Criptovalute non dichiarate e reato tributario: quando le plusvalenze in Bitcoin possono portare al sequestro
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Nota a Cass. pen., Sez. III, 28 aprile 2026, dep. 5 giugno 2026, n. 20740
Il principio affermato dalla Cassazione
Le plusvalenze ottenute attraverso operazioni in Bitcoin con finalità speculativa o d’investimento potevano costituire redditi imponibili anche prima dell’entrata in vigore della legge di bilancio 2023.
Secondo la Corte di cassazione, tali proventi erano già riconducibili all’art. 67, comma 1, lett. c-quinquies), TUIR e la loro omessa indicazione in dichiarazione poteva, al superamento delle soglie previste dalla legge, concorrere a integrare il delitto di dichiarazione infedele disciplinato dall’art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000.
L’introduzione della successiva lett. c-sexies), dedicata espressamente alle cripto-attività, non avrebbe dunque creato retroattivamente un nuovo tributo. Avrebbe piuttosto conferito una disciplina autonoma e più precisa a un fenomeno che, almeno quando caratterizzato da una riconoscibile funzione d’investimento, risultava già compreso nel sistema fiscale.
È una decisione destinata ad avere conseguenze significative nei procedimenti riguardanti criptovalute non dichiarate, accertamenti fiscali e sequestri per reati tributari.
Non autorizza, tuttavia, a considerare imponibile qualsiasi movimento registrato sulla blockchain né consente di trasformare automaticamente un’irregolarità dichiarativa in responsabilità penale.
Il caso: plusvalenze in cryptoasset per oltre 531.000 euro
La vicenda esaminata dalla Terza Sezione riguardava un’indagine per dichiarazione infedele. All’indagato veniva contestata l’omessa indicazione, nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2021, di plusvalenze derivanti da operazioni in cryptoasset per oltre 531.000 euro.
L’imposta evasa era stata successivamente quantificata in 138.151,90 euro.
Il giudice per le indagini preliminari aveva inizialmente negato il sequestro.
Il Tribunale di Firenze, accogliendo l’appello del pubblico ministero, aveva invece disposto il vincolo finalizzato alla confisca diretta e, in subordine, per equivalente.
La difesa poneva la seguente questione.
Nel 2021, l’art. 67 TUIR non conteneva ancora una disposizione espressamente dedicata alle cripto-attività. La lett. c-sexies), che oggi include tra i redditi diversi le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da rimborso, cessione, permuta o detenzione di criptovalute, sarebbe stata introdotta soltanto dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Ne derivava, secondo il ricorso, l’impossibilità di attribuire rilievo penale all’omessa dichiarazione di plusvalenze realizzate in un periodo precedente.
Diversamente, una disciplina tributaria sopravvenuta avrebbe finito per estendere retroattivamente l’area della responsabilità penale, in contrasto con i principi di legalità, irretroattività e prevedibilità sanciti dall’art. 25, secondo comma, della Costituzione e dall’art. 2 c.p.
La Cassazione non ha accolto questa impostazione.
Il vero nodo della decisione: quale funzione aveva il Bitcoin?
La parte più importante della pronuncia non risiede nell’affermazione generica secondo cui le criptovalute producono reddito.
Una simile formula sarebbe troppo ampia e, sul piano giuridico, persino fuorviante.
Il ragionamento della Corte muove invece dalla funzione concretamente assunta dal Bitcoin nell’operazione economica.
Già prima della riforma del 2022, la giurisprudenza penale aveva ricondotto la vendita di criptovalute alla disciplina dei prodotti finanziari quando essa fosse proposta come una vera forma d’investimento: impiego di capitale, aspettativa di rendimento e assunzione di un rischio connesso all’oscillazione del valore.
Non è dunque la natura tecnologica dell’asset a risultare decisiva.
Conta l’uso che ne viene fatto.
Quando il Bitcoin è acquistato e successivamente ceduto nell’ambito di un’operazione speculativa, con l’obiettivo di trarre profitto dalla variazione del suo valore, il rapporto economico può generare quel “differenziale positivo” che la previgente lett. c-quinquies) dell’art. 67 TUIR già considerava fiscalmente rilevante.
La legge di bilancio 2023, in questa prospettiva, non avrebbe inventato l’imponibilità delle plusvalenze in criptovalute. Avrebbe dato un nome specifico a una categoria in precedenza riconducibile a una disposizione più generale, disciplinandone con maggiore precisione il calcolo, le minusvalenze, le permute e gli altri profili applicativi.
È questo il passaggio che consente alla Corte di escludere la denunciata retroattività della norma sfavorevole.
La riforma del 2022 non avrebbe creato un nuovo obbligo tributario
La legge n. 197 del 2022 ha inserito nell’art. 67, comma 1, TUIR la lett. c-sexies), comprendendo tra i redditi diversi le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso, cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività.
Il legislatore ha inoltre introdotto una definizione normativa di cripto-attività e dettato disposizioni specifiche per le operazioni compiute prima dell’entrata in vigore della riforma.
Il problema interpretativo era inevitabile: se è stato necessario introdurre una disposizione espressa, significa che prima le plusvalenze non erano tassabili oppure che la nuova norma si è limitata a precisare una tassazione già esistente?
La Cassazione sceglie la seconda soluzione.
Secondo la sentenza, le plusvalenze derivanti dall’impiego speculativo del Bitcoin potevano già essere ricondotte ai rapporti contemplati dalla lett. c-quinquies).
La nuova lett. c-sexies) avrebbe pertanto svolto una funzione di specificazione e riordino, senza trasformare retroattivamente un comportamento fiscalmente neutro in una violazione tributaria.
Questa ricostruzione permette alla Corte di ritenere configurabile, almeno nella fase cautelare, il fumus del delitto di dichiarazione infedele anche rispetto a plusvalenze realizzate nel 2021.
Non basta dire che ogni incremento patrimoniale è imponibile
La sentenza contiene anche una precisazione particolarmente importante sul rapporto tra capacità contributiva e legalità tributaria.
Il Tribunale aveva richiamato l’art. 53 Cost., ricavandone l’idea secondo la quale ogni manifestazione di reddito sarebbe, per sua natura, imponibile. La Cassazione corregge questo passaggio della motivazione.
L’art. 53 Cost. impone che il sistema tributario sia costruito secondo la capacità contributiva, ma non costituisce da solo la fonte di uno specifico obbligo fiscale. Non è sufficiente che un’operazione abbia prodotto ricchezza affinché la sua mancata dichiarazione possa assumere rilievo penale.
Occorre sempre individuare una disposizione di legge capace di ricomprendere quel reddito nel proprio ambito applicativo.
La Corte salva quindi il sequestro attraverso un percorso più rigoroso. Non perché ogni guadagno debba necessariamente essere tassato, ma perché le operazioni speculative contestate sarebbero state già riconducibili alla disciplina vigente nel momento in cui furono realizzate.
La distinzione non è soltanto teorica. Nel diritto penale tributario, il principio di capacità contributiva non può colmare ciò che la legge non ha previsto. La ricchezza economica è un dato; l’obbligo tributario è una qualificazione giuridica. E soltanto quest’ultima può concorrere a delimitare il fatto penalmente rilevante.
La questione ancora aperta: quanto era prevedibile l’obbligo dichiarativo?
La decisione risolve il problema dell’esistenza astratta di una base normativa. Non elimina, tuttavia, tutte le difficoltà relative alla responsabilità penale.
Il delitto di dichiarazione infedele non si esaurisce nella presenza di un reddito non dichiarato. L’art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000 richiede il superamento delle soglie di punibilità e, soprattutto, il dolo specifico di evasione.
Occorre quindi dimostrare che il contribuente abbia consapevolmente indicato elementi attivi inferiori a quelli effettivi allo scopo di evadere l’imposta.
Il punto è particolarmente delicato per le operazioni compiute prima del 2023.
In quegli anni mancava una disposizione nominativamente dedicata alle cripto-attività; le indicazioni amministrative non erano sempre lineari e il trattamento fiscale dipendeva da qualificazioni giuridiche tutt’altro che immediate.
L’esistenza dell’obbligo tributario, ammessa oggi dalla Cassazione, non dimostra da sola che il contribuente fosse consapevole di violarlo.
La complessità della disciplina può incidere sulla prova del dolo e sulla valutazione dell’errore riguardante la normativa fiscale che integra la fattispecie penale.
La prevedibilità della sanzione non è, infatti, un ornamento della legalità. Ne costituisce la dimensione concreta.
Una norma può formalmente esistere e, nondimeno, risultare tanto incerta nella sua applicazione da rendere problematico affermare che il contribuente abbia deliberatamente scelto di evadere.
Per questa ragione, la pronuncia sul sequestro non anticipa necessariamente l’esito del giudizio. Il fumus cautelare e la prova della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio appartengono a piani diversi.
La blockchain registra i movimenti, ma non ne spiega il significato
Uno degli errori più frequenti nelle indagini sulle criptovalute consiste nel confondere la visibilità tecnica di un’operazione con la prova della sua rilevanza fiscale.
La blockchain può documentare che una determinata quantità di asset è stata trasferita da un indirizzo a un altro. Non dimostra, da sola, se vi sia stata una vendita, una permuta, un pagamento, una movimentazione tra portafogli appartenenti alla stessa persona oppure il trasferimento di somme detenute per conto di terzi.
Allo stesso modo, l’esistenza di un account presso un exchange non prova necessariamente la titolarità economica esclusiva di tutti gli asset movimentati.
E l’aumento del valore di mercato del Bitcoin non coincide automaticamente con il realizzo di una plusvalenza imponibile.
Per ricostruire correttamente il reddito occorre individuare il momento e il titolo dell’operazione, il costo di acquisto, il valore di cessione, le commissioni, la provenienza degli asset e l’effettivo beneficiario economico.
È inoltre necessario distinguere gli acquisti speculativi dalla mera detenzione, dall’impiego come mezzo di pagamento e dai trasferimenti interni tra wallet.
La sentenza n. 20740 del 2026 non cancella queste differenze. Al contrario, fondando l’imponibilità sulla funzione d’investimento, rende ancora più importante la ricostruzione concreta di ciascuna operazione.
Quando le criptovalute non dichiarate possono diventare un reato
Una violazione fiscale non coincide necessariamente con un reato tributario.
Perché possa configurarsi la dichiarazione infedele occorre, anzitutto, che sia stata presentata una dichiarazione contenente elementi attivi inferiori a quelli effettivi o elementi passivi inesistenti.
Devono poi risultare superate entrambe le soglie previste dall’art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000 e deve essere provato il fine specifico di evadere le imposte.
Se manca uno di questi presupposti, la vicenda può eventualmente conservare rilievo tributario, ma non integra il delitto.
La distanza tra illecito fiscale e responsabilità penale è ancora più evidente nei procedimenti relativi alle cripto-attività anteriori alla riforma. Non basta individuare una movimentazione consistente o un incremento del valore dell’asset. È necessario dimostrare che sia stata effettivamente realizzata una plusvalenza imponibile, che il relativo importo sia stato calcolato correttamente e che il contribuente l’abbia omessa con consapevole finalità evasiva.
Il diritto penale non può essere ridotto a un algoritmo che trasformi ogni movimento digitale in reddito e ogni reddito non dichiarato in reato.
Il sequestro di Bitcoin e criptovalute
La sentenza è stata pronunciata nell’ambito di un procedimento cautelare reale. La Cassazione non ha dunque accertato definitivamente la responsabilità dell’indagato, ma ha valutato la legittimità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca.
Anche sotto questo profilo è necessaria una ricostruzione particolarmente accurata.
Per qualificare le criptovalute come profitto diretto del reato tributario occorre dimostrare il rapporto richiesto dalla legge tra l’evasione contestata e gli asset sottoposti a vincolo. Quando tale relazione non sia provata, può eventualmente operare la confisca per equivalente, nei limiti del profitto concretamente quantificato e sui beni effettivamente disponibili dell’indagato.
La volatilità degli asset digitali pone inoltre un problema di proporzionalità.
Un sequestro disposto sulla base del valore assunto dalle criptovalute in un determinato momento può diventare rapidamente eccedente a causa delle oscillazioni di mercato. Il valore del vincolo deve quindi essere costantemente rapportato al profitto del reato ipotizzato, evitando che una misura cautelare si trasformi in un’ablazione superiore all’imposta che si assume evasa.
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La sentenza integrale
Cassazione penale sez. III, 28/04/2026, (ud. 28/04/2026- dep. 05/06/2026) - n. 20740
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Firenze, adito ex art. 322-bis cod. proc. pen., ha accolto l'appello del Pubblico ministero avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Firenze del 24 ottobre 2025 - con la quale non era stato convalidato il decreto di sequestro preventivo emesso in caso di urgenza dal Pubblico ministero il 16 ottobre 2025 (con contestuale richiesta di emissione di sequestro preventivo), avente a oggetto valuta virtuale pari a 1,888052.94 bitcoin, ed era stata rigettata anche la richiesta di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta e per equivalente, per l'importo di Euro 138.151,90, presentata il 24 gennaio 2025, con conseguente restituzione della valuta virtuale in favore di Ma.Ro. - e ha disposto il sequestro preventivo, ai fini di confisca diretta e per equivalente, per l'importo di Euro 138.151,90 nei confronti di Ma.Ro..
Dalla lettura dell'ordinanza impugnata emerge che si procede nei confronti del ricorrente per il delitto di cui all'art. 4 D.Lgs. n. 74 del 2000 essendo emerso, sulla base di comunicazione di notizia di reato della Guardia di Finanza del (Omissis), che lo stesso "sarebbe titolare di rapporti in cryptoasset presso gli exchange di criptovalute oggetto di indagine". In particolare, nel corso di attività investigativa è emerso come a carico del Mannino potesse profilarsi il delitto sopra richiamato per l'omessa dichiarazione, in relazione al periodo di imposta anno 2021, di plusvalenze per Euro 531.353,48 derivanti dai suindicati rapporti, cui è conseguita un'imposta evasa pari al 26% di tali plusvalenze, pari a un importo di Euro 120.638,20, successivamente rideterminato, con annotazione del 1 luglio 2024, in Euro 138.151,90.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, a mezzo del difensore di fiducia.
2.1 Con l'unico motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, ex art. 325 cod. proc. pen., violazione di legge costituzionale (quantomeno in relazione agli artt. 3 e 25, comma 2, Cost.), tributaria (in relazione all'art. 3 legge n. 212 del 2000) e penale (in relazione all'art. 2 cod. pen.) "per avere il Tribunale applicato retroattivamente una disposizione sopravvenuta incidente sulla tipicità del reato, ritenendo così indebitamente integrato il furnus commissi delieti".
Deduce, in particolare, dopo aver ricostruito le vicende di un decreto di sequestro probatorio di 1,88805294 di valuta virtuale bitcoin eseguito nei confronti dell'indagato, da ultimo annullato dal Tribunale di Firenze in sede di riesame il 14 ottobre 2025, che: il 24 gennaio 2025 il Pubblico ministero avanzava richiesta di sequestro preventivo per equivalente dell'importo di Euro 138.151,90; il 15 ottobre 2025 il Pubblico ministero emetteva decreto di sequestro preventivo a fini di confisca per equivalente dei medesimi bitcoiny, il 24 ottobre 2025 il GIP del suindicato Tribunale rigettava entrambe le richieste di sequestro preventivo e disponeva la restituzione della valuta virtuale; il 29 ottobre 2025 il Pubblico ministero presentava appello avverso il provvedimento del GIP; il Tribunale, con ordinanza del 3 febbraio 2026, accoglieva l'appello e disponeva il sequestro preventivo, ai fini di confisca diretta e per equivalente, per l'importo di Euro 138.151,90; il Tribunale ha ritenuto integrato il reato di cui all'art. 4 D.Lgs. n. 74 del 2000; tale conclusione è illegittima.
Deduce, poi, che: per quanto concerne il regime di tassazione delle plusvalenze derivanti da cripto-valute all'epoca dei fatti (anno 2021) non sussisteva alcuna previsione legislativa; che tale previsione è stata introdotta solo con l'aggiunta della lettera c-sexies) all'art. 67, comma 1, TUIR da parte della c.d. legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022); l'Agenzia delle entrate ha presumibilmente tentato di colmare il preesistente vuoto legislativo con circolari e atti di interpello; il Tribunale ha individuato nel comma 127 della suindicata legge n. 197 del 2022 la fonte normativa - qualificata dallo stesso come transitoria - che consentirebbe la retroattività della lettera c-sexies) dell'art. 67 TUIR, facendo suo il versante interpretativo offerto dall'Agenzia delle Entrate che nella sua circolare n. 30/E/2023 definisce il suindicato comma 127 come "norma transitoria"; la mera qualificazione di una disposizione come "transitoria" non basta a renderne legittima l'applicazione a fatti pregressi; in forza dell'art. 11 delle preleggi le nuove disposizioni non possono, di regola, travolgere gli effetti di condotte lecitamente poste in assenza di divieti, né possono mutare ex post la qualificazione giuridica di atti compiuti da un cittadino che abbia legittimamente confidato nella disciplina vigente o nell'assenza di vincoli; l'art. 23 Cost. sancisce la riserva di legge per le prestazioni patrimoniali imposte, garantendo che il sacrificio economico del contribuente sia sempre prevedibile e fondato su una base legislativa preesistente; appare paradossale che il Tribunale abbia inteso legittimare la pretesa punitiva ancorandola al principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost.; il perimetro dei limiti all'efficacia nel tempo della disciplina impositiva è presidiato dallo Statuto dei diritti del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212); secondo l'art. 1, comma 2, di tale Statuto le disposizioni tributarie possono avere efficacia retroattiva solo ove qualificate come d'interpretazione autentica; è chiaro che il comma 127 della legge n. 197 del 2022 non ha natura di norma di interpretazione autentica; il tenore letterale di tale disposizione suggerisce la configurazione di una vera e propria presunzione legale assoluta tale da non ammettere prova contraria in contrasto con i principi espressi dalla Consulta in materia di presunzioni assolute.
Deduce, inoltre, che: il Tribunale ha disatteso i limiti sanciti dall'art. 25, comma 2, Cost. e dall'art. 2 cod. pen. operando un'applicazione retroattiva in malam partem del menzionato comma 127; quando l'obbligo impositivo non risulti con precisione da una determinata disposizione, andrebbe in ogni caso esclusa l'incriminabilità della condotta, poiché la sanzione penale non può essere estesa al di là di quanto tassativamente indicato dalla legge penale o extrapenale che sia vigente ratione temporis; la verifica di legittimità della disposizione qualificata dal Tribunale come transitoria deve essere compiuta dalla Corte, eventualmente anche nella forma delle remissione della questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 25, comma 2, Cost.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non merita accoglimento.
2. Nell'ordinanza impugnata, il Tribunale, dopo aver affermato "il principio, direttamente deducibile dalla Costituzione, segnatamente dall'art. 53, per cui nel nostro ordinamento ogni reddito è imponibile, al netto da eventuali esenzioni stabilite da norme di legge", ha ritenuto non condivisibile l'assunto difensivo secondo il quale l'importo conseguito dal ricorrente, proveniente da investimento finanziario in bitcoin nel periodo d'imposta 2021, non dovesse essere soggetto a imposizione fiscale sussistendo un vuoto legislativo, essendo stata introdotta tale imposizione per le plusvalenze realizzate con cripto-attività fino al 31 dicembre 2022 con la "norma transitoria" introdotta con l'art. 1, comma 127, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
3. Come correttamente dedotto dal ricorrente, le cripto-attività sono state oggetto di espressa regolamentazione, ai fini dell'imposizione fiscale, nel D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. In particolare, la lett. c-sexies) del comma 1 dell'art. 67 di tale D.P.R., inserita dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che rientrano nei redditi imponibili "le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di criptoattività, comunque denominate". La disposizione prevede anche quanto segue: "Ai fini della presente lettera, per "cripto-attività" si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga. Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni".
Con l'art. 1, comma 127, della suindicata legge n. 197 del 2022 è stato, inoltre, stabilito che "Le plusvalenze relative a operazioni aventi a oggetto criptoattività, comunque denominate, eseguite prima dell'entrata in vigore della presente legge si considerano realizzate ai sensi dell'art. 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e le relative minusvalenze realizzate prima della medesima data possono essere portate in deduzione ai sensi dell'art. 68, comma 5, del medesimo testo. Ai fini della determinazione della plusvalenza si applica all'art. 68, comma 6, del predetto testo unico".
Quanto alla moneta virtuale e al suo possibile utilizzo sia come mezzo di pagamento sia per finalità di investimento deve rammentarsi che nell'art. 1 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125, la moneta virtuale veniva definita (lett. qq) "la rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizio o per finalità di investimento e trasferta, archiviata e negoziata elettronicamente".
La suindicata disposizione è stata abrogata dal D.Lgs. 5 settembre 2024, n. 129 ("Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2020 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937") che ha inserito nell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 231 del 2007 la lettera m-bis) che richiama per la definizione di cripto-attività il predetto regolamento (UE) 2023/1114.
Deve, poi, ricordarsi che questa Corte, con diverse sentenze (Sez. 4, n. 29649 del 16/05/2024, Dalle Mole, n.m.; Sez. 5, n. 37767 del 17/05/2023, Munaretto, n.m.; Sez. 2, n. 44378 del 26/10/2022, Melis, Rv. 284124 - 01; Sez. 2, n. 44337 del 10/11/2021, Stanzani, non massimata; Sez. 2, n. 26807 del 17/09/2022, De Rosa, Rv. 279590 - 01), ha affermato, in tema di intermediazione finanziaria, l'applicabilità alla commercializzazione di bitcoin come forma di investimento degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di strumenti finanziari, di cui agli artt. 91 e seguenti del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la cui omissione integra il reato di cui all'art. 166, comma 1, lett. c), del predetto D.Lgs.
Ciò posto, salvi gli approfondimenti in ordine alle modalità del fatto-reato di competenza dei giudici di merito, non essendovi ragioni per dissentire dall'orientamento di questa Corte che riconduce le cripto-valute agli strumenti o prodotti finanziari nel caso specifico di loro utilizzo per finalità di investimento, espresso anche con sentenze pronunciate anteriormente al fatto-reato per cui si procede, deve rilevarsi che anche prima dell'introduzione dell'art. 67, comma 1, lettera c-sexies), del D.P.R. n. 917 del 1986 le plusvalenze o gli altri proventi derivanti da operazioni con finalità speculative aventi a oggetto bitcoin rientravano nello spettro delle operazioni imponibili ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera c-quinquies), del predetto D.P.R. 917 del 1986, avente a oggetto, come la precedente lettera c-quater), l'imposizione fiscale per gli strumenti finanziari. Pertanto, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, il comma 127 dell'art. 1 della legge n. 197 del 2022, con riferimento all'impiego di criptovaluta con finalità di investimento, non comporta un obbligo impositivo non precedentemente previsto e non è configurabile violazione degli artt. 3 e 25, comma 2, Cost. che imponga di sollevare questione di legittimità costituzionale. Con la nuova formulazione dell'art. 67 del D.P.R. n. 917 del 1986 si è, in altri termini, inteso regolamentare, con maggiore dettaglio, contemplando anche le minusvalenze e l'ipotesi della permuta di cripto-valute, un obbligo impositivo comunque ricavabile dal Testo unico sui redditi. Il suindicato comma 127 è, dunque, norma transitoria che regola il passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina.
3. Alla stregua delle considerazioni in diritto che precedono, che rettificano, ex art. 619 cod. proc. pen., quelle contenute nell'ordinanza impugnata, il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 28 aprile 2026.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2026.










































