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Rimuove la targa da un veicolo rubato e ne smonta i pezzi: non è tentativo ma riciclaggio consumato

Con la sentenza in argomento, la Suprema Corte ha affermato che il delitto di riciclaggio, in quanto fattispecie a consumazione anticipata, si perfeziona con il mero compimento di attività volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni e altre utilità, sicché risponde del delitto consumato il soggetto sorpreso ad effettuare operazioni di smontaggio dei pezzi di un'autovettura cui risultino già asportate le targhe identificative e il blocco motore.

Cassazione penale sez. II, 04/03/2022, (ud. 04/03/2022, dep. 28/03/2022), n.11277


RITENUTO IN FATTO

1.1 Con sentenza in data 14 maggio 2021 la corte di appello di Roma, confermava la pronuncia dello stesso tribunale monocratico del 18 dicembre 2020 che aveva condannato G.P. e D.R. alle pene di legge in quanto ritenuti colpevoli del reato di concorso in riciclaggio per avere smontato i pezzi di una autovettura di provenienza furtiva.


1.2 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati, tramite il proprio difensore, che, con un unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp. att. c.p.p., deduceva erronea applicazione della legge penale nonché difetto di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità per il delitto contestato posto che avrebbe dovuto ritenersi l'ipotesi della semplice ricettazione ovvero al più del solo tentativo di riciclaggio non essendo stato perfezionato il delitto di cui all'art. 648 bis c.p..


CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 Il ricorso è infondato, e deve, pertanto, essere respinto.


Ed invero, quanto alla prima doglianza la corte di appello ha già adeguatamente spiegato come alcun riscontro abbia avuto la tesi della sussistenza nei fatti di causa della semplice ricettazione, per provare la quale avrebbe dovuto essere dimostrato che gli imputati avevano ricevuto i diversi pezzi della vettura rubata già smontati; così che la responsabilità ex art. 648 bis c.p. risulta affermata tenuto conto della condotta di alterazione e smontaggio della vettura in cui venivano sorpresi intenti ad operare i due imputati con ruoli diversi.


Più complesso si rileva invece la soluzione della seconda doglianza in tema di consumazione e tentativo del delitto di riciclaggio; secondo l'orientamento seguito dalla corte di appello il delitto di riciclaggio, in quanto fattispecie a consumazione anticipata, si perfeziona con il mero compimento delle operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità; e proprio in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione di riciclaggio consumato nei confronti di due soggetti sorpresi nell'atto di smontare parti di veicolo provento di furto (Sez. 2, n. 35439 del 15/06/2021, Rv. 281963 01). Il suddetto orientamento è confermato da altri interventi secondo cui risponde del delitto consumato e non tentato di riciclaggio il soggetto sorpreso dalla polizia giudiziaria nell'atto di smontare un'autovettura rubata, in quanto l'art. 648 bis c.p. configura un'ipotesi di reato a consumazione anticipata; in quest'ultimo caso la motivazione ha giustificato l'indicata natura del reato sulla scorta dell'espressione contenuta nell'art. 648 bis "operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della... provenienza" che non indica un evento etiologicamente connesso alla condotta, ma descrive le caratteristiche dell'atto punibile (Sez. 2, n. 5505 del 22/10/2013, Rv. 258340 - 01).


Secondo un altro orientamento invece risponde del delitto tentato di riciclaggio il soggetto sorpreso dalla polizia giudiziaria nell'atto di smontare un motociclo, in quanto la fattispecie di cui all'art. 648-bis c.p., nella vigente formulazione, non è costruita come delitto a consumazione anticipata; va precisato però che tale principio è stato affermato in relazione ad una fattispecie nella quale le operazioni di smontaggio delle diverse componenti del veicolo erano state interrotte prima che si determinasse la perdita della connessione con i dati identificativi del mezzo (Sez. 2, n. 55416 del 30/10/2018, Rv. 274254 - 01).


Orbene, ritiene questa Corte che così ricostruito il panorama giurisprudenziale l'applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame comporta sicuramente ritenere l'avvenuta consumazione del delitto contestato di cui all'art. 648 bis c.p. poiché, secondo la conforme descrizione dei fatti contenuta nelle sentenze di merito, i due imputati vennero sorpresi ad effettuare operazioni di smontaggio dei pezzi di un'autovettura che risultava già mancante delle targhe identificative e con il blocco motore totalmente smontato; così che per individuarne l'origine, poi risultata illecita perché oggetto di precedente furto, furono necessarie ulteriori indagini tese appunto ad individuare il numero di telaio cui era accoppiato il blocco motore nonché il numero originario delle targhe.


Ne consegue affermare che nella condotta accertata di smontaggio di pezzi di un'autovettura cui risulta già asportato il blocco motore e le targhe identificative è già consumata l'attività di ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa del mezzo sicché corretta appare la qualificazione giuridica dei fatti nei termini operati dalla corte di merito.


Alla luce delle predette considerazioni le impugnazioni devono ritenersi infondate; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.


PQM

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.


Così deciso in Roma, il 4 marzo 2022.


Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2022

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