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Traffico di influenze illecite: quando si configura il reato previsto dall'art. 346 bis c.p.


Traffico di influenze illecite: quando si configura il reato previsto dall'art. 346 bis c.p.

Lo Studio dell'avvocato Salvatore del Giudice è specializzato nei reati contro la pubblica amministrazione ed assiste, sia nella fase giudiziale che in quella stragiudiziale, persone accusate o imputate per il reato di traffico di influenze illecite previsto e punito dall'art. 346 bis del codice penale.

Lo Studio ha sede in Napoli alla via Francesco Caracciolo n.10 ed opera in tutta Italia.

Al fine di garantire la migliore assistenza legale, monitoriamo costantemente le novità legislative e giurisprudenziali in materia e pubblichiamo mensilmente una raccolta aggiornata di sentenze di merito e legittimità.

L'Avv. Salvatore del Giudice ha partecipato in qualità di relatore a numerosi convegni ed ha pubblicato diversi articoli, podcast e note a sentenza


 

In questo articolo analizziamo l'elemento oggettivo e soggettivo del reato di falsa testimonianza previsto dall'art. 346 bis del codice penale, riportando le principali pronunce ed orientamenti della Suprema Corte di Cassazione.


Art. 346 bis del codice penale

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi .
La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.
La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.
Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.


1. Che cos'è e come è punito il reato di traffico di influenze illecite?

Il reato di traffico di influenze illecite è un delitto previsto dall'art. 346 bis del codice penale e punisce chi, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.



2. Scheda reato

Prescrizione: il reato di traffico di influenze illecite si prescrive in 6 anni.

Competenza: per il reato di traffico di influenze illecite è competente il tribunale in composizione monocratica

Udienza preliminare: per il reato di traffico di influenze illecite è prevista l'udienza preliminare

Procedibilità: il reato di traffico di influenze illecite è procedibile d'ufficio

Arresto: per il reato di traffico di influenze illecite l'arresto è facoltativo

Fermo: per il reato di traffico di influenze illecite il fermo non è consentito

Custodia cautelare in carcere: per il reato di traffico di influenze illecite la custodia cautelare in carcere non è consentita



 


 

Cassazione penale , sez. VI , 02/02/2023 , n. 16672

Non è configurabile il reato di traffico di influenze nell'ipotesi in cui, al fine di dare esecuzione ad un accordo corruttivo (nella specie, strumentale ad eludere i controlli di polizia previsti dal codice della navigazione negli scali aeroportuali su somme di denaro, titoli o valori trasferiti all'estero) ed in stretta connessione finalistica e temporale con esso, il pubblico ufficiale corrotto si sia avvalso della collaborazione di altri pubblici agenti, che abbia autonomamente reclutato e remunerato, senza svolgere alcuna intermediazione tra questi ed il privato corruttore.


Cassazione penale , sez. VI , 12/12/2022 , n. 11342

Non sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all' art. 346, comma 2, c.p. , abrogato dall' art. 1, comma 1, lett. s), legge 9 gennaio 2019, n. 3 , e quello di traffico di influenze illecite di cui al novellato art. 346-bis c.p. , in quanto, in quest'ultima fattispecie, non risulta ricompresa la condotta di chi, mediante raggiri o artifici, riceve o si fa dare o promettere danaro o altra utilità col pretesto di dovere comprare il pubblico ufficiale o impiegato o doverlo, comunque, remunerare, condotta che integra, invece, il delitto di cui all' art. 640, comma 1, c.p.


Cassazione penale , sez. VI , 26/05/2022 , n. 32574

Sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all' art. 346, comma 2, c.p. - formalmente abrogato dall' art. 1, comma 1, lett. s), l. 9 gennaio 2019, n. 3 - ed il reato di traffico di influenze illecite di cui al novellato art. 346-bis c.p. , atteso che, in quest'ultima fattispecie, risulta attualmente ricompresa la condotta di chi, vantando un'influenza, meramente asserita, presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, riceva o si faccia dare o promettere denaro o altra utilità col pretesto di dovere comprare il pubblico agente o di doverlo comunque remunerare.


Cassazione penale , sez. VI , 22/03/2022 , n. 20935

In tema di delitti contro la pubblica amministrazione, sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all' art. 346, comma 2, c.p. - abrogato dall' art. 1, comma 1, lett. s), l. 9 gennaio 2019, n. 3 - ed il reato di traffico di influenze illecite di cui al novellato art. 346-bis c.p. , atteso che in quest'ultima fattispecie risulta attualmente ricompresa anche la condotta di chi, vantando un'influenza, effettiva o meramente asserita, presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, si faccia dare denaro ovvero altra utilità per remunerare il pubblico agente.


Cassazione penale , sez. VI , 10/03/2022 , n. 23407

Non sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all' art. 346, comma 2, c.p. , abrogato dall' art. 1, comma 1, lett. s), l. 9 gennaio 2019, n. 3 , e quello di traffico di influenze illecite di cui al novellato art. 346-bis c.p. , in quanto, in quest'ultima fattispecie, non risulta ricompresa la condotta di chi, mediante raggiri o artifici, riceve o si fa dare o promettere danaro o altra utilità col pretesto di dovere comprare il pubblico ufficiale o impiegato o doverlo, comunque, remunerare, condotta che integra, invece, il delitto di cui all' art. 640, comma 1, c.p. (In motivazione, la Corte ha precisato che la punibilità del privato si giustifica a condizione che il rapporto tra il mediatore ed il pubblico agente sia effettivamente esistente o, quanto meno, potenzialmente suscettibile di instaurarsi, posto che solo in tal caso si realizza un vulnus agli interessi pubblici teleologicamente tutelati dalla norma incriminatrice del traffico di influenze.


Cassazione penale , sez. VI , 14/10/2021 , n. 1182

In tema di traffico di influenze, la mediazione onerosa è illecita se l'accordo tra il committente ed il mediatore è finalizzato alla commissione di un illecito penale idoneo a produrre vantaggi indebiti al primo, non assumendo rilievo l'illegittimità negoziale per difformità dal contratto tipico di mediazione ovvero il mero uso di una relazione personale, preesistente o potenziale, tra il mediatore ed il pubblico agente per il conseguimento di un fine lecito.


Cassazione penale , sez. VI , 08/07/2021 , n. 40518

In tema di traffico di influenze illecite, il reato non è integrato per effetto della mera intermediazione posta in essere mediante lo sfruttamento di relazioni con il pubblico agente, occorrendo che la mediazione possa qualificarsi come illecita, tale dovendosi ritenere l'intervento finalizzato alla commissione di un fatto di reato idoneo a produrre vantaggi per il privato committente. (In motivazione, la Corte ha precisato che quando l'autore è un pubblico ufficiale, il carattere illecito della mediazione è insito nella stessa vendita della funzione per influenzare altri pubblici agenti, rappresentando un atto contrario ai doveri d'ufficio).


Cassazione penale , sez. VI , 08/06/2021 , n. 26437

Integra il reato di truffa e non quello di millantato credito - oggi confluito nella fattispecie di traffico di influenze - la condotta di chi, al fine di ottenere un indebito vantaggio patrimoniale, millanti di esercitare la propria mediazione presso un pubblico funzionario, che indichi in termini talmente generici da non essere certo il riferimento ad un soggetto che rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, né potendosi risalire alle mansioni dallo stesso esercitate. (Fattispecie in cui, avendo l'imputato affermato di intercedere presso una persona influente in Vaticano, non meglio precisata, non era stato possibile accertare se questa rivestisse, alla stregua della legislazione di quello Stato, una funzione corrispondente a quella di un pubblico agente).

Cassazione penale , sez. VI , 12/05/2021 , n. 35581

Sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito, formalmente abrogato dall' art. 1, comma 1, lett. s), l. 9 gennaio 2019, n. 3 , e quello di traffico di influenze di cui al novellato art. 346-bis c.p. , atteso che in quest'ultima fattispecie risultano attualmente ricomprese le condotte di chi, vantando un'influenza, effettiva o meramente asserita, presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, si faccia dare denaro ovvero altra utilità quale prezzo della propria mediazione.


Cassazione penale , sez. I , 05/05/2021 , n. 23877

Sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all' art. 346, comma 2, c.p. , formalmente abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. s), della legge 9 gennaio 2019, n. 3, e quello di traffico di influenze illecite di cui al novellato art. 346-bis c.p. , atteso che il vanto di relazioni asserite, da intendersi quali relazioni non esistenti, costituisce una condotta che assorbe il richiamo, contenuto nella norma abrogata, al pretesto di dover comprare il favore del pubblico ufficiale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione con la quale il giudice dell'esecuzione aveva rigettato la richiesta di revoca della sentenza ex art. 444 c.p.p. pronunciata in ordine al delitto di cui all' art. 346, comma 2, c.p. ).

Cassazione penale , sez. VI , 02/02/2021 , n. 28657

Non sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all' art. 346, comma secondo, cod. pen. , abrogato dall' art. 1, comma 1, lett. s), l. 9 gennaio 2019, n. 3 , e quello di traffico di influenze illecite di cui al novellato art. 346-bis c.p. , in quanto, in quest'ultima fattispecie, non risulta ricompresa la condotta di chi, mediante raggiri o artifici, riceve o si fa dare o promettere danaro o altra utilità col pretesto di dovere comprare il pubblico ufficiale o impiegato o doverlo, comunque, remunerare, condotta che integra, invece, il delitto di cui all' art. 640, comma 1, c p. (In motivazione, la Corte ha precisato che la punibilità del privato si giustifica a condizione che il rapporto tra il mediatore ed il pubblico agente sia effettivamente esistente o, quanto meno, potenziale suscettibile di instaurarsi, posto che solo in tal caso il bene giuridico tutelato dalla norma viene leso, mentre, nel caso in cui il privato sia tratto in errore, si realizza esclusivamente un pregiudizio alla sua sfera patrimoniale).


Cassazione penale , sez. VI , 22/10/2019 , n. 18125

Risponde di concorso di persone in corruzione propria, ai sensi degli artt. 110 e 319 c.p. , e non di traffico di influenze illecite, ai sensi dell' art. 346-bis c.p. , il collaboratore di un pubblico ufficiale che, dietro indebita promessa o corresponsione di una retribuzione da parte di un terzo, realizzi un'attività di collegamento tra questi ed il pubblico ufficiale funzionale all'accordo corruttivo, essendo in tal caso la retribuzione dell'agente causalmente orientata alla realizzazione dell'accordo stesso e non limitata soltanto a remunerare l'opera di mediazione compiuta da chi si attiva per promuovere un accordo corruttivo al quale resta estraneo.


Cassazione penale , sez. VI , 22/10/2019 , n. 18125

In tema di reati contro la pubblica amministrazione, ai fini della configurabilità della qualifica di amministratore di fatto in capo all'agente, è necessario che il medesimo abbia concretamente svolto, con il tacito consenso o con l'acquiescenza o quantomeno con la tolleranza dell'organo formalmente investito dell'amministrazione, un'attività rientrante nell'ambito della pubblica funzione, non essendo invece sufficiente il semplice esercizio, da parte del predetto, di una continuativa influenza sulle decisioni assunte dagli amministratori dell'ente. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la qualifica di funzionario di fatto con riferimento all'ex-amministratore di una società in house providing di un comune, che, dopo la cessazione dalla carica, si era attivato, dietro corresponsione di una somma di denaro, per sbloccare crediti vantati da terzi nei confronti della stessa e di altra società collegata, riqualificando il fatto di reato, contestato come corruzione, in traffico di influenze).


Cassazione penale , sez. VI , 19/06/2019 , n. 51124

In tema di millantato credito, l'unificazione del reato di cui all' art. 346 c.p. nella nuova figura di traffico di influenze, così come novellato dall' art. 1, comma 1, lett. s), l. 9 gennaio 2019, n. 3 , non fa venir meno il diritto al risarcimento del danno in favore di chi, al momento del fatto, era da considerarsi persona offesa dal reato, sussistendo continuità normativa tra le norme incriminatrici in questione e non incidendo le vicende relative alla punibilità sulla qualificazione giuridica di un fatto quale illecito civile, in quanto trova applicazione l' art. 11 disp. prel. cod. civ. , secondo cui, agli effetti civili, la legge non dispone che per l'avvenire, e non l' art. 2 c.p.


Cassazione penale , sez. VI , 27/09/2017 , n. 53332

Il delitto di millantato credito si differenzia da quello di traffico di influenze, di cui all' art. 346-bis c.p. in quanto presuppone che non esista il credito né la relazione con il pubblico ufficiale e tanto meno l'influenza; il traffico di influenze postula, invece, una situazione fattuale nella quale la relazione sia esistente, al pari di una qualche capacità di condizionare o, comunque, di orientare la condotta del pubblico ufficiale. (Fattispecie in cui la Corte ha ricondotto all' art. 346-bis, c.p. , la condotta di un appartenente alla polizia giudiziaria che si era fatto consegnare una somma di denaro da parte del soggetto interessato al dissequestro di alcune autovetture, rappresentando di dover comprare il favore del sostituto procuratore della Repubblica titolare del fascicolo, con il quale aveva relazioni effettivamente esistenti e derivanti dai rapporti d'ufficio).


Cassazione penale , sez. VI , 28/04/2017 , n. 37463

Il delitto di millantato credito si differenzia da quello di traffico di influenze, di cui all'art. 346 bis c.p. in quanto presuppone che non esista il credito né la relazione con il pubblico ufficiale e tanto meno l'influenza; mentre il traffico di influenze postula una situazione fattuale nella quale la relazione sia esistente, al pari di una qualche capacità di condizionare o, comunque, di orientare la condotta del pubblico ufficiale.


Cassazione penale , sez. VI , 14/12/2016 , n. 4113

Il delitto di traffico di influenze, di cui all'art. 346 bis cod. pen., si differenzia, dal punto di vista strutturale, dalle fattispecie di corruzione per la connotazione causale del prezzo, finalizzato a retribuire soltanto l'opera di mediazione e non potendo, quindi, neppure in parte, essere destinato all'agente pubblico. (Fattispecie in cui l'imputata aveva ottenuto il versamento di una somma di denaro e si era adoperata per promuovere un accordo corruttivo, non perfezionato, diretto ad alterare l'esito di una prova selettiva mediante l'intervento di soggetti interni alla procedura concorsuale).


Cassazione penale , sez. VI , 14/12/2016 , n. 4113

Le condotte di colui che, vantando un'influenza effettiva verso il pubblico ufficiale, si fa dare o promettere denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione o col pretesto di dover comprare il favore del pubblico ufficiale, riconducibili, prima della legge n. 190 del 2012, al reato di millantato credito, devono essere sussunte dopo l'entrata in vigore di detta legge, ai sensi dell'art. 2, comma quarto, cod. pen., nella fattispecie di cui all'art. 346 bis cod. pen., che punisce il fatto con pena più mite, atteso il rapporto di continuità tra norma generale e quella speciale. (Fattispecie in cui l'imputata aveva ottenuto il versamento di una somma di denaro e si era adoperata per promuovere un accordo corruttivo, non perfezionato, diretto ad alterare l'esito di una prova selettiva mediante l'intervento di soggetti interni alla procedura concorsuale).


Cassazione penale , sez. VI , 20/10/2016 , n. 3606

Risponde di corruzione, e non di traffico di influenze illecite, colui che pone in essere un'attività di intermediazione finalizzata a realizzare il collegamento tra corruttore e corrotto.


Cassazione penale , sez. VI , 15/02/2013 , n. 17941

Per la sussistenza del delitto di millantato credito, di cui al comma secondo dell'art. 346 cod. pen. non è necessario - a differenza di quanto previsto per la nuova fattispecie di cui all'art. 346 bis cod. pen. - che il pubblico funzionario, avvicinabile dal millantatore, debba essere descritto come corrotto o pronto a rendersi partecipe di una corruzione passiva in senso proprio, essendo, invece, sufficiente anche che ne sia preannunciata la sua disponibilità remunerabile a svolgere interventi presso terzi, sia pubblici funzionari che privati. (Fattispecie in cui è stato ritenuto sussistente il delitto di cui al comma secondo dell'art. 346 cod. pen. nei confronti di persona che si era fatta dare una somma di denaro con il pretesto di doverla consegnare ad un ufficiale giudiziario perché si adoperasse, tramite sue conoscenze, per ottenere un'assunzione presso una società privata).

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