TRIBUNALE DI CHIETI: Assoluzione per il reato di reimpiego (art. 648-ter c.p.)
- 11 gen 2025
- Tempo di lettura: 27 min
Aggiornamento: 23 gen

C’è un errore che vedo spesso in questi procedimenti: mettere tutto nello stesso sacco.
Bonifici esteri, società “scatole”, assegni, fatture per operazioni inesistenti, prelievi, conti a Malta… e poi, alla fine, l’etichetta magica: “reimpiego” ex art. 648-ter c.p..
Questa sentenza di Chieti è utile perché fa una cosa rara e preziosa: separa i piani e dice chiaro che il 648-ter non è un reato “jolly”.
La regola d’oro: 648-ter non significa “ho incassato denaro di provenienza illecita”
Il Tribunale richiama un principio molto netto:
👉 per il 648-ter serve:
consapevolezza della provenienza illecita del denaro/bene, e
una finalità dissimulatoria (far perdere le tracce dell’origine illecita), e
questa finalità deve essere perseguita mediante impiego in attività economiche o finanziarie.
In altri termini, non basta il “denaro sporco” + “movimentazioni strane”.
Serve la prova del salto ulteriore: l’uso del denaro dentro un’attività economica/finanziaria come strumento di “ripulitura” o reinserimento.
Perché, in questo caso, il 648-ter “non sembra” integrato
Il passaggio difensivamente più rilevante è questo:
la prova del reimpiego è “del tutto carente” se le somme risultano semplicemente incassate o utilizzate per spese personali, e quindi non reinserite in attività produttive / scambio / distribuzione.
Questa frase, tradotta in termini pratici, significa:
✅ Se l’accusa ti contesta reimpiego, tu devi costringerla a dimostrare dove e come quelle somme siano state “impiegate” in un’attività economica/finanziaria, non solo “transitate”.
Come si riduce il rischio penale per un 648-ter
Qui la sentenza fornisce un metodo replicabile.
1) Attaccare la parola “impiego”: dove sarebbe l’attività economica?
Il giudice richiama (in sostanza) l’idea che “attività economica” non sia una parola vuota: richiama la logica dell’art. 2082 c.c. (produzione/scambio/servizi) come bussola interpretativa.
In termini difensivi, questo ragionamento diventa una checklist:
Qual è l’attività economica specifica?
In che modo il denaro è stato utilizzato in quella attività?
Quale passaggio produce l’effetto dissimulativo?
Ci sono investimenti, acquisti strumentali veri, contratti, fatture reali, flussi coerenti?
Se l’accusa risponde con “hanno incassato assegni” o “hanno pagato spese”, non è 648-ter (al massimo si discute altro, ma questa è un'altra questione).
2) Spostare il focus dal “denaro” alla “funzione”
Nei reati di area riciclaggio la Procura spesso lavora per suggestione:
società vuote + estero + assegni = ripulitura.
Questa sentenza ci pone una domanda semplice:
“Qual è la funzione dissimulatoria realizzata mediante un impiego in attività economica?”
Se non c’è funzione, resta solo una movimentazione. E il 648-ter non trova spazio.
3) Se il denaro va in consumi personali?
Qui bisogna essere lucidi: dire “spese personali” non è una scusa morale.È un argomento tecnico:
spesa personale = assenza dell’elemento specializzante dell’art. 648-ter
quindi manca la prova dell’impiego in attività economica/finanziaria finalizzato a far perdere le tracce
È esattamente la linea che il Tribunale fa propria quando dice che la prova del reimpiego è carente se le somme risultano incassate o usate per spese personali.
Il principio di diritto
Il reimpiego (art. 648-ter c.p.) richiede la prova che il denaro di provenienza illecita sia stato utilizzato in un’attività economica o finanziaria con finalità dissimulatoria; se le somme risultano solo incassate o destinate a spese personali, la fattispecie può non essere integrata.
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La sentenza integrale
Tribunale Chieti, 17/05/2018, (ud. 20/03/2018, dep. 17/05/2018), n.392
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto emesso in data 5.2.2015, all'esito dell'udienza preliminare veniva disposto il giudizio, davanti a questa A.G., nei confronti di B.L., S.I., D'A.G., G.L., P.G. e P.M. per rispondere dei reati loro ascritti.
All'udienza del 9.7.2015 veniva dichiarato aperto il dibattimento ed ammesse le prove richieste; all'udienza del 15.3.2016 il processo veniva rinviato, a prescrizione sospesa, per impedimento di due difensori per motivi di salute e per concomitante impegno professionale, a tale data, sempre per impedimento per motivi di salute di un difensore, il processo veniva rinviato, a prescrizione sospesa, al 2.12.2016.
A tale data venivano escussi i testi R.F.S., D'A.G., N.M., G.R., D'A.L., I.A., D'A.Gi., B.G.; con il consenso delle parti veniva altresì acquisita l'informativa G.d.F. del settembre 2012, prot. 2649/11-14),
All'udienza del 21.3.2017 il processo veniva rinviato, a prescrizione sospesa sino al 19 settembre 2017, per adesione dei difensori ad un'agitazione di categoria.
All'udienza 19 settembre 2017 venivano escussi i test S.C. e A.F.; veniva inoltre disposto l'accompagnamento coattivo del teste D.G.L. con rinvio all'udienza del 6.2.2018 anche per la discussione.
A tale data il difensore d'ufficio nominato ai sensi dell'art 97 comma IV c.p.p. (data la revoca del mandato ai precedenti difensori) nell'interesse di B.L. e P.M., chiedeva termine a difesa.
Il processo veniva pertanto rinviato all'odierna udienza.
REVOCA ACC D.G.L. teste non rintracciato
ACQUISIRE SIT
Esaurito l'espletamento delle prove e dichiarata gli atti utilizzabili, si procedeva alla discussione finale nel corso della quale le parti rassegnavano le conclusioni come in epigrafe riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'indagine finanziaria
In data 25.10.2006 perveniva alla G.d.F. di Chieti una segnalazione (n.ro 162) per operazioni sospette ex art 3 L. 231/2007 (antiriciclaggio) asseritamente riconducibili al B.L., quale amministratore della Hamilton srl, società con sede in Arzignano (VI).
Infatti, sul conto corrente n.ro (omissis) della società Hamilton (acceso presso Unicredit di Chieti scalo) erano stati accreditati nell'anno 2006 a mezzo bonifico estero, le seguenti somme: in data 9.8.2006 euro 1.155,00 da Ruspel Company LtdLtd c/o HSBC Bank Malta con la causale: "finanziamento socio per acquisto capannone" e in data 19.10.2006 euro 150.000 da Brando international Limited, Isole Vergini britanniche, con la causale "agreement of loan contract 18.10.2006".
A sua volta la Hamilton, dal medesimo conto, in data 18.10.2006, aveva disposto due bonifici dell'importo di euro 130.000 ciascuno in favore della Ruspel Company con la causale "restituzione soci" (restituzione soci) e della Computik inc. Sourt Dacota Usa Mosca, Russia presso Klientsky Bank oao Stroenie 18 Novozavodskaya con causale: "acquisto computer pagamento anticipato".
Inoltre, sul conto corrente n. (omissis) acceso presso Unicredit Banca d'impresa ed intestato a Krizia srl veniva accreditata in data 27.7.2006 a mezzo bonifico estero, la somma di curo 150.000 dalla citata Ruspel Company, senza nessuna causale.
Dato che vi erano numerosi prelievi in contanti per apporti dare/avere sul conto personale del B.L., acceso presso il medesimo istituto dove era acceso anche il conto intestato alla Hamilton, veniva acquisito il conto corrente intestato al predetto.
In data 10.7.2008 perveniva una ulteriore segnalazione (nro 26) per operazioni sospette relative a consistenti flussi di denaro provenienti dalla Russia che riguardavano società riconducibili al B.L., in particolare la Picasso s.a.s. e Sidermetalli srl.
Sul conto della Picasso srl, nel periodo 2006-2008 erano state eseguite operazioni di versamento e prelevamento per circa un milione di euro.
Sul conto della Sidermetalli (omissis) acceso presso Tercas, Pescara), erano state accreditate, nel periodo aprile-giugno 2008, a mezzo bonifico estero, somme di denaro per un totale di euro 841.079,98 (ordinante il bonifico era S.I.), con la causale "investimento o finanziamento socia".
Nell'aprile 2010 perveniva una ulteriore segnalazione (n.ro 1 del'8.2.2010) poiché in favore della Sidermetalli erano state bonificate somme su ordine di V.V. con causale: "real estate purchase" per complessivi euro 877.000,00 a favore della Sidermetalli (conto (omissis) acceso presso B.C.C. Sangro teatina).
Nella documentazione bancaria trasmessa veniva rinvenuto un documento "promessa di vendita di bene altrui", datato 23.10.2008, nella quale il B.L., quale amministratore unico della Sidermetalli, si impegnava a stipulare con tale V.V. l'atto di acquisto del complesso immobiliare Via M.T., di proprietà della H.F. srl di Messina (Capo B n 2).
In seguito a controlli specifici da parte della G.d.F. di Arzignano (VI), la Hamilton (della quale il B.L. era stato amministratore unico dal 3.8.2006 al 4.6.2008, succeduto da P.G.), risultava inesistente e inattiva; infatti, alla via M. (sede legale), aveva sede un altra azienda (Nova Leather srl).
Inoltre, la Hamilton non aveva istituito le scritture contabili né presentato dichiarazioni dei redditi (così come la Krizia, altra società allo stesso riconducibile) ed i conti correnti dai quali proveniva, il denaro risultavano essere presso istituti esteri (Malta, Germania, Russia), le operazioni finanziane generate dalla negoziazione di tali somme, effettuata per lo più in contanti o a mezzo assegni circolari, coinvolgevano anche persone fisiche o società alle medesime riconducibili, gravate da precedenti penali.
Sempre in merito alla Hamilton, veniva convocato dalla GDF il P.G. (subentrato al B.L. quale amministratore unico), il quale non era in grado di esibire alcun documento contabile; la società, peraltro, non presentava la dichiarazione dei redditi già dal 2003.
Venivano quindi avviate specifiche indagini attraverso l'analisi dei flussi finanziati e veniva inoltrata una richiesta di rogatoria internazionale (Malta e Federazione Russa).
Nel frattempo, venivano espletati ulteriori controlli anche presso la Sidermetalli e la Krizia srl (della quale B.G. era stato amministratore fino al 20.6.2007, succeduto poi da D'A.G.),
Quest'ultimo, convocato dalla G.d.F., non era in grado, come il P.G., di esibire alcuna documentazione contabile.
In data 8.7.2010 S.I. sporgeva denuncia contro B.L. per appropriazione indebita di beni della Sidermetalli (proc.to penale 2425/10 Rgnr) ed ancora in data 7.5.2012 la stessa presentava denuncia sia contro il B.L. che contro la P.M., coniuge del B.L., e chiedeva il sequestro dei beni aziendali della Sidermetalli.
Ulteriori controlli venivano effettuati presso la Ruspel Company ltd (iscritta al registro delle imprese delle Isole vergini britanniche), il cui amministratore era la stessa S.I., intestataria di numerosi conti esteri, così come il B.L.
In merito alle società destinatarie dei flussi finanziari esteri, emergeva che la Hamilton Srl era stata costituita nel 1981 (oggetto sociale: organizzazione di congressi, attività modificata in data 6.10.2005 in quella di lavorazione pelli); la S.I. ne era stata socia e amministratrice dal 5.9.2003 al 13.6.2005, il B.L. amministratore dal 3.8.2006 al 4.6.2008.
La Sidermetalli srl (già F.lli B. snc) esercente attività di recupero e lavorazione di materiate ferroso, aveva il B.L. come amministratore unico dal 12.4 2007 al 23.2.2009 e come coamministratore, insieme alla S.I., dal 23.2.2009 al 3.6.2010, dal 20.1.2011 al 12.4.2011 e dal 30.9.2011 al 22.3.2012 la S.I. quale amministratore unico dal 3.6.2010 al 23.9.2010 e dal 22.3.2012.
La Krizia srl (produzione di alluminio) risultava amministrata sino al 20.6.2007 da B.G. e poi da D'A.G. (coniugato con P.N., madre di D'A.Gi. e già socia e amministratrice della P. s.a.s.).
La società risultava inattiva, non aveva istituito le scritture contabili e non aveva presentato dichiarazioni dei redditi dal 2006.
La Ruspel Company Itd, società iscritta nel registro delle imprese delle isole Vergini britanniche, aveva come beneficiario effettivo (beneficial owner) e amministratore (director) la stessa S.I..
Sia il B.L. che la S.I. erano intestatari di numerosi conti correnti accesi presso la HSBC Bank Malta Plc.
La segnalazione n 162 del 25.10.2006
Dall'analisi della documentazione bancaria acquista dall'A.G. maltese era possibile appurare che la provvista relativa all'importo di euro 1.155.074 trasferito dalla Ruspel alla Hamilton (di cui sopra) traeva origine da due bonifici ordinati da Hampton Consortium Limited, pervenuti sul conto maltese della Ruspel in data 28.7.2006 e 1.8.2006.
Una volta pervenuto sul conto della Hamilton Srl, il denaro dalla Hamilton veniva girato a mezzo assegni intestati o girati da vari soggetti, in particolare alla Krizia srl per la complessiva sommi di euro 341.000.
Al contempo, la società Hamilton aveva ricevuto da Krizia srl assegni per euro 144.000,00, di cui euro 129.000 emessi dalla DMD Costruzioni srl, società le cui quote era detenute al 90% da M.M., soggetto gravato da numerosi precedenti per usura, ricettazione, associazione a delinquere.
Dall'esame della documentazione esibita dalla DMD (libro giornale, fatture attive e passive e partitari clienti e fornitori), non emergeva alcun partitario intestato alla Krizia srl inoltre, dall'esame della contabilità della DMD Costruzioni non venivano riscontrati rapporti con la Kruzia srl, anche se dall'indagine valutaria emergeva che dal conto corrente della DMD erano stati emessi assegni circolari per complessivi curo 12.000,00 a favore di Krizia srl.
Ed ancora, la GB Grafica srl nel periodo novembre 2006/luglio 2007, era destinataria nel periodo novembre 2006/luglio 2007 di euro 120.000 (10 assegni bancari) versati sul conto della società acceso presso Unicredit Banca spa di Chieti scalo.
Capo A), D), G)
Ulteriori accertamenti esegeti presso la GB Grafica srl nel periodo novembre 2006-luglio 2007, avevano acclarato che la GB Grafica e la Hamilton avevano intrattenuto rapporti commendali, poiché la Hamilton aveva manifestato interesse ad acquistare un capannone industriale di proprietà della Grafica ed aveva sottoscritto un cuti tutto preliminare di compravendi in in data 19.9.2006.
Le parti (B.L. per la Hamilton e G.L. per la GB Grafica) avevano fissano il prezzo ad euro 620.000, oltre ad eventuali oneri da concordare per la ristrutturazione; il 10.12.2007 la Hamilton rinunciava all'acquisto dell'immobile per se in favore della Sidermetalli e veniva redatto un nuovo contratto preliminare di compravendita, del tutto simile al precedente, ma al prezzo di euro 350,000.
In data 16.1.2008 B.L., per conto della Hamilton, sottoscriveva con la GB Grafica una scrittura privata d'integrazione del preliminare concluso il 19.9.2006, concordando la restituzione dell'acconto già versato per un totale di euro 133.335,00 e quantificando i costi che Hamilton avrebbe già sostenuto per l'ammodernamento dell'immobile in euro 300.000.
La Grafica emetteva quindi nota di credito per euro 133.333,00 e restituiva euro 160.000 alla Hamilton in data 17.1.2008 mediante quattro assegni circolari; nello stesso giorno la Hamilton emetteva nei confronti della GB grafica la fattura 1 del 17.1.2008 (Capo D) pei euro 300.000 che Grafica pagava a mezzo bonifico per euro 210,00 e a mezzo tre assegni bancari di euro 50,000 ciascuno.
Subito dopo aver sottoscritto il primo preliminare di compravendita del 19.9.2006, la GB Grafica riceveva due fatture (la n. 67 del 30.11.2006 e la n. 73 del 28.12.2006 (Capo A) e capo G) emesse da Krizia con la causale: "lavori effettuati sull'immobile oggetto di cessione".
Il pagamento delle suddette fatture veniva effettuato nel gennaio-novembre 2007 a mezzo 16 assegni bancari per un totale di euro 99.500,00 (Capo A),
Tali somme risultavano incassate da S.C., titolare di distributori di carburante.
Sul punto, il S. ha effettivamente confermato che, per un paio di anni, B.L. si era servito dei suoi distributori, che pagava a fine mese anche a mezzo di assegni, che le sue società operavano in regime di contabilità semplificata, che conobbe G.L. (collaborazione per prodotti grafici) e B.G. detto G., the non ebbe mai rapporti con la Krizia srl.
Anche il legale rappresentarne della Grafica riferiva di non aver mai avuto rapporti diretti con Krizia, ma di aver corrisposto tali somme in virtù dell'accordo di compravendita afferente il capannone sito in Chieti, via C. (Capo A).
Atteso che sia Krizia che Hamilton etano società inattive, scatole vuote, che non avevano mai dichiarato e versato imposte, si configurava il sospetto che l'incera operazione aveva generato un illecito vantaggio economico in capo alle società riconducibili al B.L..
Infatti, dalla vendica dell'immobile la Grafica aveva ricavato la somma di euro 970.000 ma aveva dovuto pagare "oneri fittizi" per complessivi euro 619.500,00 di cui: euro 99.500,00 a Krizia per lavori mai effettuati; euro 160.000,00 ad Hamilton a titolo di restituzione di acconto mai ricevuto, che in realtà era stato pari ad euro 120.000; euro 360.000 ad Hamilton per lavori di ristrutturazione non eseguiti, ricevendo di fatto solo euro 350.500,00.
Inoltre, Hamilton e Krizia avevano incassato e non versato Iva rispettivamente per euro 86.666,67 e per euro 19.000,00; al contempo, GB aveva portato in detrazione una imposta non spettante per euro 105.666,67.
Appariva dunque che il denaro, giunto nella disponibilità della Krizia (euro 99,500 mila), era stato destinato a finanziare spese personali del B.L. (linea di credito presso i distributori gestiti dalla famiglia S., che non avevano avuto alcun rapporto con Krizia, mentre ebbero un breve rapporto con la GB per piccoli lavori grafici), anche mediante la riscossione di assegni in contanti.
Come ulteriormente specificato precisato dal M.llo D'A.Gi., il contratto iniziale prevedeva che la Hamilton avesse iniziato a corrispondere una serie di rate mensili, fino al raggiungimento di quanto pattuito, riservandosi poi l'atto di compravendita definitiva...trascorso un anno, nel dicembre 2007 veniva sottoscritto un ulteriore contratto preliminare di compravendita che invece vede coinvolte sempre la GB Grafica, proprietaria dell'immobile e, invece della Hamilton, direttamente la Sidermetalli srl ..a distanza di dieci giorni, dopo che è stato sottoscritto l'accordo con Sidermetalli, viene siglata una ulteriore transazione, per cui la Hamilton, nella persona del B.L., rinuncia all'acquisto e definisce che l'acquirente deve essere la Sidermetalli ...secondo quello che era stato pattuito, nel primo contratto, era stata descritta una opzione per cui se ci fossero state più di quattro mensilità non corrisposte senza obbligo di messa in mora, il promittente venditore poteva trattenere a sé tutte le quote, ma era anche stato specificato che ogni eventuale apporto o miglioria...sarebbe stata a carico della GB Grafica... fino ad allora erano state corrisposte circa euro 160.000,00 da parte della Hamilton come pagamento frazionato, secondo gli accordi stabiliti.. in virtù del subentro della Sidermetalli il G.L. emette una nota di credito per tutti gii importi che erano stati, corrisposti sino a quel momento ed emette quattro assegni circolari.. confluiti sul conto Anton veneta intestato alla Hamilton srl.... l'operazione così sembra essersi neutralizzata...nel contratto che viene siglato con la Sidermetalli sembrerebbe, all'apparenza, vantaggioso per il venditore, perche a fronte di curo 620.000,00 pattuiti inizialmente, la Sider si impegnava all'acquisto per euro 850.000,00, in realtà, il venditore si vede corrisposta una cifra inferiore... questo perché la Hamilton ribalta dei costi di ammodernamento della struttura per euro 350.000,00 e la GB Grafica annota due fornire per lavori di manutenzione emessi dalla Krizia srl per altri euro 95 mila per quanto riguarda i 360 mila euro formalmente restituiti alla Hamilton, è risultato che sia il bonifico di 210.000, sia gli assegni circolari che stati emessi sono transitati sul conto della Hamilton; per i 95 mila più Iva (euro 114.000,00) sono stati contabilizzati come pagamenti nei confronti della Krizia srl... in merito sono state riscontrare anomalie perche la Hamilton sembra essere una società priva di struttura... per quanto riguarda la Krizia... mi sono recato personalmente presso la sede legale dichiarata e presso il depositano delle scritture contabili in Chieti, via C... sul posto è stato riscontrato che la società non esiste; al civico n. (omissis) c'era il dottor B. che era depositario delle scritture contabili di un'altra società, la Sider Ferroplast, riconducibile ad uno dei B... inoltre gli assegni sono stati incassati da società che erogano carburante Dragonara service snc di S.C., Gestione S.C. e M. snc, Impianti e Carburanti snc di S.C. e Company (facenti capo alla stessa famiglia)... società che operavano in regime di contabilità semplificata, non conoscevano la Krizia... il S. conosceva B.L.... avevano una sorta di conto aperto con fatturazione a fine mese".
Pertanto, la fatturazione (1 del 17.1.2008) emessa da Hamilton in favore di grafica GB (CAPO D) sarebbe stata per operazione inesistente perché i lavori di ristrutturazione non sarebbero mai stati effettuati.
Tatti gli assegni emessi dalla GB grafica in favore di Krizia (16 assegni) venivano transati dalla Banca Toscana e girati per l'incasso dal S., ad eccezione di degli ultimi sette che venivano incassati in contante.
D'A.G., quale amministratore di fatto e legale rappresentante della Krizia srl aveva emesso nei confronti di GB Grafica le fatture 67 del 30.11.2006 e 73 del 28.12.2006 per un totale di euro 114.000,00 per operazioni inesistenti, perché i lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà della Grafica (Via C.) non erano mai stati realizzati.
La Hamilton aveva impiegato parte della somma indicata nelle suddette fatture impiegando gli importi tratti su assegni di cui al CAPO A) mediante incasso presso i S. ovvero incasso in contante.
In sintesi, dunque, la vicenda può essere così ricostruita.
In data 19.9.2006 veniva stipulato il preliminare tra Hamilton e GB per l'acquisto del capannone (euro 620 mila) la Hamilton doveva corrispondere una serie di rate mensili, sino al raggiungimento del rapporto pattuito, riservando all'esito la compravendita definitiva per sé o per soggetto da nominare.
Dopo un anno, in data 10.12.2007, veniva sottoscritto un ulteriore contratto preliminare tra GB e Sidermetalli; dopo 10 giorni veniva siglata una ulteriore transazione tra Hamilton e GB per cui la Hamilton rinunciava all'acquisto e definiva che l'acquirente doveva essere la Sidermetalli.
Dato che il contratto preliminare iniziale prevedeva che se ci fossero state più di quattro mensilità non corrisposte, il promittente venditore (GB) poteva trattenete a sé tutte le quote e che ogni miglioria doveva essere a carico della GB, fu convenuto che alla Hamilton veniva restituita la somma già versata pari ad euro 160 mila (133.333 + iva).
La GB Grafica (nella persona di G.L.) allora, dato che la Hamilton era uscita dal rapporto contrattuale ed era subentrata la Sidermetalli, emetteva una nota di credito di pari importo e restituiva alla Hamilton la somma suddetta (mediante quattro assegni circolari emessi in data 17.1.2008 e confluiti sul conto Antonveneta intestato alla Hamilton).
L'operazione sembrava così contabilmente neutralizzata, perché la Krizia restituiva la somma già corrisposta dalla Hamilton (160 mila).
Tuttavia, lo stesso giorno, la Hamilton emetteva nei confronti della GB la fattura 1 del 17.1.2008 (euro 300 mila oltre iva) che la GB pagava a mezzo bonifico bancario per euro 210 mila e tre assegni di euro 50 mila, negoziati presso banca Antonveneta e accreditati sul conto (omissis) intestato alla Hamilton.
Con tale fattura la Hamilton caricava sulla GB costi per lavori di ristrutturazione mai eseguiti; analogamente, Krizia emetteva a carico della GB le due fatture di cui al CAPO A) per un totale di euro 114 mila pagate mediante i 16 assegni già menzionati al CAPO A); le fatture avevano la descrizione di "lavori effettuati sull'immobile oggetto di cessione".
Come già detto, tali somme sono state effettivamente incassate o dai S. (che non avevano alcun rapporto con Krizia), presso i quali il B.L. aveva una linea di credito aperta, o in contanti dalla Hamilton.
Non sembra, tuttavia, che tali condotte integrino il reato di cui all'art. 648 ter c.p. così come contestato, atteso che la contestazione riguarda la ipotesi del mero impiego di somme indicate in una serie di fatture emesse a fronte di operazioni inesistenti.
E' noto, infatti, che: "l'art 648 ter cod. pen., richiede, oltre alla consapevolezza della provenienza illecita del denaro o di altri beni e utilità, la specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita, con l'ulteriore peculiarità che detta finalità deve essere perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie. L'art. 648 ter è quindi in rapporto di specialità con l'art. 648 bis e questo lo è, a sua volta, con l'art. 648 (Cass. Sez. 4, n. 6534 del 23/03/2000, Rv. 216733).
Carattere specifico della condotta dell'art 648 ter è quindi la circostanza che l'effetto dissimulatorio deve essere ricercato attraverso l'impiego del denaro o degli altri beni in attività economiche o finanziarie con la consapevolezza della illiceità della suddetta provenienza e della volontà di ottenere l'effetto di occultamento;... se con il riciclaggio si puniscono le condotte che mirano a "ripulire" i proventi illeciti, recidendo il loro collegamento all'attività criminosa delittuosa da cui sono derivati, onde impedire l'accertamento di tale provenienza, con la previsione sanzionatoria dell'art. 648 ter c.p., si vuole reprimere, invece, residualmente il reimpiego in attività economiche e finanziarie dei proventi illeciti, in precedenza "ripuliti". Il termine "impiego" rimanda a nozioni volutamente non tecniche, dovendosi intendere per tale qualsiasi tipo e qualsiasi forma di "utilizzazione" e/o di "investimento" dei capitali illeciti, con l'unica specificazione e limitazione che si tratti di un impiego in attività economiche o finanziarie. Si può pertanto affermare come la figura criminosa del reimpiego si ponga come "norma di chiusura", a completamento del sistema sanzionarono delle attività lato sensu di riciclaggio. La rilevata residualità emerge, a chiare lettere, proprio dalla clausola di riserva con cui si apre il testo della norma: l'art. 648 ter c.p., si applica, infatti, non solo fuori dalle ipotesi di concorso nel reato, ma anche allorché nei fatti non ricorrano i casi previsti dagli artt. 648 e 648 bis c.p.. Peraltro, la ricettazione e il reimpiego hanno in comune la ricezione di denaro o di altra utilità di provenienza illecita, ma, mentre la ricettazione richiede una generica attività di profitto che giustifica l'impiego che del denaro o dell'altra utilità l'agente abbia fatto, proprio per perseguire l'anzidetta finalità di profitto, nel reimpiego l'elemento specializzante (e penalmente rilevante) è rappresentato dalla specificità dell'impiego "in attività economiche o finanziarie". Pertanto, la vera chiave di lettura interpretativa per cogliere il proprium del reimpiego, e le differenze rispetto alla ricettazione comune, passa necessariamente attraverso il significato normativo da attribuite all'espressione "attività economiche o finanziarie", che, nel difetto di esplicite indicazioni ricavabili dallo stesso art. 648 ter c.p., si deve necessariamente tratte da altre nonne, contenenti la relativa definizione. Al riguardo, un'importante ausilio pei poter dare concretezza al concetto di "attività economica", lo si trova nell'art. 2082 c.c., che, nel definire la nozione giuridica di imprenditore, qualifica come tale colui che "esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi", e nei successivi artt. 2135 e 2195 dello stesso codice che, a loro volta, qualificano l'imprenditore agricolo e quello commerciale. Perché possa parlarsi di attività economica (anche ai fini sanzionatoli del "reimpiego" illecito) occorre la presenza di un'attività finalizzata alla "produzione" o allo "scambio" di beni o di servizi, dovendosi intendere per tale, comunque, non solo l'attività produttiva in senso stretto, ossia quella diretta a creare nuovi beni o servizi, ma anche l'attività di scambio e di distribuzione dei beni nel mercato del consumo, ed altresì ogni altra attività che possa rientrare in una di quelle elencate nelle sopra menzionate norme del codice civile (Sez. 2, Sentenza n. 5546 del 11/12/2013, Rv. 258204).
Orbene, nel caso di specie, è del tutto carente la prova in ordine al presunto reimpiego delle somme, atteso che le somme portate dagli assegni di cui al capo d'imputazione sarebbero state semplicemente incassate o utilizzate per spese personali, quindi non reinserite in attività produttive o finalizzate ad attività di scambio o distribuzione di beni, così come quella relativa, in ipotesi, ad un eventuale attività volta ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni ai sensi dell'art. 648 bis c.p.
La segnalazione n. 1 del 8.2.2010 (V.M.).
CAPO B) n. 1
In merito alla ricostruzione dei flussi di denaro, il M.llo N. ha precisato che il denaro che arrivava alla Sidermetalli dalla Ruspel provenivano da società straniere (Senator venture, Global Business...) riconducibili alla Federazione russa.
Inoltre, tutte le somme di denaro dalla Ruspel alla Sider Metalli transitavano sempre per il conto della S.I. su HABC malta (conto corrente intestato alla stessa).
Invero, il contri Ruspel appariva come un conto utilizzato solo per trasferire del denaro, poiché il saldo era pressoché nullo, aumentava quando arrivavano le somme dalle società estere e si sgonfiava nel momento in cui le somme venivano trasferite nuovamente attraverso il conto della S.I. sul conto della Sidermetalli.
Il primo flusso di denaro da Ruspel a Sidermetalli (pari ad un milione e seicentomila), recava la causale "finanziamento socia", dove il passaggio intermedio era appunto il conto della S.I.
Ovviamente, la ricostruzione dei flussi fu resa estremamente difficile dal fatto che la Sidermetalli non avesse una contabilità attendibile.
La somma di cui sopra veniva comunque accreditata su tre conti correnti; nel primo, il numero (omissis) su Banca Tercas, per euro 931 mil e venne utilizzato in parte per normale attività imprenditoriale (pagamento fatture); per la parte di euro 93.500.000 invece vi furono prelevamenti in contanti allo sportello, per altra parte (euro 415.000) mediante emissione di assegni circolari intestati alla Sider Metalli, 70 mila intestati alla Hamilton, 25 mib al B.L. (CAPO B n. 1).
Un secondo conto era presso Serfina Banca (1101) sul quale pervenivano, in data 24.10.2008, euro 300.100 che venivano così utilizzati: venivano emessi assegni circolari in favore di B.L. per euro 30 mila, in favore della Sider Metalli per euro 105 mila e veniva effettuato un prelievo in contanti allo sportello per euro 5.000,00.
Sul terzo conto (BCC Sangro teatina) in data 10.12.2009 confluivano euro 340 mila e venivano effettuati prelievi in contanti per euro 53 mila emessi assegni circolari in favore di B.L. per curo 29.940 mila ed euro 124.750,56.
Tali somme vennero distratte e mai rinvenute dal curatore.
Il fatto (bancarotta patrimoniale e documentale) è ascrivibile al B.L., quale amministratore unico e legale rappresentante della Sider Metalli dal 12.4.2007 al 23.2.2009.
Capo B) 2
Nella documentazione bancaria esaminata veniva rinvenuto un contratto, datato 23.10.2008, denominato "promessa di vendita di beni altrui" che B. quale amministratore unico della Sidermetalli srl e intermediario, aveva stipulato con V.V. per "acquisto dell'immobile Villa M. sito a Taormina, di proprietà della H.F. srl di Messina (Capo 2).
Come riferito dal teste A.F., nel luglio 2008 era stato formalizzato un preliminare di vendita tra la I.F., proprietaria (A. era intermediario) e V.V. (che agiva attraverso il B.L. a quale intermediario), al prezzo di sette milioni;
V. aveva versato una caparra di euro 500 mila con un bonifico ed aveva assunto l'impegno a stipulare l'atto definitivo al 25.9.2008; il termine non venne rispettato e la H.F. incamerò la caparra.
Nel febbraio 2010, dopo una serie di contatti e trattative intercorse con il B.L., questa volta direttamente interessato all'acquisto, si raggiunse l'accordo di redigere un "contratto preliminare unilaterale di vendita" tra la Hilde Forum e la Sidermetalli Srl con cui quest'ultima si impegnava ad acquistare il complesso immobiliare "Villa M." per se o per persona da nominare.
Sulla scorta di tali preliminare, la Sidermetalli versava alla Hilde Fortini Srl la somma di euro 120.000,00 a titolo di caparra; ancor prima. della scadenza del termine per l'atto pubblico, la Sidermetalli manifestò l'impossibilità di adempiere per motivi finanziari.
Alla fine risultava che la Sider aveva ricevuto (da cittadini di nazionalità russa, S.A. e V.V.) per tali transazioni euro 847 mila e ne aveva versati alla Fortini solo 120 mila.
Il resto risultava incassato dalla Sidermetalli e poi prelevato in contanti ovvero assegni circolari in favore di B.L. e S.I., (vedi deposizione A.).
In pratica, la Sidermetalli avrebbe ricevuto da investitori russi la somma di 2.947.000, a fronte della quale aveva versato alla Hilde Fortini solo euro 120 mila (vedi deposizione A.), come da fattura emessa in data 1.2.2010.
In particolate, dall'analisi del conto corrente 1101 acceso presso Serafina Banca e intestato alla Sidermetalli srl, risultavano accreditati dalla S.I. (euro 313.600,00), da S.A. (euro 1.660.000,00), da V.V. (euro 140.000,00), per un totale di euro 21.136,000.
Contestualmente all'accredito di tali somme, la Sidermetalli emetteva assegni circolari all'ordine della stessa Sidermetalli; dal 27.10.2008 al 31.12.2008, infatti, la Sider risultava beneficiaria di 24 assegni circolari, per curo 624.000,00; altri assegni venivano emessi in favore di D.G.L. (titolare di una impresa individuale esercente attività di fabbricazione strutture metalliche), dichiarata fallita dal Tribunale di Chieti, con sentenza 10.11.2010), per un totale di euro 297.500,00.
Detta impresa risultava cessata già dall'aprile 2007 e nessuna rilevazione contabile risultava effettuata nel periodo compreso tra il 1.1.2007 e la dichiarazione di fallimento; sul punto il D.G., all'udienza 20.3.2018, ha completamente smentito sue precedenti e circostanziate dichiarazioni e pur essendo stato più volte ammonito a dire la verità, ha negato di aver girato gli assegni per tale importo (solo per euro 4.000,00), rendendo quindi una deposizione sospetta di falsità.
La Sidermetalli aveva ricevuto due bonifici esteri da S.A. (in data 10 e 18 novembre 2008), quasi in concomitanza con l'emissione di assegni in favore del D.G.
Sembrava quindi evidente che il denaro, asseritamente destinato all'acquisto di Villa M., sia stato in realtà sottratto all'attivo della Sidermetalli srl.
Sul punto il M.llo N. ha precisato che, anche in questo caso, erano pervenute considerevoli somme di denaro in favore della SiderMetalli da cittadini di nazionalità russa, S.A. e V.V.V. (come da segnalazione bancaria pervenuta alla G.d.F.); precisamente, dall'ottobre 2008 al febbraio 2010 circa due milioni e ottocentoquarantasettemila euro, in più tranches).
La Sidermetalli, nella persona del B.L., entrava in gioco appunto solo nel febbraio 2010 (la S.I. era amministratrice), quando venne formalizzato il preliminare e versava a titolo di caparra confirmatoria euro 120 mila, mediante bonifico e tre assegni circolari.
Come già detto, il termine per la stipula dell'atto definitivo non veniva rispettato; restava però acquisita la caparra dalla Hilde Fortini e formalizzato un nuovo contratto poiché i cittadini russi avevano versato il denaro alla SiderMetalli, però non erano riusciti ad entrare in possesso dell'immobile.
Infine, la villa verrà venduta ad un'altra società (Ibis Redibis) solo successivamente; pertanto, a fronte della somma di due milioni e 847 mila ricevuta dai cittadini russi interessati all'acquisto della villa, la Sider versava alla Hilde solo la somma di curo 120 mila, ed il resto rimaneva nella sua disponibilità.
Le somme così pervenute confluivano in due conti, il primo acceso presso Banca di credito cooperativa Sangro teatina, il secondo presso Serfina, nel periodo dal 19 ottobre 2009 al 4 febbraio 2010 (S.I. amministratrice) e venivano effettuate operazioni di prelievo ovvero emissione di assegni circolari in favore di B.L., S.I., F.I., D.G.L. e della Uniprom Imp-Exp come analiticamente indicate nel capo d'imputazione (Capo B n. 2).
Sul punto il teste A., che curò tutta la vicenda, in merito al mancato adempimento dei vari preliminari, ricevette la visita del V. "..fui contattato nuovamente dal V. in maniera molto anomala perché volle un incontro riservato, era molto preoccupato....il motivo era questo: lui aveva versato al B.L. oltre due milioni per il perfezionamento dell'acquisto della villa...quando ho capito qualera il problema, io l'ho invitato in maniera categorica a non versare più alcun tipo di caparra, ho dato anche i nomi di alcuni legali che lo potevano seguire in zona...quello che posso confermare è che Sidermetalli ha versato alla Hilde euro 120 mila, i successivi 300 mila dal V.".
Quindi le testanti somme versate dal V. alla SiderMetalli sarebbero rimaste nella suddetta società, ad eccezione della sola somma di euro 120 mila.
In merito al D.G.L. questi era titolare di un'attività imprenditoriale per la lavorazione di carpenteria metallica; D.G. aveva firmato assegni per euro 297.000 (28 assegni circolari emessi tra il 14 e il 21 novembre in favore del D.G., poco dopo che arrivassero sul conto della Sidermetalli due bonifici inviati da S.A. (in data 10 e 18 novembre), quindi in piena corrispondenza.
Inoltre, l'attività del D.G. risultava già cessata dal 2007 e dichiarata fallita (risultava infatti che già dal 2006 avesse restituito l'immobile dove esercitava l'attività), talché remissione degli assegni in favore del D.G. non aveva alcuna giustificazione economica.
Le somme così trattenute dalla Siderlmetalli nell'ambito della intera vicenda ed utilizzate nei modi indicati nel capo d'imputazione (CAPO B n. 2), integrano, pertanto, la fattispecie distrattiva di cui al capo d'imputazione.
Capo B) n. 3
B.L. era titolare, insieme alla moglie P.M., di un'altra azienda, la Sider Fenoplasti tale attività era rimasta inattiva sino al 1 gennaio 2010 e dal 2006 non aveva presentato alcuna dichiarazione dei redditi.
Tuttavia in data 30.4.2012 venne stipulato un contratto di comodato d'uso tra Sider Metalli e Sider Ferroplast in virtù del quale la Sider Ferroplast acquisiva la disponibilità dei beni immobili) nella disponibilità della Sider Metalli) in cambio di attività di prestazione di servizi (manutenzione).
Il canone annuo era di euro 30 mila, ma non interveniva alcun pagamento.
Sul punto, il curatore della Sider Metalli, I.A., sottolineava come il suddetto contratto tra Sidermetalli e Sider Ferroplast (società rappresentata dallo stesso B.L.), concessione in comodato d'uso oneroso di beni strumentali indispensabili per la Sidermetalli, avesse aggravato notevolmente la società che già versava in stato d'insolvenza a causa sia della privazione dai beni, sia dalla esiguità degli incassi.
Anche tale condotta integra l'ipotesi distrattivi così come contestata ed il fatto è ascrivibile al B.L. anche in considerazione del fatto che fu proprio lui a sottoscrivere il contratto di comodato.
Capo B) n. 4
In data 26.6.2012 la Unicredit comunicava l'esistenza di cinque contratti di leasing stipulati con la Sidermetalli srl tra l'8 agosto 2007 e il 23 maggio 2008, contratti tutti risolti in data 1 3.2012 per inadempimento contrattuale della società utilizzatrice; in altri due contratti la Sidermetalli partecipava solo come garante (anche in questo caso, risolti in data 1.10.2010 per inadempimento contrattuale della società utilizzatrice).
I contratti riguardavano i beni (mobili e immobili) meglio descritti nel capo d'imputazione; l'esposizione debitoria della Sidermetalli complessivamente ascendeva ad euro 3.164.520,38.
Tra i beni mobili, l'escavatore cingolato non venne un venuto.
In relazione all'Audi 8 tg. (omissis) e all'Audi 6 tg. (omissis), i contratti di leasing erano stati stipulati tea la finanziaria e la Hamilton, mentre la Sidermetalli risultava, garante.
Successivamente, l'Audi 8 veniva rinvenuta all'interno di A.R., in occasione di un accesso dei CC per effettuare un altro sequestro, priva di motore e pezzi meccanici; l'Audi A6 venne rinvenuta S.D. con una targa, di prova intestata a S.A.
Della Lamborghini 640 tg. (omissis), per la quale era staio emesso un decreto di sequestro preventivo, nessuna traccia.
Capo B) n. 5
La Sider Metalli conduceva in locazione anche una imbarcazione da diporto denominata Il Magnifico, di proprietà della A leasing (società di locazione finanziaria di Treviso), già oggetto di sequestro nell'ambito di altro procedimento per mancato pagamento dei canoni.
Le ricerche effettuate dalla società di leasing consenti nono di recuperare l'imbarcazione in da la 19.7.2012 a Spalato (come da verbale di acquisizione); rientrata nel possesso della società di leasing, in Grecia, venne poi venduta il 29 aprile ad una soderà battente bandiera libanese.
Qualche giorno prima, in data 20.6.2012, veniva intercettata una conversazione tra B.L. e un interlocutore dall'accento foggiano; quest'ultimo diceva al B.L. di aver facto spostare l'imbarcazione di 15 miglia e B.L. dice che ha fatto bene..; l'utenza era intestata a tale J.M.P. residente a Cerignola.
Capo B n.6
Ed ancora, alla Coppola Trading srl (società in fallimento dal 19.7.2011, esercente l'attività di commercio all'ingrosso di autoveicoli, amministratore unico C.P.) risultavano versati nel 2007 euro 20.000,00 a mezzo due assegni bancari emessi "a me medesimo". Tuttavia la C. aveva intrattenuto cappotti con la Sidermetalli solo come acquirente, quindi non aveva titolo per ricevere pagamenti, casomai per effettuare pagamenti, inoltre, gli assegni di cui C. era destinataria provenivano dalla Hamilton, soggetto con il quale la C. non aveva mai intrattenuto rapporti,
Coppola trading aveva emesso nei confronti dei F.lli B. 3 assegni circolari per euro 32.500 (Capo B N. 6), transitati sul conto personale di B.L.
Capo n. B. N. 7 Anche tale fattispecie appare integrata, data la mancata esibizione di libri e scritture contabili.
CAPO E)
La S.I. ha ricoperto la carica di coamministratore e legale rappresentante della Sider Metalli srl, unitamente al B.L., dal 23.2.2009 al 3.6.2010, dal 20.1.2011 al 12.4.2011 e dal 30.9.2011 al 22.3.2012; la carica di amministratore unico, invece, dal 3.6.2010 al 23.9.2010 e dal 22.3.2012 sino al fallimento.
In tale veste, dovrà rispondere del reato ascrittole per non aver omesso di impedire, in virtù della veste giuridica rivestita, che il B.L. sottraesse od occultasse i libri e le scritture contabili.
Capo F)
Nel corso delle indagini veniva fatta anche una ricostruzione del patrimonio della famiglia B.L. (B.L., P.M. e B.J.); emergeva che la Sider Metalli era proprietaria di terreni e fabbricati, mentre la Sider Ferroplast di alcun bene; la P.M., coniuge del B.L. in regime di separazione dei beni,, era intestataria di vari terreni e fabbricati, mentre il B.L. non aveva alcun tipo di possidenza.
L'unica intestataria di beni era la P.M., il cui reddito complessivo (euro 30.000,00) non era congruo rispetto alle varie proprietà; si ipotizzava quindi l'intestazione fittizia dei beni da parte dei B.L.
Il fatto appare più correttamente qualificabile ai sensi dell'art. 12 quinquies del DL 306/1992 perché non è emersa la prova che la P.M., peraltro in regime di separazione dal B.L., fosse consapevole della provenienza delittuosa di tali beni.
In ogni caso il reato, commesso dal 2005 al 2008, deve ritenersi estinto per intervenuta prescrizione.
Alle medesime conclusioni si perviene in relazione al reato di cui al CAPO G), che risulta commesso in data 28.12.2006 e al CAPO H), commesso in data 30.9.2008.
CAPO I)
Come sopra ricordato, la Hamilton (all'epoca amministrata dal P.G., aveva occultato le scritture contabili obbligatorie; il reato è ascrivibile al P.G. quale legale rappresentante all'epoca, nei cui confronti il reato non è prescritto in virtù della contestata recidiva in fra quinquennale.
Trattamento sanzionatorio
Alla stregua dei criteri di cui all'art. 133 c.p,, tenuto conto della particolare spregiudicatezza dimostrata dal B.L. mediante l'utilizzo di varie società, tenuto conto del danno di patrimoniale di rilevante gravità, nonché della sua personalità gravata da precedenti condanne per delitti, pena equa appare al seguente: ritenuto più grave il reato sub b), pena base anni otto di reclusione, aumentata in virtù delle contestate aggravanti sino alla pena di anni undici di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
Non sembra applicabile la contestata recidiva atteso che, sulla base del certificato del casellario giudiziario in atti, i precedenti sono molto risalenti (1991) e non specifici.
S.I.: tenuto conto del ruolo secondario ma non certo meno attivo espletato nell'ambito dell'intera vicenda e della amministrazione della Sider Metalli, pena equa appare quella di anni sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
P.G.: in relazione al reato a lui ascritto, ritenuta la contestata recidiva intraquinquennale, pena equa appare quella di anni due, mesi sei di reclusione (pena base in relazione alla normativa vigente all'epoca, anni uno di reclusione, aumentata in virtù della recidiva), oltre al pagamento delle spese processuali.
Conseguono le sanzioni accessorie come per legge.
Vanno trasmessi gli atti all'Ufficio del Pm in sede perche valuti la eventuale falsità delle dichiarazioni del teste D.G.L.
P.Q.M.
Visto l'art 530 c.p.p., assolve B.L. dal reato ascrittogli al capo a) perché il fatto non sussiste.
Visto l'art. 531 c.p.p., dichiara non doversi procedere nei confronti di D'A.G. in ordine al reato di cui al capo g), G.L. in ordine al reato di cui al capo h) e P.M. in relazione al reato di cui al capo f), come diversamente qualificato ai sensi dell'art. 12 quinquies DL 306/1992, perché estinti per intervenuta prescrizione.
Visti gli artt 533,535 c.p.p., dichiara B.L. colpevole degli ulteriori reati allo stesso ascritti ed escluso l'aumento per la contestata recidiva, ritenuto il vincolo ex art. 81 cpv. cp., lo condanna alla pena di anni undici di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
Pene accessorie previste dall'art 217 u.c. L.F.
Interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale per la durata della pena.
Visti gli artt. 533,535 c.p.p., dichiara S.I. colpevole del reato a lei ascritto al capo e) e la condanna alla pena di anni sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
Pene accessorie previste dall'art. 217 u.c. L.F.
Interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale per la durata della pena.
Visti gli artt 533,535 c.p.p., dichiara P.G. colpevole del reato a lui ascritto al capo i) e, con l'applicazione della contestata recidiva, lo condanna alla pena di anni due, mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
Visto l'art. 12 D.lg.vo 74/2000, dichiara B.L. e P.G. interdetti dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per il periodo di anni due, incapaci di contrattare con la pubblica amministrazione per il periodo di anni due, interdetti dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia cabli tana per il periodo di anni due, interdetti in perpetuo dall'ufficio di componente di commissione tributaria.
Ordina la pubblicazione della sentenza sul sito internet del Ministero della Giustizia per la durata di gg. 15.
Atti al Pm relativamente alla testimonianza del sig. D.G.L.
Visto l'art. 544 c.p.p., riserva per il deposito dei motivi il termine di giorni 90.
Chieti, 20.3.2018








































