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Evasione: il reato previsto dall'art. 385 del codice penale


Indice:

2.1 La natura giuridica.


1. Che cos'è e come è punito?

Il reato di evasione è un delitto previsto dall'art. 385 del codice penale e punisce l'arrestato o il detenuto che evade dal luogo in cui si trova ristretto (carcere o abitazione nel caso di detenzione domiciliare o arresti domiciliari).



La pena prevista per questo reato è la reclusione da uno a tre anni.

Nel caso in cui, però, l'evaso utilizzi violenza o minaccia contro altre persone o commetta una effrazione, la pena sarà la reclusione da due a cinque anni.

Ed ancora, nel caso in cui l'evaso utilizzi armi o si faccia aiutare da altre persone la pena sarò la reclusione da tre a sei anni.



In ultimo, si rappresenta che la pena prevista per il reato di cui all'art. 385 c.p. è diminuita nel caso in cui l'evaso si costituisca in carcere prima della condanna.


1.1 Scheda reato

Procedibilità: il reato di evasione è procedibile d'ufficio.

Competenza per materia: per il reato di evasione è competente il tribunale in composizione monocratica.

Competenza per territorio: la competenza territoriale per il reato di evasione appartiene al giudice del luogo in cui si è verificata l'evasione.



Udienza preliminare: è prevista solo nel caso in cui all'evaso venga contestato l'utilizzo di violenza o minaccia, armi o l'aiuto di altre persone.

Intercettazioni: possono essere disposte solo nel caso in cui all'evaso venga contestato l'utilizzo di armi o l'aiuto di altre persone.


2. L'elemento oggettivo.

2.1 La natura giuridica.

L'evasione è reato proprio a forma libera così che il bene giuridico protetto, costituito dall'esigenza dell'amministrazione della giustizia di assicurare il costante rispetto dei provvedimenti giudiziari custodiali, può essere offeso con qualsiasi modalità esecutiva, indipendentemente dai motivi che inducano il soggetto ad eludere la vigilanza sul proprio stato detentivo.



Ed invero, non assumono rilievo alcuno, ai fini del perfezionamento del reato, né la durata maggiore o minore del tempo in cui il soggetto si sottrae alla misura domestica, né la distanza maggiore o minore dalla abitazione eletta a sede esecutiva della misura.

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art.385 c.p. non è necessaria la fuga o l'allontanamento definitivo essendo sufficiente la sottrazione anche solo temporanea del detenuto allo stato di costrizione personale cui è sottoposto di talché un qualunque allontanamento senza permesso, ancorché di breve durata, dal luogo in cui l'imputato si trova astretto agli arresti domiciliari, configura il reato di evasione (cfr. tra le altre Cass. pen. sez. 6 4.09.1992 n. 9388).



Il reato di evasione sussiste anche quando il soggetto, sottoposto agli arresti domiciliari o in detenzione domiciliare, sia sorpreso fuori dall'abitazione, anche se nelle immediate vicinanze, dovendo intendersi per abitazione soltanto il luogo in cui la persona conduce vita domestica e privata e non le sue appartenenze come aree condominiali, cortili, giardini ed altri simili spazi, quando non costituiscano parte strettamente integrante dell'abitazione medesima, ma siano soltanto posti al servizio di essa.


2.2 Il presupposto del reato: La privazione della libertà personale.

Il presupposto del delitto di evasione previsto dall'articolo 385 c.p. è rappresentato dalla sussistenza di un legittimo arresto o di una legittima detenzione non risultando sufficiente, in tal senso, la semplice eventualità dell'arresto o della cattura in esecuzione di un provvedimento legalmente emesso.



In tal senso, la persona sottoposta ad una misura di sicurezza di tipo detentivo che si allontani volontariamente dal luogo in cui è internata non risponderà del reato di evasione.

Il reato di evasione, infatti, riguarda solo ed esclusivamente soggetti che si trovino nelle condizioni indicate della fattispecie incriminatrice, ovvero persone che si trovino in uno stato di arresto o di detenzione (custodia preventiva o esecuzione di una condanna) per un determinato reato.



E ciò in quanto, le indicazioni contenute nell'articolo 385 c.p. devono considerarsi tassative e come tali non suscettibili di applicazione analogica.

In questa direzione, non potrà rispondere del reato di evasione il soggetto internato a seguito dell'applicazione di una misura di sicurezza, ammesso al regime di semilibertà che non rispetti l'orario di rientro nell'istituto penitenziario.

E ciò in quanto l'internato non può essere in nessun modo assimilato al condannato.



Ed ancora, non risponderà del reato di evasione il condannato affidato in prova al servizio sociale, nel caso in cui lo stesso abbia violato le prescrizioni impartitegli con l'atto di affidamento.

In questo caso, il condannato potrà subire solo la sanzione della revoca del beneficio ma non di certo un'incriminazione per il reato di evasione previsto dall'articolo 385 c.p.

Essendo il presupposto del reato di evasione la privazione della libertà personale, non risponderà del reato previsto dall'art. 385 c.p., il soggetto che dopo aver ricevuto una mera dichiarazione di arresto da parte della polizia giudiziaria, si sia dato alla fuga, essendo necessaria la fisica limitazione della libertà e quindi il cd. "impossessamento fisico" della persona ad arrestare.



In questa direzione, la giurisprudenza ha ritenuto sussistente il reato di evasione nel caso in cui il soggetto, subito dopo l'arresto, si allontani dal luogo in cui si trovi in stato di coercizione, anche se non sia stato ancora redatto il verbale di arresto.

E ciò in quanto, la qualità di arrestato non deriva dalla redazione del verbale (che costituisce una mera attività di documentazione) ma dalla privazione della libertà personale.


2.3 Cosa si intende per luogo di detenzione domiciliare?

La giurisprudenza di legittimità è costante nell'interpretazione del luogo di detenzione domiciliare: In tema di evasione dalla detenzione domiciliare, agli effetti dell'art. 385 cod. pen. deve intendersi per abitazione lo spazio fisico delimitato dall'unità abitativa in cui la persona conduce la propria vita domestica,



con esclusione di ogni altra pertinenza, ad eccezione di quegli ambiti parzialmente aperti (balconi, terrazzi) o scoperti (cortili interni, chiostrine) che costituiscano parte integrante dell'unità immobiliare, in quanto la detenzione domiciliare deve svolgersi secondo modalità analoghe a quelle della misura intra muraria.



Ciò al fine di agevolare i controlli di polizia sulla reperibilità del sottoposto ed evitare contatti con l'esterno e frequentazioni del detenuto con soggetti che non è autorizzato ad incontrare e, comunque, il libero movimento della persona che può essere vanificato anche dal trattenersi negli spazi condominiali comuni, controlli che devono avere il carattere della prontezza e della non alcatorietà (cfr. Cass. pen. Sez. 6 sentenza 3.4.2003 n. 15741; Cass. pen. sez. 6 sentenza 21.01.2008 n. 3212 Pe.; Sez. 6, Sentenza n. 4830 del 21/10/2014 Ud. dep. 02/02/2015 Rv. 262155).


2.4 Si configura l'evasione se l'allontanamento è di pochi minuti?

E' orientamento consolidato che qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione è idoneo ad integrare il delitto, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale (cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 28118 del 09/06/2015 Ud. dep. 02/07/2015 Rv. 263977 Imputato: Ra.; n. 6394 del 1998 Rv. 210912, n. 5767 del 2003 Rv. 223551, n. 11679 del 2012 Rv. 252192).



Configura, poi, il delitto, secondo la giurisprudenza di legittimità, e non l'ipotesi di trasgressione alle prescrizioni imposte sanzionabile ex art. 276 c.p.p., l'allontanamento del detenuto dal luogo di detenzione in un orario che si ponga in termini di inconciliabilità con la fascia oraria prefissata dall'autorità giudiziaria nel provvedimento cautelare (vds. Cass. sez. 6, Sentenza n. 3744 del 09/01/2013 Cc. dep. 23/01/2013 Rv. 254289 Imputato: Si. Conformi: n. 21975 del 2006 Rv. 234510, n. 35074 del 2007 Rv. 237278).


2.5 Quando si consuma il reato di evasione?

Il quesito è stato recentemente affrontato dalla Suprema Corte di Cassazione.

Nella sentenza n.38864/21, la Sesta Sezione ha affermato che il reato di evasione è delitto di danno, a carattere commissivo e permanente, sicché il momento consumativo coincide con l'allontanamento dal luogo di detenzione, mentre lo stato di consumazione perdura fin quando non viene meno la condizione di evaso. (Conf. Sez. 6, n. 10605 del 02/07/1981, Rv. 151112).



Ciò implica che, a seguito dell'allontanamento dal luogo di detenzione, la successiva condotta non assume ulteriore valenza penale, incidendo, al più, su altri elementi del delitto quale il dolo e l'elemento oggettivo.


3. L'elemento soggettivo.

Quanto all'elemento soggettivo, il delitto richiede il dolo generico e, quindi la consapevolezza dello stato detentivo e la volontà di violare la prescrizione e di sottrarsi al controllo dell'autorità a nulla rilevando i motivi che hanno determinato la condotta dell'agente (cfr. Cass. pen. sez. 6 sentenza 29.07.2003 n. 31995 imp. Pr.; Cass. Sez. 6, Sentenza n. 10425 del 06/03/2012 Ud. dep. 16/03/2012) Rv. 252288 Imputato: Gh.).



Secondo un'impostazione maggiormente sostanzialistica, il bene giuridico tutelato dal delitto di evasione va ravvisato più specificamente nella possibilità di controllo dell'autorità sui movimenti del detenuto.


4. Quando non è punibile il reato di evasione?

Il reato di evasione previsto dall''art. 385 c.p. non è punibile nel caso in cui l'allontanamento, senza autorizzazione dell'autorità giudiziaria, dal luogo di esecuzione della misura degli arresti domiciliari o della detenzione domiciliare, risulti giustificato da un grave ed imminente pericolo alla persona.



Per sussistere la causa di giustificazione in argomento è bene però precisare che tale situazione di pericolo deve essere indilazionabile e tale da non lasciare alla persona altra alternativa se non quella di violare la legge.

Ed invero, il reato di evasione non può essere giustificato nel caso in cui l'evaso, in stato di restrizione domiciliare, affermi di essersi dovuto allontanare dal domicilio a causa del deterioramento di rapporti con la moglie o con altri conviventi e ciò in quanto non si configura in alcun modo un pericolo di danno alla persona.

Nello stesso modo, l'evaso non potrà giustificare l'allontanamento dalla tua abitazione, affermando, ad esempio, di avere un dolore ai denti o in altre parti del corpo, non configurando tali situazioni una situazione di grave pericolo.


 

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