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Competenza per connessione: per l'individuazione del reato più grave si tiene conto della pena al momento dell'esercizio dell'azione penale (Cass. pen. n.6988/24)


Competenza penale

La massima

Ai fini della determinazione della competenza per territorio in caso di procedimenti connessi, l'individuazione del reato più grave, ai sensi dell'art. 16, comma 1 e 3, cod. proc. pen., va effettuata con riferimento alla misura della pena vigente per il suddetto reato al momento dell'esercizio dell'azione penale.


La sentenza integrale

Cassazione penale sez. I, 30/01/2024, (ud. 30/01/2024, dep. 15/02/2024), n.6988

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 9 agosto 2023 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma, richiesto dal locale Procuratore della Repubblica dell'emissione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Ca.An., indagato in ordine ai reati di atti persecutori e violenza carnale in danno di An.Ar., rigettava la richiesta sul presupposto della propria incompetenza per territorio e della carenza del requisito dell'urgenza di provvedere.

2. Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Lecce con ordinanza in data 6 dicembre 2023, richiesto a sua volta dal Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale, che aveva ricevuto gli atti dall'ufficio requirente di Roma, dell'emissione del provvedimento di acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico in relazione ad una utenza d'interesse investigativo per il procedimento a carico di Ca.An., indagato per i medesimi reati già individuati dal pubblico ministero di Roma, sollevava conflitto negativo di competenza per territorio, rimettendo gli atti per la decisione alla Corte di cassazione.

3. Nell'assenza di richieste provenienti dalle parti ai sensi dell'art. 23 D.l. n. 137/2020, la trattazione del procedimento si è svolta per iscritto.


CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il conflitto negativo di competenza è ammissibile in rito per avere entrambi i giudici in contrasto ricusato contemporaneamente di prendere cognizione del medesimo procedimento iscritto a carico dell'indagato Ca.An. per identici reati, con ciò determinando una stasi del suo corso, richiedente l'intervento decisorio di questa Suprema Corte.

1.1 Va premesso che a carico del predetto indagato in entrambe le sedi processuali di Roma e Lecce sono state elevate in via provvisoria le imputazioni di atti persecutori di cui all'art. 612-bis cod. pen. (capo 1) e di violenza carnale cui agli artt. 609-bis e 609-ter n. 5-quater cod. pen. (capi 2 e 4), alle quali nel procedimento pendente presso il Tribunale di Lecce si sono aggiunti due addebiti di lesioni personali (capi 3 e 5), in relazione a condotte criminose commesse tutte in danno della medesima vittima.

1.2 II Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma, pur avendo limitato nel dispositivo della propria ordinanza la statuizione resa al solo rigetto della richiesta di applicazione di misura custodiate nei confronti dell'indagato, in motivazione ha riscontrato in via prioritaria la carenza di competenza territoriale “dovendosi ritenere, nella connessione tra i reati, più grave (per modalità, intensiva ed effetti della violenza sessuale) quello di cui al capo 4), commesso il 29.6 u.s. in Gallipoli”. Tale rilievo, sufficiente ad integrare la declinazione della competenza, è stato contrastato da opposta determinazione assunta dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Lecce, per il quale, condiviso il giudizio sul vincolo di connessione tra i reati ascritti aCa.An. e la conseguente necessità di applicare il criterio dettato dall'art. 16 cod. proc. pen., i due fatti di violenza sessuale sono di pari gravità per essere stata elevata per entrambi la aggravante di cui al comma 5-quater dell'art. 609-ter cod. pen., sicché la competenza si è radicata nel luogo di commissione del primo di essi, ossia, secondo la contestazione, in Roma.

2. Osserva il Collegio che il dedotto conflitto negativo di competenza va ricondotto alla previsione di cui all'art. 28, comma 1, cod. proc. pen. e va risolto nei termini esposti dal giudice rimettente.

2.1 E' certamente erroneo il provvedimento adottato dal Giudice del Tribunale di Roma, che ha individuato come connotato da maggiore gravità il fatto di violenza sessuale consumato in Gallipoli alla stregua di un giudizio basato sulle concrete caratteristiche modali dell'episodio criminoso e sugli effetti prodotti. Per contro, questa Corte ha già affermato, e qui ribadisce, che “Ai fini della determinazione della competenza per territorio in caso di procedimenti connessi, l'individuazione del reato più grave, ai sensi dell'art. 16, comma 1 e 3, cod. proc. pen., va effettuata con riferimento alla misura della pena vigente per il suddetto reato al momento dell'esercizio dell'azione penale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto più grave, rispetto ai connessi delitti di corruzione e di peculato, quello di corruzione in atti giudiziari, stante la previsione della pena massima per quest'ultimo risultante, al momento della richiesta di rinvio a giudizio, dalla modifica dell'art. 319-ter, comma primo, cod. pen. apportata dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, sebbene la disciplina sanzionatoria “ratione temporis” applicabile fosse quella anteriore alla legge 6 novembre 2012, n. 190) (Sez. 1, n. 348 del 21/04/2017, dep. 2018, Confi comp. in proc. Muto, Rv. 271995; conformi Sez. 6, n. 52550 del 22/11/2016, Leonardi ed altro, Rv. 268689; Sez. 2, n. 39756 del 05/10/2011, Ciancimino Rv. 251190). Per stabilire la competenza territoriale restano dunque irrilevanti l'entità del pregiudizio in concreto arrecato o la maggiore o minore lesività delle condotte, dovendosi fare esclusivo riferimento all'imputazione come delineata all'atto dell'esercizio dell'azione penale ed all'entità della sanzione edittalmente stabilita dal legislatore. E ciò in coerenza col principio generale, già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “La competenza per territorio, nell'ipotesi di reati connessi, si determina avendo riguardo alla contestazione formulata dal pubblico ministero, a meno che la stessa non contenga rilevanti errori, macroscopici ed immediatamente percepibili” (Sez. 1, n. 31335 del 23/03/2018, Confi, comp. in proc. Giugliano, Rv. 273484);

2.2 Per le considerazioni svolte, non potendo individuare, alla stregua dell'accusa elevata dall'ufficio requirente, un episodio di maggiore gravità tra i fatti di violenza carnale, deve farsi riferimento al primo reato commesso, che risulta essere stato consumato in Roma; il conflitto deve allora essere risolto con l'indicazione della competenza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma, cui vanno trasmessi gli atti per il prosieguo.


P.Q.M.

Dichiara la competenza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma, cui dispone trasmettersi gli atti. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto disposto d'ufficio e/o imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2024.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2024.


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