Appello dichiarato inammissibile per mancanza di nuova elezione di domicilio: la Cassazione chiarisce che basta quella già valida e inequivoca (Cass. pen. n. 19706/25)
- Avvocato Del Giudice

- 30 mag
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1. Premessa
La Corte di cassazione, sezione I penale, è tornata a occuparsi delle conseguenze formali e sostanziali legate alla dichiarazione o elezione di domicilio nell’atto di appello, ex art. 581, comma 1-ter, c.p.p., nel quadro delle modifiche introdotte (e poi abrogate) dalla c.d. riforma Cartabia.
La sentenza n. 19706/2025 affronta una questione delicata: può ritenersi inammissibile un appello per omessa (rinnovata) elezione di domicilio, se quella già presente agli atti è chiara e idonea a garantire le notificazioni?
2. Il caso: dichiarazione di inammissibilità fondata su una lettura formalistica
La Corte di appello di Cagliari aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto dal difensore di Mu.Lu., condannato in primo grado dal Tribunale di Oristano, assumendo che l’atto di impugnazione non contenesse una valida dichiarazione o elezione di domicilio, come richiesto — all’epoca — dall’art. 581, comma 1-ter, c.p.p.
Tale pronuncia aveva determinato l’ordinanza di esecutività della sentenza e la condanna dell’imputato al pagamento delle spese.
3. Il principio di diritto: la lettura sostanzialistica delle Sezioni Unite n. 13808/2024
La Cassazione ha accolto il ricorso dell’imputato, richiamando il principio, già affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 13808/2024, secondo cui, nelle impugnazioni proposte prima del 24 agosto 2024 (data di abrogazione dell’art. 581, comma 1-ter c.p.p.), la dichiarazione o elezione di domicilio non deve necessariamente essere nuova né formalmente unita all’atto, purché inequivoca e idonea a raggiungere lo scopo: ossia permettere la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello.
Nel caso di specie, il difensore aveva chiaramente indicato in apertura dell’atto di appello il domicilio già eletto dall’imputato — domicilio che, peraltro, figurava anche nella sentenza di primo grado.
Inoltre, il processo di primo grado si era svolto in presenza, rendendo non necessario il mandato ad impugnare.
4. Una pronuncia che riafferma la tutela del diritto di difesa
La Corte ha rigettato la visione formalistica seguita dalla Corte di appello, sottolineando che il diritto alla tutela effettiva delle garanzie processuali non può essere subordinato a inutili ripetizioni burocratiche.
L’elezione di domicilio, una volta validamente compiuta e chiaramente richiamata nell’impugnazione, è sufficiente a consentire la corretta instaurazione del giudizio di secondo grado.
La sentenza integrale
Cassazione penale sez. I, 22/05/2025, (ud. 22/05/2025, dep. 27/05/2025), n.19706
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari ha dichiarato inammissibile l'appello presentato dal difensore di Mu.Lu. avverso la sentenza del Tribunale di Oristano del 29/03/2023, ordinandone l'esecuzione e condannando l'imputato al pagamento delle spese processuali. Il provvedimento si fonda sul rilievo dell'assenza di dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen.
2. Ricorre per cassazione Mu.Lu., a mezzo dell'avv. Salvatore Carlo Castronovo, deducendo vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione di legge, con riferimento all'art. 581 comma 1-ter cod. proc. pen., dato che il ricorrente, in primo grado, è stato giudicato in presenza.
3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Sono corrette le conclusioni alle quali è pervenuta la Corte di appello,
quanto alla inesistenza della valida elezione di domicilio da parte dell'appellante, anche con riguardo alla massima di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 6578 del 24 ottobre 2024, quanto all'applicazione della norma ex art. 581 comma 1-ter cod. proc. pen., come modificata dalla c.d. legge Cartabia al caso in esame per le impugnazioni presentate sino al 24/08/2024.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
2. L'atto di appello a firma del difensore del ricorrente reca in esordio l'indicazione che Mu.Lu. "elegge domicilio in M (NU) nella via (omissis)".
La sentenza appellata, a sua volta, reca nell'intestazione l'indicazione del domicilio eletto dall'imputato, che è proprio quello riportato nell'atto di appello dal difensore che ha proposto impugnazione. E nel dare atto dello svolgimento del processo precisa che esso si è svolto in presenza dell'imputato.
Nessun dubbio, quindi, può residuare sul fatto, da un lato, che non fosse richiesto un mandato ad impugnare, richiesto nei casi di processo svoltosi in assenza dell'imputato; dall'altro, che l'atto di appello proposto contenga l'espressa puntuale indicazione del domicilio presso il quale compiere le notificazioni previste dalla legge, anzitutto quella del decreto di citazione per il giudizio di appello.
3. L'atto di appello in esame è stato proposto prima del 24 agosto 2024, giorno in cui è entrata in vigore la legge 9 agosto 2024, n. 114, che ha abrogato la disposizione dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., in forza della quale "con l'atto di impugnazione delle parti privare e dei difensori è depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l'elezione di domicilio, ai fini della motivazione del decreto di citazione a giudizio".
Nonostante l'abrogazione, di tale disposizione occorre tener conto in riguardo alle impugnazioni proposte prima della entrata in vigore della legge abrogatrice, secondo quanto stabilito da S.U. n. 13808 del 24/10/2024.
La sentenza delle Sezioni unite ha chiarito che nella successione temporale delle disposizioni regolatrici dell'atto di impugnazione, e specificamente delle modalità di compimento dell'atto considerato isolatamente nel suo aspetto formale, va fatta applicazione del principio di cui all'art. 11 preleggi, con la conseguenza che, per la verifica di conformità dell'atto alla fattispecie processuale di riferimento, va fatta applicazione della legge vigente al momento in cui l'atto è stato compiuto.
4. Della disposizione normativa appena richiamata non può esser data una lettura formalistica, e quindi non può ritenersi che la parte impugnante fosse onerata, a pena di inammissibilità, dell'incombente del deposito di una nuova dichiarazione o di una nuova elezione di domicilio, necessariamente proveniente, per il caso in esame, dall'imputato appellante.
Come compiutamente argomentato dalla sentenza delle Sezioni unite prima richiamata, non è necessario, per l'imputato che sia stato presente nel giudizio di primo grado, che la dichiarazione o elezione di domicilio si a "nuova", che sia cioè formata successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. La disposizione normativa richiede soltanto che la dichiarazione o l'elezione di domicilio siano idonee al raggiungimento dello scopo voluto dalla legge, appunto da certa e regolare motivazione del decreto di citazione per il giudizio di appello.
Di qui, la conclusione, su cui fonda la presente decisione di annullamento, che la dichiarazione o elezione di domicilio "non deve necessariamente essere materialmente unita all'atto di impugnazione, potendo essere soltanto in esso richiamata, a condizione però che tale richiamo sia chiaro, specifico, inequivoco"; con l'ulteriore precisazione, utile per il caso in esame in cui è il difensore che con lo stesso atto di impugnazione fa richiamo espresso al domicilio già eletto, che "spetta al difensore dell'imputato appellante indicare con chiarezza e in modo inequivoco nell'atto di impugnazione quale sia la dichiarazione o elezione di domicilio da utilizzare per notificare ... il decreto di citazione", ove risultino plurime dichiarazioni o elezioni.
5. Per le ragioni esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Cagliari.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Cagliari.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2025.
Depositata in Cancelleria il 27 maggio 2025.




