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Il ricorso straordinario per errore di fatto non può essere usato per rivalutare la ricostruzione del reato (Cass. Pen. n. 7080/2025)

Con la sentenza n. 7080/2025, la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione ha affermato, in tema di ricorso straordinario per errore di fatto (art. 625-bis c.p.p.), il seguente principio di diritto: non può essere utilizzato per chiedere una nuova valutazione della ricostruzione del reato già effettuata nei giudizi di merito e legittimità.

La decisione conferma che l’errore di fatto deve consistere in una svista percettiva evidente da parte della Corte di Cassazione, e non in una contestazione sulla valutazione delle prove o sulla ricostruzione dei fatti.


Il caso: lesioni al pubblico ufficiale e presunta involontarietà della condotta

L’imputato era stato condannato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni volontarie a seguito di un episodio in cui, durante un controllo, aveva accelerato improvvisamente con l’auto, causando lesioni a un agente che si era sporto all’interno dell’abitacolo.

La difesa ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto ai sensi dell’art. 625-bis c.p.p., sostenendo che la Cassazione:

  • non aveva considerato un video prodotto dalla difesa, che avrebbe dimostrato che il “balzo in avanti” dell’auto era stato involontario, causato dalla rimozione accidentale del piede dal freno;

  • non aveva valutato le dichiarazioni dell’agente operante, che avrebbe confermato la natura accidentale della manovra;

  • aveva dichiarato inammissibile la richiesta di sanzioni sostitutive, ritenendo erroneamente che non fosse stata presentata nei giudizi di merito.


Il principio di diritto stabilito dalla Cassazione

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, per i seguenti motivi.


Il ricorso straordinario per errore di fatto riguarda solo sviste percettive, non valutazioni giuridiche

L’errore di fatto, come definito dalle Sezioni Unite (n. 16103/2002, Basile), si ha solo quando la Corte di Cassazione non ha percepito un elemento decisivo del giudizio a causa di una svista.

Non rientrano nell’errore di fatto le contestazioni sulla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito e legittimità.

Se la decisione si basa su una valutazione motivata, anche se contestabile, non si può parlare di errore di fatto, ma di errore di giudizio, non correggibile con l’art. 625-bis c.p.p.


La valutazione sulla volontarietà della condotta rientra nella discrezionalità dei giudici di merito

Il primo motivo di ricorso era finalizzato a ottenere una rilettura dei fatti, chiedendo alla Corte di Cassazione di riconsiderare la volontarietà della manovra dell’imputato.

Tuttavia, la Cassazione ha ribadito che non possono essere oggetto di ricorso straordinario le valutazioni discrezionali della Corte di legittimità.


L’inammissibilità della richiesta di sanzioni sostitutive era correttamente motivata

La difesa sosteneva che la Cassazione non aveva considerato la richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive, presentata in appello e in udienza.

Tuttavia, dai verbali non risultava alcuna richiesta formale nei giudizi di merito, e quindi la Corte di Cassazione non aveva commesso alcuna svista percettiva.


Conclusioni

Questa sentenza rafforza i limiti al ricorso straordinario per errore di fatto, con implicazioni importanti:

  • non è possibile usare l’art. 625-bis c.p.p. per tentare di ottenere una rivalutazione della ricostruzione del fatto già effettuata nei giudizi di merito e di legittimità;

  • gli avvocati devono prestare attenzione a differenziare un errore di fatto da un errore di giudizio, perché solo il primo può essere corretto con il ricorso straordinario;

  • le richieste di sanzioni sostitutive devono essere formalizzate chiaramente nei giudizi di merito, altrimenti non possono essere valutate nei gradi successivi.


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