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Fermato con droga in auto e drug test positivo: cosa rischio e come mi difendo?

  • 23 giu
  • Tempo di lettura: 15 min

La sentenza n. 214/26 del Tribunale di Gorizia offre l’occasione per tornare su un tema molto delicato: cosa accade quando, durante un controllo stradale, una persona viene trovata positiva agli stupefacenti e nel veicolo vengono rinvenute sostanze stupefacenti.

In questi casi il problema non è soltanto la patente.

Il rischio è che da un controllo su strada nascano due procedimenti penali distinti: da un lato la contestazione della guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti; dall’altro l’accusa di detenzione ai fini di spaccio.

È un passaggio che spesso viene sottovalutato.

Si pensa al ritiro della patente, alla visita in commissione medica, alla sospensione. Ma quando nel veicolo viene trovata droga, la vicenda può diventare molto più seria: il Pubblico Ministero può contestare l’art. 73 d.P.R. 309/1990, sostenendo che quella sostanza non fosse destinata all’uso personale, ma alla cessione a terzi.

Come è evidente, la differenza è enorme.

Un conto è difendersi da una contestazione legata alla guida.

Un altro è affrontare un’accusa di spaccio, con possibili conseguenze sulla fedina penale, sul lavoro, sulle misure cautelari e sulla vita personale dell’indagato.

Proprio per questo, casi come quello deciso dal Tribunale di Gorizia dimostrano una cosa: chi viene fermato con droga in auto o con un test positivo agli stupefacenti deve attivarsi subito, prima che verbali, accertamenti tossicologici e sequestri diventino il nucleo dell’accusa.

La difesa, in questi procedimenti, non consiste nel dire semplicemente “era per uso personale” oppure “non ero alterato”.

Bisogna verificare gli atti, i tempi degli esami, la qualità degli accertamenti, la quantità della sostanza, il principio attivo, il confezionamento, l’eventuale presenza di denaro, bilancini, chat, precedenti o altri elementi che possano essere letti come indici dello spaccio.

Solo da questa analisi può nascere una strategia difensiva seria.


Il caso deciso dal Tribunale di Gorizia

Nel caso esaminato, l’imputato era stato fermato dopo una segnalazione particolarmente grave: un veicolo procedeva contromano in autostrada.

Gli agenti riuscivano a intercettare il mezzo e a scortarlo fino al casello. Il conducente appariva agitato, pronunciava frasi incomprensibili, non riusciva a stare fermo, si spogliava e si sdraiava sull’asfalto.

Veniva richiesto l’intervento del 118; l’uomo veniva sedato, trasportato in ospedale e ricoverato in terapia intensiva.

Gli accertamenti tossicologici rilevavano la presenza di benzodiazepine, oppiacei, cocaina e morfina.

Durante la perquisizione del veicolo venivano inoltre rinvenuti involucri contenenti marijuana e cocaina.

Secondo gli accertamenti tecnici, dalla marijuana era possibile ricavare numerose dosi medie; lo stesso valeva, sia pure in misura minore, per la cocaina.

Il Tribunale ha ritenuto provati entrambi i reati: guida sotto stupefacenti e detenzione illecita ai fini di spaccio.

Per la droga, tuttavia, ha riconosciuto l’ipotesi di lieve entità prevista dall’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.

Ed è proprio qui che la sentenza diventa interessante.

Perché mostra, da un lato, quando il quadro accusatorio può diventare molto pesante; dall’altro, quali sono i margini su cui una difesa può lavorare per ridimensionare l’accusa.


Il principio di diritto

La presenza di sostanza stupefacente nel veicolo e la positività agli accertamenti tossicologici non conducono automaticamente a una condanna per spaccio e guida sotto stupefacenti. Occorre verificare, da un lato, se vi siano elementi concreti che colleghino l’assunzione della sostanza alla condotta di guida; dall’altro, se quantità, principio attivo, confezionamento, modalità di detenzione e contesto complessivo siano davvero incompatibili con l’uso personale e indicativi della destinazione alla cessione.

Test positivo agli stupefacenti: basta per essere condannati?

La risposta deve essere prudente: non sempre.

La positività agli stupefacenti è certamente un dato importante, ma non deve essere letta in modo automatico e isolato.

Nel processo penale occorre verificare se quella positività sia realmente significativa rispetto alla guida.

Bisogna capire quale sostanza sia stata rilevata, quando sia avvenuta l’assunzione, quanto tempo sia trascorso tra guida e prelievo, quale matrice biologica sia stata analizzata, se vi fossero sintomi esteriori di alterazione e se gli accertamenti siano stati eseguiti correttamente.

Nel caso deciso dal Tribunale di Gorizia, il dato tossicologico era inserito in un contesto estremamente grave: guida contromano, sbandamenti, comportamento incoerente, intervento sanitario, sedazione e ricovero in terapia intensiva.

In un caso simile, la positività non resta un elemento astratto.

Diventa parte di un quadro complessivo che il giudice può leggere come prova dell’alterazione.

Ma molti procedimenti sono diversi.

Ci sono casi in cui la positività deriva da un’assunzione precedente e non necessariamente collegata alla guida.

Ci sono casi in cui mancano sintomi concreti.

Ci sono casi in cui l’accertamento viene eseguito troppo tardi, oppure non è chiaro se siano state rispettate le garanzie difensive.

Ci sono, infine, casi in cui il referto dice qualcosa, ma il verbale di polizia giudiziaria racconta poco o nulla sulle condizioni effettive del conducente.

È su questi profili che la difesa deve intervenire.

Non basta dire: “non ero alterato”.

Bisogna dimostrarlo attraverso gli atti.


Guida sotto stupefacenti: cosa deve controllare la difesa

La prima attività difensiva consiste nell’acquisire e analizzare tutta la documentazione.

In particolare, vanno verificati:

  • l’orario del controllo;

  • l’orario del prelievo;

  • il tipo di esame eseguito;

  • la sostanza rilevata;

  • il valore riscontrato;

  • la documentazione sanitaria;

  • le annotazioni degli agenti;

  • l’esistenza di sintomi concreti;

  • l’eventuale incidente o condotta di guida anomala;

  • il rispetto degli avvisi difensivi;

  • la regolarità della catena di conservazione del campione.

Questi elementi possono cambiare il processo.

Una cosa è un conducente trovato positivo dopo una guida manifestamente pericolosa.

Altra cosa è un soggetto fermato senza alcuna condotta anomala, sottoposto ad accertamento tardivo, con un dato tossicologico che potrebbe riflettere un’assunzione non più attuale.

La differenza tra questi due scenari è decisiva.


Droga in auto: quando diventa spaccio?

Il secondo fronte riguarda la sostanza rinvenuta nel veicolo.

Qui il punto è molto delicato: la droga trovata in auto può essere contestata come uso personale oppure come detenzione ai fini di spaccio.

La linea di confine non dipende solo dalla quantità.

La quantità conta, ma non basta. Il giudice deve valutare il caso concreto nella sua interezza.

Gli elementi che normalmente vengono valorizzati sono il peso della sostanza, il principio attivo, il numero di dosi ricavabili, il confezionamento, la presenza di più tipi di droga, l’eventuale frazionamento, il possesso di bilancini, bustine, sostanze da taglio, denaro contante, chat con terzi, precedenti specifici o altri dati indicativi di una destinazione alla cessione.

Nel caso deciso dal Tribunale di Gorizia, il giudice ha valorizzato soprattutto tre aspetti: il quantitativo, la pluralità delle sostanze e il confezionamento in più involucri.

Secondo il Tribunale, questi elementi rendevano non credibile la destinazione esclusivamente personale.

Ma ciò non significa che ogni ritrovamento di droga in auto sia automaticamente spaccio.

Al contrario, proprio perché si tratta di una valutazione complessiva, la difesa deve lavorare su tutto ciò che può escludere la finalità di cessione.


Uso personale: come si prova?

Dire “era per uso personale” non basta.

È uno degli errori più frequenti.

L’uso personale va costruito processualmente. Occorre dimostrare che la quantità, il contesto e le modalità della detenzione siano compatibili con il consumo individuale.

Possono essere rilevanti, a seconda dei casi, l’assenza di bilancini, l’assenza di materiale per il confezionamento, l’assenza di denaro frazionato, l’assenza di messaggi relativi a cessioni, l’assenza di contatti sospetti, la condizione di assuntore abituale, eventuali certificazioni sanitarie o percorsi terapeutici, la modalità non professionale e non organizzata della detenzione.

Anche il luogo del ritrovamento può essere importante.

La sostanza era effettivamente nella disponibilità esclusiva del conducente? Era nel vano portaoggetti, nel bagagliaio, sotto il sedile, in un’area accessibile anche ad altri?

Il veicolo era di proprietà dell’indagato o di terzi? C’erano passeggeri? Il mezzo era utilizzato da più persone?

Sono domande apparentemente pratiche, ma processualmente decisive.

Perché l’accusa deve provare non solo la presenza della droga, ma anche la disponibilità consapevole della sostanza e la destinazione allo spaccio.


Quando si può chiedere la lieve entità

Anche quando non sia possibile sostenere con forza l’uso personale, può essere decisivo ottenere il riconoscimento della lieve entità.

L’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 consente di ricondurre il fatto in una cornice meno grave quando, per mezzi, modalità, circostanze dell’azione, qualità e quantità delle sostanze, la condotta presenta una minore offensività.

Nel caso del Tribunale di Gorizia, il giudice ha riconosciuto la lieve entità pur ritenendo provata la destinazione allo spaccio.

Perché?

Perché non risultavano elementi di inserimento in un’organizzazione criminale. Non emergeva un’attività stabile, professionale o strutturata. Non erano stati trovati bilancini, sostanze da taglio o strumenti tipici della preparazione delle dosi.

Questo passaggio è molto importante.

Spesso la vera battaglia difensiva non è soltanto tra assoluzione e condanna, ma tra una qualificazione giuridica più grave e una qualificazione più aderente alla concreta dimensione del fatto.

La lieve entità può incidere sensibilmente sulla pena, sulle misure cautelari, sulla possibilità di accesso a riti alternativi, sulla sospensione condizionale e sulla complessiva gestione del procedimento.


Patente, processo penale e fedina: cosa si rischia

Chi viene fermato con test positivo e droga nel veicolo rischia conseguenze su più piani.

Sul piano della guida, può esservi un procedimento penale per violazione dell’art. 187 C.d.S., con conseguenze anche sulla patente.

Sul piano degli stupefacenti, può esservi una contestazione per detenzione ai fini di spaccio. Ed è questa, spesso, la parte più pericolosa del procedimento.

Perché l’accusa di spaccio non incide soltanto sulla sanzione.

Incide sulla reputazione, sui precedenti penali, sul lavoro, sulla possibilità di viaggiare, sui concorsi, sui rapporti professionali e, nei casi più gravi, anche sulla libertà personale.

Per questo non bisogna affrontare questi procedimenti come se fossero semplici “pratiche da patente”.

Quando c’è droga nel veicolo, il fascicolo va studiato come un vero procedimento penale in materia di stupefacenti.


Gli errori da evitare subito dopo il controllo

Il primo errore è aspettare.

Molte persone si rivolgono a un avvocato solo quando arriva il decreto penale, la citazione a giudizio o un provvedimento sulla patente. Ma a quel punto una parte importante della vicenda è già stata cristallizzata.

Il secondo errore è pensare che la difesa possa essere improvvisata.

Dire “era per me” o “non avevo intenzione di spacciare” può non essere sufficiente, se gli atti raccontano una storia diversa. Servono elementi concreti, coerenti e verificabili.

Il terzo errore è sottovalutare gli accertamenti tossicologici.

Bisogna capire come sono stati eseguiti, quando, da chi, con quali garanzie e con quali risultati.

Un accertamento tecnico non è intoccabile: può essere letto, discusso, contestato, interpretato.

Il quarto errore è non distinguere i due piani.

La difesa sulla guida sotto stupefacenti non coincide necessariamente con la difesa sull’accusa di spaccio. Sono due contestazioni diverse, con presupposti diversi e strategie diverse.


Come si costruisce una difesa seria

Una difesa efficace deve partire dagli atti.

Per la guida sotto stupefacenti, bisogna verificare se esista un collegamento serio tra assunzione e guida, se vi siano sintomi concreti, se il controllo sia stato regolare e se il dato tossicologico sia davvero significativo.

Per la droga rinvenuta nel veicolo, bisogna invece verificare se sia provata la disponibilità della sostanza, se vi siano reali indici di spaccio, se sia sostenibile l’uso personale o, in subordine, se il fatto possa essere ricondotto alla lieve entità.

La strategia può muoversi in più direzioni:

  • contestare la guida sotto stupefacenti;

  • discutere la validità o il significato degli accertamenti;

  • escludere la disponibilità consapevole della droga;

  • dimostrare l’uso personale;

  • negare la finalità di spaccio;

  • chiedere la riqualificazione nel fatto di lieve entità;

  • valutare un rito alternativo;

  • limitare le conseguenze sulla patente;

  • contenere gli effetti sulla fedina penale.

La scelta dipende dal fascicolo.

Non esiste una risposta valida per tutti. Esiste però un principio: prima si interviene, più possibilità ci sono di incidere sulla direzione del procedimento.


Conclusioni

La sentenza del Tribunale di Gorizia dimostra quanto possa diventare grave un controllo stradale quando alla positività agli stupefacenti si aggiunge il ritrovamento di droga nel veicolo.

In casi simili, il procedimento non riguarda più soltanto la patente. Può diventare un processo per spaccio.

Allo stesso tempo, la decisione mostra che la difesa ha margini reali di intervento: contestare il rapporto tra assunzione e guida, verificare la correttezza degli accertamenti, discutere la destinazione della sostanza, sostenere l’uso personale o ottenere il riconoscimento della lieve entità.

Chi viene fermato con droga in auto e test positivo non deve perdere tempo.

La prima cosa da fare è far analizzare immediatamente gli atti da un avvocato penalista, perché verbali, referti, sequestri e accertamenti tecnici possono contenere gli elementi decisivi per evitare una contestazione più grave o per ridimensionare l’accusa.


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La sentenza integrale

Tribunale Gorizia, 18/03/2026, (ud. 18/03/2026- dep. 18/03/2026) - n. 214

MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO


L'imputato Ka.Da. veniva tratto a giudizio per rispondere del reato in epigrafe trascritto con decreto di citazione a giudizio del 18.10.2024. All'udienza del 22.04.2025, avuta certezza della conoscenza del processo da parte dell'imputato, ne veniva legittimamente dichiarata l'assenza.


All'udienza del 21.05.2025 le parti formulavano le rispettive istanze istruttorie e venivano ammesse le prove. Veniva acquisita la relazione tecnica di analisi della sostanza stupefacente.


All'udienza dei 03.12.2025, preliminarmente riformulate le prove per mutamento del giudicante, riammesse le prove, veniva sentito il teste del PM Gargano e acquisita la documentazione relativa agli accertamenti sanitari effettuati sull'imputato, attestanti l'assunzione di sostanze stupefacenti. Il Pm rinunciava ai restanti testi di lista che venivano revocati, nulla opponendo la difesa. All'udienza del 18.03.2026, esauritasi l'istruttoria dibattimentale, la Giudice invitava le parti a discutere e concludere.


All'esito la Giudice pronunciava la presente sentenza con motivazione contestuale, dando lettura del dispositivo.


L'imputato veniva tratto a giudizio per rispondere del reato di cui 187 co. 1 e 1 quater CDS al capo 1) e del reato di cui all'art. 81 cpv c.p. e 73 co. 5 D.P.R. 309/90 al capo 2).


L'istruttoria dibattimentale ha tuttavia consentito di ritenere pienamente provati entrambi i reati.


Il teste del PM Ga., della Polizia di Stato, riferiva di essere intervenuto in data 24.04.2022 presso il casello di Redipuglia in quanto era stata segnalata una vettura che procedeva contromano in autostrada A4 dal casello di Villesse. Si trattava di un autocarro con targa slovena. Intercettato il veicolo, gli operanti notavano che sbandava e riuscivano a scortare il mezzo fino al casello di Redipuglia. Il conducente appariva agitato, pronunciava frasi incomprensibili e non stava fermo, così veniva chiamato in ausilio il 118. Il conducente veniva identificato nell'odierno imputato. Egli si toglieva i vestiti e si sdraiava sull'asfalto. Giunto il personale sanitario sul posto veniva sedato e trasportato in ospedale. Venivano richiesti immediatamente accertamenti al nosocomio sullo stato di


alterazione da sostanze alcoliche o psicotrope.


Veniva inoltre eseguita una perquisizione del mezzo, ove venivano trovati involucri contenenti marijuana, pastiglie varie e cocaina, sostanze poi poste sotto sequestro.


Tali sostanze venivano inviate al laboratorio ADM del FVG attestando che 3 involucri contenevano 125 gr di marijuana con principio attivo di 5496,4 mg da cui è possibile ricavare 220 dosi medie giornaliere, e sostanza stupefacente di tipo cocaina con peso netto di 5,0507 gr con principio attivo di 4466,16 mg da cui è possibile ricavare circa 30 dosi medie giornaliere.


Quanto agli accertamenti sanitari, la documentazione in atti attesta che il paziente si trovava in uno stato psicofisico talmente compromesso da essere intubato in terapia intensiva.


Lo screening tossicologico permetteva di riscontrare nel sangue la presenza di benzodiazepine, oppiacei, cocaina e morfina.


L'imputato KAVECIC DANIJEL è stato tratto a giudizio per rispondere dei reati di cui all'art. 187, comma 1 e comma 1-quater, del Codice della Strada (guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, aggravata dalla commissione del fatto in orario notturno) e di cui all'art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990, in relazione all'art. 81 c.p. (detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio).


L'istruttoria dibattimentale ha consentito di ritenere pienamente provati entrambi i reati contestati.


In merito al reato di cui al capo 1., l'art. 187, comma 1, del Codice della Strada punisce con l'ammenda da Euro 1.500 a Euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno chiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope. Il comma 1-quater prevede l'aumento dell'ammenda da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7, come nel caso di specie (ore 4.00 del mattino),


La fattispecie incriminatrice si configura come reato di pericolo presunto, che si perfeziona con la sola condotta di guida in stato di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, indipendentemente dalla dimostrazione di un concreto pericolo per la circolazione stradale, che tuttavia nel caso in esame è stato concreto, tenuto conto del fatto che l'imputato circolava contromano nell'autostrada A4.


Infatti, S'imputato è stato colto alla guida dell'autocarro RENAULT EXPRESS, (Omissis), in data 24.04.2022 alle ore 4:00 nei pressi del casello autostradale di Villesse (GO) in A/34 Km carreggiata nord. La circostanza è stata riferita dal teste del Pubblico Ministero, Ass. Capo Ga., appartenente alla Polizia di Stato, il quale ha riferito di essere intervenuto presso il casello di Redipuglia in quanto era stata segnalata una vettura che procedeva contromano in autostrada A4 dal casello di Villesse. Il veicolo sbandava e gli operanti sono riusciti a scortarlo fino al casello di Redipuglia. La condotta dell'imputato, identificato sul posto, era caratterizzata da agitazione psicofisica e da frasi incomprensibili. Egli si toglieva i vestiti e si sdraiava sull'asfalto. Giunto il personale sanitario sul posto, veniva sedato e trasportato in ospedale e si trovava in uno stato psicofisico talmente compromesso da essere intubato in terapia intensiva. Lo screening tossicologico (effettuato nel corso del ricovero dell'imputato in terapia intensiva) ha permesso di riscontrare nel sangue la presenza di sostanze stupefacenti e psicotrope (benzodiazepine, oppiacei, cocaina e morfina).


Ciò, unitamente alle modalità della condotta di guida (procedere contromano, sbandare, comportamento agitato e incoerente), integra pienamente gli estremi del reato contestato. La condotta è stata attuata alle ore 4:00 del mattino, dunque in orario ricompreso


nella fascia temporale prevista dal comma 1-quater dell'art. 187 del Codice della Strada (dopo le ore 22 e prima delle ore 7), che prevede l'aumento dell'ammenda da un terzo alla metà.


Tale aggravante risponde alla ratio di sanzionare con maggiore severità le condotte di guida in stato di alterazione psico-fisica commesse nelle ore notturne, quando il traffico è ridotto e i controlli meno frequenti, ma il pericolo per la circolazione stradale è particolarmente elevato. Ai sensi dell'art. 187, comma 1, del Codice della Strada, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni, raddoppiata se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, come nel caso di specie.


Quanto al reato di cui all'art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990, la distinzione tra detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale (illecito amministrativo ex art. 75 del D.P.R. 309/1990) e detenzione ai fini di spaccio (reato ex art, 73 del medesimo decreto) costituisce questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per manifesta illogicità della motivazione.


Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il dato relativo alla quantità di stupefacente rinvenuto non può essere valorizzato di per sé al fine di qualificare la condotta, essendo necessario valutare complessivamente tutti gli elementi del caso concreto. Anche quando la quantità di stupefacente non sia particolarmente elevata, la destinazione allo spaccio può essere desunta dalla valutazione congiunta di elementi quali le modalità di detenzione della sostanza, la presenza di materiale per il confezionamento, il possesso di somme di denaro frazionate e di entità incompatibile con le condizioni reddituali del soggetto, la cui lecita provenienza non sia giustificata, nonché l'esistenza di precedenti specifici (cfr. Cass. pen., Sez. VII, ord. n. 27195/2024).


Nel caso di specie, la destinazione allo spaccio delle sostanze stupefacenti rinvenute nella disponibilità dell'imputato risulta provata oltre ogni ragionevole dubbio sulla base dei seguenti elementi convergenti:


a) Quantità delle sostanze: l'imputato deteneva illecitamente 125 grammi di marijuana (con principio attivo pari a 5496,4 mg, da cui è possibile ricavare circa 220 dosi medie singole) e 5,0507 grammi di cocaina (con principio attivo pari a 4466,16 mg, da cui è possibile ricavare circa 30 dosi medie). Il quantitativo complessivo, particolarmente elevato, supera ampiamente i limiti tabellari previsti per l'uso personale e risulta incompatibile con una finalità di consumo esclusivamente personale.


b) Pluralità e diversità delle sostanze: l'imputato deteneva due diverse tipologie di sostanze stupefacenti (marijuana e cocaina), circostanza che costituisce indice sintomatico della destinazione allo spaccio, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. pen., Sez. 111, sent. n. 11569/2017; Cass. pen., Sez. Ili, sent. n. 14754/2019).


c) Modalità di confezionamento: la marijuana era confezionata in 3 involucri di plastica trasparente, mentre la cocaina era confezionata all'interno di una bustina di plastica trasparente ripiegata su se stessa. Il frazionamento in più involucri costituisce elemento sintomatico della destinazione alla cessione a terzi, in quanto consente la pronta cedibilità delle dosi.


A ciò si aggiunga che le sostanze stupefacenti erano occultate all'interno del veicolo condotto dall'imputato, circostanza che depone per la finalità di spaccio, in quanto incompatibile con un uso esclusivamente personale e immediato. Non risultano agli atti elementi che consentano di ritenere che l'imputato fosse tossicodipendente o che le sostanze fossero destinate al consumo personale. Al contrario, le modalità di detenzione, il confezionamento frazionato e il quantitativo elevato depongono univocamente per la destinazione allo spaccio. La valutazione congiunta di tutti questi elementi consente di escludere con certezza la destinazione delle sostanze stupefacenti ad uso esclusivamente personale e di affermare la responsabilità dell'imputato per il reato di detenzione illecita ai fini di spaccio.


Nel caso di specie, pur a fronte di un quantitativo non trascurabile di sostanze stupefacenti, si ritiene configurabile la fattispecie di lieve entità in considerazione del fatto che non vi sono elementi che possano far ritenere che l'imputato fosse inserito in un'organizzazione criminale o che svolgesse un'attività di spaccio strutturata e continuativa, inoltre non risultano rinvenuti bilancini di precisione, sostanze da taglio o altri strumenti tipicamente utilizzati per il confezionamento e la preparazione delle dosi, circostanza che depone per un'attività di spaccio di minore entità.


In punto pena, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 c.p. non risultano concedibili le circostanze attenuanti generiche, non emergendo elementi di positività idonei a giustificarle, e va assicurata una risposta sanzionatoria proporzionata alla gravità del fatto, che consente di discostarsi dai minimi edittali. Per il capo 1) pare equa la pena di mesi 9 di arresto e Euro 3000 di ammenda, aumentata ai sensi del co. 1 quater a Euro4500 di ammenda e per il reato di cui al capo 2) si ritiene congrua la pena di mesi 9 di reclusione e Euro 3.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.


I due reati non possono essere posti in continuazione, in quanto offendono beni giuridici diversi e risultano frutto di determinazioni estemporanee e autonome, non riconducibili a un programma criminoso unitario previamente ideato.


Visto l'art. 163 c.p. risulta concedibile il beneficio della sospensione condizionale della pena, risultando l'imputato incensurato.


Ai sensi dell'art. 240 c.p. va ordinata la confisca e distruzione di quanto in sequestro a cura della polizia giudiziaria operante, con facoltà di subdelega. Ai sensi dell'art. 187, comma 1, del Codice della Strada, viene applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata dì anni tre. Motivazione contestuale.


P.Q.M.


Visti gli artt. 533e 535 c.p.p., ritenuta provata la penale responsabilità dell'imputato per i reati ascritti, lo condanna alla pena di mesi 9 di arresto e Euro 4500 di ammenda per il reato di cui al capo 1. e alla pena di mesi nove di reclusione e Euro3000 di multa per capo 2., oltre al pagamento delle spese processuali.


Visto l'art. 163 c.p. concede all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena.


Visto l'art. 240 c.p. dispone la confisca e la distruzione della sostanza stupefacente in sequestro a cura della p.g. operante la stessa con facoltà di subdelega.


Applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni tre.


Motivazione contestuale.


Così deciso in Gorizia, il 18 marzo 2026.


Depositata in Cancelleria il 18 marzo 2026.

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