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Il reato di evasione ex art. 385 c.p.




Indice:

1. Che cos'è e come è punito?

1.1 Schema reato

2. L'elemento oggettivo.

2.1 La natura giuridica.

2.2 Il presupposto del reato: La privazione della libertà personale.

2.3 Cosa si intende per luogo di detenzione domiciliare?

2.4 Si configura l'evasione se l'allontanamento è di pochi minuti?

2.5 Quando si consuma il reato di evasione?

3. L'elemento soggettivo.

4. Quando non è punibile il reato di evasione?


1. Che cos'è e come è punito?

Il reato di evasione è un delitto previsto dall'art. 385 del codice penale e punisce l'arrestato o il detenuto che evade dal luogo in cui si trova ristretto (carcere o abitazione nel caso di detenzione domiciliare o arresti domiciliari).

La pena prevista per questo reato è la reclusione da uno a tre anni.

Nel caso in cui, però, l'evaso utilizzi violenza o minaccia contro altre persone o commetta una effrazione, la pena sarà la reclusione da due a cinque anni.

Ed ancora, nel caso in cui l'evaso utilizzi armi o si faccia aiutare da altre persone la pena sarò la reclusione da tre a sei anni.

In ultimo, si rappresenta che la pena prevista per il reato di cui all'art. 385 c.p. è diminuita nel caso in cui l'evaso si costituisca in carcere prima della condanna.


1.1 Scheda reato

Procedibilità: D'ufficio.

Competenza per materia: Tribunale monocratico

Competenza per territorio: Giudice del luogo in cui si è verificata l'evasione.

Udienza preliminare: Prevista solo nel caso in cui all'evaso venga contestato l'utilizzo di violenza o minaccia, armi o l'aiuto di altre persone.

Intercettazioni: Solo nel caso in cui all'evaso venga contestato l'utilizzo di armi o

l'aiuto di altre persone.

Vediamo nel dettaglio, gli elementi che caratterizzano il reato in esame.


2. L'elemento oggettivo.

2.1 La natura giuridica.

L'evasione è reato proprio a forma libera così che il bene giuridico protetto, costituito dall'esigenza dell'amministrazione della giustizia di assicurare il costante rispetto dei provvedimenti giudiziari custodiali, può essere offeso con qualsiasi modalità esecutiva, indipendentemente dai motivi che inducano il soggetto ad eludere la vigilanza sul proprio stato detentivo.

Ed invero, non assumono rilievo alcuno, ai fini del perfezionamento del reato, né la durata maggiore o minore del tempo in cui il soggetto si sottrae alla misura domestica, né la distanza maggiore o minore dalla abitazione eletta a sede esecutiva della misura.

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art.385 c.p. non è necessaria la fuga o l'allontanamento definitivo essendo sufficiente la sottrazione anche solo temporanea del detenuto allo stato di costrizione personale cui è sottoposto di talché un qualunque allontanamento senza permesso, ancorché di breve durata, dal luogo in cui l'imputato si trova astretto agli arresti domiciliari, configura il reato di evasione (cfr. tra le altre Cass. pen. sez. 6 4.09.1992 n. 9388).

Il reato di evasione sussiste anche quando il soggetto, sottoposto agli arresti domiciliari o in detenzione domiciliare, sia sorpreso fuori dall'abitazione, anche se nelle immediate vicinanze, dovendo intendersi per abitazione soltanto il luogo in cui la persona conduce vita domestica e privata e non le sue appartenenze come aree condominiali, cortili, giardini ed altri simili spazi, quando non costituiscano parte strettamente integrante dell'abitazione medesima, ma siano soltanto posti al servizio di essa.


2.2 Il presupposto del reato: La privazione della libertà personale.