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Il reato di traffico di influenze non è configurabile se il mediatore non ha alcun potere effettivo (Cass. Pen. n. 10059/2025)

Con la sentenza n. 10059/2025, la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la condanna di G.M. per il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.), stabilendo che il fatto non sussiste.

La decisione ribadisce che il traffico di influenze non è configurabile quando il mediatore non ha alcuna reale possibilità di influire su un pubblico ufficiale e la mediazione è solo un inganno per ottenere denaro.


Il caso: promessa di influenze per ottenere benefici penitenziari

G.M., detenuto presso il carcere di Busto Arsizio, era stato condannato per traffico di influenze illecite per aver promesso una somma di 3.000 euro a un agente della polizia penitenziaria (D.L.P.) affinché questi intercedesse presso un’educatrice per ottenere una relazione favorevole.

Secondo l’accusa, l’agente aveva accettato la promessa di denaro per garantire un trattamento più favorevole nella valutazione della misura alternativa alla detenzione.

Il Tribunale di Busto Arsizio aveva riqualificato il reato originario di corruzione in traffico di influenze illecite, condannando G.M. a un anno di reclusione.

La Corte d’Appello di Milano aveva confermato la sentenza nel 2024.

La difesa ha impugnato la decisione in Cassazione, sostenendo che:

  • Il fatto non integrava il reato di traffico di influenze poiché l’agente non aveva alcun reale potere sulla decisione della relazione.

  • L’abolitio criminis introdotta dalla riforma del 2024 rendeva il reato insussistente.

  • La condotta doveva piuttosto essere qualificata come truffa, con G.M. vittima dell’inganno.


La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, stabilendo che:

1. Il traffico di influenze illecite richiede un’influenza effettiva sul pubblico ufficiale

La recente riforma dell’art. 346-bis c.p. (legge 9 agosto 2024, n. 114) ha ristretto l’ambito di applicazione del reato, richiedendo che il mediatore abbia effettivamente la capacità di influenzare il pubblico ufficiale.

Non è sufficiente vantare relazioni con un pubblico ufficiale: è necessario dimostrare che esse siano reali e utilizzate intenzionalmente per ottenere un vantaggio illecito.

Nel caso in esame, l’agente di polizia penitenziaria non aveva alcun potere di intervenire sulla decisione dell’educatrice e il suo comportamento non integrava il reato contestato.

2. La promessa di denaro per un’influenza inesistente configura il reato di truffa, non di traffico di influenze

Le Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 19357/2024, Mazzarella) hanno chiarito che, se il mediatore inganna il soggetto pagante senza alcuna reale capacità di influire sul pubblico ufficiale, il reato di traffico di influenze non è configurabile.

In questi casi, il comportamento può al massimo integrare il reato di truffa aggravata (art. 640 c.p.), in cui il pagatore è vittima dell’inganno.

G.M., avendo accettato di pagare senza sapere che l’intermediazione era inesistente, non può essere considerato autore di un reato, ma parte lesa.

La Cassazione ha pertanto annullato la sentenza senza rinvio perché il fatto non sussiste, escludendo qualsiasi responsabilità penale per G.M..

L’abolitio criminis introdotta dalla riforma del 2024 ha ulteriormente ristretto l’ambito di applicazione del reato, rendendo il traffico di influenze non applicabile in casi come questo.


Conclusioni

La sentenza ha affermato in tema di traffico di influenze:

  1. Non è configurabile il reato di traffico di influenze se il mediatore non ha un’effettiva capacità di influire su un pubblico ufficiale.

  2. Se il pagamento avviene per un’influenza inesistente, si tratta di truffa e il pagatore è vittima, non autore del reato.

  3. La recente riforma del 2024 ha ristretto l’ambito del reato, escludendo le situazioni in cui il mediatore si limita a vantare relazioni inesistenti.


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