Udienza preliminare e art. 423 c.p.p.: il GUP non può restituire gli atti al PM quando ritiene infondato il reato contestato (Cass. Pen. n. 22864/26)
- 25 giu
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1. Il principio: l’art. 423, comma 1-bis, c.p.p. non è uno strumento di “ritiro” dell’azione penale
La sentenza in commento offre l’occasione per delimitare con particolare precisione dogmatica il nuovo perimetro dell’art. 423, comma 1-bis, c.p.p., introdotto dalla riforma Cartabia, e per chiarire un punto decisivo: il potere del giudice dell’udienza preliminare di controllare la correttezza dell’imputazione non può trasformarsi in un potere di sindacato sull’an dell’azione penale.
Il nuovo comma 1-bis dell’art. 423 c.p.p. consente al GUP di intervenire quando il fatto, le circostanze aggravanti, quelle rilevanti per l’applicazione di misure di sicurezza o la definizione giuridica non siano formulate in modo corrispondente a quanto emerge dagli atti.
In tale ipotesi, il giudice invita il pubblico ministero a operare le necessarie modificazioni; se la difformità permane, sentite le parti, dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero.
La disposizione, però, non attribuisce al giudice un potere di eterodirezione dell’accusa.
Il GUP può sollecitare l’adeguamento dell’imputazione, ma non può pretendere che il pubblico ministero rinunci a un segmento dell’accusa già esercitata.
Qui si colloca il cuore della decisione: il controllo sull’imputazione riguarda il come dell’accusa, non il se dell’accusa.
2. Il caso: la restituzione degli atti fondata sulla ritenuta insussistenza del concorso nel reato
Nel procedimento esaminato, il GUP presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia aveva disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero relativamente alla posizione di un’imputata chiamata a rispondere, in concorso con altri, dei delitti di rapina e omicidio.
Il provvedimento traeva origine da una precedente decisione del Tribunale del riesame, che aveva confermato la gravità indiziaria per il solo delitto di rapina, escludendola invece per l’omicidio.
Sulla base di tale antecedente cautelare, il GUP aveva invitato il pubblico ministero a modificare l’imputazione, limitatamente al delitto contro la persona e alla posizione dell’imputata, al fine di valutare la sua esclusione dal concorso.
Poiché il pubblico ministero non aveva modificato il capo d’imputazione, il giudice aveva disposto la restituzione degli atti.
La Corte annulla senza rinvio quel provvedimento, ritenendolo abnorme. Il punto non è meramente formale.
Il vizio consiste nell’avere utilizzato lo schema dell’art. 423, comma 1-bis, c.p.p. per una finalità estranea alla norma: non correggere un’imputazione mal formulata o giuridicamente inesatta, ma indurre il pubblico ministero a ritrattare l’esercizio dell’azione penale già avvenuto.
La massima
In tema di udienza preliminare, il potere attribuito al giudice dall’art. 423, comma 1-bis, c.p.p. consente di sollecitare il pubblico ministero alla correzione dell’imputazione quando il fatto, le circostanze o la definizione giuridica non siano corrispondenti agli atti; non consente, invece, di imporre una rivalutazione dell’azione penale già esercitata. È pertanto abnorme il provvedimento con cui il GUP dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero sul presupposto della non configurabilità del reato ascritto all’imputato, poiché in tal caso il rimedio fisiologico è la sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p., non la regressione del procedimento.
3. La funzione dell’art. 423, comma 1-bis, c.p.p.: controllo sull’oggetto processuale, non giudizio anticipato sulla responsabilità
La riforma Cartabia ha introdotto nell’art. 423 c.p.p. un modulo di controllo anticipato dell’imputazione.
La ratio è chiara: evitare che il dibattimento si apra su un’accusa imprecisa, ambigua, incongruente rispetto agli atti o fondata su una qualificazione giuridica non corretta.
La norma risponde a esigenze di economia processuale, di corretta delimitazione dell’oggetto del giudizio e di garanzia del diritto di difesa, anche in relazione all’accesso ai riti alternativi.
La sentenza chiarisce, però, che tale potere non consente al GUP di sostituirsi al pubblico ministero nella valutazione sull’esercizio dell’azione penale.
Il giudice può dire: “il fatto è descritto in modo non corrispondente agli atti”; può dire: “la qualificazione giuridica è errata”; può sollecitare una emendatio libelli.
Non può invece dire, attraverso la restituzione degli atti: “questa imputazione non deve più esistere perché l’imputato non è responsabile”.
Questa distinzione è essenziale.
L’art. 423, comma 1-bis, c.p.p. opera sul piano dell’oggetto dell’imputazione; l’art. 425 c.p.p. opera sul piano della fondatezza dell’accusa. Confondere i due livelli significa alterare la struttura dell’udienza preliminare.
4. Il confine tra “difformità dell’imputazione” e “non configurabilità del reato”
Il passaggio più importante della decisione è quello in cui la Corte distingue la difformità dell’imputazione dalla valutazione negativa sulla responsabilità.
La difformità rilevante ex art. 423, comma 1-bis, c.p.p. sussiste quando l’imputazione non rappresenta correttamente ciò che emerge dagli atti: ad esempio, quando descrive il fatto in modo incompleto, quando omette un’aggravante risultante dal fascicolo, quando qualifica giuridicamente il fatto in modo non coerente, quando non consente all’imputato di comprendere esattamente il perimetro dell’accusa.
Altro è il caso in cui il giudice ritenga che dagli atti non emerga la responsabilità dell’imputato per quel reato.
In questa seconda ipotesi, non vi è un problema di formulazione dell’imputazione, ma un problema di merito: l’accusa, secondo il giudice, non regge.
E allora il GUP non deve restituire gli atti al PM.
Deve assumere una decisione tipica: pronunciare sentenza di non luogo a procedere, se ricorrono i presupposti dell’art. 425 c.p.p.
La sentenza, infatti, afferma che il giudice dell’udienza preliminare che rilevi una discrasia tra la struttura dell’imputazione e aspetti della ricostruzione in fatto tali da comportare l’esclusione della responsabilità deve emettere l’atto tipico costituito dalla sentenza di non luogo a procedere.
È qui che la decisione assume un rilievo sistematico: l’art. 423, comma 1-bis, non è una via laterale per evitare la decisione sul merito dell’accusa.
5. L’abnormità del provvedimento: struttura e funzione
La Corte qualifica il provvedimento come affetto da abnormità sia strutturale sia funzionale.
Sul piano strutturale, il GUP ha esercitato un potere previsto dall’ordinamento — la restituzione degli atti al pubblico ministero — fuori dai casi per i quali quel potere è attribuito.
La forma esteriore del provvedimento era tipica, perché l’ordinanza di restituzione degli atti è contemplata dall’art. 423, comma 1-bis, c.p.p.; tuttavia, la funzione concretamente perseguita era atipica, perché non mirava a correggere l’imputazione, ma a provocare una rivalutazione dell’azione penale.
Sul piano funzionale, la regressione del procedimento poneva il pubblico ministero in una situazione patologica.
Dopo l’esercizio dell’azione penale, infatti, il PM non può semplicemente “ritirare” l’imputazione.
L’art. 50, comma 3, c.p.p. sancisce il principio di irretrattabilità dell’azione penale: una volta esercitata, essa prosegue secondo le forme tipiche del processo, salvo gli esiti decisori previsti dalla legge.
La Corte osserva proprio che il pubblico ministero si sarebbe trovato nella condizione di dover adottare un provvedimento sostanzialmente equivalente al ritiro dell’azione penale già esercitata, oppure di reiterare un’imputazione già “non convalidata” dal giudice. È questa situazione di distorsione funzionale a rendere l’ordinanza radicalmente incompatibile con la progressione fisiologica del procedimento.
6. Il rapporto con le Sezioni Unite sull’abnormità
La decisione richiama in particolare gli arresti Toni, Scarlini ed El Karti.
La nozione di atto abnorme, com’è noto, non coincide con la mera illegittimità. Non ogni provvedimento erroneo è abnorme; lo è solo quello che si pone fuori dal sistema processuale per carenza di potere, in astratto o in concreto, oppure quello che determina una stasi o una regressione non rimediabile secondo gli strumenti ordinari.
In questo caso, la Corte ravvisa entrambe le dimensioni della patologia.
La carenza di potere in concreto deriva dall’uso dell’art. 423, comma 1-bis, c.p.p. per una finalità non consentita: non correggere il capo di imputazione, ma incidere sull’esercizio dell’azione penale.
La distorsione funzionale deriva dalla regressione imposta al procedimento, con il rischio di costringere il PM a un’attività processualmente incompatibile con il principio di irretrattabilità.
La sentenza, dunque, non amplia in modo incontrollato la categoria dell’abnormità. Al contrario, la utilizza in modo rigoroso: l’abnormità non viene ravvisata perché il GUP avrebbe “sbagliato” valutazione, ma perché ha adottato un provvedimento che, pur formalmente tipico, ha alterato la sequenza legale dell’udienza preliminare.
7. L’eredità di “Battistella” e il nuovo equilibrio dopo la riforma Cartabia
L’art. 423, comma 1-bis, c.p.p. recepisce e positivizza, almeno in parte, l’insegnamento delle Sezioni Unite Battistella in materia di imputazione generica o indeterminata.
Il principio elaborato prima della riforma era chiaro: il GUP non può restituire immediatamente gli atti al PM per genericità dell’imputazione senza prima sollecitarne la precisazione; dopo la sollecitazione rimasta inevasa, invece, la restituzione può essere rituale, perché serve a consentire un nuovo esercizio dell’azione penale aderente alle risultanze investigative.
La riforma Cartabia ha trasformato quel percorso giurisprudenziale in una sequenza normativa: rilievo della difformità, invito al PM, contraddittorio, eventuale restituzione degli atti.
Ma la sentenza in commento impedisce una lettura espansiva e impropria di questo nuovo potere.
La regressione degli atti è legittima solo quando serve a sanare un vizio dell’imputazione; diventa abnorme quando viene utilizzata per spingere il PM a non sostenere più l’accusa.
In termini sistematici, la decisione preserva il punto di equilibrio tra due esigenze opposte: da un lato, il controllo giurisdizionale sulla qualità dell’imputazione; dall’altro, la titolarità pubblica dell’azione penale e la sua irretrattabilità dopo l’esercizio.
8. Udienza preliminare: filtro di merito, non camera di compensazione dell’accusa
La pronuncia ha un valore più ampio perché ribadisce la natura dell’udienza preliminare dopo la riforma.
L’udienza preliminare non è più un passaggio meramente formale.
È un filtro effettivo, nel quale il giudice deve valutare la sostenibilità dell’accusa in giudizio. Tuttavia, proprio perché è un filtro effettivo, il GUP deve assumersi la responsabilità della decisione: se ritiene che l’accusa non sia sostenibile, deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere; se ritiene che l’imputazione sia formulata male, deve attivare il meccanismo dell’art. 423, comma 1-bis.
La restituzione degli atti non può diventare una decisione di proscioglimento mascherata. Sarebbe una soluzione ibrida: non decide nel merito, ma impedisce la progressione del processo; non archivia, ma costringe il PM a rivalutare ciò che non può più liberamente ritrattare; non corregge l’imputazione, ma pretende di eliminarne un segmento.
Da questo punto di vista, la sentenza impone al GUP una scelta netta: quando il problema è la qualità tecnica dell’accusa, opera l’art. 423; quando il problema è la fondatezza dell’accusa, opera l’art. 425.
La sentenza integrale
Cass. pen., sez. I, ud. 8 aprile 2026 (dep. 22 giugno 2026), n. 22864
Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 3 dicembre 2025 il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia, ha disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero relativamente alla posizione di D.L.D. imputata, in concorso con altri, nell'ambito di un procedimento penale per i delitti di rapina ed omicidio.
All'esito di un provvedimento del Tribunale del riesame che ha confermato la gravità indiziaria per il solo delitto di rapina, escludendola per quello di omicidio, a seguito di eccezione della difesa, in sede di udienza preliminare, il giudice ha invitato il pubblico ministero a modificare l'imputazione, limitatamente al delitto contro la persona e alla posizione dell'imputata, «al fine di valutare la sua esclusione dal concorso».
Poiché il pubblico ministero non ha inteso operare alcuna modifica della contestazione, il giudice ha disposto nei termini sopra descritti, avendo rilevato la contestazione per il reato omicidiario in termini non corrispondenti a quanto emerso dagli atti specificamente indicati nell'ordinanza.
2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia rilevando l'abnormità del provvedimento che ha comportato una indebita regressione del procedimento, essendo stata disposta la restituzione degli atti per una finalità non prevista dalla disciplina processuale, sull'assunto della non colpevolezza dell'imputata per uno dei reati contestati.
In tal caso, il «rimedio» non è il provvedimento di cui all'art. 423, comma 1bis, cod. proc. pen. (suscettibile di essere adottato solo nei casi di scorretta enunciazione del fatto o della sua definizione giuridica, ovvero di descrizione del medesimo in termini non corrispondenti a quanto emergente dagli atti), bensì l'emissione della sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione per non aver commesso il fatto.
L'invito del giudice è stato finalizzato alla paradossale costruzione di una «imputazione» che negasse la fattispecie concorsuale, con conseguente esclusione dell'esercizio dell'azione penale.
3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Il difensore dell'imputata ha depositato memoria.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è meritevole di accoglimento.
2. Viene posto il tema della natura abnorme dell'ordinanza impugnata e sul punto è necessario evidenziare, preliminarmente, che la categoria del provvedimento abnorme descrive la presenza di anomalie genetiche o funzionali a tal punto radicali da non potere essere classificato nello schema tipico normativo o tali da renderli incompatibili con la legge processuale.
Sul punto si sono reiteratamente pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 42603 del 13/07/2023, El Karti, Rv. 285213 - 02; Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, Scarlini, Rv. 283552 - 01; Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715; Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590; Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella, Rv. 238240; Sez. U, n. 22909 del 31/05/2005, Minervini, Rv. 231163; Sez. U, n. 4 del 31/01/2001, Romano, Rv. 217760; Sez. U, n. 33 del 22/11/2000, Boniotti, Rv. 217244; Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215094).
Giova, in particolare, richiamare quanto affermato da Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, P.M. in proc. Toni e altro, Rv. 243590 - 01 in punto di delimitazione della nozione di atto abnorme che, secondo l'arresto, integra una sostanziale deviazione della funzione giurisdizionale in conseguenza dell'adozione di provvedimenti estranei all'ordinamento per struttura e funzione, con conseguente determinazione di una condizione di ineliminabile stallo processuale.
Nella pronuncia è stata evidenziata l'esigenza di «limitare (...) l'ipotesi di abnormità strutturale al caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto) ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto). L'abnormità funzionale, riscontrabile (...) nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, va limitata all'ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo. Solo in siffatta ipotesi il pubblico ministero può ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi al provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del processo; negli altri casi egli è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice».
Sez. U, n. 37502 del 2022, Scarlini, cit. ha, inoltre, evidenziato come l'esigenza di introdurre la categoria dell'abnormità sia correlata a quella di assicurare la legalità di ogni sequenza procedimentale e di «scongiurare il rischio di anomalie imprevedibilmente insorte e non riconducibili ad altra specie di patologia, tali nondimeno da alterare lo sviluppo del procedimento e da arrecare pregiudizio alle prerogative riconosciute alle parti: di qui l'ammissibilità in questi casi, in deroga al principio della tipicità dei mezzi di impugnazione, del ricorso per cassazione, al fine di eliminare quegli atti, ove il vizio non sia riconducibile alle categorie della nullità o dell'inutilizzabilità e non sia previsto altro mezzo di impugnazione» (pagg. 8 e 9).
Ha inoltre, aggiunto, richiamando le conclusioni alle quali è pervenuta la sentenza Toni, che occorre prendere le mosse da un inquadramento rigoroso di un istituto che ha caratteri di eccezionalità, escludendo che la nozione possa essere riferita a situazioni di mera illegittimità, considerate altrimenti non inquadrabili e non rimediabili, evidenziando, infine, il limite logico rappresentato dai vizi innocui in caso di sopravvenuta irrilevanza dell'anomalia, in quanto sia stato esercitato un potere non spettante, che tuttavia non abbia determinato alcuna anomalia in ragione di attività propulsive legittime.
Più di recente, Sez. U, n. 42603 del 2023, El Karti, cit., ha ulteriormente precisato che «Abnormità strutturale e abnormità funzionale si saldano (...) all'interno di un fenomeno unitario incentrato sulla carenza di potere provvedimentale, e però la distinzione tra le due figure persiste e non giustifica la trasposizione nell'una sottocategoria di precisazioni e aggiustamenti calibrati sulla specificità dell'altra. Va, infatti, chiarito che l'abnormità funzionale apre ad una indagine sull'atto che si giustifica se non si sia già in grado di cogliere i caratteri della abnormità strutturale per carenza di potere in astratto o anche solo in concreto quando il potere è esercitato in assenza delle condizioni legislativamente poste. Di fronte ad un provvedimento che causi la stasi processuale, se non si è in grado di individuare le specifiche ragioni normative di un difetto di potere, occorre interrogarsi, facendo leva proprio sul carattere eccezionale dell'istituto, per verificare, prima di fare ricorso all'impugnazione per abnormità, se il sistema accordi altri rimedi. E se tali rimedi sono possibili, ciò significa che l'ordinamento, pur non regolando la modalità espressiva del potere il cui esercizio ha dato luogo alla stasi, non la disconosce, tanto da aver in sé gli strumenti per fronteggiarla. Quando, di contro, non si rinvengono altre vie per porre rimedio all'esercizio di un potere non regolato, neanche implicitamente, dal sistema, perché se il pubblico ministero desse impulso al processo incorrerebbe in un atto nullo, non può che configurarsi l'abnormità di tipo funzionale che, in fondo, é essa stessa rivelatrice di un difetto di potere in capo al giudice che ha emesso l'atto, perché quell'atto, seppure riconducibile in astratto ad una previsione di legge, nella concretezza della singola vicenda si rivela radicalmente incompatibile con la progressione processuale e quindi con la destinazione funzionale che gli è propria».
3. Operata tale premessa sulla categoria dell'atto abnorme, si osserva che l'ordinanza impugnata è stata emessa dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia in applicazione dell'art. 423, comma 1bis, cod. proc. pen.
La disposizione, inserita dall'art. 23, comma 1, lett. i), n. 2), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, stabilisce che nel caso in cui il giudice dell'udienza preliminare rilevi che il fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza non sono corrispondenti a quanto emergente dagli atti o che la definizione giuridica non è corretta, invita il pubblico ministero a operare le necessarie modificazioni e che laddove la difformità permanga, lo stesso giudice dispone con ordinanza, anche d'ufficio, la restituzione degli atti al pubblico ministero.
E' stata, sostanzialmente, recepita l'affermazione del massimo organo nomofilattico in base alla quale «è abnorme, e quindi ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero per genericità o indeterminatezza dell'imputazione, senza avergli previamente richiesto di precisarla. È invece rituale il provvedimento con cui il medesimo giudice, dopo aver sollecitato il pubblico ministero nel corso dell'udienza preliminare ad integrare l'atto imputativo senza che quest'ultimo abbia adempiuto al dovere di provvedervi, determini la regressione del procedimento onde consentire il nuovo esercizio dell'azione penale in modo aderente alle effettive risultanze d'indagine» (Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, P.m. in proc. Battistella, Rv. 238239 - 01).
Come già segnalato dalla giurisprudenza di questa Corte, la norma consente al giudice dell'udienza preliminare di sindacare la coerenza dell'imputazione rispetto alle risultanze degli atti, così come la qualificazione giuridica del fatto stabilendo la necessaria instaurazione di un contraddittorio processuale su tali punti.
La ratio è stata rinvenuta nella Relazione illustrativa al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 in quella di assicurare la «celere definizione dei procedimenti, in quanto la completezza dell'imputazione e la sua correttezza (in punto di fatto e di diritto), per di più realizzata (salvo contrasti) senza retrocessione degli atti e nel contraddittorio con le parti, per un verso, consente il più rapido superamento dei casi problematici, per altro verso, facilita l'accesso ai riti alternativi, soprattutto se preclusi proprio dalla qualificazione giuridica o, in ogni caso, scoraggiati da fatti mal descritti o qualificazioni errate. La soluzione adottata, oltre a impedire il verificarsi dell'evento anomalo per cui è solo con il decreto di rinvio a giudizio che emerge la qualificazione ritenuta dal giudice, consente altresì di svolgere il dibattimento su un oggetto (in fatto e in diritto) corretto, riducendo il rischio tanto di istruttorie inutili quanto di modifiche (ex art. 516 ss. c.p.p.) o retrocessioni (art. 521 c.p.p.) in corso di dibattimento o, addirittura, in esito ad esso».
Il contradittorio preventivo costituisce, in base alla disposizione di recente introduzione condizione per l'esercizio del controllo sull'imputazione da parte del giudice in sede di udienza preliminare alla quale si estende la modalità di verifica della correttezza dell'imputazione in ossequio al principio del giusto processo di cui all'art. 6 della Convenzione EDU, come declinato dalla giurisprudenza sovranazionale (Corte EDU, 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia) e dalla costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità (Sez. 6, n. 11670 del 14/02/2025, D., Rv. 287796 - 01; Sez. 5, n. 41534 del 09/10/2024, G ., Rv. 287231 - 01; Sez. 5, n. 27905 del 03/05/2021, Rv. 281817-03), secondo la quale il giudice può dare al fatto una diversa e più grave qualificazione giuridica, a condizione che la stessa sia prevedibile e che l'imputato sia stato messo in condizione di far valere le proprie ragioni in merito alla nuova definizione giuridica della vicenda.
La funzione è, dunque, quella di consentire il controllo del giudice in merito alla corrispondenza dell'imputazione rispetto alle risultanze degli atti e la verifica della correttezza della qualificazione giuridica; adempimenti che possono essere effettuati in una sede anticipata rispetto al dibattimento a condizione che venga rispettato il procedimento descritto dalla norma processuale la cui violazione determina conseguenze che la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di individuare.
E' stato, infatti, già sostenuto che «in tema di udienza preliminare, a seguito dell'introduzione dell'art. 423, comma 1-bis, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 23, comma 1, lett. i), n. 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è affetto da abnormità strutturale il decreto che dispone il giudizio nel quale, senza sollecitazione del contraddittorio sul punto, sia stata modificata la qualificazione giuridica del fatto operata dal pubblico ministero nella propria richiesta, mediante esclusione di una circostanza aggravante» (Sez. 6, n. 33679 del 23/09/2025, Pmt, Rv. 288715 - 01).
Si tratta di principio coerente con quelli affermati da questa stessa Corte in tema di ordinanza del giudice dell'udienza predibattimentale che, ritenendo l'imputazione affetta da indeterminatezza, restituisce gli atti al pubblico ministero senza averlo previamente sollecitato, nel contraddittorio delle parti, ad integrare o a precisare la contestazione (Sez. 2, n. 6800 del 13/02/2025, Pmt, Rv. 287576- 01) ovvero di quello del medesimo giudice che dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero per mancata corrispondenza dell'imputazione alle risultanze degli atti, senza avergli previamente richiesto di apportarvi le necessarie modifiche (Sez. 5, n. 36056 del 09/07/2024, Pmt, Rv. 286933 - 01) o, ancora, di quella emessa dal giudice del dibattimento che, nel caso di genericità o indeterminatezza dell'imputazione, restituisce gli atti al pubblico ministero senza preventivamente sollecitarlo ad integrare o precisare la contestazione (fra le recenti, Sez. 2, n. 30440 del 14/03/2024, Vena, Rv. 286744 - 01; Sez. 5, n. 27298 del 01/07/2025, P., Rv. 288404 - 01) .
4. Così ricostruita la ratio della disposizione di cui all'art. 423, comma 1 bis, cod. proc. pen., deve ritenersi che il provvedimento impugnato in questa sede sia affetto da abnormità strutturale e funzionale.
Nel caso in esame il provvedimento è stato emesso sul presupposto dell'avvenuta esclusione della gravità indiziaria da parte del Tribunale del riesame per la fattispecie omicidiaria ipotizzata a carico dell'imputata D.L.D. rispetto alla quale, non essendo emersi nuovi elementi di indagine, secondo il giudice, il pubblico ministero avrebbe dovuto «valutare la sua esclusione dal concorso».
Sotto il profilo dell'abnormità strutturale rileva la circostanza che l'ordinanza è stata emessa nonostante il giudice non avesse il potere di adottare la pronuncia vertendosi in un caso diverso da quelli disciplinati dalla disciplina processuale.
Il pubblico ministero non è stato sollecitato a fornire del fatto una descrizione corrispondente a quanto emergente dagli atti ovvero a fornire una definizione giuridica corretta, bensì a rimeditare la decisione di esercitare l'azione penale con l'esclusione della fattispecie concorsuale.
Benché sia stato adottato un provvedimento tipico previsto dall'art. 423, comma 1 bis, cod. proc. pen., previa regolare instaurazione del contraddittorio, ciò è stato fatto sulla scorta di una precondizione diversa da quella descritta dalla disciplina di legge e con una finalità ad essa estranea.
Il Giudice dell'udienza preliminare che rileva una discrasia tra la struttura dell'imputazione ed aspetti della ricostruzione in fatto che comportano l'esclusione della responsabilità, infatti, emette l'atto tipico costituito dalla sentenza di non luogo a procedere.
Nel caso di specie, il giudice, invece, ha sollecitato il pubblico ministero a valutare l'esclusione del concorso, non un titolo di responsabilità diverso, un elemento circostanziale, un profilo di fatto incidente sulla pena o sulla effettiva ricostruzione della fattispecie ascritta all'imputata.
Ha mostrato, pertanto, di non condividere, sulla base della precedente decisione assunta dal Tribunale della libertà, la ricostruzione di cui al capo di imputazione perché, a suo dire, il pubblico ministero avrebbe dovuto «escludere il concorso» e dunque, in sostanza, non esercitare l'azione penale e chiedere l'archiviazione.
Il pubblico ministero è stato, in tal modo, sollecitato non già a rettificare la descrizione fattuale e giuridica della fattispecie per la quale si procede (nell'ambito del compito che gli spetta, ovvero di controllare la costante corrispondenza dell'imputazione alle emergenze processuali - Corte cost. n. 88 del 1994 e Sez. 6, n. 548 del 29/01/1996, P.m. in proc. Verde, Rv. 204383 - 01), ma di escludere l'ipotesi di concorso.
Il giudice, dunque, ha seguito uno schema procedimentale alternativo alla pronuncia della sentenza di proscioglimento in sede di udienza preliminare ex art. 425 cod. proc. pen. che avrebbe potuto emettere secondo la sequenza processuale tipica.
L'adozione del provvedimento impugnato, dunque, pur essendosi sostanziata in una decisione formalmente conforme allo schema legale, ha, di fatto, determinato una situazione per cui il pubblico ministero, non abilitato a sollevare conflitto con il giudice ex art. 28 cod. proc. pen., si è trovato nella condizione di essere tenuto ad adottare un provvedimento consistente nel ritiro dell'azione penale già esercitata ovvero nella reiterazione di una imputazione già oggetto di non convalida da parte del giudice.
Si tratta di potere del quale il pubblico ministero non dispone stante il principio di irretrattabilità dell'azione penale di cui all'art. 50, comma 3, cod. proc. pen., come declinato dalla giurisprudenza di questa Corte (fra le altre, Sez. 2, n. 36376 del 23/06/2021, Cimini, Rv. 282015 - 01, come richiamata anche da Sez. 5, n. 8998 del 24/02/2022, Pmt, Rv. 282861 - 01) applicabile alla fattispecie in esame nella quale si è verificata una regressione del procedimento in un caso non contemplato dalla norma processuale applicata.
La decisione si colloca fuori dal sistema perché il dibattito che l'art 423, comma 1 bis, cod. proc, pen. consente di instaurare tra giudice e pubblico ministero riguarda, pur sempre, l'imputazione, la sua struttura, il suo contenuto, non l'an dell'imputazione che attiene a profili di merito che debbono essere risolti con gli strumenti processuali tipici implicanti valutazioni di natura sostanziale e, dunque, con gli atti di contenuto decisorio sulla regiudicanda.
In conclusione, quindi, deve essere affermato il seguente principio di diritto: in tema di udienza preliminare, a seguito dell'introduzione dell'art. 423, comma 1- bis, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 23, comma 1, lett. i), n. 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è affetto da abnormità il provvedimento con il quale il giudice dell'udienza preliminare dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero sul presupposto della non configurabilità della fattispecie di reato ascritta all'imputato.
5. Il provvedimento impugnato deve, pertanto, essere annullato senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia per l'ulteriore corso del procedimento
Devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi dell'art. 52 d.gs. 196 del 2003.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.gs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.










































