Sentenze
Tribunale Udine, 27/04/2021, n.455
Con la sentenza in argomento, il Tribunale di Udine ha affermato, che in materia di reati sessuali (nel caso di specie, un cd. palpeggiamento) non è tecnicamente necessario un riscontro esterno alle dichiarazioni della persona offesa, risultando sufficiente un vaglio attento della sua attendibilità.
Ed infatti, il Tribunale richiamando la sentenza della Suprema Corte n. 44644 del 18/10/2011 Ud. - dep. 01/12/2011- Rv. 251661, sostenuto che "nell'ambito dell'accertamento di reati sessuali, la deposizione della persona offesa, seppure non equiparabile a quella del testimone estraneo, può essere assunta anche da sola come fonte di prova della colpevolezza, ove venga sottoposta ad un'indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l'ha resa, dato che in tale contesto processuale il più delle volte l'accertamento dei fatti dipende necessariamente dalla valutazione del contrasto delle opposte versioni di imputato e parte offesa, soli protagonisti dei fatti, in assenza, non di rado, anche di riscontri oggettivi o di altri elementi atti ad attribuire maggiore credibilità, dall'esterno, all'una o all'altra tesi".
Massime correlate
1) Cassazione penale , sez. III , 03/10/2017 , n. 3648
Ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo del reato di violenza sessuale non è necessario che la condotta sia specificamente finalizzata al soddisfacimento del piacere sessuale dell'agente, essendo sufficiente che questi sia consapevole della natura oggettivamente sessuale dell'atto posto in essere volontariamente, ossia della sua idoneità a soddisfare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo, a prescindere dallo scopo perseguito. (Fattispecie di palpeggiamento dei glutei e del seno delle persone offese).
2) Cassazione penale sez. III, 15/06/2006, n.33464
In tema di reati sessuali, la condotta vietata dall'art. 609 bis c.p. comprende, oltre ad ogni forma di congiunzione carnale, qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo, ancorché fugace ed estemporaneo, tra soggetto attivo e soggetto passivo, o comunque coinvolgendo la corporeità sessuale di quest'ultimo, sia finalizzato ed idoneo a porre in pericolo la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo nella sua sfera sessuale, non avendo rilievo determinante, ai fini del perfezionamento del reato, la finalità dell'agente e l'eventuale soddisfacimento del proprio piacere sessuale.
3) Cassazione penale sez. III, 15/04/2010, n.21336
L'integrazione della fattispecie criminosa di violenza sessuale non richiede che l'atto sessuale sia finalizzato al soddisfacimento del piacere erotico, essendo necessario e sufficiente, a fronte del dolo generico del reato, che l'agente abbia la coscienza e volontà di realizzare gli elementi costitutivi del medesimo. (Fattispecie di palpeggiamento dei glutei e toccamento del seno della persona offesa posti in essere al fine di intimorire ed umiliare la stessa).
4) Cassazione penale sez. III, 28/10/2014, n.21020
In tema di reati sessuali, la condotta vietata dall'art. 609-bis cod. pen. comprende, oltre ad ogni forma di congiunzione carnale, qualsiasi atto idoneo, secondo canoni scientifici e culturali, a soddisfare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo, a prescindere dalle intenzioni dell'agente, purché questi sia consapevole della natura oggettivamente "sessuale" dell'atto posto in essere con la propria condotta cosciente e volontaria. (Fattispecie di palpeggiamenti e schiaffi sui glutei della vittima, nella quale la Corte ha escluso che l'eventuale finalità ingiuriosa dell'agente escludesse la natura sessuale della condotta).
5) Cassazione penale , sez. V , 16/12/2020 , n. 12045
Le dichiarazioni predibattimentali della persona offesa, anche quando acquisite ai sensi dell' art. 500, comma 4, c.p.p. , possono costituire fonte probatoria esclusiva e determinante dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, ove la loro attendibilità intrinseca sia confermata attraverso il rigoroso vaglio delle garanzie procedurali emergenti dalla progressione processuale, senza la necessità di reperire i riscontri esterni di cui all' art. 192, comma 3, c.p.p. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto l'attendibilità delle dichiarazioni rese dai congiunti della vittima, ai quali quest'ultima, per il desiderio che il tentativo di omicidio in suo danno non rimanesse impunito, aveva confidato nomi, circostanze, e ruoli degli autori).
Cassazione penale , sez. V , 13/02/2020 , n. 12920
La deposizione della persona offesa può essere assunta, anche da sola, come prova della responsabilità dell'imputato, purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all' art. 192, commi 3 e 4, c.p.p. , che richiedono la presenza di riscontri esterni; tuttavia, qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può rendere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi.
Cassazione penale , sez. I , 21/09/2018 , n. 44633
In tema di misure cautelari personali, le dichiarazioni accusatorie della persona offesa possono integrare i gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'applicazione della misura, senza necessità di acquisire riscontri oggettivi esterni al fine della valutazione di attendibilità estrinseca.
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