;
da quali conti proveniva la provvista;
se il terzo aveva redditi sufficienti;
se esiste una causale economica reale;
chi ha usato il bene dopo l’acquisto;
chi ne ha sostenuto spese, imposte, manutenzione e gestione;
se vi sono contratti, mutui, bonifici, dichiarazioni fiscali, bilanci, estratti conto e documenti coerenti.
La parola decisiva è coerenza.
Una difesa efficace deve offrire al giudice una storia patrimoniale credibile, verificabile e compatibile con i dati fiscali e bancari.
Il limite europeo: la confisca non può essere automatica
La confisca di prevenzione, pur ammessa anche in assenza di condanna penale, deve rispettare proporzione, contraddittorio e collegamento tra pericolosità, beni e periodo di acquisizione.
La Corte EDU, nel caso Isaia c. Italia, ha censurato una confisca preventiva quando mancava un adeguato collegamento tra attività illecite e beni confiscati, valorizzando anche il tempo trascorso tra le condotte e gli acquisti patrimoniali (HUDOC, Isaia and Others v. Italy).
Questo profilo è molto importante per la difesa.
Non basta che il proposto abbia precedenti o una storia giudiziaria problematica. Bisogna verificare se i beni siano stati acquistati nel periodo di pericolosità, se vi sia sproporzione concreta, se il terzo sia davvero solo un prestanome e se l’ablazione rispetti un giusto equilibrio tra interesse pubblico e diritto di proprietà.
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La sentenza integrale
Cassazione penale sez. V, 28/05/2026, (ud. 28/05/2026- dep. 25/06/2026) - n. 23565
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Milano, con il decreto sulle impugnazioni presentate da Va.Al. in qualità di proposto e da Va.St., Mo.Si., M.C. s.s. e I. 5 Srl in qualità di terzi interessati, ha confermato il decreto, emesso dal Tribunale di Milano, che aveva applicato la misura di prevenzione patrimoniale della confisca di numerosi beni mobili, mobili registrati, ed immobili, nonché di disponibilità finanziarie su conti correnti, ritenuti riconducibili ad Va.Al., in parte formalmente intestati alla società M.C. s.s. di Fi.Do., in parte a SCI fondazione Va. per la nuda proprietà e a Va.St. per l'usufrutto, in parte allo stesso proposto, e in parte a I. 5 Srl.
2. Il ricorso per cassazione nell'interesse del proposto Va.Al. è affidato a sedici motivi, che deducono molteplici profili di violazione di legge, rispettivamente in relazione:
2.1. All'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., in relazione all'art. 10, comma 2, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, poiché il decreto notificato alla difesa, anche nella notifica ricevuta per conto del ricorrente Va., difetterebbe della pagina 45 della motivazione nonché di parte del portato argomentativo, che risulterebbe evidentemente troncato alla lettura delle pagine 69 e 70, con conseguente nullità del provvedimento stante l'inidoneità della motivazione a rendere conto dell'iter logico-giuridico a fronte dell'incompletezza materiale.
2.2. All'art. 523, comma 5, cod. proc. pen., ed al diritto di difesa, poiché la Corte di appello avrebbe deliberato la decisione sull'impugnazione in data 18 novembre 2025 senza attendere il deposito delle note scritte contenenti le dichiarazioni spontanee del ricorrente, depositate in data 25 novembre 2025 a seguito dell'invito rivolto dalla Presidente del Collegio di appello, motivato dal protrarsi fino a tarda ora dell'udienza tenutasi il 18 novembre stesso, a produrre tali note fuori udienza, invito che sarebbe stato accompagnato dall'indicazione che il collegio avrebbe atteso qualche giorno al fine di valutare tale portato dichiarativo. Nonostante ciò, tuttavia, la sentenza (che pure dà atto della ricezione delle note scritte) recherebbe come data di deliberazione lo stesso 18 novembre, rendendo evidente che le note scritte sarebbero state valutate solo ai fini della motivazione e non anche per la deliberazione del c.d. "dispositivo di prevenzione".
2.3. All'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. in relazione anche all'art. 10, comma 2, D.Lgs. 159/2011, poiché la Corte di appello avrebbe omesso di valutare la documentazione, anche consulenziale, prodotta con i motivi aggiunti. La Corte, infatti, proponendo una motivazione per relationem alla struttura argomentativa del primo Giudice, avrebbe omesso di fornire alcuna valutazione in relazione a quanto dedotto, anche con le note tecniche integrative del dott. Ma., in relazione alla liceità ed effettività delle giacenze di conto presso la banca monegasca S., dei redditi percepiti mediante la ditta individuale M.M., e dell'operazione c.d. "dividendo S.", che qualora correttamente considerati nell'ambito dei redditi leciti del Va. avrebbero consentito di ritenere insussistente la proporzionalità della misura ablativa.
2.4. All'art. 1, comma 1, lett. b, D.Lgs. 159/2011, e all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. in relazione all'art. 10, comma 2, D.Lgs. 159/2011, poiché al momento dell'acquisizione dei beni di cui si è disposta la confisca il Va. non avrebbe potuto avere la previsione che condotte violative della normativa fiscale potessero dar luogo a un futuro provvedimento ablativo, poiché il concetto di pericolosità sociale accertato nel caso di specie non sarebbe stato all'epoca sufficientemente tipizzato dalla giurisprudenza di legittimità.
2.5. All'art. 1, comma 1, lett. b, e 24, D.Lgs. 159/2011, poiché il giudizio dì pericolosità generica sarebbe stato fondato in ragione di una valutazione di inquinamento tra redditi leciti ed illeciti a partire dal 1995, e ciò anche in ragione dello status di evasore seriale, con conseguente indicazione della sussistenza del requisito della sproporzione, ascritto al Va.. Tuttavia, al fine di stabilire se l'evasore fiscale seriale possa ritenersi vivere abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, sarebbe necessario valutare l'eventuale adesione a meccanismi di conciliazione con l'amministrazione fiscale, idonei a sottrarre al patrimonio dell'evasore la frazione illecita di redditi, e che renderebbero problematico sostenere la contaminazione con il residuo reddito, ove lecitamente prodotto, fatta salva la dimostrazione di un reinvestimento. Nel caso di specie, il Va. avrebbe non solo conciliato in sede tributaria, ma anche definito la sua posizione restitutoria con lo Stato in sede penale, con integrale confisca del profitto del reato e risarcimento del danno concordato tra imputato e Procura della Repubblica in sede di applicazione della pena su richiesta. Tale condanna sarebbe l'unica inflitta al Va. per reato lucrogenetico, e a fronte della mancanza di evidenze rispetto ad ulteriori reati di natura fiscale la Corte avrebbe errato a valorizzare sentenze relative a fattispecie di cui si assumerebbe solo apoditticamente la lucrogeneticità e a illeciti tributario-amministrativi dai quali non sarebbero sorti indagini penali.
2.6. All'art. 1, lett. b, D.Lgs. 159/2011, poiché l'affermazione di pericolosità generica in capo al ricorrente sarebbe stata confermata dalla Corte di appello senza dare adeguata risposta alle doglianze difensive, operando una motivazione per relationem e con ciò omettendo di adeguare l'apparato argomentativo alle statuizioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019. Difatti, la Corte avrebbe genericamente richiamato i precedenti penali del proposto, senza alcuna distinzione tra condanne effettivamente lucrogenetiche, condanne non produttive di effettivi profitti, condotte non costituenti illeciti penali, e fatti da cui non sarebbe neppure originata un'indagine, estendendo così il giudizio di pericolosità in maniera continuativa dal 1995 al 2018. Sarebbero inoltre stati amplificati a dismisura gli effetti del patteggiamento di Milano, che avrebbe riguardato un vincolo associativo operativo dal 2015 in avanti con tre reati fine commessi tra il 2015 e il 2017. La Corte avrebbe poi indebitamente stigmatizzato il decreto di archiviazione emesso nell'ambito del medesimo procedimento di cui al patteggiamento citato al solo fine di superare la quantificazione del profitto illecito, parcellizzando gli elementi utili a tal fine ed escludendo gli elementi idonei a ridurre l'ambito di manifestazione della pericolosità generica del ricorrente. Le sentenze citate relative al periodo tra il 1998 e il 2004 sarebbero riferite a ipotesi di reato non produttive di profitto, peraltro mai quantificato. Peraltro, dalla lettura della sentenza di Padova relativa al procedimento penale 2606/2008 emergerebbe l'inidoneità della stessa al fine di dedurre una manifestazione concreta di pericolosità sociale, anche alla luce degli elementi di segno contrario assunti nell'istruttoria stessa. Stante l'insufficienza probatoria per le contestazioni relative alle annualità 2007 e 2008, non si potrebbe non estendere tale insufficienza anche agli anni anteriori (vale a dire, ai capi prescritti), trattandosi del medesimo contesto operativo. Non vi sarebbe comunque prova che il Va. abbia percepito somme di denaro provenienti dalle società coinvolte. Sarebbero del tutto decontestualizzati anche i riferimenti ai procedimenti di Napoli e Brescia, poiché nel primo la violazione di cui sarebbe stato chiamato a rispondere il ricorrente sarebbe consistita in una violazione colposa e improduttiva di profitto, e in riferimento al secondo il Va. non sarebbe stato neppure indagato. La Corte tacerebbe poi su altre pronunce favorevoli al ricorrente.
2.7. All'art. 1, lett. b, D.Lgs. 159/2011, all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. in relazione all'art. 10, comma 2, D.Lgs. 159/2011, ed agli artt. 2e 51, comma 8-bis, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in relazione alla conferma della questione della c.d. "falsa residenza" monegasca. Sia il Tribunale sia la Corte di appello avrebbero infatti utilizzato tale dato in relazione al giudizio di pericolosità generica al fine di dare continuità temporale ininterrotta alla contestata attività illecita del Va. in Italia, dove lo stesso avrebbe mantenuto il suo centro di interessi (sostanzialmente illeciti) in quanto "falso residente" nel Principato di Monaco. Tale valutazione, tuttavia, avrebbe ignorato le allegazioni difensive prodotte in primo grado e con i motivi aggiunti, con cui sarebbe stata prodotta una significativa mole di documenti ottenuti dall'ex commercialista monegasco del Va., utili anche a contrastare la contestazione temporale data dal Tribunale di Milano, che avrebbe opposto la "falsa residenza" al Va. dal
1991 e solo con l'adozione del decreto decisorio, in ragione della mancata produzione di contratti di affitto o locazione di immobili fino al 2009. Tali contratti sarebbero stati tuttavia forniti in sede di motivi aggiunti, unitamente a ulteriore documentazione atta a certificare i redditi leciti del ricorrente maturati a Monaco nonché a provarne l'effettiva residenza. Risulterebbe poi, dalla consulenza tecnica di parte depositata dalla difesa, che l'utenza telefonica della Monte Carlo Media in uso Va. avrebbe agganciato celle ubicate in territorio italiano solo per 67 giorni nell'anno 2002. La Corte avrebbe dunque, contrariamente alle richiamate norme del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, omesso di verificare l'effettività della residenza all'estero per ogni singola annualità fiscale, nonché di pronunciarsi integralmente relativamente al periodo dal 1991 al 2014, e di valutare la documentazione dedotta per il periodo dal 2014 al 2018.
2.8. All'art. 24 D.Lgs. 159/2011 poiché la Corte di appello, nel confermare il decreto di primo grado, avrebbe disposto la confisca senza valutare la disponibilità in capo al ricorrente di risorse lecite per l'acquisizione dei beni ablati. In particolare, in relazione al giudizio di sproporzione, non sarebbero stati valutati i redditi leciti acquisiti dal Va. sia all'estero che in Italia, e dunque la possibilità che i beni oggetto di confisca potessero essere acquistati ricorrendo ad entrate lecite ovvero, in parte, a profitto derivante da evasione fiscale non penalmente rilevante e su cui, comunque, vi sarebbe stata definizione agevolata con il fisco, secondo le indicazioni offerte anche dalla sentenza della Commissione Tributaria di Treviso del 7 dicembre 2005. Tale pronuncia certificherebbe la liceità dell'operazione di compravendita azionaria tra le società S. e Sci Bafonet, e la liceità delle operazioni che avrebbero poi portato al c.d. "dividendo S." sarebbe spiegata dalle note integrative del Dott. Ma.. Non sarebbe stata valutata neppure la giacenza nel conto presso la Banca S. intestato alla M.M.. Le disponibilità di Va. all'estero in tale conto sarebbero state peraltro già riconosciute da una sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Pordenone dell'8 luglio 2020.
2.9. All'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. in relazione all'art. 10, comma 2, D.Lgs. 159/2011, poiché vi sarebbe difetto assoluto di motivazione in relazione alla valutazione sulla sproporzione reddituale, ritenuta in ipotesi ancorata alla confusione creatasi tra fonti lecite di produzione del reddito e redditi illeciti, così da portare all'indistinta ablazione dell'intero patrimonio riferibile al proposto acquistato contestualmente o successivamente all'emersione della pericolosità sociale, senza considerare la precisa delimitazione del periodo di rilevanza penale dell'unica condotta lucrogenetica (ossia quella di cui alla sentenza di patteggiamento del G.I.P. di Milano ed alla sentenza del Tribunale di Caltanissetta). Il provvedimento sarebbe infatti carente nel confermare apoditticamente un periodo di sostanziale pericolosità che coprirebbe oltre vent'anni di vita del Va., in cui questi avrebbe esercitato attività imprenditoriale di rilievo, e di conseguenza un vincolo assoluto e totalizzante del patrimonio, senza alcuna indicazione valoriale del profitto illecito, anche considerando che l'unica quantificazione certa e definita in sede penale sarebbe quella operata dal G.I.P. di Milano che, con la sentenza di patteggiamento, avrebbe convalidato la quantificazione operata dalle parti di un profitto di poco più di 153.000 euro. Tale dato risulterebbe determinante anche alla luce dei redditi leciti del Va. dedotti in precedenza. In relazione al preteso inquinamento delle risorse tra lecite ed illecite, anche qualora provato ciò solo non determinerebbe la qualifica di soggetto pericoloso nei termini segnalati, dovendosi adeguare la risposta ablativa al principio di proporzionalità.
2.10. All'art. 24 D.Lgs. 159/2011 in ordine alla quantificazione del profitto oggettivo della confisca, poiché la Corte avrebbe sostanzialmente sovrapposto la figura del Va. alle società dallo stesso gestite anche quale amministratore di fatto, violando il principio di proporzionalità e congruità della risposta ripristinatoria. La confisca dell'intero patrimonio del preposto avrebbe infatti illogicamente sovrapposto il profitto personale e quello realizzato dai vari soggetti giuridici interposti nelle operazioni penalmente rilevanti.
2.11. All'art. 24 D.Lgs. 159/2011 in relazione al principio di proporzionalità e determinatezza e all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. in relazione all'art. 10 D.Lgs. 159/2011 per quanto attiene i limiti di intervento sui diritti patrimoniali individuali e per quanto attiene la valutazione dell'effettiva gravità dei reati per i quali è intervenuta condanna con prova del nesso tra il bene appreso e la condotta criminale, anche sotto il profilo della correlazione temporale. L'unica pronuncia a carico del Va. ed in relazione alla quale si sarebbe concretamente determinata l'entità del profitto illecito con prova certa di derivazione tra somma e condotta sarebbe la più volte richiamata pronuncia di patteggiamento, riferita a condotte commesse tra il 2015 e il 2018 e con determinazione di un profitto di poco più di 153.000 euro. Nonostante ciò, sarebbero stati appresi anche beni acquisiti molti anni prima rispetto al momento di esercizio dell'azione di prevenzione e in correlazione a procedimenti per i quali non sarebbe stato accertato alcun profitto ovvero alcuna responsabilità penale.
2.12. All'art. 24 D.Lgs. 159/2011 in relazione ai principi di proporzionalità e ragionevolezza anche rispetto al giudizio di sproporzione per quanto attiene la mancata valutazione dei redditi leciti prodotti dal proposto, e all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. in relazione all'art. 10 D.Lgs. 159/2011 nella parte in cui la Corte avrebbe pretermesso l'analisi dei redditi italiani con conseguente incidenza sul giudizio di sproporzione di cui all'art. 24 D.Lgs. 159/2011, operato peraltro in parte in contraddizione con il dissequestro e la restituzione dell'imbarcazione Venice Thunder avvenuto in riferimento al medesimo periodo di supposta pericolosità.
2.13. All'art. 24 D.Lgs. 159/2011 in relazione all'acquisto dell'immobile di Padova, poiché questo sarebbe avvenuto in un periodo (2007) in riferimento al quale non sarebbe stata ritenuta alcuna pericolosità sociale, e poiché la confisca sarebbe stata disposta senza operare il giudizio di sproporzione con i redditi leciti, che nel periodo acquisitivo sarebbero stati preponderanti così come documentato dagli estratti bancari e dalle scritture private con data certa da timbro postale depositati in atti. Il procedimento relativo alle violazioni tributarie di cui alla sentenza di Padova si sarebbe peraltro concluso in senso assolutorio in un senso e di proscioglimento per prescrizione nell'altro.
2.14. All'art. 24 D.Lgs. 259/2011 e all'art. 125 cod. proc. pen., in relazione all'acquisto dell'immobile di Jesolo, che sarebbe avvenuto in un periodo non interessato da pericolosità sociale, e che sarebbe stato sottoposto a confisca senza un corretto giudizio di sproporzione con i redditi leciti. La Corte avrebbe omesso di esaminare i motivi di impugnazione, soprattutto per quanto attiene il difetto di prova che per la quota parte di prezzo versato da Va. con ricorso a pagamenti tracciati non sarebbe stata provata la provenienza illecita, omettendo peraltro di valutare la nota della Guardia di Finanza del 2020 in tema di segnalazione di operazioni sospette in relazione alla M.C. s.s.. Preliminarmente, in sede di appello non si sarebbe mai ammesso il ruolo di "schermo" della società M.C.; in ogni caso, la Corte non si sarebbe confrontata con gli esiti probatori che avrebbero documentato il pagamento in maniera tracciabile della parte di prezzo corrisposta. Non sarebbe stata dimostrata la provenienza illecita della provvista versata, né che l'acquisto sia avvenuto in un momento di pericolosità sociale del proposto. La Corte avrebbe peraltro ignorato la citata nota della Guardia di Finanza dalla quale risulterebbe chiaramente l'acquisto delle quote della M.C., da parte del Va., con operazioni bancarie tracciate e in relazione alle quali mancherebbe la prova della provenienza illecita. In ogni caso, il postulato della GdF secondo cui Va. avrebbe acquisito tutto il bene per 520.000 euro, necessario alla richiesta di sequestro dello stesso nella sua interezza, sarebbe del tutto destituita di fondamento, in quanto detto importo sarebbe unicamente servito ad acquistare il 25% delle quote della M.C.. Non si tratterebbe dunque di intestazione fittizia, ed in difetto della sussistenza dei presupposti specifici la confisca avrebbe dovuto essere limitata a tale porzione di quote.
2.15. All'art. 24 D.Lgs. 259/2011 in relazione all'acquisto dell'autovettura Maserati Levante in quanto avvenuto in un periodo non manifestante pericolosità sociale, nonché alla parte in cui la Corte avrebbe disposto la confisca del bene senza operare il giudizio di sproporzione, posto che la vicenda sarebbe stata compiutamente analizzata dalla consulenza del Simone che avrebbe comprovato come nel periodo in oggetto il Va. avesse certificato redditi nel principato di Monaco con relativa sottoposizione alla tassazione locale, e che tale consulenza sarebbe stata pretermessa dalla Corte.
2.16. All'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., poiché la Corte avrebbe omesso di valutare il motivo di appello relativo alla violazione del c.d. "principio di preclusione" rispetto alla sottoponibilità a confisca di prevenzione di beni già oggetto di sequestro preventivo penale e successivamente dissequestrati in quanto estranei al profitto di reato. Il G.I.P. del Tribunale di Milano, infatti, nell'emettere decreto di archiviazione per il delitto di riciclaggio, una volta rideterminato il profitto conseguente ai reati tributari avrebbe disposto la restituzione al Va. di tutti gli altri beni originariamente sequestrati, verificando come gli stessi fossero stati acquisiti al patrimonio del proposto con redditi leciti difettando, anche ai fini dell'art. 240 cod. pen., la prova della sproporzione reddituale.
3. Il ricorso nell'interesse di Va.St. e Mo.Si., terze interessate, è affidato a tre motivi.
3.1. Il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., in relazione all'art. 10, comma 2, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, poiché il provvedimento della Corte di appello sarebbe viziato da nullità in quanto completamente incomprensibile in relazione al portato argomentativo relativo alla conferma della confisca dell'immobile di Padova. In particolare, mancherebbe con ogni evidenza la connessione logico giuridica tra il termine del percorso argomentativo di pagina 69 e l'incipit di pagina 70, rendendo il provvedimento viziato per difetto assoluto di motivazione.
3.2. Il secondo motivo deduce violazione di legge per omessa motivazione e per errata applicazione della norma di cui all'art. 26 D.Lgs. 1259/2011 in relazione alla confisca del diritto di usufrutto della signora Va.St. Il provvedimento impugnato, infatti, aderendo un modo acritico al provvedimento di primo grado, ometterebbe ogni considerazione circa la tracciatura, di cui avrebbe dovuto essere fornita analitica dimostrazione ricostruendo l'operazione da cui sarebbe sorta la provvista di denaro per l'acquisto dell'immobile e segnalando gli indicatori che ne avrebbero consentito di ritenere la provenienza illecita. Il trasferimento risalirebbe a ben oltre il biennio presuntivo di cui all'art. 26 D.Lgs. 159/2011, onerando l'accusa di un onere probatorio pieno; tuttavia, la motivazione del provvedimento non supererebbe adeguatamente le allegazioni della Va., volte a reclamare il proprio legittimo usufrutto del bene. Non sarebbe stato in alcun modo provato che la ricorrente si sia prestata alla titolarità apparente al fine di favorire la conservazione del bene in capo al Va., per di più con riferimento all'anno di acquisto ormai risalente (2007). La creazione della provvista sarebbe stata ricostruita dalla consulenza tecnica di parte in atti, ignorata dalla Corte di appello. Le conversazioni intercettate da cui la Corte desumerebbe che il Va. avrebbe affrontato ingenti spese per l'arredamento dell'immobile e lo avrebbe occupato stabilmente sarebbero contrastate dai dati forniti della stessa Guardia di Finanza di Padova, da cui risulterebbe il carattere del tutto sporadico delle presenze del Va. a Padova. La Corte avrebbe poi ritenuto di non poter dare credito ai documenti prodotti a supporto della legittimità dei bonifici di restituzione del prestito effettuato dal Va. padre al figlio in quanto ritenuti non genuini, nonostante le scritture private abbiano data certa e sia stata versata in atti anche la copia del cedolino del bonifico bancario.
3.3. Il terzo motivo lamenta violazione di legge per omessa motivazione in relazione all'intestazione fittizia dell'automobile Maserati Levante alla signora Mo.Si. La Corte avrebbe errato nell'individuare il presupposto fattuale, affermando che l'autovettura fosse ancora intestata ad Va.Al., quando la stessa sarebbe stata intestata a Mo.Si. dal 25 maggio 2022. L'autovettura sarebbe stata originariamente acquistata mediante permuta con un'altra auto e pagamento della differenza per un corrispettivo di complessivi Euro 27.500. La Corte non spiegherebbe come tale pagamento sarebbe incoerente con i redditi leciti ricostruiti in capo al Va. e con quelli della famiglia d'origine della ricorrente, facendo peraltro errata applicazione dell'art. 26, D.Lgs. 159/2011, in tema di distribuzione dell'onere probatorio, poiché così come allegato dalla difesa i genitori della Mo.Si. avrebbero partecipato sia all'acquisto iniziale del bene, sia al successivo acquisto dello stesso da parte della Mo.Si., ma la Corte non si confronterebbe mai con la situazione patrimoniale dei genitori della Mo.Si., continuando a giustificare la confisca sulla base dell'asserita mancanza di capacità economica della ricorrente.
4. Il ricorso nell'interesse di M.C. s.s. di Fi.Do., terza interessata, si compone di quattro motivi.
4.1. Il primo motivo lamenta violazione di legge per mancanza di motivazione con riferimento al motivo di appello n.2. La Corte di appello, infatti, non si sarebbe confrontata con gli elementi evidenziati dal difensore in sede di impugnazione, limitandosi a riaffermare acriticamente quanto contenuto nell'originario decreto con formule di stile.
4.2. Il secondo motivo deduce violazione di legge per mancanza della motivazione con riferimento al motivo di appello n.3, relativo alla mancata valutazione del significato probatorio del comportamento tenuto dalle parti successivamente alla restituzione provvisoria del cespite dopo la pronuncia della sentenza di applicazione della pena a carico del proposto. La nuova attivazione del Va. per conseguire l'acquisto a titolo oneroso della proprietà dell'attico di Jesolo si porrebbe infatti in contrapposizione con l'asserita intestazione fittizia a seguito di un acquisto già avvenuto mediante il versamento di somme in contanti. Tale elemento estremamente significativo sarebbe stato però del tutto pretermesso dalla Corte di appello, poiché mancherebbe in toto la motivazione sul punto.
4.3. Il terzo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 24, 25e 26 D.Lgs. 159/2011 poiché la Corte di appello avrebbe ritenuto provata la fittizietà dell'intestazione dell'immobile di J. in capo alla ricorrente in assenza di accertamento rigoroso della
"scissione" tra titolarità formale e disponibilità sostanziale. La Corte si sarebbe infatti attestata su affermazioni di carattere presuntivo, in particolare sviluppando la propria riflessione dal
presupposto che l'immobile sarebbe stato pagato mediante flussi di denaro contante o schermati, che il proposto avrebbe impiegato per l'acquisto cospicue risorse illecite per effettuare un pagamento "in nero", e che il pagamento non si sarebbe limitato agli importi
relativi al 25% delle quote ma sarebbe stato integrato con versamenti in contanti. Tuttavia, tali affermazioni non sarebbero sorrette dall'individuazione di specifici flussi finanziari, né
dall'indicazione di importi, date e modalità dei presunti pagamenti. Non sarebbe stata poi ricostruita la catena causale tra risorse illecite e acquisto, così come mancherebbe l'esame
della capacità economica del terzo intestatario e dell'attività imprenditoriale dello stesso. La Corte ometterebbe poi di confrontarsi con la segnalazione di operazioni sospette del 25
febbraio 2020 che attesterebbe la corresponsione di Euro 560.000 mediante bonifici tracciati per l'acquisto del 25% delle quote, in mancanza di prova di ulteriori flussi finanziari.
4.4. Il quarto motivo censura violazione di legge con riferimento alla valutazione del quadro indiziario in ordine al pagamento in contati dell'intero immobile da parte del proposto. Non sarebbe infatti stata raggiunta la prova positiva del versamento di somme diverse da quelle relativa al 25% della M.C. s.s. Il ragionamento indiziario operato sul punto dalla Corte sarebbe poi in contrapposizione con il dettato di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., poiché gli elementi addotti dalla Corte non scioglierebbero il contrasto con altrettanti elementi di segno contrario, quali il mancato ritrovamento di alcuna somma di contante in capo al Fi.Do., la mancanza di qualsiasi segno di adesione alla possibilità di versare il corrispettivo con forme diverse da quelle ordinarie nella conversazione telefonica intercettata tra Va. e Fi.Do., il fatto che nell'ottica di un rent to buy sarebbe naturalmente il compratore ad occuparsi degli arredi, la citata segnalazione di operazioni sospette, e il richiamato comportamento del proposto dopo l'iniziale restituzione del cespite.
5. Il ricorso nell'interesse di I. 5 Srl, terza interessata, si compone di quattro motivi.
5.1. Il primo motivo deduce violazione di legge in relazione per motivazione assente o apparente, poiché il Giudice di appello avrebbe superato le doglianze della società, colpita dalla confisca della somma di Euro 2.500.468,00 depositata su conto corrente intestato alla stessa e acceso presso la Cassa di Risparmio di Bra, ma ritenuta riconducibile al Va., in modo del tutto apparente, mediante motivazione per relationem alle affermazioni del primo Giudice e senza alcuna effettiva valutazione critica, omettendo peraltro di valutare pressoché tutti i documenti depositati dalla società. La stessa avrebbe infatti dimostrato, mediante varia produzione documentale, che la quasi totalità delle quote dellaS.A., socio unico di I. 5, non sarebbe stata riconducibile al Va. ma al sig. Se.Ra. Tuttavia, tale ricco compendio documentale sarebbe stato ignorato sia dal Tribunale di Milano sia dalla Corte di appello, essendosi quest'ultima limitata ad aderire alle statuizioni del primo Giudice.
5.2. Il secondo motivo lamenta violazione di legge per omessa motivazione con riferimento agli artt. 238-bise 479 cod. proc. pen. La difesa avrebbe infatti dedotto, con riferimento anche alla sentenza del Tribunale di Treviso n. 1288/2006 del 24 maggio 2006, gli elementi da tenere in considerazione ai fini della dimostrazione della mendacità delle dichiarazioni del Va. circa l'effettiva titolarità in capo a sé delle quote diS.A.. Quest'ultimo sarebbe infatti stato un mero prestanome dei soggetti coinvolti in relazione alla vertenza conclusa con la sentenza citata, tra i quali figurerebbe il sig. Se.Ra. Tuttavia, sia il primo Giudice sia la Corte di appello avrebbero ignorato la portata di tale provvedimento, omettendo di motivare in relazione alle ragioni del diverso avviso circa la natura di giudicato della pronuncia in esame.
5.3. Il terzo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., poiché tra i documenti sottoposti al vaglio del Tribunale e della Corte di appello sarebbe presente l'attestazione dell'effettiva titolarità dellaS.A. rilasciata dal registro dei beneficiari attivi della Direction de l'Expansion Economique del Principato di Monaco, da cui emergerebbe il sig. Se.Ra. quale titolare effettivo della predetta società sin dalla data di costituzione. Tale documento sarebbe stato tuttavia ritenuto privo di efficacia probatoria in quanto datato 20 febbraio 2023 e fondato sulle informazioni riportate dalle parti. Tali affermazioni sarebbero contraddittorie ed illogiche, poiché non avrebbe alcuna importanza la data di estrazione della certificazione, la quale peraltro costituirebbe una certificazione ufficiale proveniente dal locale equivalente del Registro delle Imprese. Tali circostanze non sarebbero state confutate; inoltre, anche nell'ipotesi in cui le informazioni fossero state riportate dalle parti, il Giudice avrebbe dovuto trarre proprio da ciò l'intestazione fittizia della società. Il Va., infatti, in quanto gerente della predetta società, sarebbe ragionevolmente stato a conoscenza dei dati comunicati alla Direction de l'Expansion Economique. Le circostanze allegate porterebbero dunque a concludere che il bene immobile di M., dalla cui cessione sarebbe derivata la provvista sequestrata sul conto corrente, sarebbe sempre rimasto nella disponibilità di società riconducibili al Se.Ra., e che il Va. avrebbe solo assunto la veste di prestanome per conto dello stesso, così come sarebbe desumibile da una pluralità di elementi indicati e convergenti.
5.4. Il quarto motivo censura violazione di legge processuale in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. poiché sarebbe stata negata senza alcuna motivazione la richiesta di assunzione di controprove decisive richieste dalla ricorrente. Tale violazione, che integrerebbe una nullità a regime intermedio per inosservanza delle disposizioni concernenti la difesa del soggetto che subisce l'applicazione della misura, contrasterebbe anche con l'art. 125 cod. proc. pen., essendo la motivazione sul punto manifestamente illogica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.L'articolazione dei motivi di ricorso di Va.Al. "mascherano" una doglianza complessivamente volta a censurare la motivazione del decreto impugnato attraverso il richiamo del vizio di violazione di legge, al quale solo le impugnazioni in materia di misure di prevenzione possono essere ancorate.
1.1.Come noto, le lacune della motivazione possono essere attratte nell'alveo della violazione di legge soltanto nei casi di "assenza totale" o dì c.d. mera "apparenza" di essa. Motivazione assente è quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, Seana; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Buzi); motivazione apparente, invece, è solo quella che "non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti" (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Di Giorgio), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Caldaras; Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Reitano; Sez. 1, n. 43433 dell'8/11/2005, Costa; Sez. 3, n. 20843, del 5 28/04/2011, Saitta) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Boriati; Sez. 6, n. 25361 del 24/05/2012, Piscopo) e, più in generale, quella che dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o che sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov); ovvero, ancora, quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento, trattandosi di vizio che sostanzia una "inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali" (così, tra le tante, Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246).
Tale principio, enunciato con riferimento alla disciplina previgente rispetto a quella contenuta nel D.Lgs. n. 159 del 2011, ma di certo valido anche nei procedimenti aventi ad oggetto l'applicazione di misure di prevenzione personali o reali nei quali sono operanti le disposizioni di tale D.Lgs. - dato che l'art. 10, comma 3 prevede espressamente che il ricorso in cassazione avverso il decreto della corte di appello possa essere presentato solo per violazione di legge -esclude che nel giudizio di legittimità possano essere lamentati vizi che si traducano in forme di illogicità intrinseca della motivazione, ovvero avanzate doglianze che prospettino una diversa e, secondo il ricorrente, più consona interpretazione degli elementi di prova acquisiti nel giudizio di prevenzione.
Ne consegue che, in tema dì sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 1956, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente.
E, nella medesima sentenza Repaci, si è precisato che non può essere proposto come vizio di motivazione la sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
1.2. Giova ancora premettere, in quanto profilo di stretta attinenza alla delimitazione del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali in materia di misure di prevenzione, che anche nel giudizio di legittimità relativo all'applicazione delle misure di prevenzione vale il principio generale della doppia pronuncia conforme, in base al quale, quando i decreti di primo e secondo grado pervengano alle medesime conclusioni sull'affermazione e perimetrazione della pericolosità sociale e sulla correlazione tra l'estrinsecazione della pericolosità e le acquisizioni patrimoniali oggetto di confisca, il rispettivo ,
tessuto motivazionale si accorpa in un unicum decisionale, che consente al collegio di attingere, indifferentemente, all'uno o all'altro di essi (in questo senso, Sez.l, n. 2189 del 20/01/2026, c.c. del 06/11/2025, De Vito, n. m.).
2.Il primo motivo è generico, carente di interesse e manifestamente infondato.
Deve considerarsi atto completo, e quindi utilmente notificabile, quello che, per quanto non "intero", contenga tuttavia gli elementi essenziali di conoscenza per il pieno esercizio del diritto di difesa (Sez. 1, n. 3273 del 12/07/1993, Gritti, Rv. 194853). Il ricorrente non ha indicato quale vulnus avrebbe determinato, sul corretto espletamento del relativo diritto, la mancanza di pag. 45 nella copia a lui notificata, che peraltro riguarda l'esame delle ragioni di gravame avanzate da Va.St.; del resto, risulta che l'impugnazione, nel caso in esame, si sia dispiegata sui più ampi ed effettivi contenuti del provvedimento della Corte d'Appello -provvedimento dotato, in originale, della pag. 45 e pienamente accessibile - con l'effetto di rendere la doglianza priva di concreto interesse.
Non è poi affetta da nullità la sentenza di appello che contenga, all'interno della motivazione, refusi, ove gli stessi non influiscano sulla coerenza logica ed adeguatezza della motivazione né siano tali da creare equivoci, per quanto riguarda l'affermazione di responsabilità (sez. 2, n. 43434 del 05/07/2013, Bianco e altri, Rv. 257835), ed è perspicuo il percorso espositivo del decreto quanto alla ritenuta infondatezza delle censure relative alla riconducibilità dell'immobile di Padova alla disponibilità effettiva del proposto ed alla sua correlazione con il giudizio di pericolosità perimetrato nei decreti della misura di prevenzione.
3.Il secondo motivo è manifestamente infondato.
Le obiezioni difensive contrastano con quanto riportato nel provvedimento impugnato, che a pag. 36 ha evidenziato che Va. ha chiesto di non rendere dichiarazioni spontanee all'udienza del 18 novembre 2025, data della discussione finale, e di essere autorizzato al successivo deposito telematico di un memoriale, di cui la Corte d'Appello avrebbe dato conto nella motivazione del decreto, come avvenuto, con ampia e dettagliata disamina, tra pag. 36 e pag.40. Non vi è stata, pertanto, alcuna violazione dell'art. 523, comma 5, cod. proc. pen., né di altre disposizioni previste a pena di nullità.
4.Il terzo motivo, che può essere trattato unitamente all'ottavo e al nono, strettamente connessi, è generico e manifestamente infondato.
4.1. Occorre richiamare il principio di diritto secondo il quale, nel giudizio di cassazione non comporta automatica nullità della sentenza di appello l'omessa motivazione in ordine ai motivi nuovi ritualmente depositati dall'appellante, dovendo il giudice dì legittimità valutare se non si tratti di motivi manifestamente infondati o altrimenti inammissibili o comunque non concernenti un punto decisivo, oppure se la motivazione della sentenza impugnata non contenqa argomentazioni e accertamenti che risultino incompatibili con tali motivi o siano tali da consentire alla Corte stessa di procedere ad una integrazione della motivazione sulla base degli argomenti posti a fondamento delle sentenze di primo e di secondo grado (Sez. 2, n. 31278 del 15/05/2019, E., Rv. 276982-01; Sez. 3, n. 10156 del 01/02/2002, Poggi, Rv. 221114- 01).
Nel caso in esame, se è vero che la Corte non ha menzionato esplicitamente il deposito da parte della difesa di motivi nuovi di appello, è anche vero che il loro contenuto e "taglio" di sviluppo dei motivi principali, come sintetizzato in ricorso, è stato nel complesso vagliato dalle pronunce in rassegna e ritenuto privo di impatto in chiave di dimostrazione della capacità del proposto di produrre redditi leciti e proporzionati agli acquisti dei beni vincolati, e, dunque, non idoneo a svellere la solidità dell'insieme degli argomenti a sostegno della disposta confisca. Ci si riferisce, in particolare, alla pag. 63 e seg. del decreto del Tribunale, richiamate con adesione dal provvedimento impugnato, a riguardo delle disponibilità esistenti, alla fine del 2002, sul conto corrente monegasco della M.M. (di oltre 4.425.000 euro), considerate, con enunciati certamente non illogici, prive di comprovato titolo giustificativo, non incompatibili con un transito di denaro di terzi o di opaca provenienza, ignote al Fisco italiano benché detenute da soggetto avente il proprio centro di interessi in Italia e, dunque, a loro volta correlagli ad evasione erariale, incapaci di dimostrare, come affermato dalla Commissione tributaria di Pordenone (pag.64 decreto del Tribunale, pag. 65 e seg. decreto impugnato), i considerevoli investimenti eseguiti dal Va. negli anni a venire in territorio italiano, oggetto di attenzione nell'ambito del presente procedimento. Si tratta peraltro di un approccio metodologico i cui criteri di valutazione, in assenza di più circostanziate allegazioni, possono essere estesi al vaglio del reddito di Euro 6.599.959,52, che si assume dichiarato da Va. nel Principato di Monaco nel 2002.
4.2. Analogamente, è stata ampiamente sondata l'operazione dei c.d. "dividendi S.", che si è assunto produttiva di 36.000.000 di euro, in realtà descritta come priva di valenza conducente, a causa dell'inconsistenza dei patrimoni delle società partecipate da S. e della natura sostanzialmente "neutra" dei suoi risultati, che hanno determinato l'immediata fuoriuscita della provvista per l'acquisto delle azioni precedentemente cedute (pag. 65 e segg. decreto primo grado). È stata più precisamente ridimensionata, con proposizioni prive di cadute di logicità poiché tratte dal raffronto tra la documentazione ufficiale e quella esibita in copia dal ricorrente, la rilevanza in ottica difensiva dell'operazione S.-N.-Tv Lab, in quanto queste ultime due società, interamente controllate dalla prima, erano in perdita all'atto della acquisizione di dividendi per ingenti importi che si assumono ottenuti e distribuiti dalla socia, riconducibile a Va., in un periodo antecedente al radicamento della pericolosità sociale; senza contare che la somma che avrebbe dovuto costituire la provvista dei dividendi altro non sarebbe che l'importo introitato da S. nella vendita a T.L.del pacchetto di maggioranza di N., il giorno dopo riversato a T.L.per l'acquisto delle stesse azioni; in definitiva, dalle sue stesse casse è fuoriuscita la somma percepita immediatamente prima, quella somma che, in tesi difensiva, avrebbe dovuto rappresentare la presunta sopravvenienza attiva a vantaggio di Va..
A proposito, infine, della corretta ricostruzione degli addotti proventi dell'"operazione di vendita a B. delle azioni di T.L spa", enfatizzata nel nono motivo a sostegno della tesi della liceità delle disponibilità finanziarie del proposto, il decreto dei primi giudici (pag. 65 e segg.), contrariamente a quanto ventilato dal ricorrente, ha scandagliato i contenuti delle dichiarazioni rese dal Va. e della documentazione prodotta dai consulenti della difesa e ne ha congruamente apprezzato la complessiva inattendibilità. In particolare, mentre non vi è prova del trasferimento nelle casse della S. dell'importo di 40 milioni di Euro a titolo di caparra confirmatoria e, di conseguenza, dell'effettiva veicolazione, in capo al proposto, di un dividendo di oltre 36 milioni di Euro proveniente dalla società, sono stati descritti i profili di inverosimiglianza dell'intero rapporto negoziale, nel quale la vendita delle azioni non si sarebbe perfezionata per cause non dipendenti dalla volontà dei promissari acquirenti, ma questi ultimi non avrebbero intrapreso, implausibilmente, alcuna iniziativa per ottenere la retrocessione del considerevole importo versato.
5. Il quarto e il quinto motivo, che possono essere affrontati congiuntamente, sono manifestamente infondati.
5.1. La sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale n. 24 del 2019 ha confermato, e piuttosto semmai rafforzato, la lettura "tassativizzante" della figura della "pericolosità generica" di cui all'art. 1, lett. b), D.Lgs. n. 159 del 2011, già elaborata dalla corrente esegesi giurisprudenziale antecedente alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso De Tommaso contro Italia (Grande Camera del 23 febbraio 2017), che ne aveva stimato la sufficiente determinatezza, anche nell'ottica della prevedibilità delle conseguenze della sua violazione. I precedenti di questa Corte sono univoci nell'affermare che l'interpretazione restrittiva ed inderogabile della previsione, consolidata nella giurisprudenza della Corte di cassazione, è stata in definitiva recepita ed esaltata dalle pronunce adottate dalla Consulta e in sede convenzionale (Sez. 6, n. 20557 del 10/06/2020, Dezi, Rv. 279556; più recentemente, Sez.2, n. 25042 del 28/04/2022, Amandonico, Rv. 283559; Sez.5, n. 13977 del 26/03/2026, Gravina, n.m.).
Contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, le osservazioni declinate sono in perfetta sintonia con i precedenti giurisprudenziali più risalenti, citati nell'atto di impugnazione, che infatti si erano curati di rimarcare che in tema di misure di prevenzione patrimoniale, il mero "status" di evasore fiscale non è sufficiente ai fini del giudizio di pericolosità generica che legittima l'applicazione della confisca, considerato che i requisiti di stretta interpretazione necessari per l'assoggettabilità a tale misura sono indicati dagli artt. 1e 4 del D.Lgs. n. 159 del 2011, e concernono i soggetti che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, requisiti non automaticamente e necessariamente sovrapponibili all'evasore fiscale, in sé e per sé considerato (Sez.5, n. 6067 del 06/12/2016, Malara, Rv. 269026).
I "soggetti che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose" ben possono essere anche (ma non necessariamente) evasori fiscali, purché le risorse di regola destinate al sostentamento abituale derivino da "delitti" e non, ovviamente, da illeciti di natura civile o amministrativa (cfr. Corte Cost. n. 24 del 2019).
L'avverbio "abitualmente" non deve essere interpretato in diretta correlazione con l'attività criminale, nel senso di esigere che la persona proposta per la misura di prevenzione debba delinquere "incessantemente" per sostentarsi e conservare un agiato tenore di vita; ma deve essere proiettato sul lemma dei "proventi" dell'attività, nel senso che i crimini commessi, pur eventualmente saltuari, devono generare un "lucro" che consenta all'interessato di vivere di regola, anche solo in parte, per mezzo della realizzazione di quei delitti.
II giudizio di pericolosità, sotteso all'applicazione delle misure di prevenzione e, con particolare riferimento alla vicenda de quo, formulabile in ragione dell'abitualità della condotta delittuosa, richiede (Corte Cost. n. 24 del 2019) una "realizzazione di attività delittuose... non episodica, ma almeno caratterizzante un significativo intervallo temporale della vita del proposto" (Cass. n. 31209 del 2015), in modo che si possa "attribuire al soggetto proposto una pluralità di condotte passate" (Sez. 1, n. 349 del 15/06/2017), talora richiedendosi che esse connotino "in modo significativo lo stile di vita del soggetto, che quindi si deve caratterizzare quale individuo che abbia consapevolmente scelto il crimine come pratica comune di vita per periodi adeguati o comunque significativi (Sez. 2, n. 11846 del 19/01/2018)", a prescindere dalle scelte definitorie postume, adottate dall'interessato nell'ambito del singolo procedimento, penale o tributario.
Proprio con riferimento ad un caso di soggetto responsabile di reiterati delitti tributari, che ne aveva reinvestito i profitti nell'acquisto di beni immobili, la giurisprudenza di questa Corte ha di recente precisato che, ai fini del giudizio di pericolosità generica di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il giudice della prevenzione è tenuto a verificare se il proposto viva abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, facendo riferimento al complessivo tenore di vita dello stesso e del suo nucleo familiare; non è invece necessario che i profitti illeciti siano stati indispensabili per il soddisfacimento dei bisogni primari (Sez.6, n. 31914 del 06/05/2025, Zanga, Rv. 288625).
5.2. Sotto diverso ma connesso profilo - legato non ai presupposti del giudizio di pericolosità, ma alla natura dei beni confiscabili - si è anche chiarito che, in tema di confisca di prevenzione, ai fini del giudizio di sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del soggetto inciso, non è possibile tener conto dei proventi da evasione fiscale (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260244 - 01): è ciò anche se l'interessato abbia aderito a forme di condono, posto che l'adesione a forme di ravvedimento operoso, atte a sanare esposizioni debitorie con l'Amministrazione finanziaria dello Stato sorte a seguito di evasione fiscale, non elide l'illiceità originaria del comportamento con cui il soggetto inciso si è procurato le risorse impiegate per l'acquisto dei beni oggetto di ablazione (Sez. 5, n. 47542 del 27/10/2023, Quintavalle, Rv. 285556 - 03, sia pure in tema di 'confisca allargata'). La confisca di prevenzione, infatti, non possiede natura sanzionatoria, ma, appunto, squisitamente preventiva (Sez. U n. 4880 del 26/06/2014, Spinelli, Rv. 262602), perché finalizzata non a conseguire un esito "punitivo", quanto a neutralizzare una delle possibili estrinsecazioni della pericolosità del proposto, l'utilizzo e l'espansione della sua ricchezza patrimoniale.
5.3. onere di allegazione" (Sez.6, n. 31751 del 09/06/2015, P.G. in proc. Catalano, Rv. 264461) che grava sul proposto al fine di contrastare il quadro indiziario della derivazione delittuosa delle risorse e dei beni oggetto del vincolo, pur non coincidendo con l'onere della prova, comporta che sia offerto un "principio" di prova idoneo a illustrare circostanze di fatto, suscettibili di verifica processuale (Sez.5, n. 7428 del 18/12/2024, Frej, Rv. 287645; in termini Sez. U, Spinelli, cit., Rv. 262607); di tal che, non è sufficiente provare di aver fruito di disponibilità finanziarie di entità sufficiente a concludere i negozi di acquisto dei beni, ma è necessario fornire un principio di dimostrazione della liceità della loro provenienza, idoneo a confutare sensatamente che l'acquisizione delle risorse patrimoniali oggetto di confisca sia scaturita dalla consumazione di delitti o di attività altrimenti illecite.
6.Gli argomenti del sesto motivo di ricorso si arrestano all'inammissibilità, perché non tengono conto della salda giurisprudenza di legittimità in tema di misure di prevenzione, che assegna valenza probante anche ad elementi d'indagine, certi e verificati, non sottoposti a definitivo vaglio giudiziario; propongono, nel complesso, un'alternativa interpretazione del materiale probatorio e, in definitiva, investono profili di pura attinenza alla tenuta logica della motivazione espressa dai giudici del merito.
I redditi dichiarati a fini fiscali dal proposto nel periodo di manifestazione della pericolosità sociale, ovvero tra il 2003 e il 2017, sono pari a complessivi Euro 500.600, ritenuti congruamente incompatibili e sproporzionati rispetto al suo lussuoso tenore di vita. Mentre non risulta che la compagna Mo.Si. abbia esercitato un'attività lavorativa, è emerso un dato eloquente, il trasferimento da parte di Va.Al., tra il 2006 e il 2016, dell'importo totale di Euro 1.329.585 sui conti correnti personali dei propri familiari, a sua volta convenientemente ritenuto abnorme e spropositato rispetto alle apparentemente modeste condizioni reddituali del disponente.
I decreti in rassegna hanno illustrato che Va. ha ricavato proventi di natura delittuosa in veste di concorrente nell'altrui attività di esercizio abusivo della professione odontoiatrica (per fatti inclusi tra il 1995 e il 2000), in relazione alla quale è stato più volte condannato in sede penale (pag. 26 e seg. primo grado, pag. 5 e segg., 62 e segg. decreto impugnato); hanno dato evidenza di un'imponente, grave evasione fiscale, indebitamente produttiva di entrate, collegata alla commissione di delitti tributari per eventi radicati tra il 2003 e il 2008 (con imposta evasa di decine di milioni di euro, pag. 17 decreto di primo grado) e, segnatamente, il primo decreto (pag. 28 e segg.) si è soffermato sulle violazioni penali a lui ascrivibili quantomeno fino all'annualità 2007 (periodo in cui si è collocato l'acquisto dell'immobile di
Padova), oggetto di pronunzia dichiarativa della prescrizione in presenza di un solido apparato probatorio a fondamento del giudizio di commissione dei fatti a lui attribuiti. Spiccano, in particolare (pag. 29 e segg. del decreto di primo grado), i prelievi in contanti di ingenti somme di denaro, per svariati milioni di euro, eseguiti nel 2006 dai conti correnti di (Omissis e altri), società utilizzate da Va. per l'emissione di fatture per operazioni inesistenti. Anche a riguardo del proscioglimento nel merito che concerne il 2008, i provvedimenti in disamina hanno sottolineato come l'esito assolutorio sia stato condizionato dalla impossibilità di utilizzare testimonianze di persone non escusse in dibattimento, le cui dichiarazioni erano state riportate nei processi verbali di constatazione della guardia di finanza, che a tal proposito non potevano essere considerati atti non ripetibili della polizia giudiziaria. E, per quanto attiene alla rilevanza penale dell'attività svolta dalla International Metal Trader, di cui Va. era indiscusso titolare, ne sono stati compiutamente ripercorsi gli elementi di strumentalità ad un sistema di fatturazioni per operazioni inesistenti (pag. 35 e seg. decreto di primo grado, pag. 63 e segg. decreto impugnato), a sua volta generativo di lucro tra il 2014 e il 2016 per oltre 672.000 euro. Si è dato poi risalto alla strutturata attività criminale del sodalizio finalizzato a commettere un numero indeterminato di delitti tributari, in relazione alla quale è stata emessa nei confronti di Va., promotore, organizzatore e coordinatore dell'associazione per delinquere, sentenza di cui all'art. 444 cod. proc. pen. per fatti commessi tra il 2015 e il 2018 dal Tribunale di Milano, con la confisca di profitti per Euro 153.224. Altra pena il proposto ha concordato con il pubblico ministero dinanzi al Tribunale di Caltanissetta, per ulteriori condotte delittuose di emissione di fatture per operazioni inesistenti, collegate alle prime, perpetrate tra il 2016 e il 2018.
A proposito dell'entità dei profitti derivati a Va. dall'operatività dell'associazione criminosa e dalla commissione dei relativi reati-fine, il Tribunale di prima istanza (pag.37 e segg.) ha dato congruo risalto alle emergenze dimostrative dell'attività di riciclaggio di denaro di provenienza illecita che ne ha rappresentato una delle ramificazioni, discostandosi, come consentito, dalle succinte argomentazioni del decreto di archiviazione pronunciato sul punto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano; la Corte d'Appello (pag.63), allineandosi alle circostanziate osservazioni del primo giudizio, ha quantificato prudenzialmente il profitto in oltre 2 milioni di Euro "prendendo in considerazione il flusso di denaro - 46,5 milioni nel periodo da dicembre 2015 a dicembre 2016 - confluito nel conto corrente acceso presso una banca di Dubai e la percentuale minima del 5% corrispondente alla commissione minima applicata dal prevenuto e dai sodali ad ogni operazione di riciclaggio".
6.1. È noto che, nel procedimento di prevenzione, il giudice può utilizzare elementi probatori e indiziari tratti dai procedimenti penali, anche quando si siano conclusi con una pronuncia assolutoria o con una declaratoria di prescrizione, e procedere ad una nuova e autonoma valutazione dei fatti ivi accertati, purché dia atto in motivazione delle ragioni per cui essi siano da ritenere sintomatici della attuale pericolosità del proposto (Sez. l, n. 38899 del 29/10/2025, Bruno, Rv. 289060; Sez. 5, n. 50202 del 08/10/2019, Cottitto, Rv. 278049 - 01; Sez. 6, n. 4668 del 08/01/2013, Parmigiano, Rv. 254417; Sez. 5, n. 1968 del 31/3/2000, Mannone, Rv. 216054; arg. anche da Sez. 1, n. 31209 del 24/03/2015, Scagliarini, Rv. 264319 - 01 e Sez. 2, n. 11846 del 19/01/2018, Carnovale, Rv. 272496 - 01).
Tali principi rappresentano un corollario "dell'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto al procedimento penale", codificata nell'art. 29 del D.Lgs. n. 159 del 2011. Da tale autonomia discende, pertanto, che nel giudizio di prevenzione possono avere rilievo i "fatti storici" accertati o le cui informazioni siano state acquisite, sia nell'ambito del procedimento di prevenzione, sia nell'ambito del processo penale, anche se in ipotesi non ritenuti idonei o sufficienti ai fini di una sentenza di condanna (sez. U n. 18 del 03/07/1996, Simonelli e altri, Rv. 205261), con la conseguenza che non rileva, in presenza di "fatti" oggettivi, acclarati nell'ambito di un procedimento penale, valutati in uno con le emergenze dell'autonoma sede della prevenzione (tra cui le captazioni intercettive e l'interrogatorio reso nel procedimento penale dal proposto, che, a riguardo dell'attività della IMT, "ha spiegato l'articolato meccanismo criminoso che prevedeva anche il coinvolgimento di vettori bosniaci", pag. 65 decreto impugnato), che il destinatario dello scrutinio di pericolosità ne sia stato, o meno, accusato ad altro titolo.
6.2. Come anticipato, la censura di ricorso si profonde in un'opera di ricostruzione dei dati di prova, tratti dai procedimenti penali, antitetica rispetto a quella predicata dai giudici di merito, senza del resto nemmeno rispettare il principio di autosufficienza, che vale anche per i procedimenti di legittimità in materia di misure di prevenzione (es. Sez.5, n. 7414 del 20/11/2024, Lucariello, n.m.); senza, in altre parole, neppure documentare l'incedere del proprio ragionamento alternativo.
In proposito, mette conto sottolineare che non possono essere presi in considerazione i vari documenti allegati alla memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale. Nel giudizio di legittimità, allorquando i termini per l'impugnazione siano scaduti, non possono essere prodotti documenti tratti dal fascicolo del giudizio di merito, che l'interessato ha l'onere di allegare al ricorso, ai fini del rispetto del principio di autosufficienza, a sostegno della specificità dei motivi (cfr. per il principio espresso sez. 2 n. 48385 del 14/11/2019, Di Martino, Rv. 277600; sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, Capezzuto, Rv. 276199; sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012, Platamone, RV. 254302, sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040)
7.Il settimo motivo precipita, a sua volta, nell'inammissibilità, per analoghe ragioni.
Motivazione appropriata ed insindacabile in sede di legittimità, al cospetto dei limiti posti dalla legge al rimedio della ricorribilità per cassazione dei provvedimenti giurisdizionali in materia di misure di prevenzione, assicurano le argomentazioni relative alla sostanziale fittizietà della residenza monegasca di Va., con evidenti riflessi sull'attendibilità delle verifiche eseguite dalla guardia di finanza sui redditi ufficialmente prodotti in Italia dal prevenuto.
Il ricorso prefigura doglianze che riguardano la completezza e logicità dell'apparato argomentativo, aspetto che - come è noto - in sede di prevenzione è sottoponibile alla verifica di legittimità nei soli casi di "inesistenza" della motivazione (nel senso di redazione di un testo del tutto privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità o di un testo del tutto inidoneo a far comprendere l'itinerario logico seguito dal giudice).
Ora, è evidente che nel caso in esame la motivazione espressa nella decisione impugnata non può dirsi apparente o inesistente e, in ogni caso, contiene esauriente replica ai motivi di appello ed ai motivi aggiunti, i quali - ad un'attenta lettura del riepilogo dei motivi d'impugnazione principali, riportato a pag. 29 e segg. del decreto della Corte territoriale - non vi hanno apportato decisivi elementi di novità.
Il decreto di primo grado (pag.58 e segg.), richiamato e fatto proprio dal decreto gravato (pag. 61 e seg.), ha ragionatamente rivisitato tutti gli indicatori che convergono per la fittizietà della residenza del ricorrente nel Paese a fiscalità privilegiata. Non scade certo nell'illogicità, nemmeno sindacabile, valorizzare che Va., in un arco di tempo così ampio, non abbia mai acquistato un immobile a M. e si sia ivi limitato a prendere in affitto un monolocale di esigue dimensioni; abbia sempre operato, dal punto di vista commerciale, in territorio italiano e sia stato titolare di imprese la cui attività è stata svolta precipuamente in Italia; si sia legato affettivamente e professionalmente a persone stabilmente residenti in Italia; abbia, in altre parole, come del resto esplicitamente ribadito dalla Commissione tributaria di Pordenone, radicato il centro dei propri interessi in Italia; abbia, in realtà, sempre vissuto in Italia, come riferito da Mo.Si. nelle dichiarazioni rese al pubblico ministero di Padova e come sostanzialmente riconosciuto dallo stesso proposto nel contesto delle conversazioni intercettate.
8.Il decimo motivo è generico, non consentito e manifestamente infondato. In disparte la ridotta perspicuità degli argomenti espressi, e richiamati, in questo frangente, i passaggi dei paragrafi precedenti a riguardo della tipologia e costanza nel tempo dei delitti lucro-genetici perpetrati, della perimetrazione della pericolosità sociale del proposto, dell'entità dei profitti illeciti introitati e della sostanziale rispondenza di essi, temporale e dimensionale, all'acquisizione delle disponibilità poi assoggettate a confisca, l'art. 24, comma 1, del D.Lgs. n. 159 del 2011 stabilisce che la confisca di prevenzione può colpire i beni di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o abbia la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito personale o "alla propria attività economica", nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.
È dunque evidente che la prima condizione, quella della "sproporzione" reddituale, non distingue tra reddito proprio e reddito relativo all'attività economica; quest'ultima è da intendersi riferita anche all'attività commerciale svolta in forma imprenditoriale, individuale o collettiva.
Il bene di cui il prevenuto abbia la disponibilità e di cui non sia in grado di giustificare la provenienza è assoggettabile a confisca se il suo valore sia sproporzionato rispetto al suo reddito personale o al reddito dell'impresa economica a lui riconducibile, ovvero, alternativamente, sia frutto di attività illecite o ne costituisca il reimpiego.
D'altronde, allorché sia dimostrato che la costituzione delle società, ovvero l'acquisizione, anche in via di fatto, delle relative partecipazioni siano strumentali al perseguimento di attività illecite, è l'attività economica nel suo complesso, gestita dal soggetto pericoloso, a costituire un fattore patogeno ed inquinante del mercato per la permanente immissione di profitti illeciti, che si autoalimentano e confondono con quelli leciti (Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, Simply soc. coop., Rv. 277225 - 07; nello stesso senso Sez. VI n. 49750 del 4.7.2019, Diotallevi, Rv 277438 - 05. Da ultimo, Sez. 1, n. 12542 del 25/11/2025, dep. 2016, Adiletta, non mass.; Sez. 5, n. 6731 del 23/01/2026, Bolondi, non mass.).
9.L'undicesimo motivo è aspecifico, non consentito e manifestamente infondato.
La difesa del ricorrente si appunta sulla violazione del parametro generale, di estrazione costituzionale e sovranazionale, di "proporzione" tra l'entità del "provento" riferibile al periodo di manifestazione della pericolosità sociale ed il valore intrinseco dei beni confiscati.
9.1.Tuttavia, non tiene conto, il ricorrente, che i beni confiscati sono stati oggetto di ablazione definitiva non solo in quanto di "valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica", ma anche in quanto ritenuti frutto o reimpiego di attività illecite, ovvero derivanti dalla commissione di delitti o, quantomeno, provenienti dall'impiego delle risorse dell'evasione fiscale, inconciliabili con la nozione di regolare "reddito".
In altre parole: un conto è la tipicità della figura di soggetto "socialmente pericoloso", che nell'ipotesi di cui all'art. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 159 del 2011 deve abitualmente mantenersi, in tutto o in parte, con i proventi di attività delittuose, con la conseguenza che tale requisito non può delinearsi quando la persona si macchi, con abitualità, di reati che non costituiscano "delitto" o di illeciti che consumino meri illeciti amministrativi; altro conto è l'oggetto del vincolo ablatorio, relativo alle caratteristiche delle cose confiscabili, che possono identificarsi in denaro o beni "frutto" o "reimpiego" di "attività illecite", provenienti, pertanto (non necessariamente da reati ma), anche dall'evasione fiscale che non integri fattispecie di reato. 9.2. E, di conseguenza, se l'evasore fiscale in senso lato può non rientrare nel catalogo dei soggetti "pericolosi" di cui all'art. 1, lett. b), D.Lgs. n. 159 del 2011, oggetto di confisca di prevenzione possono essere anche le disponibilità provenienti da illeciti amministrativi, tra cui l'evasione fiscale. E i provvedimenti in analisi hanno concordemente ricondotto anche le disponibilità estere, più volte rivendicate dai motivi di ricorso, ad evasione fiscale, in quanto avrebbero dovuto essere dichiarate al Fisco italiano, a cui sono state sottratte nei limiti dell'imposizione, da soggetto solo fittiziamente residente in un paese a fiscalità privilegiata.
Le somme rivenienti da quest'ultima, in definitiva, non possono in ogni caso essere invocate al fine di "proporzionare" il valore delle proprie disponibilità al reddito personale o prodotto dalla propria attività economica, ufficialmente dichiarato all'Erario dello Stato, in quanto affette da ontologica "patologia".
9.3.Come efficacemente precisato da Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, cit., nella confisca di prevenzione rileva - e dunque non è deducibile a discarico - "anche il fatto che i beni siano "il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego". Sicuramente l'evasione fiscale integra ex se attività illecita (contra legem) anche qualora non integri reato; né si può ignorare che la sottrazione di attività, pur intrinsecamente lecite..., agli obblighi fiscali (in tutto o in parte), inevitabilmente porta con sé altre connesse illiceità, non essendo neppure immaginabile che l'evasione fiscale non comporti anche altre correlate violazioni che parimenti locupletano il soggetto o sono strumentali all'illecito arricchimento (condotte di falso, in ambito contributivo, sulla disciplina del lavoro, ecc.) posto che - allo stato attuale della normativa, per l'interconnessione tra i vari rami dell'ordinamento - sommergere i profitti significa anche inevitabilmente eludere tutte le connesse discipline (ancorché di rango amministrativo o privatistico), altrimenti l'evasione fiscale si autodenuncerebbe, esito che ovviamente nessun evasore vorrebbe conseguire e che, soprattutto, non consentirebbe il perseguito arricchimento". E ancora, proseguono le Sezioni Unite, in questo caso "non si verte in ipotesi di mera evasione fiscale, ma di evasione compiuta da soggetto nel contempo giudicato, per la concreta ricorrenza di tutti i presupposti di legge, socialmente pericoloso. Non si tratta, infatti, di valutare in positivo l'evasione fiscale in sé come fonte di pericolosità sociale, ed in ciò radicare la confisca, ma di escludere (dunque in negativo) che la stessa possa essere addotta quale giustificazione (anche parziale) dell'illecito accumulo, in soggetto vale ribadire - giudicato pericoloso aliunde".
9.4. Il dictum del massimo organo nomofilattico non confligge con gli arresti della giurisprudenza convenzionale evolutasi negli anni successivi e, segnatamente, con il tracciato ermeneutico della pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo, nel caso Isaia contro Italia, del 25 settembre 2025. Quest'ultima decisione ha riguardato, innanzitutto, un'ipotesi di confisca di prevenzione che ha colpito beni di terzi, non socialmente pericolosi, ritenuti acquistati in connessione temporale con la manifestazione della pericolosità del proposto, soggetto incluso nella categoria di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 159 del 2011, e risultati nella sua esclusiva disponibilità.
In estrema sintesi, la decisione ha confermato la compatibilità con la Convenzione, in linea di principio, della procedura di confisca dei beni in assenza di una condanna che stabilisca la colpevolezza dell'imputato, quando tali beni, attribuibili alla disponibilità di fatto del proposto, siano collegati alla presunta commissione di reati gravi che comportino un arricchimento senza causa, dunque con particolare riguardo all'identificazione delle condotte criminali e alla loro specifica attitudine lucro-genetica; ha ribadito la necessità di un giusto equilibrio tra la privazione della proprietà, l'utilità pubblica secondo le condizioni previste dalla legge e i principi generali del diritto convenzionale, di cui all'art. 1, comma 1 del Protocollo addizionale n. l alla Convenzione; la necessità del rispetto della garanzia del contraddittorio e dell'apertura all'esercizio del diritto dei controinteressati di dimostrare il contrario; l'esigenza di rivolgere attenzione anche allo iato temporale esistente tra la data di cessazione della pericolosità sociale e l'attivazione dell'intervento finalizzato all'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale.
Il giudizio di pericolosità sociale formulato nell'ambito del presente procedimento di prevenzione patrimoniale (es. pag.72 e seg. decreto di primo grado) nei confronti di Va.Al. si fonda sul presupposto di cui all'art. 1, lett. b), D.Lgs. n. 159 del 2011 - che lo ha incluso nella categoria di coloro che per la condotta e il tenore di vita debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose - tratto dalla globalità dei delitti lucro-genetici da lui commessi, che hanno consentito di inscriverlo tra gli evasori fiscali di tipo "seriale", per l'intera durata della vita professionale, senza interruzioni, dagli anni novanta al 2018; i beni confiscati sono stati acquistati, tutti, nei periodi di ostensione della pericolosità sociale del proposto e, come sopra precisato, i provvedimenti giurisdizionali in analisi hanno curato di puntualizzare la complessiva specularità dei proventi incamerati dai delitti abitualmente commessi rispetto ai capitali ed al valore di mercato dei beni mobili ed immobili confiscati; il nesso necessario tra i beni oggetto di confisca, formalmente intestati ai terzi, e la condotta illecita non è stato desunto, semplicemente, dall'indisponibilità di redditi legittimi e sufficienti da parte dei terzi, ma da un compendio circostanziato di dati indiziari, riferiti all'impiego di somme di denaro, in fase storica di espressione della pericolosità, da parte del proposto.
9.5. Si tratta di declinazioni allineate alla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale in tema di misure di prevenzione, colui che è dedito in modo continuativo a condotte di evasione degli obblighi fiscali presenta una forma di pericolosità sociale che lo colloca nella categoria di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sicché i beni a lui derivanti dal reinvestimento della provvista finanziaria illecitamente realizzata possono essere oggetto di confisca, in quanto provento di delitto (Sez. l, n. 20160 del 16/11/2021, Bonaffini, Rv. 283089; Sez. 1, n. 53636 del 15/06/2017, Gargano, Rv. 272167).
10.11 dodicesimo, il tredicesimo, il quattordicesimo e il quindicesimo motivo possono essere delibati in modo congiunto, perché riguardano, nel complesso, il medesimo argomento di fondo, la pretermissione degli elementi forniti a riguardo dei redditi leciti del proposto e l'inosservanza del principio di proporzione tra l'entità dei proventi acquisiti con la commissione di delitti e il valore dei beni immobili, di P. e di D., oggetto di confisca.
Si tratta di motivi non consentiti e, in ogni caso, non fondati. Come si è rimarcato, i decreti di prevenzione hanno convenuto con ragionamento non illogico che, da un lato, tutto il percorso esistenziale di Va.Al. sia stato caratterizzato ed inquinato da un pervasivo, e quindi grave, ricorso all'illecito come fonte prevalente delle disponibilità economiche, di entità così importante da assicurare, a lui e familiari, un elevato tenore di vita in modo continuativo; ed in relazione alle quali non è stato possibile "scorporare" le eventuali provviste legali dalle somme reinvestite, provento dell'attività di evasione; dall'altro, che i beni confiscati siano stati da lui acquisiti nelle fasi storiche cruciali ed espressive della sua pericolosità; e, da ultimo, che i beni medesimi, in assenza di elementi di decisivo segno contrario, siano stati il frutto delle attività illecite o siano stati acquistati con il denaro reimpiegato a seguito delle attività illecite, nei sensi detti.
Sono immuni dalle dedotte critiche di violazione di legge, pertanto, le trame dei decreti del giudizio di prevenzione che hanno annoverato l'immobile di Padova, a prescindere dall'inoperatività della presunzione di fittizietà di cui all'art. 26, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 159 del 2011, tra le disponibilità di Va.Al., più volte autodefinitosi nel contesto intercettivo proprietario del bene, diretto utilizzatore dell'appartamento, da cui provengono le risorse impiegate per il suo acquisto e per il suo allestimento e le disposizioni successive, volte ad intestarne la nuda proprietà alla Fondazione Va., da lui amministrata e descritta come la "cassaforte di famiglia" e a costituirne diritto reale di usufrutto a favore della sorella St., titolare all'epoca di redditi estremamente modesti; la provenienza dell'immobile da "attività illecite" di evasione fiscale o dal relativo "reimpiego" di risorse è stata congruamente e precipuamente ricavata dalla sostanziale "confessione" del proposto resa nell'ambito di un'intercettazione di una conversazione con la moglie Mo.Si., riportata a pag. 27 del decreto del Tribunale, nel cui contesto egli ha citato anche consistenti bonifici in denaro eseguiti a favore del "padre", effettivamente riscontrati con riferimento ad un accredito di circa 500.000 Euro sul conto corrente cointestato alla sorella, Va.St., e al padre, a sua volta utilizzato per l'acquisto dell'immobile di Padova (pagg. 17,67,70 e seg. del decreto della Corte d'Appello), collocato, si ribadisce, in un periodo "coperto" dalla pericolosità del proposto, nel 2007, nel "pieno" delle attività di rilievo penale accertate nel processo definito per la gran parte con declaratoria di prescrizione.
I provvedimenti in esame hanno incluso il prestigioso attico di Jesolo tra le disponibilità del proposto e i passaggi delle parti motive si rivelano tutt'altro che apparenti.
Il decreto genetico (pag. 86 e segg., richiamato con argomentata adesione dal decreto impugnato) ha messo in evidenza che: Va. ne ha avuto il "possesso" effettivo e reiterato, rilevante ex art. 24 D.Lgs. n. 159 del 2011 (Sez. 3, n. 4887 del 13/12/2018, De Nisi, Rv. 274852; Sez.2, n. 22153 del 22/02/2013, Ucci e altri, Rv. 255950), dall'anno 2016; ne ha sostenuto le spese di sistemazione e mobilio per circa 400.000 Euro (significativo il pagamento di 25.000 Euro per un televisore, proveniente da un conto corrente della Karat sro, una delle società-schermo utilizzate da Va. nel contesto delle attività delittuose dell'organizzazione criminale per la quale ha scelto di patteggiare la pena); per attribuire una veste "formale" alle modalità di acquisto, strumentale al camuffamento degli scopi reali dell'operazione, Va. ha diversi mesi prima ideato e poi realizzato, con Fi.Do., la costituzione ad hoc della M.C. s.s., nella quale il bene immobile è stato conferito dalla socia Emma Srl (riconducibile a Fi.Do.), che ne era divenuta proprietaria e nella quale, in un secondo tempo, Va. è ufficialmente entrato a far parte attraverso la sua Fondazione, per una quota del 25%, acquisita con denaro tracciabile; anche in questo caso, come per il cespite padovano, nel corso delle conversazioni intercettate Va. ha "confessato" i connotati artificiosi e dissimulatori dei collegamenti contrattuali, commentando con la moglie che la nuova società avrebbe dovuto essere chiamata "(Omissis)" e non "M.C.", in modo da far comprendere "meglio che c'era un tramaccio sotto...di riciclaggio di denaro sporco"; tale aperta ammissione, non una mera "battuta di spirito", è stata suffragata dagli elementi aliunde raccolti, rappresentati dalle conversazioni relative alle modalità di pagamento dell'appartamento, intercorse con Fi.Do., o tra la Ma. Di.Ri. e Al.Da., che danno conto univocamente dell'intendimento di Va. di reimpiegare cospicue somme di danaro di provenienza illecita (pag. 87); dalle esternazioni del proposto, al telefono nel febbraio 2017, che ha riferito all'interlocutrice di aver speso quasi 500.000 Euro per l'arredamento e altro denaro per l'acquisto della casa; dalle interazioni telefoniche con la consorte, Mo.Si., nelle quali, prima della nascita di M.C., Va. le confida "avremo o apriremo un conto della società, incassa Ni. (Fi.Do.) poi noi gli diamo i contanti a Ni.. Paga tutto Ni., porto i contanti per formare il fondo...Così gli dò lo stipendio...". Da ultimo, condivisibili appaiono le osservazioni dei giudici della prevenzione sui connotati anomali del meccanismo contrattuale preordinato, nel quale Va. e la consorte avrebbero fruito di un immobile di elevato valore commerciale in virtù di un contratto di comodato gratuito, mentre la società originariamente proprietaria (socia conferente dell'aumento di capitale della M.C.), facente capo a Fi.Do., non liberata dall'obbligazione, avrebbe dovuto corrispondere all'istituto di credito le rate del mutuo erogato per la compravendita, così da produrre costi rischiosissimi; e senza, peraltro, assumere alcuna iniziativa nei confronti della conferitaria e del comodatario, volta ad eliminare la criticità e nella consapevolezza del coinvolgimento del proprio interlocutore commerciale in "affari" non trasparenti, di lì a poco raggiunto da provvedimenti dell'autorità giudiziaria che ne hanno paralizzato l'attività e, di conseguenza, la possibilità di corrispondere il dovuto sulla scorta degli accordi assunti "sulla carta".
Quanto, da ultimo, all'autovettura Maserati Levante, i decreti in valutazione ne hanno correttamente collocato l'acquisizione, da parte del proposto, nel periodo di più intensa pericolosità (nel 2018) ed in regime di assoluta sproporzione reddituale (es. pagg. 25 e seg., 74 del decreto della Corte d'Appello).
Anche in tal caso il contenuto dei motivi di ricorso si propone di sollecitare una diversa rielaborazione dei fatti e delle emergenze indiziarie, operazione vietata dai presupposti previsti dalla legge per adire l'impugnazione nei procedimenti applicativi delle misure di prevenzione.
10.1. Quanto ai presunti "redditi leciti", che influenzerebbero il giudizio di sproporzione, giova nuovamente ricordare che la confisca, secondo quanto stabilito dall'art. 24 del D.Lgs. 157/2011, è disposta relativamente a beni della persona che non possa giustificarne la legittima provenienza e risulti esserne, anche per interposta persona fisica o giuridica, titolare (o avere la disponibilità), a qualsiasi titolo, in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito (o alla propria attività economica); oltre che relativamente a beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.
Il parametro della sproporzione, congiuntamente alla constatazione delle reiterate attività illecite, consente di presumere che la formazione del patrimonio non giustificato abbia derivazione da attività illecite similari. La "sproporzione" di valori, come chiarito in più arresti di questa Corte di legittimità e dalla stessa Corte costituzionale nella decisione n.24 del 2019, altro non è che una "semplificazione probatoria" consentita dal sistema, rispetto all'accertamento 'pieno' del nesso di derivazione tra attività illecita, censita in sede di ricognizione della pericolosità, e impiego delle risorse in tal modo prodotte : "... la circostanza che la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o all'attività economica, da mero indicatore dell'origine illecita dei beni (come era nella disciplina originaria del 1982), sia stato elevato, a partire dal 1993, a requisito alternativo e autonomo rispetto alla dimostrazione dell'origine illecita stessa, non modifica la ratio delle misure in parola: la verifica giudiziale della sproporzione, infatti, continua ad avere senso in quanto idonea a fondare una ragionevole presunzione relativa all'origine illecita del bene, allorché contestualmente risulti la pregressa attività criminosa di colui il quale abbia la disponibilità del bene e - in sede di valutazione dei presupposti della confisca - non riesca a giustificarne la legittima provenienza..." (così, in motivazione, Corte cost. sent. n.24/2019).
Orbene, come già accennato il reddito complessivamente dichiarato dal proposto - il parametro previsto dalla legge ai fini della formulazione del giudizio di "sproporzione" - è di Euro 505.600 tra il 2003 e il 2017; negli anni di riferimento dell'acquisizione patrimoniale dei beni confiscati (pag. 21 decreto di primo grado) si presentava del tutto insufficiente a giustificarne l'acquisto (nel 2007) o persino inesistente (negli anni tra il 2015 e il 2018). Il ricorrente (pag.55 del ricorso) ha elencato risorse, che si assumono dimostrative di lecita capacità patrimoniale, evidentemente non riconducibili alle esigue consistenze patrimoniali dichiarate all'Erario, che avrebbero dovuto essere come tali - ovvero se ed in quanto "lecite" -collegate all'acquisizione dei beni e delle disponibilità oggetto di confisca, attraverso l'assolvimento dell'onere "di fornire prova contraria e liberatoria, attraverso la dimostrazione della legittimità degli acquisti in virtù di impiego di lecite fonti reddituali. Con l'imprescindibile corollario che una prova siffatta, specie per gli acquisti risalenti nel tempo, non deve rispondere, neppure in questo caso, ai rigorosi canoni probatori del giudizio petitorio, con il rischio di assurgere al rango di probatio diabolica, potendo - per quanto si è detto - anche affidarsi a mere allegazioni, ossia a riscontrabili prospettazioni di fatti e situazioni che rendano, ragionevolmente, ipotizzabile la legittima provenienza dei beni in contestazione" (in motivazione, Sez. U n. 4880 del 26/06/2014, Spinelli, Rv. 262606).
La mera enunciazione di liquidità disponibile, estranea ai redditi dichiarati all'Erario, ed ancor più con riferimento a periodi prossimi a quelli dell'accertamento investigativo e giudiziale, non è dunque sufficiente a controbilanciare l'operatività della presunzione iuris tantum di illecita accumulazione, la cui solidità è avvalorata dalla corrispondenza temporale tra le acquisizioni e la manifestazione di pericolosità sociale.
10.2. Devono, infine, ritenersi geneticamente inammissibili le obiezioni volte a perorare la tangibilità del diritto reale di usufrutto dell'immobile di Padova in capo alla sorella (che peraltro non vi ha mai abitato) e del diritto di proprietà dell'immobile di Jesolo in capo a M.C. s.s., al lume del costante principio di diritto secondo il quale in materia di misure di prevenzione, nel caso di confisca di un bene ritenuto fittiziamente intestato a terzi, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione del proposto che si limiti a dedurre l'insussistenza del rapporto fiduciario e, quindi, la titolarità effettiva del bene in capo al terzo intestatario, mentre è ammissibile il ricorso del proposto che, senza negare l'esistenza del rapporto fiduciario, alleghi di aver acquistato i beni lecitamente, essendo portatore, in questo caso, di un interesse proprio all'ottenimento di una pronuncia che accerti la mancanza delle condizioni legittimanti l'applicazione del provvedimento (Sez.l, n. 20717 del 21/01/2021, Loiero, Rv.281389; Sez. 1, n. 50463 del 15/06/2017, Mangione, Rv. 271822; Sez. 5, n. 8922 del 26/10/2015, Poli, Rv. 266141; più di recente, in motivazione, Sez.5, n. 17822 del 28/01/2025, Casamonica e altri, n.m.; Sez.l, n. 26962 del 16/04/2025, Virga e altri, n.m.).
11.11 sedicesimo motivo, in parte generico, è infondato.
Per un verso, il decreto di archiviazione non costituisce approdo processuale irreversibile, perché sempre superabile dall' instaurazione dalla procedura di riapertura delle indagini per il medesimo reato nel caso di necessità di nuove investigazioni (art. 414 cod. proc. pen.) e, per ciò solo, esso è insuscettibile di precludere l'adottabilità, per la stessa fattispecie, di nuovi provvedimenti ablatori del bene restituito in conseguenza della sua pronuncia. Si è invero affermato, a riguardo dell'apprezzabilità di elementi acquisiti nell'ambito di un procedimento penale archiviato che, in tema di misure di prevenzione, soltanto una sentenza irrevocabile di assoluzione comporta un limite al giudice della prevenzione di rivalutare autonomamente i fatti in essa accertati, in quanto la negazione penale di un fatto impedisce di assumerlo come elemento indiziante ai fini del giudizio di pericolosità (Sez. 2, n. 11846 del 19/01/2018, Rv. 272496 - 01). Si è pertanto ritenuto che il giudice può valutare autonomamente anche i fatti oggetto di un procedimento archiviato (Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Diotallevi, Rv. 27743802), fermo restando che, in tal caso egli è chiamato ad un'attenta disamina del provvedimento di archiviazione, al fine di verificare se da esso emergano accertamenti ostativi alla trasmigrazione dei dati in sede di prevenzione (Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, dep. 2021, Zangrillo, Rv. 280145 - 02).
I giudici della prevenzione hanno fatto buon governo di tali direttrici e si sono soffermati, con enunciati sottratti al sindacato di legittimità, sulle risultanze probatorie del procedimento penale nel quale il decreto di archiviazione è stato emesso, riconsiderando taluni profili che orientano per la riconducibilità della attività di triangolazione commerciale organizzate da Va. ad un articolato sistema quantomeno in parte strumentale alla "ripulitura" di capitali
di origine illecita accumulati da terzi, dopo il perfezionamento degli illeciti stessi e al di fuori di un originario concorso del proposto nella loro realizzazione (es. pag. 37 e seg. decreto di primo grado, pag. 67 decreto impugnato).
Deve poi aggiungersi, in secondo luogo, che non risulta compiutamente documentato dal ricorrente che la revoca parziale del sequestro in ambito penale sia stata determinata dall'esclusione dell'esistenza di una sproporzione tra disponibilità economiche e acquisti effettuati, ovvero dal ridimensionamento degli accertamenti in fatto relativi ai presupposti applicativi comuni alle due misure; è plausibile, piuttosto, che la revoca sia stata semplicemente l'effetto dell'intervenuta archiviazione della notitia criminis relativa all'incolpazione del delitto di riciclaggio, potendo il provvedimento di confisca, a mente dell'art. 240-bis cod. pen., intervenire per tale reato solo in caso di condanna o di applicazione della pena.
12. Il ricorso per cassazione promosso dal terzo interessato, M.C. s.s. di Fi.Do., ai confini dell'inammissibilità per genericità e perché poggiato su motivi non consentiti, ovvero estranei a violazione di legge, non valica i limiti di un complessivo giudizio di infondatezza.
In presenza di una pronuncia in "doppia conforme", come nel caso di specie, il giudice di appello, nella motivazione della sentenza, non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi che compendiano la ratio deciderteli della sentenza medesima (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593 - 01; Sez. 5, n. 5123 del 16/01/2024); così come la sentenza di merito non è tenuta a compiere un'analisi minuziosa di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex multis, sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv.250900).
Nel giudizio di prevenzione, inoltre, considerata l'autonomia del procedimento rispetto al giudizio di merito, la prova indiretta o indiziaria non deve essere dotata dei caratteri prescritti dall'art. 192 cod. proc. pen. (Sez.5, n. 50202 del 08/10/2019, Cottitto, Rv. 278049). Ed in materia di misure di prevenzione, si è precisato che non può essere proposto come vizio dì motivazione la sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (in parte motiva, Sez. U, Repaci, cit.).
Fatta tale premessa, i motivi di ricorso possono essere affrontati unitariamente, in quanto non è data cogliere, nel corredo della motivazione dei decreti, alcuna delle aporie vagamente lamentate nell'atto di impugnazione.
Le censure non si confrontano con la ratio decidendi dei provvedimenti, chiari ed esaurienti, che non hanno ancorato la fittizietà a M.C. dell'intestazione dell'immobile di J. alla prova dell'intervenuto, integrale pagamento del prezzo previsto nel contratto rent to buy, ufficialmente avvenuto solo in parte con l'acquisizione "tracciata", da parte di Va., del 25% delle quote della società semplice, bensì dalle caratteristiche dell'operazione nella sua globalità, progettata e gestita da Va. con l'obbiettivo di reinvestire capitali di provenienza illecita attraverso la creazione della società, divenuta formalmente proprietaria dell'immobile e la precostituzione delle modalità negoziali utili ad occultarne il conseguimento. D'altro canto, più segmenti della ricomposizione della vicenda (sopra richiamati) hanno dato conto della movimentazione di contanti - di per sé sottratta al "tracciamento" - e di liquidità celata da pretestuose vesti documentali, strumentale al pagamento dell'appartamento e dei suoi arredi, riconducibili a Va..
In realtà, le doglianze difensive precipitano nell'inammissibilità, poiché orientate a dedurre lacune della motivazione (come quelle relative all'omessa considerazione del contegno tenuto da Va. dopo il dissequestro del cespite da parte del g.i.p. di Milano) nel percorso ricostruttivo della fittizietà dell'intestazione del bene confiscato al terzo ed a richiedere alla Corte di cassazione una non consentita rivalutazione degli elementi di fatto e della portata dei dati indiziari.
13. I motivi del ricorso del terzo interessato I. 5 Srl, in parte non consentiti, generici e manifestamente infondati, si palesano nel complesso infondati.
13.1. Per quanto concerne i primi tre motivi di ricorso, occorre in primo luogo rammentare che, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di motivazione con cui è denunciata la mancata risposta alle argomentazioni difensive può essere utilmente dedotto nel solo caso in cui gli elementi trascurati o disattesi abbiano chiaro carattere di decisività, sicché la loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, a una decisione più favorevole di quella adottata (Sez.4, n. 25730 del 01/07/2025, Giulioni, Rv. 288493; Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445-01, nonché, più di recente, Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 27/01/2016, Perna e altri, Rv. 267723-01). Ciò a maggior ragione nel caso di specie, poiché nella giurisprudenza di questa Corte si è pure affermato che l'acquisizione agli atti del procedimento, ai sensi dell'art. 238 bis cod. proc. pen., di sentenze divenute irrevocabili (tra cui quelle di un giudizio civile, Sez.3, n. 17855 del 19/03/2019, Cavelli, Rv. 275702) non comporta, per il giudice di detto procedimento, alcun automatismo nel recepimento e nell'utilizzazione a fini decisori dei fatti e dei relativi giudizi contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione delle suddette sentenze, dovendosi al contrario ritenere che quel giudice conservi integra l'autonomia e la
libertà delle operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio a lui istituzionalmente riservate (in motivazione, sez. 5, n. 23226 del 12/02/2018, Iandolo; sez. 1, n. 11140 del 15/12/2015, Daccò, Rv. 266338). È palese, in altre parole, che la sentenza acquisita non produce, automaticamente, un'efficacia "espansiva estema", ma costituisce un elemento di prova limitatamente ai fatti in essa accertati e nell'ambito di un diverso procedimento pur sempre soggetto, peraltro, alla regola di valutazione integrata del terzo comma dell'art.192 cod. proc. pen. che esige, a sostegno, l'apprensione di riscontri esterni; come è lapalissiano che tali considerazioni valgano, a maggior ragione, quando nel diverso procedimento si tratti di fatti diversi, fondati sull'emersione di acquisizioni processuali differenti ed autonome.
13.2. Sarebbe allora stato necessario chiarire in quali termini l'esplicita menzione e il diretto apprezzamento di taluni documenti prodotti, elencati nell'atto di impugnazione, avrebbero potuto determinare un effetto demolitivo della resistenza logica del provvedimento, tenuto altresì conto dei rigorosi contorni che caratterizzano la facoltà di impugnativa nel settore delle misure di prevenzione, circoscritta alla violazione di legge; ed invero, il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è estraneo al procedimento di legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Rv. 279435 - 01); ipotesi che deve essere certamente esclusa, alla luce delle argomentazioni esposte dalla Corte territoriale e dai primi giudici.
Se dunque, da un lato, lo specifico onere esplicativo non risulta assolto, è possibile rilevare, dall'altro lato, che i documenti offerti nel corso del procedimento di prevenzione e che si assumono pretermessi riguardano enti o società diverse dall'I. 5 Srl, in parte destinatarie di atti di disposizione patrimoniale oggetto di un'azione revocatoria; che i brani della sentenza del Tribunale di Treviso, citati nel ricorso, riguardano "società straniere monegasche di cui non è nota la composizione societaria", tra le quali non compare l'I. 5 e che al Va. non è ivi assegnato il ruolo di "fiduciario" o "testa di legno" del Se.Ra., ma semplicemente di "legale rappresentante" di ciascuna di esse.
I documenti che, invece, ineriscono alla I. 5, sono stati oggetto di appropriata stima nell'articolato inferenziale dei provvedimenti in discorso, esente da censure in sede di legittimità e con il quale le ragioni di ricorso hanno evitato di misurarsi compiutamente; essi hanno attribuito a Va., che d'altro canto l'aveva rivendicata nell'ambito di un interrogatorio reso all'autorità giudiziaria, la titolarità effettiva della provvista di conto corrente della Cassa di Risparmio di Bra, intestato a I. 5 Srl, pacificamente a lui riconducibile, in quanto proprietario del 99% delle quote del socio unico di tale società, la Sci Arena, ed in quanto diretto disponente dell'importo originariamente sequestrato alla suddetta società, Euro 198.224, da lui dirottato, una volta dissequestrato, a confisca e risarcimento del danno nell'ambito del procedimento penale nel quale ha patteggiato la pena di anni 2, mesi 3 di reclusione, inflittagli dal g.i.p. del Tribunale di Milano; sempre Va., del resto, aveva tentato di operare l'anomalo trasferimento dell'ingente provvista, poi perciò sequestrata, in capo ad una società estera riconducibile alla di lui "socia" (Omissis) Correttamente, sotto il profilo logico, i giudici della prevenzione hanno ritenuto singolare, ed inverosimile, che il presunto "dominus" della società, Se.Ra. -ove realmente tale - non fosse passato all'azione al cospetto di un (addotto) proditorio tentativo di depauperare le risorse societarie in pregiudizio del suo effettivo titolare; non avesse sporto denuncia penale, o non avesse assunto iniziative volte ad ottenere la restituzione dell'importo sequestrato, in quanto terzo di buona fede.
Quanto, in particolare, al diniego della valenza probatoria dell'attestazione della Direction de l'Expansion Economique del Principato di Monaco - datata 20 febbraio 2023, significativamente nel corso del procedimento e quando il Tribunale di Venezia aveva già disposto il sequestro delle disponibilità di interesse, ex art. 20 D.Lgs. n. 159 del 2011 - la conforme valutazione operata dai giudici della prevenzione si sottrae al sindacato di legittimità, dal momento che il tenore della dichiarazione depone per una comunicazione ricevuta da terzi, modulata nelle forme di un'autocertificazione, e non per una verifica o un accertamento direttamente eseguiti dalle Autorità monegasche.
In definitiva, le doglianze avanzate con i motivi di ricorso si rivelano non ammissibili nei procedimenti di legittimità aventi ad oggetto le misure di prevenzione patrimoniali, perché orientate, senza nemmeno celarlo, a prospettare una chiave di lettura diversa degli elementi raccolti, e a contestare l'illogicità o la contraddittorietà della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, esistente, specifica e non certo apparente.
14.11 quarto motivo, che si duole della mancata ammissione, nel giudizio di appello, di "controprove decisive", è generico per indeterminatezza intrinseca.
Il ricorrente lamenta che sia stata negata l'introduzione di un novum probatorio senza neppure indicare a questa Corte, alla quale rimane precluso di esercitare il proprio sindacato, l'essenza di tali elementi.
15.1 motivi di ricorsi proposti dai terzi interessati Va.St. e Mo.Si. sono nel complesso infondati.
15.1. Il primo motivo di Va.St. ripropone il primo motivo predisposto dalla difesa di Va.Al. e, per analoghe motivazioni che in questa sede si intendono reiterare integralmente, è manifestamente infondato. Il provvedimento impugnato, in uno con il decreto di primo grado, ha esplicitato in modo pienamente intellegibile le ragioni della ritenuta intestazione fittizia dell'immobile di Padova in capo alla ricorrente e l'esercizio del diritto di difesa ha potuto (Omissis) nella sua massima espansione.
15.2. Quanto alle residue censure agitate dal ricorso della Va. con il secondo motivo, è necessario richiamare le osservazioni svolte nel par. 10, da intendersi riprodotte, a proposito dell'ascrizione alla disponibilità del fratello (Omissis) dell'immobile di Padova, analiticamente ponderata e dettagliata dai decreti in commento.
Qui può utilmente aggiungersi, per scrupolo e completezza, che sono utilizzabili nel procedimento di prevenzione i risultati delle intercettazioni telefoniche e ambientali, la cui utilizzabilità sia accertata nel giudizio penale di cognizione (Sez. 5, n. 52095 del 29/10/2014, Bonura, Rv. 261337), con l'onere di dar conto, da parte del giudice della prevenzione, della capacità dimostrativa della prova ai fini del giudizio di propria competenza.
I decreti di cui si discetta si sono allineati a tale direttrice e hanno tratto, convenientemente, dai dialoghi intercettati, di limpida linearità, i plurimi elementi che persuadono dell'attribuibilità al proposto della proprietà dell'immobile, del resto riscontrata dai dati probanti di natura documentale e rappresentativa (es. pag. 75 e segg. decreto di primo grado; pag. 16 e seg., 65 e seg. decreto di secondo grado). Alla genuinità delle conversazioni nelle quali Va. elenca nei particolari gli esborsi patiti per comprare la casa, per ristrutturarla, per arredarla, e si compiace per essere riuscito a sottrarla ai vincoli ablatori imposti dalla Stato, si affiancano gli accertamenti di polizia giudiziaria a riguardo dei bonifici da lui eseguiti in favore della sorella in un torno di tempo contiguo o comunque vicino al rogito notarile di compravendita, alla stipulazione e al rimborso dei mutui destinati al pagamento del prezzo e alla ristrutturazione dell'immobile, atti solo formalmente riferibili alla ricorrente; a riguardo, ancora, delle assai modeste condizioni reddituali di Va.St. - che non ha mai alloggiato nell'appartamento - e di Va. Luigi, privi della potenzialità economica necessaria al sostenimento dell'operazione immobiliare e, quanto al secondo, all'erogazione di un prestito di rilevante entità a favore del figlio; e a tali già dirimenti elementi, si uniscono le dichiarazioni rese da Mo.Si., che ha confermato di aver abitato con il proposto nella casa di Padova (pag.80 decreto di primo grado).
Gli snodi del ricorso per cassazione hanno preferito ripercorrere un itinerario ricostruttivo puramente alternativo a quello fatto proprio nel giudizio di prevenzione, invitando nella sostanza la Corte di cassazione ad incunearsi nella rivisitazione degli elementi indiziari e di estrazione difensiva sui quali i due provvedimenti si sono largamente spesi, per inferirne l'interpretazione favorevole alla ricorrente. Un'operazione esegetica, come più volte sottolineato, non proponibile in sede di impugnazione delle misure di prevenzione. Le verifiche eseguite sui redditi di lavoro dipendente di Va. Luigi hanno dato congruente contezza dell'inattendibilità della versione fornita con riferimento alla causale di uno dei bonifici perfezionati dal proposto, destinati a dotare la sorella della provvista necessaria al pagamento del corrispettivo della compravendita; ma sul punto può soggiungersi che, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza civile di questa Corte, nella scrittura privata non autenticata può essere ritenuta la certezza della data nel caso in cui la scrittura formi un corpo unico con il foglio sul quale è impresso il timbro postale (Cass. Civ. Sez. 1, Ord. n. 13920 del 06/07/2020,
Rv. 658239; Cass. civ. Sez.6, Ord. n. 23281 del 05/10/2017, Rv. 645474). Nelle scritture private denominate "dichiarazione di debito" e "dichiarazione liberatoria e quietanza", come verificato dal collegio con la consultazione degli atti disponibili, il timbro postale è collocato sulla busta della lettera sulla quale è scritto l'indirizzo del destinatario e, in ogni caso, non forma un corpo unico con il foglio in cui è vergata la dichiarazione.
16.11 terzo motivo del ricorso, che attiene alla distinta posizione del terzo interessato Mo.Si. e alla disposta confisca dell'autovettura Maserati Levante a lei intestata dal maggio 2022, per lo più inammissibile, non supera il globale giudizio di infondatezza.
La peculiare condizione di S. Mo.Si., nella vicenda de quo, è disciplinata dall'art. 26, comma 2, D.Lgs. n. 159 del 2011, poiché la proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca dei beni riconducibili a Va.Al., avanzata dalla Procura della Repubblica di Milano, è del mese di marzo del 2023 (cfr. decreto di prime cure). Il trasferimento di proprietà dell'autoveicolo è avvenuto, pertanto, nei due anni antecedenti alla proposta. Ai sensi del comma 2 dell'art. 26, il trasferimento di proprietà eseguito dal proposto a beneficio del coniuge si presume fittizio, fino a prova contraria.
L'art. 26, comma 2, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 introduce allora una presunzione iuris tantum di intestazione fittizia, ovvero di nullità del relativo atto dispositivo, per tutti i trasferimenti e le intestazioni poste in essere nei due anni antecedenti la proposta, anche se effettuati a titolo oneroso, quando disposti a favore dell'ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado.
La giurisprudenza di questa Corte ha stabilito che "l'accertamento giudiziale della disponibilità, in capo al proposto, dei beni formalmente intestati a terzi, opera diversamente per il coniuge, i figli ed i conviventi di quest'ultimo, rispetto a tutte le altre persone fisiche o giuridiche, in quanto nei confronti dei primi siffatta disponibilità è legittimamente presunta senza la necessità di specifici accertamenti, quando risulti l'assenza di risorse economiche proprie del terzo intestatario, mentre, con riferimento alle seconde, devono essere acquisiti specifici elementi di prova circa il carattere fittizio dell'intestazione" (ex multis, Sez.5, n. 37297 del 23/06/2022, Stanek, Rv. 283798). La disposizione in esame, nel cristallizzare la presunzione relativa, sancisce una vera e propria inversione dell'onere della prova, poiché è onere del terzo dimostrare di aver acquistato il bene utilizzando risorse proprie, proporzionate al valore del bene stesso. In altri termini, il terzo ha l'onere di dimostrare di aver acquisito il bene in buona fede, cioè con risorse proprie e commisurate al valore del bene, e di non essere prestanome del proposto.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, dunque, sul terzo intestatario non grava, in questo caso, un semplice onere di allegazione, accompagnato dalla ostensione di elementi meramente verificabili, ma un autentico onere di prova, idoneo a neutralizzare la presunzione di fittizietà dell'intestazione.
Sul punto, si è pronunciata la giurisprudenza di questa Corte, che ha chiarito che tale presunzione, per un verso si connota per l'ampio contenuto che la caratterizza (come reso evidente dall'ampia dizione "trasferimenti" e "intestazioni" utilizzata), a conferma dell'intenzione del legislatore di ricomprendervi, alla stregua dell'id quod plerumque accidit, qualunque atto idoneo a determinare la disponibilità formale del bene in capo ad altri, valorizzando, sul piano interpretativo, la ratio antielusiva della norma; e per altro verso concreta un'inversione dell'onere della prova a carico del terzo, intestatario formale, che deve dimostrare il carattere reale, non fittizio, dell'atto di disposizione, deducendo elementi utili a superarne il portato (Sez. U n. 12621 del 22/12/2016, De Angelis, in motivazione, par. 11.1; Sez.6, n. 17849 del 27/05/2020, dep. 10 giugno 2020, Serri e altri, n.m.). Diviene particolarmente significativo per il rafforzamento della presunzione e, specularmente, per l'inefficacia della prova avversa, in siffatto contesto, che il terzo destinatario del trasferimento o dell'intestazione formale del bene sia privo di mezzi economici o di sufficiente autonomia patrimoniale (Sez.2, n. 24325 del 27/04/2022, Putignano e altri, n.m.; Sez. 1, n. 5184 del 10/11/2015, dep. 2016, Trubchaninova, Rv. 266247).
E bene, i provvedimenti del Tribunale e della Corte d'Appello si sono allineati al tracciato esegetico così formato. Il primo decreto, segnatamente, si è concentrato sullo stato di disoccupazione della ricorrente, coniuge convivente del proposto, destinataria di ripetuti, cospicui accreditamenti in denaro, sul proprio conto personale, provenienti dal marito; sull'indicativa singolarità della tempistica della vendita dell'autovettura di prestigio dal marito alla moglie, nel pieno del processo penale a carico del Va., che di lì a poco avrebbe patteggiato la pena per i reati di associazione per delinquere e delitti tributari e, come detto, poco prima dell'esercizio dell'azione di prevenzione, che avrebbe nuovamente cautelato il bene; sull'inaffidabilità della documentazione prodotta a dimostrazione del presunto "donativo" ad opera dei genitori della donna, vuoi perché una parte del prezzo sarebbe stata versata a Va. molto tempo prima del perfezionamento della vendita a vantaggio della consorte, persino nel corso del 2018; vuoi perché è apparso implausibile che i genitori della Mo.Si., nullatenente, si preoccupassero di dotarla di un autoveicolo di pregio, che avrebbe richiesto costi di rilievo per il mantenimento e la manutenzione; vuoi, ancora, perché la documentazione allegata dalla difesa, relativa ad un estratto del conto estero di Va., è leggibile solo con riferimento al bonifico, mentre tutte le altre voci sono state cancellate, così da impedire una completa ricostruzione dei movimenti bancari, anteriori e successivi all'accredito in denaro, che si è assunto proveniente dai genitori della Mo.Si. in vista del pagamento del prezzo del veicolo.
Anche in questo caso, la censura di ricorso, per tale ragione travolta dall'inammissibilità, si è mossa con l'intendimento di sovrapporre il proprio percorso valutativo a quello, certo non illogico, dei provvedimenti giurisdizionali.
17.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di reiezione dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 28 maggio 2026
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2026








































