Indebita percezione di erogazioni pubbliche e risparmio di spesa: i chiarimenti delle Sezioni Unite (Cass. Pen. n. 11969/2024)
- Avvocato Del Giudice
- 29 mar
- Tempo di lettura: 2 min

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11969 del 2024, hanno chiarito i confini applicativi del reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche di cui all'art. 316-ter cod. pen., soffermandosi in particolare sulla configurabilità del reato anche in presenza di un mero risparmio di spesa per l’ente pubblico, senza una materiale elargizione di denaro.
Il fatto
La vicenda processuale trae origine dalla condotta contestata alla società T. s.r.l., la quale avrebbe indebitamente conseguito agevolazioni contributive in relazione all’assunzione di lavoratori in mobilità derivanti dalla crisi del settore produttivo calzaturiero del Salento.
Tale agevolazione consisteva nella riduzione degli oneri contributivi dovuti all'I.N.P.S., calcolati per un ammontare complessivo di euro 3.297.641,00.
La Corte di Appello di Lecce aveva escluso la responsabilità della società per il reato di truffa aggravata ex art. 640-bis cod. pen., riqualificando il fatto come indebita percezione di erogazioni pubbliche ex art. 316-ter cod. pen.
La decisione della Corte
Le Sezioni Unite hanno affermato che la fattispecie di cui all'art. 316-ter cod. pen. comprende non soltanto le erogazioni pubbliche percepite materialmente, ma anche quelle indirette realizzate attraverso il risparmio di spesa.
Questo principio si fonda sull’interpretazione estensiva del concetto di “erogazione”, comprendendo al suo interno tutte le attività di contribuzione a favore di soggetti privati, siano esse costituite da somme di denaro effettivamente erogate o da risparmi di spesa per somme non versate.
Inoltre, la Corte ha chiarito che, quando il diritto alla riduzione dei contributi previdenziali viene indebitamente conseguito mediante un'unica condotta mendace od omissiva, il reato deve essere considerato come unitario a consumazione prolungata, protraendosi sino alla percezione dell’ultimo contributo e non scomponibile in una pluralità di reati corrispondenti ai singoli atti percettivi.
Il principio di diritto
«In tema di indebita percezione di erogazioni pubbliche, nell'ipotesi in cui il diritto alla riduzione dei contributi previdenziali e alle agevolazioni previste per il collocamento dei lavoratori in mobilità dall'art. 8, legge 23 luglio 1991, n. 223, sia stato indebitamente conseguito per effetto di una originaria condotta mendace od omissiva, il reato è unitario a consumazione prolungata quando i relativi benefici economici siano concessi o erogati in ratei periodici e in tempi diversi, con la conseguenza che la sua consumazione cessa con la percezione dell'ultimo contributo».