L’indagato non può impugnare il sequestro di beni societari se non allega un interesse concreto e distinto da quello della società (Cass. Pen. n. 41513/25)
- Avvocato Del Giudice

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Il principio di diritto
Con la sentenza n. 41513 del 2025, la Corte di cassazione afferma un principio di rilievo immediatamente operativo nella prassi difensiva: l’indagato, che non sia titolare dei beni sequestrati, non ha interesse a proporre impugnazione avverso il sequestro probatorio disposto su beni di una società, se non agisce in nome e per conto dell’ente ovvero se non allega uno specifico e concreto interesse personale distinto da quello alla restituzione del bene.
Il difetto di tale interesse comporta l’inammissibilità del ricorso, con le conseguenze sanzionatorie di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
Il caso: sequestro di beni societari e ricorso dell’indagato
La vicenda trae origine da un sequestro probatorio disposto dalla Procura della Repubblica di L’Aquila nei confronti di beni appartenenti alla I. S.r.l., nell’ambito di un’indagine per tentata frode nell’esercizio del commercio (artt. 515 e 56 cod. pen.), relativa alla vendita di dispositivi per sigarette elettroniche.
Il sequestro veniva impugnato dinanzi al Tribunale del riesame dal legale rappresentante della società, Fa.Pi., non in nome dell’ente, bensì in proprio, quale indagato.
Il Tribunale rigettava la richiesta e la difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo:
carenza di motivazione del decreto di sequestro;
violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza;
strumentalizzazione del sequestro probatorio a fini preventivi.
La decisione: carenza di interesse e inammissibilità
La Corte arresta il giudizio a monte, prima ancora di esaminare i motivi, rilevando un profilo preliminare assorbente: la carenza di interesse del ricorrente.
I beni oggetto di sequestro:
appartengono alla società;
la restituzione, in caso di dissequestro, inciderebbe esclusivamente sulla sfera giuridica dell’ente.
Il ricorso, tuttavia:
non è proposto nell’interesse della società;
non è accompagnato da procura speciale;
non contiene alcuna allegazione di un interesse personale concreto e attuale del legale rappresentante, diverso e ulteriore rispetto a quello dell’ente.
In assenza di tali presupposti, l’indagato non è legittimato a impugnare il vincolo reale.
Il rapporto con il recente arresto delle Sezioni Unite
La Corte si confronta espressamente con il recente principio affermato dalle Sezioni Unite (ud. 25 settembre 2025), secondo cui la persona sottoposta a indagini può proporre richiesta di riesame anche in relazione a beni altrui, purché alleghi un interesse concreto ed attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla propria posizione.
Tuttavia, la sentenza in commento chiarisce che tale principio non opera in via automatica.
Nel caso di specie:
nessun interesse personale è stato dedotto;
il ricorrente si è limitato a contestare il sequestro come se fosse titolare dei beni;
l’unico effetto della restituzione sarebbe stato il rientro dei beni nella disponibilità della società.
Da qui la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Le conseguenze: spese e sanzione pecuniaria
La Corte, dichiarata l’inammissibilità:
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali;
applica la sanzione di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, ritenendo assente la colpa nella proposizione del ricorso, ma comunque operante l’art. 616 cod. proc. pen.
La sentenza integrale
Cassazione penale sez. III, 18/12/2025, (ud. 18/12/2025, dep. 29/12/2025), n.41513
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Tribunale del riesame di L'Aquila, con ordinanza del 11.09.2025, adito nell'interesse di Fa.Pi. avverso il sequestro probatorio adottato dalla Procura di L'aquila il 22.7.2025, in relazione al reato ex artt. 515,56 cod. pen., inerente la vendita di dispositivi di sigaretta elettronica, nel contesto di una disposta perquisizione locale con conseguente sequestro ex art. 252 ss. cod. proc. pen. di beni della Itageney Srl (rapp.te legale lo stesso Fa.Pi.), rigettava la domanda.
2. Avverso la predetta ordinanza propone ricorso mediante il proprio difensore Fa.Pi., deducendo tre motivi di impugnazione.
3. Rappresenta con il primo, vizi di violazione di legge processuale e il vizio di motivazione apparente. Rispetto alla doglianza proposta in sede di riesame, riguardante la carenza di motivazione del decreto di sequestro in ordine alla esigenza probatoria sottesa, assunta come non illustrata, il Tribunale del riesame non si sarebbe confrontato, concentrandosi su una deduzione riguardante l'indeterminatezza del decreto di perquisizione e sequestro non sollevata dalla difesa.
4. Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge processuale, e il vizio di motivazione apparente. Si rappresenta che in sede di riesame sarebbe stata sollevata censura anche in ordine alla violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare, atteso che il sequestro disposto sarebbe "massivo", tanto più in un quadro in cui si impedirebbe di cogliere la connessione tra un vincolo di indisponibilità così ampio e il non illustrato sviluppo investigativo. Anche rispetto a tale censura vi sarebbe una motivazione apparente.
5. Con il terzo motivo rappresenta la violazione dell'art. 321 cod. proc. pen., siccome il sequestro probatorio sarebbe stato strumentalizzato per perseguire finalità preventive. E anche la motivazione sul punto sarebbe apparente.
6. Preliminarmente, si osserva che il sequestro probatorio in contestazione attiene a beni nella disponibilità della Itageney Srl, di cui il ricorrente è rappresentante legale. Il ricorso non è proposto da quest'ultimo nell'interesse della predetta società, quale terza interessata alla restituzione di beni propri, con relativa procura speciale per il difensore, bensì è proposto dal Fa.Pi. quale indagato. Consegue la carenza di interesse e la inammissibilità del ricorso. Invero non risulta, a fronte di beni di terzi, la cui restituzione avverrebbe astrattamente in favore dell'ente rappresentato, alcun interesse in capo al ricorrente, peraltro neppure dedotto. Cosicché non trova applicazione il principio, affermato di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte alla udienza del 25 settembre 2025 (cfr. notizia di decisione n. 15) secondo le quali rispetto a beni altrui "la persona sottoposta ad indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto ed attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione", atteso che l'attuale indagato, non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, non ha neppure rappresentato un tale interesse, diverso, da quello a lui non spettante, corrispondente alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro.
7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba dichiararsi inammissibile con conseguente onere per il ricorrente, quale rappresentante legale, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versino la somma, determinata in via equitativa, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 18 dicembre 2025.
Depositata in Cancelleria il 29 dicembre 2025.


