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Testo dell'ordinanza che ha disposto la riabilitazione del Sen. Silvio Berlusconi

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Sorveglianza di Milano In persona di: dott.ssa Giovanna Di Rosa Presidente est. dott.ssa Gloria Gambitta Magistrato di Sorveglianza est dott.ssa Benedetta Faraglia Esperto dott.ssa Laura Signorino Esperto ha pronunciato la seguente ordinanza:


Premesso che:

Berlusconi Silvio, nato a Milano il --omissis--, residente a Milano, in viale San Gimignano 12, ha avanzato istanza di riabilitazione in relazione al seguente titolo:

1. sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 26.10.2012 e divenuta irrevocabile l'1.8.2013, contenente la condanna alla pena detentiva di anni 4 di reclusione per il reato di cui agli artt. 81, cpv, 110 c.p. e 4, lett. f), L.516/82 in relazione all'art. 2, D.Lgv.o 74/2000 commesso fino al 26.10.2004.


OSSERVA.

Con la sopra citata sentenza, Si. Be.Si. Be. è stato condannato alla pena di anni 4 di reclusione - di cui anni 3 condonati per indulto ex lege 241/2006 - per il reato di cui agli artt. 81, cpv, 110 c.p. e 4, lett. f), L.516/82 in relazione all'art. 2, D.Lgv.o 74/2000 commesso fino al 26.10.2004; in ordine alle statuizioni civili, Si. Be. è stato condannato, in solido con Ag. Fr., Lo. Da. e Ga. Ga. al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile Agenzia delle Entrate, con condanna al pagamento di una provvisionale nella misura di euro 10.000.000, nonché alla rifusione delle spese di costituzione e giudizio della parte civile, liquidate in euro 25.000.


La residua pena, pari ad anni 1 di reclusione, è stata interamente espiata in regime di affidamento in prova ai servizi sociali ex art. 47 O.P., concesso dal Tribunale di Sorveglianza di Milano con ordinanza in data 10.04.2014; la misura ha avuto inizio in data 23.04.2014 ed è terminata in data 8 marzo 2015, essendo stati concessi giorni 45 liberazione anticipata.


Con ordinanza in data 9.04.2015, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato estinta la pena per superamento positivo dell'affidamento in prova.


L'istanza di riabilitazione è, pertanto, ammissibile ai sensi dell'art. 179 comma 1 c.p., essendo decorso il termine di tre anni dal momento in cui la pena è stata eseguita, ossia dall'8.3.2015, data di espiazione della pena. Si deve infatti ritenere che il termine in questione decorra a partire dalla data in cui la pena è stata espiata, e non dalla data della dichiarazione di estinzione della pena stessa (Cass., SEZ. 1, N.10650/2015).


Nel merito, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti di cui all'art. 179 c.p.


Si osserva al riguardo che risultano, in primo luogo, adempiute le obbligazioni civili derivanti dal reato, atteso che dalla documentazione versata in atti dalla difesa (copia dei bollettini di pagamento di cui al n. 5 dell'allegato all'istanza), emerge che in data 10.07.2013 l'istante ha effettuato l'integrale pagamento dell'importo di euro 10.569.661,28 di cui alla cartella di pagamento n. 068 2013 01397562 47. Tale cifra è comprensiva dell'ammontare dell'imposta evasa, relativa alle annualità 2002 e 2003 e pari, nel complesso, a 7,3 milioni di euro, nonché "degli evidenziati ulteriori danni "costituiti "dallo sviamento e turbamento dell'attività della Pubblica Amministrazione diretta all'accertamento tributaria e del danno all'immagine (cfr. pagg. 86-88 della sentenza).


Risulta inoltre effettuato l'integrale pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, come liquidate nella nota del 2.10.2013 dell'Avvocatura dello Stato e pari a 34.500 euro, di cui 25.000 relativi alla sentenza per cui ['istante chiede la riabilitazione e la rimanente cifra per i successivi gradi di giudizio del medesimo procedimento (cfr, allegato 6 all'istanza).


Infine, sono state pagate le spese processuali pari ad euro 1.501.778,86, di cui alla cartella di pagamento n. 06820180012937213000, come si evince dal bollettino di versamento di cui ai numeri 11 e 12 delle produzioni difensive.


Per quanto concerne l'accertamento del requisito della buona condotta, va premesso che la valutazione di tale presupposto deve essere effettuata con esclusivo riferimento al periodo di tre anni, di cui all'art. 179 comma 1 c.p., decorrente dalla data di espiazione della pena detentiva.


In via di diritto, si osserva che la Corte Suprema ha sul punto evidenziato che, al fine dell'accertamento di tale requisito, non possono essere presi in considerazione i comportamenti anteriori, neppure nel caso in cui gli stessi rivestano "chiara valenza negativa" (Cass. Sez. I n. 55063/2017).


Tanto premesso, va comunque osservato che l'istante non ha riportato condanne ulteriori rispetto a quella per cui si chiede la riabilitazione, neanche per fatti antecedenti rispetto al periodo in valutazione.


In relazione a quest'ultimo, le informazioni di Polizia e dei Carabinieri danno conto di una buona condotta del richiedente, secondo quanto la norma richiede. Ed invero, le note della Questura di Milano - Divisione Anticrimine in data 26.4.2018 e 4.5.2018, della Questura di Roma in data 30.4.2018 e dei Carabinieri di Monza in data 3.5.2018, attestano un comportamento totalmente privo di segnalazioni rilevanti in termini negativi, che dunque portano a ritenere sussistente il requisito della regolarità della condotta. Peraltro, solo la nota della Questura di Milano Divisione Anticrimine ha riportato l'esistenza di una segnalazione in data 4.4.2013, dalla Digos di Torino, per il reato di diffamazione, e di altra, effettuata in data 26.2.2013 dalla Stazione dei Carabinieri di Spilamberto (Mo), per i reati di scambio elettorale e truffa, anche per il conseguimento di erogazioni pubbliche. I successivi approfondimenti istruttori hanno però documentato l'avvenuta archiviazione di entrambi i sottostanti procedimenti, come si evince dalla comunicazione della Questura di Torino dell'8.5.2018 e dai certificati in atti.


Sempre in relazione al periodo in valutazione, emerge la sussistenza di carichi pendenti presso le Procure della Repubblica di Milano, Roma e Torino.


In particolare, risulta pendente presso il Tribunale di Milano un procedimento penale per il reato di cui agli artt. 81 cp., 321 in relazione all'art. 319 ter c.p., commesso sino al 28.1.2016 e presso il Tribunale di Roma un procedimento, identico per titolo di reato e periodo di commissione, a quello pendente presso il Tribunale di Milano; dal certificato dei carichi pendenti presso la Procura di Torino risulta un procedimento per il medesimo titolo di reato, commesso sino al giugno 2015 "presso Milano.


A fronte del complesso di elementi probatori sopra valutati, tali pendenze non escludono di per sé la sussistenza della regolarità della condotta. Sul punto, si richiama l'ormai consolidato e condiviso orientamento della giurisprudenza della Corte Suprema, secondo il quale la mera pendenza di un procedimento penale per fatti successivi a quelli per cui è intervenuta la condanna cui si riferisce l'istanza, "non costituisce di per sé ostacolo all'accoglimento dell'istanza di riabilitazione, in ragione della presunzione di non colpevolezza," principio di rango costituzionale alla base del nostro ordinamento giuridico (Cass., Sez. 1, 8.5.2009, n.22374; Cass., Sez. 1, 1.2.2012, n.6528 e Cass., Sez. 1, 26.11.2014, n.15471).


Il Collegio osserva, da ultimo, che la modalità di espiazione della pena detentiva, nella forma alternativa disposta, è stata conforme all'obiettivo di cui all'art. 27, co. 2 Cost., che questa sottende.


In definitiva, ritiene il Collegio che alla luce della complessa istruttoria sussistano tutti i requisiti prescritti per l'accoglimento dell'istanza, in assenza di dati significativi di segno contrario.


PQM

accoglie l'istanza e per l'effetto dichiara Silvio Berlusconi riabilitato dalla sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 26.10.2012, divenuta irrevocabile l'1.8.2013


Depositata in Cancelleria il 11/05/2018

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