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Il reato continuato richiede un disegno criminoso unitario, non semplice contiguità temporale (Cass. Pen. n. 7078/2025)


tribunale

Con la sentenza n. 7078/2025, la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha affermato, in materia di reato continuato, che la mera contiguità temporale o la somiglianza tra reati non basta a configurare un disegno criminoso unitario.

La pronuncia chiarisce i criteri per l’applicazione della continuazione, escludendo che la diversità dei correi, il lungo arco temporale e il contesto criminale differente possano essere superati da una presunta strategia comune dell’imputato.


Il caso: richiesta di applicazione della continuazione tra reati

Il ricorrente aveva chiesto l’applicazione della continuazione tra più condanne ricevute per ricettazione e riciclaggio (artt. 648 e 648-bis c.p.), ottenute in tempi diversi presso le Corti d’Appello di Ancona e Napoli.

La Corte d’Appello di Ancona, in qualità di giudice dell’esecuzione, aveva respinto l’istanza, ritenendo che non vi fosse un programma criminoso unitario, ma una serie di condotte autonome e scollegate tra loro. In particolare:

  • le prime due condanne (2007) riguardavano reati di ricettazione e riciclaggio commessi a un mese di distanza, ma in contesti criminali differenti e con correi diversi;

  • la terza condanna (2012) era relativa a reati commessi cinque anni dopo e con altri soggetti, senza alcun collegamento apparente con i precedenti.

La difesa aveva sostenuto che la somiglianza tra i reati e il metodo operativo dimostrassero un’unica strategia criminale, argomentazione rigettata dalla Corte d’Appello.


Il principio di diritto

La Suprema Corte ha confermato il rigetto dell’istanza, ribadendo che la continuazione tra reati non può essere riconosciuta in assenza di una programmazione unitaria preesistente.

I punti fondamentali della decisione sono:

  • la contiguità temporale tra i reati non è sufficiente: Il solo fatto che i reati siano stati commessi a poca distanza l’uno dall’altro non prova l’esistenza di un unico piano criminoso;

  • serve una programmazione preesistente, che vada oltre la semplice abitualità criminosa.


La diversità dei correi è un indice rilevante

Se i reati sono stati commessi con persone diverse e in contesti differenti, è improbabile che rientrino in un’unica strategia delinquenziale.

La giurisprudenza riconosce che la identità o diversità dei correi è un criterio essenziale per valutare l’esistenza della continuazione (Sez. U, n. 28659/2017, Gargiulo).


Un lungo intervallo temporale tra i reati esclude la programmazione unitaria

Se tra un reato e l’altro passano anni, la presunzione di una pianificazione criminale iniziale diventa altamente improbabile.

Il caso specifico ha evidenziato un intervallo di cinque anni, considerato troppo ampio per sostenere una strategia comune (Sez. 4, n. 34756/2012, Madonia).


L’onere della prova della continuazione grava sul condannato

Chi chiede il riconoscimento della continuazione deve fornire elementi concreti per dimostrare l’esistenza di un medesimo disegno criminoso.

Non è sufficiente invocare la tipologia dei reati, ma occorre dimostrare un legame logico e strutturale tra le condotte.


Conclusione

La sentenza conferma un approccio rigoroso nella valutazione della continuazione tra reati, con importanti implicazioni per l’esecuzione della pena:

  • i giudici dell’esecuzione dovranno basarsi su criteri oggettivi per valutare la programmazione unitaria dei reati, senza limitarsi alla vicinanza temporale o alla somiglianza tipologica;

  • gli imputati che vogliono ottenere la continuazione dovranno fornire prove solide, dimostrando una reale strategia criminale comune ai vari episodi contestati.

La decisione rafforza la distinzione tra criminalità abituale e reato continuato, impedendo che soggetti con condotte reiterate ma non collegate tra loro possano beneficiare di un trattamento sanzionatorio più favorevole.

In conclusione, la sentenza n. 7078/2025 della Cassazione afferma un principio chiaro: il reato continuato richiede un’unità di disegno criminoso effettiva, e non semplici elementi di somiglianza tra le condotte.

Pertanto, senza la prova concreta di una pianificazione iniziale, la continuazione non può essere concessa.


La sentenza integrale



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