Autopsia nella colpa medica: il momento decisivo in cui il medico può iniziare a difendersi
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Autopsia nella colpa medica: il momento decisivo in cui il medico può iniziare a difendersi

  • 19 ore fa
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Nel procedimento penale per colpa medica, l’autopsia non è un atto da subire: è il primo momento in cui il medico può iniziare a difendersi.

Prima dell’esame autoptico, infatti, il pubblico ministero conferisce l’incarico ai propri consulenti, formula i quesiti e delimita il perimetro dell’accertamento medico-legale.

È in quella fase che la presenza del difensore e del consulente tecnico di parte può incidere sulla ricostruzione del caso, segnalando profili clinici trascurati, sollecitando approfondimenti e impedendo che l’accertamento nasca già orientato soltanto dalla prospettiva dell’accusa.

Procediamo per ordine.


La base normativa: l’art. 360 c.p.p.

Il riferimento normativo principale è l’art. 360 c.p.p., che disciplina gli accertamenti tecnici non ripetibili.

La norma prevede che, quando gli accertamenti riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, il pubblico ministero debba avvisare senza ritardo la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa e i difensori del giorno, dell’ora e del luogo fissati per il conferimento dell’incarico, informandoli anche della facoltà di nominare consulenti tecnici.

Il comma 3 della stessa disposizione aggiunge un passaggio fondamentale: i difensori e i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dell’incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve.

Questo significa che, quando viene disposta un’autopsia o un accertamento medico-legale non ripetibile, la difesa del medico non è collocata all’esterno dell’indagine, come semplice spettatrice di una consulenza già orientata dall’accusa; al contrario, il codice consente al difensore e al consulente tecnico di parte di entrare nella formazione dell’accertamento, partecipando alla sua fase genetica e segnalando immediatamente ciò che, dal punto di vista difensivo, non può essere trascurato.

È proprio questa la ragione per cui l’art. 360 c.p.p. non deve essere letto soltanto come una norma procedurale, ma come una vera garanzia difensiva, tanto più rilevante nei procedimenti sanitari, nei quali la prova tecnica può incidere in modo determinante sulla successiva richiesta di archiviazione, sulla formulazione dell’imputazione o sulla richiesta di rinvio a giudizio.


Cosa accade concretamente il giorno del conferimento dell’incarico

Nella pratica, il giorno fissato per il conferimento dell’incarico, il difensore del medico si reca presso l’ufficio del pubblico ministero, normalmente dopo avere già valutato l’opportunità di nominare un consulente tecnico di parte.

Sono presenti il pubblico ministero, i consulenti tecnici nominati dall’accusa, i difensori degli indagati, gli eventuali consulenti delle parti private, nonché, nei casi in cui vi sia già una partecipazione attiva della persona offesa, i difensori e i consulenti dei familiari della vittima.

Il pubblico ministero procede alla formalizzazione dell’incarico, indica i consulenti prescelti e, prima ancora di entrare nel merito del quesito, può essere svolta una verifica preliminare sulla posizione dei professionisti incaricati, volta ad accertare se essi abbiano rapporti di conoscenza, collaborazione, frequentazione professionale, pregressi incarichi, rapporti di colleganza o altre situazioni potenzialmente rilevanti con la persona offesa, con i familiari della vittima, con i medici indagati, con la struttura sanitaria o con altri soggetti coinvolti nel procedimento.

Questo passaggio è tutt’altro che secondario.

Il consulente tecnico del pubblico ministero non è un perito nominato dal giudice, e la giurisprudenza ha chiarito che nei suoi confronti non operano automaticamente le medesime incompatibilità previste per il perito d’ufficio; tuttavia, proprio perché la sua relazione può orientare in modo significativo l’intera indagine, è importante che l’atto si apra con una verifica trasparente di eventuali rapporti che possano assumere rilievo rispetto alla serenità dell’accertamento.

Il difensore, se emergono elementi significativi, può chiedere che essi vengano verbalizzati, può formulare osservazioni e può valutare le iniziative più opportune, non tanto in una logica di contrasto pregiudiziale, quanto nella prospettiva di preservare l’affidabilità e la controllabilità dell’accertamento tecnico.


Il quesito ai consulenti: la domanda che orienta tutta la consulenza

Il momento più importante del conferimento dell’incarico è la formulazione del quesito.

In apparenza, il quesito è soltanto la domanda che il pubblico ministero rivolge ai propri consulenti; nella sostanza, però, esso rappresenta il perimetro dell’accertamento, perché stabilisce quali temi dovranno essere affrontati, quali profili dovranno essere approfonditi e quali questioni dovranno ricevere una risposta tecnico-scientifica.

Nei procedimenti per colpa medica, il quesito può riguardare la causa della morte, la correttezza della condotta sanitaria, l’eventuale violazione di linee guida o buone pratiche clinico-assistenziali, la sussistenza di profili di negligenza, imprudenza o imperizia, la prevedibilità ed evitabilità dell’evento, il ruolo dei singoli sanitari, l’incidenza di eventuali carenze organizzative e, soprattutto, il nesso causale tra la condotta contestata e l’evento lesivo o mortale.

È proprio su questo terreno che la presenza della difesa diventa decisiva, perché un quesito incompleto rischia di condurre a una consulenza incompleta.

Se il quesito si limita a chiedere se vi sia stato un errore, ma non impone di verificare se quell’errore abbia causalmente determinato l’evento, l’accertamento può scivolare verso una valutazione solo colposa e non propriamente penalistica; se il quesito richiama genericamente le linee guida, ma non chiede di verificare se esse fossero adeguate alle specificità del caso concreto, si rischia di trasformare la linea guida in uno schema astratto; se il quesito non impone di considerare fattori causali alternativi, condizioni pregresse del paziente, urgenza, contesto organizzativo, informazioni disponibili al momento della decisione clinica e concreta esigibilità della condotta alternativa, la consulenza può finire per giudicare il medico con il senno di poi.

In questa fase, dunque, l’avvocato non deve limitarsi a prendere atto del quesito formulato dal pubblico ministero, ma deve valutarne il contenuto, confrontarsi con il proprio consulente tecnico e, quando necessario, chiedere che vengano inseriti ulteriori profili di accertamento o che siano verbalizzate specifiche osservazioni difensive.


Il ruolo del consulente tecnico di parte al momento del quesito

Il consulente tecnico di parte non serve soltanto dopo il deposito della relazione del pubblico ministero.

Serve soprattutto prima.

Serve nel momento in cui il quesito viene formulato.

La ragione è semplice: il difensore conosce il processo, ma il consulente tecnico conosce il linguaggio della medicina, della medicina legale e della disciplina specialistica coinvolta, ed è quindi in grado di individuare subito se la domanda posta dal pubblico ministero sia completa, se manchi un profilo clinico essenziale, se sia necessario richiamare un determinato esame diagnostico, se debbano essere considerate cause alternative, se il caso richieda l’intervento di uno specialista o se il quesito rischi di orientare l’accertamento verso una conclusione già implicita nella sua formulazione.

In un procedimento per omicidio colposo medico, ad esempio, il consulente della difesa può sollecitare il difensore a chiedere che il quesito non si limiti ad accertare la causa anatomopatologica della morte, ma si estenda alla ricostruzione del decorso clinico, alla valutazione del tempo effettivamente disponibile per intervenire, alla concreta praticabilità della condotta alternativa, alla verifica dell’efficacia salvifica della condotta omessa e all’esclusione di fattori eziologici indipendenti.

Allo stesso modo, in un caso di sospetto errore diagnostico, il consulente di parte può suggerire di chiedere che l’accertamento venga svolto non sulla base della diagnosi conosciuta dopo l’evento, ma sulla base dei sintomi, dei parametri, degli esami e dei dati clinici effettivamente disponibili al medico nel momento in cui la decisione fu assunta.

Questa è la funzione strategica del consulente tecnico di parte: non sostituire l’avvocato, ma consentirgli di intervenire nel procedimento con una consapevolezza scientifica che, nei casi di responsabilità medica, è indispensabile.


Intervenire sul quesito non significa ostacolare l’indagine

È importante chiarire un punto, soprattutto per il medico che teme di apparire ostile o non collaborativo.

Chiedere l’integrazione del quesito, formulare osservazioni, sollecitare approfondimenti o chiedere che determinati elementi siano verbalizzati non significa ostacolare l’indagine.

Significa esercitare un diritto difensivo.

Anzi, in molti casi significa contribuire alla qualità dell’accertamento, perché una consulenza tecnica completa non serve soltanto alla difesa, ma anche al pubblico ministero, al giudice e, in definitiva, all’accertamento della verità.

Il processo penale non ha interesse a individuare un responsabile a qualunque costo; deve accertare se esistano una condotta colposa, un nesso causale e un rimprovero personale giuridicamente fondato.

In questo senso, il consulente tecnico di parte non è un soggetto che opera contro la giustizia, ma un professionista che, dalla prospettiva della difesa, contribuisce a evitare ricostruzioni parziali, automatismi accusatori e semplificazioni retrospettive.

Questo messaggio è particolarmente importante nella responsabilità medica, perché l’evento avverso tende spesso a generare una lettura emotiva e lineare: un paziente è morto, dunque qualcosa non ha funzionato, dunque qualcuno deve avere sbagliato.

Il processo penale, però, richiede molto di più.

Richiede di stabilire se vi sia stata una violazione cautelare, se quella violazione fosse concretamente rimproverabile, se il medico potesse prevedere ed evitare l’evento e se la condotta alternativa, che oggi appare preferibile, avrebbe realmente impedito il decesso o la lesione.


L’autopsia come accertamento tecnico non ripetibile

Dopo il conferimento dell’incarico, nei casi di decesso sospetto, si procede normalmente all’autopsia.

L’autopsia è un accertamento tecnico non ripetibile e trova un espresso riferimento nell’art. 116 disp. att. c.p.p., quando, in presenza della morte di una persona, sorga il sospetto di un reato.

La giurisprudenza ha chiarito che l’esame autoptico costituisce accertamento tecnico irripetibile e che, quando ricorrono i presupposti per l’avviso, devono essere rispettate le garanzie partecipative previste dall’art. 360 c.p.p.; allo stesso tempo, è stato precisato che gli avvisi sono dovuti quando esistano consistenti sospetti di reato, tanto sotto il profilo oggettivo quanto in relazione alla sua attribuibilità, sicché, quando gli indizi a carico del sanitario emergano solo dopo l’autopsia, l’assenza dell’avviso preventivo non determina automaticamente l’inutilizzabilità dell’accertamento.

Questi principi spiegano bene perché, quando il medico è già individuato come possibile soggetto coinvolto, la partecipazione della difesa all’autopsia assume un rilievo essenziale.

Durante le operazioni autoptiche, il consulente tecnico di parte può assistere agli accertamenti, verificare il metodo seguito, controllare i prelievi, segnalare la necessità di esami istologici, tossicologici, microbiologici o di altro tipo, osservare eventuali reperti rilevanti e formulare osservazioni o riserve.

Anche qui, il punto non è trasformare l’autopsia in un terreno di scontro, ma garantire che l’accertamento sia completo, corretto e utilizzabile anche nella prospettiva difensiva.

Un’autopsia svolta senza la presenza di un consulente della difesa rischia, in alcuni casi, di lasciare inevase questioni che non potranno più essere recuperate con la stessa efficacia, soprattutto quando si tratta di elementi destinati a modificarsi, deteriorarsi o perdere significato probatorio.


I tempi della consulenza: perché spesso vengono concessi sessanta o novanta giorni

Dopo l’autopsia e dopo le prime operazioni tecniche, i consulenti del pubblico ministero chiedono normalmente un termine per il deposito della relazione.

Nella prassi, il termine può essere di sessanta o novanta giorni, ma la durata dipende dalla complessità dell’accertamento, dalla quantità di documentazione sanitaria da esaminare, dalla necessità di attendere esami istologici, tossicologici o microbiologici, dalle condizioni della salma, dal numero dei sanitari coinvolti, dalla presenza di più strutture sanitarie, dalla necessità di acquisire ulteriori atti e dalla difficoltà di ricostruire il decorso clinico.

Questo tempo non deve essere vissuto dal medico come un’attesa vuota.

Al contrario, deve essere utilizzato dalla difesa per ricostruire autonomamente la sequenza clinica, analizzare la cartella, verificare i protocolli interni, individuare le linee guida applicabili, studiare la letteratura scientifica, distinguere le posizioni dei diversi sanitari e preparare, attraverso il consulente tecnico di parte, un proprio elaborato.

La difesa non deve attendere passivamente la relazione del pubblico ministero.

Se lo fa, arriva tardi.

Se invece utilizza quel tempo per elaborare una ricostruzione tecnica autonoma, può poi confrontarsi con la consulenza dell’accusa in modo serio, documentato e credibile.


La relazione del consulente di parte e l’art. 233 c.p.p.

Il ruolo del consulente tecnico di parte trova il proprio fondamento anche nell’art. 233 c.p.p., norma che prevede, fuori dai casi di perizia, la possibilità per ciascuna parte di nominare propri consulenti tecnici, i quali possono esporre il proprio parere al giudice anche mediante memorie ai sensi dell’art. 121 c.p.p.

Questa disposizione è fondamentale perché conferma che, nel processo penale, il sapere scientifico non è monopolio del consulente del pubblico ministero, né del perito eventualmente nominato dal giudice.

La scienza entra nel processo anche attraverso le parti.

Il consulente della difesa può quindi predisporre un elaborato tecnico nel quale ricostruire il caso dal punto di vista medico-legale o specialistico, confrontarsi con la consulenza del pubblico ministero, evidenziare eventuali errori metodologici, valorizzare i dati clinici favorevoli al medico, affrontare il tema del nesso causale, richiamare linee guida e buone pratiche clinico-assistenziali, e spiegare perché la condotta del sanitario debba essere valutata in modo diverso rispetto all’impostazione accusatoria.

La giurisprudenza ha riconosciuto che il consulente di parte può esporre il proprio parere anche attraverso memorie, seppure entro i limiti propri del contraddittorio e delle regole di acquisizione della prova.

È stato affermato, ad esempio, che il parere tecnico depositato mediante memoria può essere acquisito quando si limita a svolgere argomentazioni tecniche su dati già presenti in atti, mentre diverso è il caso in cui esso miri a introdurre un autonomo accertamento eludendo le regole del contraddittorio.

Altra giurisprudenza ha invece valorizzato la possibilità per il consulente di parte di svolgere accertamenti al di fuori delle operazioni peritali e di riferirne mediante memoria scritta, riconoscendo al giudice il compito di valutare l’attività svolta e il suo valore probatorio.

Il dato essenziale, per il medico, è questo: la relazione del consulente di parte non è un documento di serie minore.

È un atto tecnico che, se ben costruito, può contribuire in modo significativo alla ricostruzione del fatto.


La consulenza della difesa non è meno importante solo perché viene dalla difesa

È molto importante superare un equivoco.

La relazione del consulente del pubblico ministero non è automaticamente più vera solo perché proviene dall’ufficio dell’accusa, così come la relazione del consulente della difesa non è automaticamente meno attendibile solo perché proviene dalla parte privata.

Il consulente del pubblico ministero e il consulente tecnico di parte operano da posizioni processuali diverse, ma entrambi sono professionisti chiamati a confrontarsi con dati clinici, cartelle, reperti, linee guida, letteratura scientifica e categorie medico-legali.

Naturalmente, il consulente della difesa opera nell’interesse del medico indagato; ma questo non significa che il suo lavoro sia privo di valore per l’accertamento della verità.

Al contrario, proprio perché il processo penale è fondato sul contraddittorio, la ricostruzione più affidabile nasce spesso dal confronto tra più letture tecniche del medesimo fatto.

In una materia complessa come la responsabilità medica, la verità processuale non può essere affidata a una sola voce, soprattutto quando quella voce interviene nella fase delle indagini preliminari e viene incaricata dal pubblico ministero.

Ciò che conta è il metodo: completezza dell’analisi, correttezza della sequenza cronologica, attenzione ai dati disponibili ex ante, individuazione delle linee guida pertinenti, verifica della concreta esigibilità della condotta alternativa, esclusione di cause alternative e rigore del giudizio controfattuale.

Una consulenza di parte seria, documentata e non meramente assertiva può quindi incidere sul procedimento, perché offre al pubblico ministero, al giudice e agli eventuali periti una lettura alternativa o integrativa del caso.


L’accertamento ex art. 360 c.p.p. può pesare nel dibattimento

Un ulteriore profilo rende ancora più importante la partecipazione della difesa al conferimento dell’incarico e agli accertamenti successivi.

La Cassazione ha chiarito che la consulenza tecnico-medico-legale svolta nelle forme dell’art. 360 c.p.p. ha natura di atto non ripetibile e, in mancanza di riserva di incidente probatorio, è destinata a confluire nel fascicolo per il dibattimento ai sensi dell’art. 431, comma 1, lett. c), c.p.p., risultando utilizzabile indipendentemente dall’esame dibattimentale del consulente.

Questo significa che ciò che accade nella fase iniziale dell’indagine può avere effetti anche molto più avanti, davanti al giudice.

Non si tratta, quindi, di un atto destinato a consumarsi nell’ufficio del pubblico ministero.

Il conferimento dell’incarico, il quesito, l’autopsia, le osservazioni, le riserve e la consulenza finale possono diventare materiale processuale rilevante nelle fasi successive.

Da qui deriva una conseguenza molto pratica: se la difesa del medico non partecipa tempestivamente, rischia di dover contestare dopo un accertamento già formato, già depositato, già inserito nella logica dell’accusa e, in determinate condizioni, già destinato a entrare nel fascicolo del dibattimento.


Il medico deve sapere che può partecipare, non subire

Il messaggio più importante è questo: il medico indagato non è costretto a subire la consulenza del pubblico ministero come se fosse un atto già scritto.

La legge gli consente di partecipare al conferimento dell’incarico, nominare un consulente tecnico di parte, assistere agli accertamenti, formulare osservazioni e riserve, valutare la riserva di incidente probatorio, predisporre una relazione tecnica e depositare memorie difensive.

Queste facoltà non sono formalità.

Sono strumenti di difesa.

Sono il modo attraverso cui il medico può evitare che la vicenda venga ricostruita soltanto sulla base dell’esito infausto, senza adeguata considerazione del contesto clinico, dei dati disponibili al momento della condotta, delle difficoltà diagnostiche, dei limiti organizzativi, delle possibili cause alternative e della reale incidenza causale della condotta contestata.

Nella responsabilità medica, il rischio più grande è la semplificazione: un paziente muore, si individua un sanitario, si cerca una condotta diversa che avrebbe potuto essere tenuta, e da lì si costruisce l’ipotesi accusatoria.

Ma il processo penale non può funzionare così.

Occorre verificare la colpa, il nesso causale, la prevedibilità, l’evitabilità, la concreta esigibilità della condotta alternativa e la posizione effettiva del singolo medico.

Per questo il conferimento dell’incarico è un momento decisivo.

Perché è lì che la difesa può cominciare a impedire che la complessità della medicina venga ridotta alla linearità dell’accusa.


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