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Alle Sezioni Unite: La parte civile può impugnare il proscioglimento per difetto di querela?

Con la sentenza in argomento, la Quinta Sezione, alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale, ha ritenuto di non condividere il principio giuridico enunciato dalla sentenza delle Sezioni Unite Di Marco, in tema di impugnazione della sentenza di proscioglimento dell'imputato per improcedibilità dell'azione penale dovuta a difetto di querela, ed ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 618 c.p.p., comma 1-bis.

Cassazione penale sez. V, 24/05/2022, (ud. 24/05/2022, dep. 25/05/2022), n.20541


RITENUTO IN FATTO

1. Nell'interesse di P.L. viene proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza dell'08/04/2021 con la quale il Giudice di pace di Foggia ha dichiarato non doversi procedere, per difetto di querela, nei confronti P.A., per il reato di diffamazione contestatole come commesso in danno del primo.


2. In particolare, il ricorrete lamenta violazione di legge e vizi motivazionali, rilevando che, nell'atto di denuncia - querela presentato in data 14/07/2017, era stata esplicitamente manifestata la volontà di punizione.


3. Sono state trasmesse, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8, conv. con L. 18 dicembre 2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa Sabrina Passafiume, la quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.


CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo tema da affrontare riguarda l'ammissibilità del ricorso immediato. Infatti, sussiste la legittimazione della parte civile a proporre appello avverso i capi della sentenza di condanna concernenti l'azione civile, in quanto il testo novellato dell'art. 576 c.p.p., ad opera della L. n. 46 del 2006, art. 6, prevedendo una generica legittimazione della parte civile ad impugnare, non limita detto potere al solo ricorso per cassazione né esclude espressamente o per implicito l'appello, sicché può essere inteso nel senso che è consentita ogni forma di impugnazione ordinaria (Sez. 5, Sentenza n. 6756 del 16/10/2014 - dep. 2015, p.c. in proc. Alfieri, Rv. 262724 - 01).


Sebbene i vizi dedotti siano indicati dal ricorrente come violazione di legge e "contraddittorietà, manifesta illogicità ovvero apparente o carente motivazione della sentenza impugnata", il tema di fondo posto dal primo è che nell'atto da lui presentato presso la Procura della Repubblica di Bergamo in data 14/07/2017, per due volte ha chiesto la punizione del colpevole e tale profilo non è stato oggetto di alcun esame da parte del giudice di pace.


In tali termini ricostruiti la doglianza, deve ritenersi che essa, nella sostanza della sua articolazione, attraverso una razionale interpretazione della volontà manifestata (v., al riguardo, i principi affermati da Sez. 2, n. 17297 del 13/03/2019, Sezze, Rv. 276441 - 01) anche attraverso la contestuale censura di violazione dell'art. 120 c.p., esprima la denuncia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), di una inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità (art. 125 c.p.p., comma 3), con conseguente ammissibilità del ricorso immediato, ai sensi dell'art. 569 c.p.p..


E, in effetti, da un preliminare scrutinio dell'atto de quo - e salve le valutazioni delle Sezioni Unite - emerge una esplicita e rinnovata manifestazione della volontà di punizione da parte del P., a proposito della quale si registra l'assoluto silenzio della sentenza impugnata che assertivamente ne nega l'esistenza.


2. Ciò posto, secondo le Sezioni Unite, la parte civile è priva di interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato per improcedibilità dell'azione penale dovuta a difetto di querela, trattandosi di pronuncia penale meramente propessuale priva di idoneità ad arrecare vantaggio al proponente ai fini dell'azione civilistica (Sez. U, n. 35599 del 21/06/2012, p.c. in proc. Di Marco, Rv. 253242 - 01).


La soluzione delle Sezioni Unite Di Marco muove da considerazioni generali dedicate all'interesse ad agire, rilevando che esso deve essere apprezzabile non solo in termini di attualità ma anche di concretezza: in particolare, l'interesse deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione del contesto pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa rispetto a quella determinatasi con la pronuncia giudiziale. D'altro canto, la concretezza dell'interesse è ravvisabile non solo quando la parte, attraverso l'impugnazione, si riprometta di conseguire effetti processuali diretti vantaggiosi, ma anche quando miri ad evitare conseguenze extrapenali pregiudizievoli ovvero ad assicurarsi effetti extrapenali più favorevoli, come quelli che l'ordinamento fa derivare dal giudicato delle sentenze di condanna o di assoluzione dell'imputato nei giudizi di danno (artt. 651 e 652 c.p.p.) o in altri giudizi civili o amministrativi (art. 654 c.p.p.). In altre parole, si palesano rilevanti, nei riguardi della parte civile, ai fini dell'interesse ad agire, tutte le conseguenze configurabili, anche extrapenali, che possono comunque influire in modo a lei favorevole, nel giudizio di accertamento della responsabilità civile del prevenuto.


Siffatta soluzione è stata ritenuta coerente con la regola, sia pure nell'ambito della riconosciuta unitarietà della giurisdizione, della separazione delle giurisdizioni civile e penale con la previsione solo di alcune ipotesi tassative nelle quali il giudicato penale ha efficacia nel giudizio civile su determinati oggetti accertati o soltanto contro determinati soggetti (v. art. 2 c.p.p., art. 3 c.p.p., comma 4, artt. 651,652,653 e 654 c.p.p.).


Sempre nella sentenza Di Marco si sottolinea come l'azione civile inserita nel processo penale assuma carattere eventuale, accessorio e subordinato rispetto all'azione penale, sicché essa deve subire tutte le conseguenze e gli adattamenti derivanti dalla funzione e struttura del processo penale, funzionale all'accertamento dei reati ed alla rapida definizione del processo: e, infatti, si aggiunge, l'esclusione della parte civile dal processo penale, disposta dal giudice (artt. 80 e 81 c.p.p.), non è oggetto di impugnazione, al fine di non impedire appunto il sollecito accertamento della contestazione penale formulata nei confronti dell'imputato.


Ancora, si rileva che la sentenza di non doversi procedere per mancanza di querela ha carattere meramente processuale, non contiene un accertamento mediante prove del fatto storico-reato e si limita a statuire su un aspetto processuale (la non ricorrenza di una condizione di procedibilità) che non consente l'accertamento in fatto.


Sez. U. Di Marco si confrontano con Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008, p.c. in proc. Guerra, Rv. 240815 - 01, ma limitandosi a rilevare che diversa, in tema, è la posizione della parte civile che impugna la sentenza di assoluzione dell'imputato con la formula "il fatto non costituisce reato", statuizione di per sé non preclusiva di azione civile, ma in ordine alla quale l'impugnante ha sicuramente interesse giuridico ad ottenere in sede di appello una statuizione incidentale di responsabilità della controparte con una rinnovata valutazione del fatto reato, in modo difforme rispetto all'accertamento assolutorio del primo giudice.


Nella stessa linea di Sezioni Unite Di Marco, si registrano gli interventi successivi delle sezioni semplici.