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Associazione mafiosa: Come si determina la competenza per territorio?

Approfondimenti

Indice:


1. Premessa

La Cassazione, con la sentenza del 29 settembre 2015, n. 39895, ha preso atto del fatto che, con riguardo all'individuazione della competenza per territorio in relazione ai reati associativi, la giurisprudenza sia stata - almeno in passato - estremamente divisa, essendo enucleatali nel suo ambito orientamenti che evocano almeno tre distinti criteri.


2. Il primo orientamento

Precisamente, secondo un primo approdo interpretativo, si deve avere riguardo al luogo in cui l'associazione si è costituita sostenendosi, in particolare, che il delitto di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), reato di natura permanente, si consuma nel momento e nel luogo di costituzione del vincolo associativo diretto allo scopo comune; ove difetti la prova relativa al luogo ed al momento della costituzione dell'associazione, soccorre il criterio sussidiario e presuntivo del luogo del primo reato commesso o, comunque, del primo atto diretto a commettere i delitti programmati; ove non sia ancora possibile determinare la competenza per territorio secondo le regole innanzi descritte, deve attribuirsi rilievo al luogo in cui fu compiuto il primo atto del procedimento (Sez. 4, sent. n. 35229 del 07/06/2005, Rv. 232081); nel medesimo senso, sempre con riguardo all'associazione ex art. 416 c.p., Sez. 2, sent. n. 26285 del 03/06/2009, Rv. 244666, per la quale "la determinazione della competenza territoriale per il reato associativo è affidata, in difetto di elementi certi in ordine alla genesi del vincolo associativo, a criteri presuntivi che guardano al luogo in cui il sodalizio criminoso si è manifestato per la prima volta, o a quello in cui si sono concretizzati i primi segni di operatività", ragionevolmente utilizzabili come elementi sintomatici della genesi dell'associazione nello spazio; privo di rilievo è, invece, il luogo di consumazione dei singoli reati oggetto del pactum sceleris (così, Sez. 3, sent. n. 35521 del 06/07/2007, Rv. 237397, relativa ad un'associazione d.P.R. n. 73 del 1943, ex art. 291 quater; conformi, Sez. 6, sent. n. 26010 del 23/04/2004, Rv. 229972; Sez. 1, 18/12/1995, omissis, Rv. 203609; Sez. 1, 24/04/2001, omissis, Rv. 219220, per la quale il luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, ai sensi dell'art. 8 c.p.p., comma 3, coincide con il luogo di costituzione del sodalizio criminoso a prescindere dalla localizzazione dei reati fine eventualmente realizzati: in applicazione del principio".


3. Il secondo orientamento

Secondo un secondo indirizzo interpretativo, invece, si deve fare riferimento al luogo in cui l'associazione ha iniziato concretamente ad operare avendo la Corte rilevato, nella pronuncia in argomento, che tale criterio è stato accolto, con riguardo all'associazione ex art. 416 c.p., da Sez. 3, sent. n. 24263 del 10/05/2007, Rv. 237333 ("la competenza per territorio per il reato permanente di associazione per delinquere va attribuita al giudice del luogo in cui la consumazione del reato ha avuto inizio, il quale coincide con il momento in cui l'operatività del sodalizio criminoso divenga esternamente percepibile per la prima volta, non con quello della costituzione del sodalizio"); conformi, Sez. 1, 25/11/1992, omissis, Rv. 192783, per la quale "la competenza territoriale a conoscere dei reati associativi si radica nel luogo in cui la struttura associativa, destinata ad operare nel tempo, diventa concretamente operante e a nulla rileva il sito di consumazione dei singoli delitti oggetto del pactum sceleris", e Sez. 1, sent. n. 45388 del 07/12/2005, Rv. 233359, per la quale, peraltro, qualora non emerga con chiarezza il luogo in cui l'associazione opera o abbia operato, e non sia possibile far ricorso al luogo di consumazione dei reati - fine, trova applicazione l'art. 9 c.p.p., comma 3.


4. Il terzo orientamento

Infine, secondo un terzo filone interpretativo, la competenza territoriale può essere ravvisata in relazione al luogo in cui hanno avuto luogo la programmazione, ideazione e direzione dell'associazione essendo stato constatato, sempre nella pronuncia in esame, come questo criterio sia stato accolto da Sez. 1, 25/11/1996, omissis, Rv. 206261, riguardante plurime associazioni per delinquere ex art. 416 bis c.p., e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, per la quale, al fine della determinazione della competenza per territorio di un reato associativo, occorre far riferimento al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono le attività di programmazione e di ideazione riguardanti l'associazione, essendo irrilevante il luogo di commissione dei singoli reati riferibili all'associazione; tuttavia, qualora ci si trovi in presenza di un'organizzazione criminale composta da vari gruppi operanti su di un vasto territorio nazionale ed estero, i cui raccordi per il conseguimento dei fini dell'associazione prescindono dal territorio, né sono collegati allo stesso per la realizzazione dei suddetti fini, la competenza per territorio in ordine al reato associativo non può essere individuata sulla base di elementi i quali, pur essendo rilevanti ai fini probatori per l'accertamento della responsabilità degli imputati, non risultano particolarmente significativi ai fini della determinazione della competenza territoriale, essendo in contrasto con altri elementi ben più significativi, i quali lasciano desumere che il luogo di programmazione e di ideazione dell'attività riferibile all'associazione non possa essere individuato con certezza.


4. Conclusioni

La soluzione più corretta è quella fatta propria dal primo orientamento.

Secondo la prima tesi interpretativa, dal momento che è stato rilevato che la completa autonomia del reato associativo comporta che l'individuazione del momento e del luogo in cui i singoli soggetti hanno realizzato le condizioni per costituirsi in associazione, rappresenta il criterio generale che deve presiedere alla determinazione della competenza territoriale e quindi, alla fase che precede l'attuazione del piano delinquenziale, quella cioè in cui le intese intersoggettive si sono stabilizzate in un vincolo duraturo, che bisogna avere riguardo, poiché in tale fase si colloca l'inizio della consumazione del reato, rilevante per l'individuazione del giudice competente territorialmente in quanto la fase attuativa del programma, invece, può valere solo a disvelare la trama dei rapporti di cui l'associazione è intessuta e, quindi, a fornire la prova della sua esistenza, tale orientamento nomofilattico trova conferma alla luce di quell'indirizzo interpretativo alla stregua del quale il delitto di cui all'art. 416 c.p. è configurabile anche ove l'attività illecita costituente il fine del sodalizio sia programmata a tempo purché, come verificatosi nella specie, con precostituzione di congrua struttura organizzativa ed in vista della consumazione di un numero non determinato a priori e tendenzialmente indefinito di episodi truffaldini, sia pure nell'arco di tempo prefissatosi dagli associate proprio perché, con questo principio di diritto, viene evidenziato come la costituzione di una consorteria criminale possa configurare il delitto di associazione a delinquere ancor prima che quella consorteria criminale inizi ad operare.

In tale direzione di recente, la Corte di Cassazione ha avuto modo di ribadire che in tema di associazione per delinquere, anche se di tipo mafioso o finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, la competenza territoriale, in caso di connessione con i reati fine, deve essere determinata ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 3, c.p.p., ossia con riferimento al più grave dei reati connessi. Invece, quando si procede per il reato di associazione per delinquere, anche di tipo mafioso o finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, da solo o connesso con reati fine meno gravi di quello associativo, la competenza per territorio deve essere determinata, in base all'articolo 8, comma 3, c.p.p. (Cass., sez. II, 2 agosto 2016 n. 33724).

I giudici della sezione II penale ricordano che a tale riguardo, occorre fare riferimento, dapprima, se conosciuto, al luogo in cui i sodali si sono consociati dando vita all'associazione medesima (pactum sceleris), giacché ai fini della consumazione del reato è sufficiente il raggiungimento dell'accordo criminale fra i compartecipi.

Quando, però, non sia possibile individuare il luogo della pattuizione che ha dato vita al reato associativo, la competenza territoriale va individuata, in via gradata, avendo riguardo al luogo in cui l'operatività dell'associazione si è manifestata per la prima volta, prima ancora della commissione dei reati fine (individuazione di una base operativa, di un centro decisionale, di un luogo di incontro): l'articolo 8, comma 3, c.p.p., infatti, per il reato permanente, quale è quello associativo, valorizza, per stabilire la competenza, il luogo in cui la consumazione ha avuto inizio.

Se anche tale criterio è insufficiente, in via ulteriormente residuale, l'individuazione del giudice territorialmente competente dovrà avvenire avendo riguardo al luogo in cui è stato commesso il primo reato fine, e ciò sempre avendo riguardo alla menzionata regola dettata dall'articolo 8, comma 3, c.p.p., che valorizza il momento iniziale della consumazione. Per dare concretezza all'indicazione normativa, secondo la Cassazione, molteplici possono essere gli elementi fattuali valorizzabili, desunti, ad esempio, dal raggiungimento dell'accordo illecito, dal rinvenimento di un covo dell'associazione, di depositi di armi o munizioni o di attrezzature utili alla commissione dei reati programmati, ovvero, nelle associazioni più strutturate, in cui sia possibile ravvisare l'esistenza di una vera e propria cupola, dal luogo fisico in cui l'associazione si riunisce e assume le proprie decisioni operative. Tali elementi, a prescindere dal tempo in cui sono scoperti o accertati, prevalgono sul luogo di commissione dei singoli reati fine riferibili all'associazione, perché il sodalizio prende vita già solo con il raggiungimento dell'accordo criminale fra i compartecipi.

Peraltro, quando si procede per reato associativo che rientri nel novero di quelli indicati nell'art. 51, comma 3 bis c.p.p., e per reati connessi, la competenza territoriale per il primo esercita una "vis attractiva" anche su quella degli altri, sempre che ne sia accertato il luogo di consumazione, sulla base delle regole stabilite negli art. 8 e 9, comma 1, c.p.p. o, quando sia impossibile la loro applicazione, in base a quelle del successivo art. 16, potendosi far ricorso ai criteri sussidiari indicati nei commi secondo e terzo del citato art. 9 solo in via residuale, allorché non possano trovare applicazione quei parametri oggettivi che, garantendo il collegamento tra competenza territoriale e luogo di manifestazione di almeno uno degli episodi che costituiscono la vicenda criminosa, meglio assicurano il principio costituzionale della "naturalità" del giudice, come fisiologica allocazione del processo, fin quando e dove possibile nel locus commissi delicti (Cass., sez. I, 17 marzo 2010, n. 13929; Cass., sez. I, 17 novembre 2009, n. 49627).

Pertanto, l'art. 51, comma 3 bis, cpp, attribuisce competenza all'ufficio del P.M. presso il Tribunale del capoluogo del distretto, nel cui ambito ha sede il giudice competente.

Risulta quindi di immediata comprensione che la norma, per effetto dell'istituzione del P.M. presso la Direzione Distrettuale Antimafia, introduce una deroga alla competenza per territorio all'interno del distretto in favore del Tribunale del capoluogo del distretto stesso. Ma L.P.E.V.ta applicativa del principio ad essa sotteso è ben più ampia: limitatamente ai reati in essa contemplati, la norma prevede in sostanza una deroga assoluta ed esclusiva alle regole sulla competenza per territorio, anche fuori degli ambiti distrettuali, e stabilisce una vis actractiva di essi nei confronti dei reati connessi, che esulino da quella previsione normativa, anche se si palesino di maggiore gravità. La Corte di Cassazione si è già occupata di tale problematica, spiegando quali siano le conseguenze dell'introduzione nel sistema normativo dell'art. 51 co. 3/bis: a) per i reati in esso previsti nell'ambito del distretto v'è deroga ad ogni altro criterio di competenza in favore dell'ufficio del P.M. presso il Tribunale del capoluogo; b) per la distribuzione della competenza del territorio delle Procure dei diversi capoluoghi (D.D.A.) deve aversi riguardo alle regole poste dagli artt. 8 e segg. cpp.; c) analogo principio deve valere per i casi di connessione di procedimenti relativi ai reati di cui al cit. art. 51, avuto riguardo agli artt. 12 e segg; e in particolare all'art. 16; d) la regola posta dal cit. art. 12 si estende anche alla competenza per territorio determinata dalla connessione, con i procedimenti relativi ai reati di cui all'art. 51, di altri procedimenti relativi ad ogni altra specie di reato, consumato o tentato, sia all'esterno sia all'interno del distretto, in cui ha sede l'ufficio del P.M. del capoluogo; e) lo stesso art. 51 stabilisce la competenza funzionale dell'ufficio del P.M. (D.D.A.) del capoluogo del distretto e dei tribunali compresi nello stesso distretto, nel senso che in caso di connessione di procedimenti prevale sempre la competenza del P.M. e dei giudici di cui al cit. art. 51, anche in deroga al dettato dell'art. 16 co. 1° cpp.


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