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Truffa: in caso di condanna il giudice penale può annullare il contratto? La risposta, prudente, della Cassazione

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Truffa: in caso di condanna il giudice penale può annullare il contratto? La risposta, prudente, della Cassazione

C'è una tentazione che accompagna da sempre l’esercizio della giurisdizione, quella di non limitarsi a decidere, ma di rimettere a posto il mondo.

Il colpevole ha ingannato, la vittima ha perduto un’automobile, l’assegno era carta senza denaro, il contratto era nato dentro una menzogna.

Restituire il veicolo alla persona offesa sembra, allora, la conclusione più naturale.

Come in certi blockbuster, quando il maltolto torna nelle mani del suo proprietario e l’ordine morale, dopo novanta minuti di disordine, viene finalmente ricomposto.

Fare un processo, però, non è come andare al cinema.

Il diritto non conosce dissolvenze capaci di cancellare gli atti giuridici, né può affidarsi all’intuizione, per quanto giusta, secondo cui ogni cosa debba semplicemente tornare al proprio posto.

È precisamente in questa distanza tra la giustizia intuitiva e la forma giuridica che si colloca Cass. pen., Sez. II, 6 maggio 2026, n. 21108.

Una sentenza che prende le mosse da una truffa piuttosto elementare, ma finisce per formulare una riflessione assai più profonda sui limiti del giudice penale.

Perché il punto non è se la vittima meritasse di riavere l’automobile. Certamente sì.

Il punto è se il giudice potesse restituirgliela annullando un contratto che nessuno aveva ritualmente chiesto di annullare.

Ed è qui che la vicenda smette di essere la storia di un assegno scoperto e diventa una storia sul potere.


Una truffa senza particolare fantasia

La trama, in verità, non avrebbe impressionato né Patricia Highsmith né David Mamet.

Un uomo acquista un’autovettura per 7.200 euro, oltre alle spese del passaggio di proprietà.

Per pagare consegna un assegno già sottoscritto, tratto sul conto di una persona diversa dall’acquirente. La venditrice se ne accorge, chiede spiegazioni e riceve rassicurazioni. Il titolo è buono, il denaro arriverà.

Non arriverà.

Il conto corrente sul quale l’assegno era tratto risultava estinto dal 2008, oltre dieci anni prima della compravendita.

Il Tribunale di Piacenza condanna l’acquirente per truffa. Non si limita, però, ad affermarne la responsabilità penale e a riconoscere il diritto della parte civile al risarcimento del danno. Dispone anche la restituzione dell’automobile, ritenendo retroattivamente annullato, ai sensi dell’art. 1439 c.c., il contratto con il quale il veicolo era stato venduto.

La Corte di appello conferma.

La costruzione possiede una sua immediata forza persuasiva, il contratto è stato ottenuto con l’inganno; l’inganno costituisce reato; il bene deve dunque ritornare alla vittima.

Ma il ragionamento è troppo semplice ed è proprio per questo che è pericoloso.

La Cassazione conferma la condanna per truffa, ma annulla senza rinvio la statuizione relativa al contratto. Il giudice penale, secondo la Corte, non poteva dichiararne l’annullamento nelle condizioni date.


Il contratto come scena del crimine

La prima questione affrontata dalla sentenza riguarda la linea che separa l’inadempimento civile dalla truffa contrattuale.

È un confine antico, poco stabile.

Quasi tutti gli inadempimenti producono, in chi li subisce, la sensazione di essere stati ingannati.

Ma non ogni promessa mancata rappresenta una frode; non ogni debitore insolvente è un truffatore; non ogni cattivo contraente è un imputato.

La differenza risiede nel tempo del dolo.

Nell’inadempimento, la volontà di non eseguire la prestazione può sorgere dopo la conclusione del contratto.

Nella truffa contrattuale, invece, il proposito di non adempiere è già presente all’origine.

Il contratto non viene tradito successivamente: nasce già come strumento del tradimento.

È questo che la Cassazione definisce, attraverso il richiamo alla propria giurisprudenza, il dolo iniziale.

L’espressione rischia di apparire tecnica, ma descrive qualcosa di estremamente concreto. L’autore non conclude un contratto che poi decide di violare. Costruisce un contratto allo stesso modo in cui un falsario costruisce un documento. Non per vincolarsi, ma per ottenere la prestazione altrui.

Il negozio diviene così la scena del crimine.

Nella vicenda decisa dalla Corte, l’assegno non era semplicemente rimasto insoluto. Era tratto su un conto estinto da oltre dieci anni. Non vi era un pagamento divenuto impossibile, vi era un’apparenza di pagamento che non avrebbe mai potuto realizzarsi.

Come nella celebre formula di The Usual Suspects, il trucco migliore non consisteva nel nascondere l’assenza del denaro, ma nel convincere la vittima che il denaro, da qualche parte, esistesse davvero.

Il contratto aveva soltanto dato forma giuridica a quell’illusione.

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La vittima imprudente resta una vittima

La difesa aveva insistito su un elemento non irrilevante sul piano narrativo, la venditrice sapeva che l’assegno era intestato a un terzo e presentava anomalie visibili. Avrebbe potuto controllare meglio, sospettare di più, fidarsi di meno.

È l’argomento che, in forme differenti, ritorna in quasi tutti i processi per truffa. La vittima avrebbe dovuto capire.

La Cassazione lo respinge.

La negligenza del soggetto passivo non cancella l’inganno.

Nel reato consumato, l’idoneità della condotta decettiva è dimostrata dal risultato, l’errore si è prodotto, il bene è stato consegnato, il profitto è stato conseguito.

L’ordinamento non protegge soltanto gli scaltri.

È un principio meno ovvio di quanto sembri.

Nella cultura contemporanea, sedotta dal mito dell’individuo sempre vigile, informato e responsabile, la vittima ingenua rischia continuamente di essere trasformata nel primo imputato del proprio danno.

“Come ha potuto crederci?” diventa quasi più importante di “perché l’altro ha mentito?”.

Ma il diritto penale non è una gara di intelligenza tra l’autore dell’inganno e chi lo subisce.

Se così fosse, la frode più grossolana diverrebbe paradossalmente la meno punibile, perché il suo stesso carattere rudimentale consentirebbe di rimproverare alla vittima di non essersene accorta.

La buona fede non è riservata agli esperti di titoli di credito. E il dubbio non equivale alla conoscenza.

La venditrice poteva sapere che l’assegno proveniva da un terzo, non sapeva, però, che il conto era morto da dieci anni.

È questa la circostanza decisiva, non conoscibile al momento della vendita e accuratamente tenuta fuori dalla scena.

Le rassicurazioni dell’imputato non erano dunque un dettaglio marginale.

Erano il ponte costruito sopra il sospetto, ciò che aveva consentito alla vittima di attraversarlo.


Il delitto non divora il contratto

Accertata la truffa, il problema più interessante è un altro: che cosa accade al contratto?

Qui la sentenza obbliga a una distinzione che può apparire elementare ma a ben vedere non lo è.

Il contratto concluso per effetto del dolo di uno dei contraenti non è nullo. È annullabile ai sensi dell’art. 1439 c.c.

Non si tratta di una sfumatura terminologica.

Il contratto nullo è giuridicamente incapace di produrre gli effetti cui tende.

Il contratto annullabile, invece, è un contratto malato ma vivo, produce effetti, trasferisce diritti, vincola le parti, fino a quando il soggetto legittimato non ne chieda e ottenga l’annullamento.

La truffa, dunque, non divora automaticamente il negozio attraverso il quale è stata realizzata.

Il processo penale può affermare che l’accordo fu ottenuto mediante artifici e raggiri, ciò non significa, tuttavia, che il contratto scompaia per combustione spontanea al momento della condanna.

Esso rimane efficace sino alla pronuncia costitutiva di annullamento.

Questa è forse la parte più affascinante della vicenda. Il diritto è capace di tenere insieme due verità apparentemente incompatibili. L’acquirente è un truffatore e, al tempo stesso, è divenuto proprietario dell’automobile in forza di un contratto ancora efficace.

Non è una contraddizione. È la conseguenza della differenza tra illecito penale e invalidità negoziale.

Il diritto non ragiona come la morale, che tende a ricondurre tutto a un’unica valutazione della persona: colpevole, dunque privo di diritti; innocente, dunque meritevole di tutela.

La legge separa i piani.

L’uomo può essere colpevole, ma il contratto deve essere annullato.

Il negozio può essere viziato, ma occorre una domanda.

Il bene può essere stato ottenuto con l’inganno, ma la proprietà resta controversa sino alla decisione del giudice competente.


Il giudice non può concedere ciò che la parte non ha chiesto

La parte civile, nel proprio atto di costituzione, aveva domandato il risarcimento del danno. Non aveva chiesto l’annullamento del contratto.

La domanda di annullamento compariva soltanto nelle conclusioni formulate al termine del giudizio di primo grado.

Troppo tardi.

La Cassazione qualifica quella richiesta come domanda nuova.

Il risarcimento del danno e l’annullamento del contratto non sono due modi diversi di formulare la medesima pretesa. Hanno oggetto, struttura ed effetti differenti.

La domanda risarcitoria chiede al giudice di condannare il responsabile a riparare un pregiudizio.

L’azione di annullamento gli chiede di modificare il mondo giuridico, eliminando retroattivamente un contratto sino a quel momento valido ed efficace.

La prima è una domanda di condanna. La seconda è un’azione costitutiva.

Cambiano il petitum, la causa petendi, gli oneri difensivi e, soprattutto, il bene della vita richiesto.

Non è possibile entrare nel processo domandando denaro e uscirne con una sentenza che cancella un contratto.

La Cassazione richiama il divieto di mutatio libelli, ricordando che neppure nel processo civile la parte può mutare liberamente l’oggetto della domanda.

A maggior ragione ciò non può avvenire nel processo penale, dove l’azione civile è ospite. Certo, importante, tutelata, talvolta decisiva, ma pur sempre ospite di un giudizio costruito intorno all’accertamento del reato.

Qui la sentenza tocca un principio che trascende il caso concreto.

Il giudice non è il proprietario del processo.

Non può scegliere quale tutela attribuire sulla base della soluzione che gli appare più equa.

Non può supplire all’inerzia della parte, riscrivere la domanda o trasformare una richiesta risarcitoria in un’azione costitutiva.

La giurisdizione è potere, ma è un potere pronunciato al vocativo, deve esserci qualcuno che lo chiami nella forma corretta.

Come nel finale del Processo di Kafka, il potere più inquietante è quello che non incontra confini visibili. La legalità processuale serve precisamente a impedirlo.


La tentazione delle restituzioni

Il Tribunale aveva cercato di fondare la propria decisione sul potere del giudice penale di ordinare le restituzioni ai sensi dell’art. 185 c.p.

Il ragionamento era questo: se il giudice può restituire il bene alla vittima, deve poter rimuovere il titolo giuridico che impedisce la restituzione.

È una costruzione suggestiva. Ma rischia di confondere il fine con il mezzo.

Il potere di ordinare le restituzioni non contiene necessariamente, come una matrioska, anche quello di emettere qualsiasi pronuncia costitutiva necessaria a renderle possibili.

Annullare un contratto non significa semplicemente togliere un ostacolo materiale alla restituzione. Significa incidere su una situazione giuridica sostanziale, verificare la legittimazione della parte, l’esistenza del vizio, la tempestività dell’azione e la prescrizione quinquennale prevista dall’art. 1442 c.c.

Significa, soprattutto, consentire alla controparte di difendersi rispetto a quella precisa domanda.

La Cassazione non risolve definitivamente la questione se il giudice penale possa mai pronunciare l’annullamento di un contratto.

Scrive, con una formula di prudente eleganza, di nutrire al riguardo “non poche perplessità”.

È una frase che dice molto proprio perché non chiude il discorso.

La Corte sceglie il sentiero più stretto: anche volendo ammettere, in astratto, il potere del giudice penale di adottare una pronuncia costitutiva, nel caso concreto mancava una domanda tempestiva.

È la forma classica della decisione giudiziaria ben costruita: non risolvere più questioni di quante siano necessarie.

Il buon giudice somiglia, in questo, al buon musicista. Sa che la nota più difficile non è quella da suonare, ma quella da lasciare nel silenzio.


La sentenza integrale

Cass. pen. sez. II, ud. 6 maggio 2026 (dep. 8 giugno 2026), n. 21108


Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 12/11/2025 la Corte di appello di Bologna, decidendo sull'appello dell'imputato, ha confermato la sentenza del 30/11/2022 con la quale il Tribunale di Piacenza aveva: 1) condannato Bi.Gi. alla pena di mesi 6 di reclusione ed Euro 100 di multa per il reato di cui all'art. 640 cod. pen.; 2) disposto la restituzione in favore della parte civile Mi.Vi. dell'autovettura provento di furto in sequestro "ritenuto annullato retroattivamente ex art. 1439 cod. civ. il contratto di vendita del veicolo" della parte civile in favore dell'imputato del 22/07/2019; 3) condannato l'imputato al risarcimento del danno in favore della suddetta parte civile da liquidarsi in separato giudizio.


Secondo le conformi sentenze di merito il Bi. aveva indotto la Mi. a vendergli la sua auto al prezzo di 7.200 Euro (oltre alle spese per il passaggio di proprietà) pagando il corrispettivo con un assegno tratto sul conto corrente di altra persona estinto nel 2008 (fatti occorsi il 22/07/2019).


2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.


2.1. Con il primo motivo si deduce, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il delitto di truffa. La difesa deduce che erroneamente la Corte di appello aveva ritenuto che il pagamento dell'auto con un assegno a vuoto intestato a terzi potesse integrare gli artifici e i raggiri del delitto di truffa; ciò in quanto la persona offesa era perfettamente consapevole del fatto che l'assegno non era stato tratto dal Bi. (essendo già firmato) nonché delle altre anomalie del titolo; risultavano altresì del tutto irrilevanti, ai fini della induzione in errore e della configurabilità del reato, le "rassicurazioni" che l'imputato avrebbe dato alla persona offesa in ordine alla bancabilità dell'assegno.


2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge in relazione alla statuizione civile con la quale il Tribunale ha "annullato ex tunc" il contratto di compravendita dell'auto, in quanto, secondo il difensore, il potere di emettere sentenze costitutive esula dai poteri attribuiti al giudice penale dall'art. 185 cod. pen.


3. Il 29/04/2026 il difensore dell'imputato ha depositato memoria di replica alle conclusioni scritte del PG insistendo per l'accoglimento dei motivi già articolati.


4. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1 - bis e ss. cod. proc. pen.


Considerato in diritto


Il ricorso è parzialmente fondato, per le ragioni e nei limiti di seguito indicati.


1. Il primo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato.


La difesa assume, in sostanza, che dalla stessa ricostruzione dei fatti risultante dalle sentenze di merito emerge che la persona offesa era consapevole del fatto che l'assegno a lei consegnato dal Bi. in pagamento dell'auto presentava delle evidenti anomalie e che non era stato né tratto né firmato dall'imputato, e, nonostante ciò, aveva deciso comunque di vendere la sua auto e consegnarla all'odierno ricorrente. La condotta posta in essere dall'imputato, a detta della difesa, non era quindi idonea ad indurre in errore la persona offesa né poteva integrare gli artifici e i raggiri necessari ad integrare il reato di truffa; né a diversa conclusione si poteva giungere in quanto l'imputato aveva rassicurato la venditrice sul fatto che l'assegno era coperto e quindi potesse essere incassato.


Tali argomenti sono destituiti di fondamento. In primo luogo, occorre infatti rilevare che l'assegno consegnato dall'imputato in pagamento non solo era stato tratto da una terza persona (circostanza nota alla vittima) ma era stato tratto su un conto corrente estinto nel 2008 (vale a dire 10 anni prima) e dunque non incassabile; circostanza questa - che la difesa pretermette completamente - certamente nota all'imputato ma non conosciuta (né conoscibile al momento della compravendita) dalla venditrice. E' quindi palese che l'imputato ha assunto l'obbligazione con la volontà di non adempierla, elemento sufficiente ad integrare il dolo della truffa. Ed invero, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di truffa contrattuale - quale è pacificamente quella in esame -, l'elemento che imprime al fatto dell'inadempienza il carattere di reato è costituito dal dolo iniziale, che, influendo sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti - determinandolo alla stipulazione del contratto in virtù di artifici e raggiri e, quindi, falsandone il processo volitivo -, rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria (Sez. 2, Sentenza n. 39698 del 13/09/2019, Bicciato, Rv. 277708 - 01). La persona offesa è stata dunque tratta in errore sulla possibilità di incassare un titolo che non era incassabile. L'eventuale negligenza o imprudenza della vittima nel non avvedersi di un inganno che (a detta della difesa) era riconoscibile e/o la idoneità del raggiro ad indurre in errore, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, sono invece del tutto irrilevanti ai fini della configurabilità del reato. Occorre infatti ribadire il principio di diritto più volte affermato da questa Corte, secondo il quale in tema di truffa, la valutazione dell'idoneità astratta dell'artificio e raggiro ad ingannare e sorprendere l'altrui buona fede assume rilevanza nella sola ipotesi del tentativo e non in presenza di reato consumato, in quanto, in tale ultimo caso, l'effetto raggiunto dimostra implicitamente l'effettiva idoneità della condotta, dovendosi in tal caso escludere che la negligenza negli accertamenti da parte del soggetto passivo possa incidere sulla configurabilità del reato (Sez. 2, n. 51166 del 25/06/2019, De Sabbata, Rv. 278011 - 01). né vale ad escludere il delitto l'eventuale sospetto o dubbio serbato dalla persona offesa (Sez. 2, n. 55180 del 25/09/2018, Fiume Pugliese, Rv. 274299 - 01).


2. Il secondo motivo di ricorso è invece fondato.


Il Tribunale ha disposto il dissequestro dell'autovettura provento della truffa e la sua restituzione alla parte civile statuendo che alla data del passaggio in giudicato della sentenza si doveva ritenere "annullato retroattivamente ex art. 1439 cod. civ." il contratto del 22/07/2019 con il quale la vittima aveva venduto il veicolo all'imputato. La Corte di appello, rigettando il motivo di gravame articolato dalla difesa sul punto, ha confermato tale statuizione ritenendo che la stessa fosse legittima, in quanto rientrante tra i poteri del giudice penale in caso di costituzione di parte civile nel processo. Richiamando un precedente di questa Corte, i Giudici di merito hanno affermato che il potere/dovere del giudice penale di ordinare le restituzioni previsto dall'art. 185 cod. pen., presuppone implicitamente anche quello di dichiarare la nullità di contratti o titoli giuridici che sono di ostacolo alla restituzione.


A prescindere dalla controversa questione giuridica avente ad oggetto il potere del giudice penale di emettere pronunce diverse da quelle di condanna alle restituzioni e/o al risarcimento del danno, occorre evidenziare che nell'atto di costituzione di parte civile la Mi. si era limitata a chiedere il risarcimento del danno conseguente alla truffa subita, e non aveva chiesto invece di annullare il contratto di vendita dell'autovettura. Al riguardo, è appena il caso di evidenziare che anche secondo la giurisprudenza civile il contratto concluso per effetto di truffa di uno dei contraenti in danno dell'altro, non è nullo, ma annullabile, ai sensi dell'articolo 1439 cod. civ. (Cass. Civ. Sez. 2, n. 13566 del 26/05/2008; Cass. Civ. Sez. 1, n. 18930 del 27/09/2016) e che l'annullamento del contratto può essere chiesto solo dalla parte nel cui interesse è previsto dalla legge (art. 1441 cod. civ.) nel termine di 5 anni dalla scoperta del dolo (art. 1442 cod. civ.) e richiede una sentenza del giudice che ha natura costitutiva. E' del resto pacifico che è solo per effetto di tale sentenza costitutiva che cessano (retroattivamente) i diritti trasferiti dal contratto annullabile e che nasce il diritto delle parti alla restituzione delle prestazioni eventualmente effettuate in esecuzione dello stesso. L'azione volta all'annullamento del contratto è quindi del tutto diversa da quella diretta ad ottenere il risarcimento del danno o le restituzioni. Ciò premesso, la richiesta di annullare il contratto ai sensi dell'art. 1439 cod. civ. è stata avanzata dalla parte civile solo nelle conclusioni rassegnate in sede di discussione innanzi al Tribunale. Dunque, a prescindere dalla possibilità o meno del giudice penale di emettere sentenze costitutive di annullamento (sulla quale peraltro si nutrono non poche perplessità), non c'è dubbio che quella formulata in sede di conclusioni era una domanda del tutto nuova e diversa rispetto a quella formulata nel libello introduttivo, e, come tale inammissibile. La possibilità per la parte civile di proporre domande del tutto nuove rispetto a quelle contenute nell'atto di costituzione non è infatti prevista da alcuna disposizione del codice di procedura penale, e del resto, come è noto, anche nel processo civile, mentre la modificazione/precisazione della domanda è ammessa soltanto nel rispetto degli stringenti limiti formali e temporali stabiliti dall'art. 183 c.p.c., l'introduzione di una domanda del tutto nuova (cioè fondata su presupposti ed avente un oggetto diverso da quella originaria), cd mutatio libelli, è vietata. Il Giudice di primo grado, dunque, non avrebbe potuto pronunciarsi su tale domanda nuova e conseguentemente non avrebbe dovuto pronunciare l'annullamento ex tunc del contratto. Ciò, peraltro, non poteva fare, neppure al limitato fine di decidere sulla domanda di dissequestro e restituzione dell'autovettura oggetto della truffa che nel corso del procedimento era stata sottoposta a sequestro. Ed infatti, l'art. 263 cod. proc. pen., nel disciplinare la restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio, stabilisce al comma 3 che in caso di controversia sulla proprietà delle cose sequestrate, il giudice ne rimette la risoluzione al giudice civile del luogo competente in primo grado, mantenendo nel frattempo il sequestro; e analoga previsione è contenuta in materia di sequestro preventivo nell'art. 324 comma 8, secondo il quale il giudice del riesame investito dell'impugnazione avverso il sequestro preventivo, nel caso di contestazione della proprietà, rinvia la decisione della controversia al giudice civile, mantenendo nel frattempo il sequestro. Tali disposizioni sono state interpretate da questa Corte come espressione di un principio generale in forza del quale il giudice penale al quale venga chiesta la restituzione delle cose sequestrate, ove accerti l'esistenza di una contestazione ovvero di una controversia sulla proprietà di esse, è tenuto, cioè obbligato, a rimettere gli atti al giudice civile del luogo competente in primo grado per la risoluzione della stessa, pur in mancanza della formale pendenza della lite innanzi a quest'ultimo, e a mantenere nel frattempo il sequestro (ex plurimis Sez. 2, n. 44960 del 30/09/2014, Simec, Rv. 260318 - 01). Nel caso di specie, era evidente l'esistenza di una controversia sulla proprietà dell'auto in quanto la stessa, pur rivendicata dalla parte civile (che ne chiedeva la restituzione) era stata acquistata dall'imputato con un contratto, come detto, non nullo ma annullabile e quindi valido ed efficace fino alla sentenza di annullamento. Il Giudice di primo grado, dunque, investito della richiesta di dissequestro avrebbe dovuto limitarsi a rimettere la decisione sulla proprietà controversa del mezzo al giudice civile e non sostituirsi, di fatto, a quest'ultimo pronunciando l'annullamento della compravendita e conseguentemente restituendo la proprietà del mezzo alla venditrice.


3. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio, limitatamente alla statuizione della sentenza di primo grado con la quale è stato annullato il contratto di compravendita dell'autovettura concluso per effetto della truffa.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa al contratto di vendita del veicolo. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.


Così è deciso, 6 maggio 2026.


Depositata in Cancelleria l'8 giugno 2026.

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