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Il falso aggravato attrae il peculato alla giurisdizione ordinaria: quando il reato comune è più grave di quello militare (Cass. pen. n. 20317/25)

Premessa

La sentenza in commento affronta un articolato conflitto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice militare in relazione a plurime imputazioni di peculato – militare e comune – e falso ideologico in atto pubblico aggravato. Il caso riguarda un Appuntato Scelto dei Carabinieri, imputato per essersi appropriato di somme di denaro versate da cittadini in occasione di violazioni al Codice della Strada, con contestuale falsificazione dei relativi atti.

La pluralità di procedimenti instaurati dinanzi a giudici appartenenti a giurisdizioni diverse ha generato una situazione di stallo processuale, imposta alla cognizione della Suprema Corte per la risoluzione del conflitto.


Fatto

L’imputato, Fa.Al., militare in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di Brindisi, è stato sottoposto a diversi procedimenti per appropriazione indebita di somme ricevute da privati a seguito di violazioni amministrative.

Le condotte contestate sono state ritenute alternativamente qualificabili come:

  • peculato militare ex art. 215 c.p.m.p., da parte della Procura militare di Napoli;

  • peculato comune ex art. 314 c.p. e falso aggravato ex art. 476, comma 2, c.p., da parte della Procura ordinaria di Brindisi e Napoli.

Il conflitto è insorto proprio per la duplicazione delle contestazioni a fronte dei medesimi fatti storici e della diversa prospettiva qualificatoria adottata dai giudici ordinari e militari.

La questione ha riguardato in particolare tre blocchi di imputazioni:

  • Reati di falso aggravato e peculato (capi A–D);

  • Reati di peculato puro (capi E–G), non connessi a falsi;

  • Confluenza procedimentale delle diverse vicende e decisioni frammentate tra più uffici giudiziari.


Decisione della Corte di Cassazione

La Suprema Corte ha ritenuto sussistente un vero e proprio conflitto positivo di giurisdizione, fondato sul fatto che due giudici (ordinario e militare) hanno preso contemporaneamente cognizione degli stessi fatti (art. 28 c.p.p.).

La Cassazione ha operato un distinto vaglio giuridico tra:

  • i reati connessi tra loro da un rapporto teleologico (falso + peculato aggravato), in cui rileva il criterio della maggiore gravità (art. 13, co. 2, c.p.p.), con conseguente attrazione alla giurisdizione ordinaria;

  • i reati autonomi e privi di connessione, per i quali vale il principio di specialità e la giurisdizione resta in capo al giudice militare.

Più nel dettaglio:

  • Capi A), B), C), D): il falso aggravato ex art. 476, co. 2, c.p. (punito più severamente nel minimo rispetto al peculato militare) è stato ritenuto reato più grave ai sensi dell’art. 13, co. 2, c.p.p. Ne consegue che il peculato ad esso teleologicamente connesso è attratto dalla giurisdizione ordinaria, in ragione della connessione con un reato comune più grave.

  • Capi E), F), G): trattandosi di fattispecie di peculato astrattamente identiche a quelle contestate in sede militare (stessi soggetti, stessa condotta), si applica il principio di specialità ex art. 15 c.p. Il peculato militare, in quanto norma speciale rispetto a quella ordinaria, prevale e determina la giurisdizione esclusiva del giudice militare.


Principio di diritto

In presenza di reati comuni e militari, la connessione giurisdizionale ex art. 13, comma 2, c.p.p. opera solo qualora il reato comune risulti più grave – secondo i criteri dell’art. 16, comma 3, c.p.p. – rispetto al reato militare, tenuto conto anche delle aggravanti a effetto speciale. In caso contrario, vale il principio di specialità ai sensi dell’art. 15 c.p., che attribuisce la cognizione del fatto al giudice militare.


La sentenza integrale

Cassazione penale sez. I, 30/05/2025, (ud. 30/05/2025, dep. 30/05/2025), n.20317

RITENUTO IN FATTO


1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Brindisi ha rimesso a questa Corte gli atti del fascicolo contraddistinto dal numero 5187/2023, nel quale è inserita copia degli atti del procedimento n. r.g.n.r. 343/2021 del Tribunale militare di Napoli, al fine della risoluzione del conflitto di giurisdizione, emerso fra lo stesso Tribunale di Brindisi e il Tribunale militare di Napoli.


1.1. Emerge dagli atti come sia nato a carico di Fa.Al. - Appuntato Scelto dei Carabinieri, in servizio presso la Stazione di Brindisi - un primo procedimento relativo al reato di peculato militare, per essersi egli appropriato di somme di denaro ricevute da Ko.Ma. (p.p. distinto al n. r.g.n.r. 343/2021); è stato quindi emesso, il 19/01/2023, un decreto che dispone il giudizio, per tale ipotesi di reato (trattasi del p.p. n. r.g.n.r. 4330/2021).


1.2. Il 12/12/2023, il Pubblico ministero presso il Tribunale militare di Napoli ha chiesto, nei confronti di Fa.Al., il rinvio a giudizio per ulteriori plurimi episodi di peculato militare, per essersi egli appropriato di somme di denaro ricevute da Pa.Fe., nonché da De.Ar. e da Ma.Gi. (il relativo decreto di rinvio a giudizio è stato poi emesso, nell'ambito del p.p. n. 397/2020).


1.3. Il 29/01/2024, il Pubblico ministero presso il Tribunale di Napoli ha chiesto l'emissione di un decreto di giudizio immediato, a carico di Fa.Al., per plurimi episodi di peculato, concernenti somme di denaro ricevute da Pa.Fe., Ca.An., De.Ar., Ma.Gi. e Al.Ma., oltre che per diversi episodi di falso in atto pubblico ex art. 476 secondo comma cod. proc. pen.; tale richiesta è stata accolta il 01/02/2024.


1.4. Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, con provvedimento del 16/02/2024, ha affermato la propria giurisdizione con riferimento ai fatti di cui al procedimento n. 343/2021 (ossia, per quanto inerisce ai fatti relativi al peculato in danno di Ko.Ma., di cui sopra), oltre che con riferimento ai fatti di cui al procedimento n. 5187/2024, pendente dinanzi al giudice ordinario, invitando quindi il Tribunale di Brindisi a declinare la propria competenza.


1.5. Il 28/02/2024, il Tribunale di Brindisi, in composizione collegiale, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, con riferimento al peculato concernente le somme ricevute da Ko.Ma. ed ha trasmesso gli atti al Pubblico ministero presso il Tribunale militare di Napoli.


1.6. Il 05/03/2024, il Pubblico ministero presso il Tribunale militare di Napoli ha presentato una nuova richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Fa.Al., anche in relazione a episodi di peculato militare, concernenti somme di denaro ricevute da Ca.An., Al.Ma. e Le.Di. e tale richiesta è stata accolta, nell'ambito del procedimento n. 434/2024.


1.7. Il 28 marzo 2024, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Brindisi ha emesso un decreto di giudizio immediato nei confronti di Fa.Al., con riferimento al reato di peculato concernente somme ricevute da Le.Di.


1.8. Il 15/10/2024, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale militare di Napoli ha disposto - nell'ambito del p.p. n. r.g.n.r. 343/2021 (vicenda Ko.Ma.) - la riunione a questo di ulteriori due processi, ossia: - il p.p. r.g.n.r. 397/2023 (vicende Pa.Fe., De.Ar. e Ma.Gi.); - il p.p. r.g.n.r. 434/2023 (vicende Ca.An., Al.Ma. e Le.Di.) e, in considerazione del fatto che il G.O. non aveva ancora declinato la propria giurisdizione, ha trasmesso gli atti al Tribunale di Brindisi, per le valutazioni da compiersi sul punto.


1.9. All'udienza tenutasi il 22/11/2024 dinanzi al Tribunale di Brindisi in composizione collegiale, la difesa di Fa.Al. ha chiesto la riunione fra i procedimenti distinti dal numero 5187/2023 (peculati relativi a Pa.Fe., Ca.An., De.Ar., Ma.Gi., Al.Ma. e connessi reati di falso) e dal numero 432/2024 (vicenda Le.Di.), insistendo sull'eccezione di difetto di giurisdizione del G.O.


1.10. Il Tribunale di Brindisi in composizione collegiale ha ritenuto sussistere la propria giurisdizione esclusivamente in ordine al p.p. n. 5187/2023, laddove è contestato non solo il reato di peculato, ma anche quello di falso, aggravato ai sensi del secondo comma dell'art. 476 e dell'art. 61 n. 2 cod. pen. e quindi:


- ha emesso sentenza dichiarativa del difetto di giurisdizione, con riferimento al peculato contestato nel p.p. n. 432/2024;


- ha tenuto conto delle ordinanze emesse dal Giudice militare di Napoli il 16/02/2024 e il 15/10/2024, laddove quest'ultimo aveva reputato sussistente la propria giurisdizione, quanto alle ipotesi di peculato ascritte nel p.p. 5187/2023 (vicende Pa.Fe., Ca.An., De.Ar., Ma.Gi. e Al.Ma.);


- ha ritenuto sussistere - con riferimento al fascicolo contraddistinto dal numero 5187/2023, contenente anche copia degli atti del procedimento numero 343/2021 del Tribunale militare di Napoli - un conflitto ex art. 28 comma 1 lett. a) cod. proc. pen., atteso che un giudice ordinario e un giudice speciale hanno contemporaneamente preso cognizione del medesimo fatto, attribuito alla stessa persona;


- ha fatto riferimento al disposto dell'art. 30 cod. proc. pen. e, consequenzialmente, ha rimesso gli atti a questa Corte, per la risoluzione del rilevato conflitto di giurisdizione.


2. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del Tribunale di Brindisi.


Il Tribunale ha dato atto sia della maggiore gravità del reato comune, sia della connessione tra tale reato e quello di cui all'art. 215 cod. pen. mii. pace, ai sensi del contestato art. 61 n. 2 cod. pen. (in quanto commessi al fine di eseguire i delitti di peculato ivi indicati).


CONSIDERATO IN DIRITTO


conflitto in rito, posto che due giudici (quello ordinario e quello militare) hanno preso conoscenza dei medesimi fatti; deriva da ciò una situazione di stasi processuale, che non potrebbe trovare soluzione, in assenza dell'intervento di questa Corte regolatrice.


2. Viene in rilievo, inoltre, una questione di giurisdizione e non di competenza, potendosi richiamare il dictum di Sez. U, n. 8193 del 25/11/2021, dep. 2022, Bionda, Rv. 282847-01, a mente della quale: "La disposizione di cui all'art. 13, comma 2, cod. proc. pen., relativa alla connessione tra reati comuni e reati militari attiene, in conformità all'art. 103, comma terzo, Cast., a questione di giurisdizione e non di competenza, sicché la sua violazione è deducibile o rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi dell'art. 20 cod. proc. pen.".


La ripartizione delle potestà tra giudice ordinario e giudice militare, infatti, rientra nell'alveo della giurisdizione e non della competenza, in aderenza al dettato costituzionale ex art. 103, comma 3, Cast. ed alla correlata regola codicistica ricavabile dall'art. 620, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., secondo la quale - nel giudizio di legittimità - viene emessa sentenza di annullamento senza rinvio, laddove emerga che il reato non appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.


Diviene operativa, quindi, la disciplina generale ex art. 20 cod. proc. pen., in virtù della quale il difetto di giurisdizione è rilevato - anche di ufficio - in ogni stato e grado del processo.


3. Occorre prendere in esame, in via preliminare, le imputazioni contenute nel procedimento recante il numero 5187/23 ed operare una distinzione, tra i reati di falso aggravato ascritti sub A) e C) della rubrica, che sono rispettivamente connessi alle ipotesi di peculato di cui ai capi B) e D) (connessione ai sensi dell'art. 12 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., in ragione della presenza della circostanza aggravante ex art. 61 n. 2 cod. pen.) e le ulteriori contestazioni ex art. 314 cod. pen. - sussunte sub E), F), e G) della rubrica - in relazione alle quali è carente, invece, la contestazione dell'aggravante teleologica.


3.1. Per ciò che inerisce al primo insieme di imputazioni (ossia, quelle ascritte in rubrica alle lettere che vanno dalla A) alla D)) giova precisare che le appropriazioni contestate a Fa.Al. e riguardanti somme di denaro versate da Pa.Fe. e da Ca.An. (fatti rispettivamente contestati sub B) e D) del p.p. n. 5187/23) sono sovrapponibili alle contestazioni di peculato militare, mosse allo stesso imputato nel p.p. 343/21, al quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale militare di Napoli - in data 15/10/2024 - ha riunito il procedimento recante il numero 397/23 (concernente anche la vicenda Pa.Fe.) e quello distinto dal numero 434/23 (attinente anche alla vicenda Ca.An.).


Deriva da ciò che i medesimi accadimenti fenomenici (ossia, le appropriazioni di cui è imputato Fa.Al. e che sono relative alle somme di denaro versate, in relazione a violazioni del Codice della Strada, da Pa.Fe. e da Ca.An.) sono contestate sia quale peculato ordinario, sia come peculato militare.


3.2. Si deve far richiamo, allora, al criterio fissato dall'art. 13 comma 2 cod. proc. pen., in forza del quale - in presenza di reati comuni e militari - la connessione tra i procedimenti opera esclusivamente allorquando il reato comune sia da considerare più grave di quello militare, avuto riguardo ai criteri fissati dall'art. 16 comma 3 cod. proc. pen., in tal caso radicandosi la potestas iudicandi in capo al giudice ordinario.


In caso. contrario, gli ambiti della giurisdizione ordinaria e di quella militare restano separati, appartenendo al giudice militare la cognizione dei reati militari e al giudice ordinario quella relativa ai reati comuni (Sez. U., 25/10/2005, dep. 2006, Maldera, Rv. 232661-01; Sez. 1, n. 5680 del 15/10/2014, dep. 2015, D'Ambrosia, Rv. 262461-01; Sez. 1, n. 44514 del 28/9/2012, Nacca, Rv. 253825-01; Sez. 1, n. 1110 Del 01/12/2009, dep. 2010, Turano, Rv. 245942-01; Sez. 1, n. 50012 dell'l/12/2009, Confl., comp. in proc. Mollicone, Rv. 245981-01; Sez. 1, 8/11/2007, dep. 2008, Sommer, Rv. 239184-01).


3.3. La giurisprudenza di legittimità ha anche chiarito come la regola indicata dall'art. 16, comma 3, cod. proc. pen. delinei due principi che si rapportano tra loro secondo un criterio di stretta gradualità, che impedisce al criterio subordinato di operare o combinarsi con la regola principale, ove lo stesso si riveli sufficiente per individuare il reato più grave. In primo luogo, si stabilisce il principio secondo il quale la gravità del reato è determinata in ragione della pena più elevata nel massimo o - in caso di parità - della pena più elevata nel minimo, sicché in tutti i casi di pene omogenee per genere, sarà questo il criterio cui fare riferimento.


Dall'altro, viene dettato il criterio subordinato in base al quale - laddove siano previste pene detentive e pene pecuniarie - queste ultime possono avere un peso esclusivamente nell'ipotesi in cui i reati posti in comparazione prevedano una "parità delle pene detentive" (si veda Sez. 1, n. 3695 del 18/05/1999, Cascella, Rv. 213871-01).


3.4. Per risolvere la presente questione, allora, non ci si può attenere al criterio della specialità e risolvere - in base a questa regola dogmatica - il tema del rapporto fra peculato ordinario e peculato militare (cosa che invece accadrà, con riferimento ai peculati sub E), F) e G) del procedimento n. 5187/23, in relazione ai quali non è contestata alcuna connessione con ipotesi di falso); quanto ai fatti di peculato contestati sub B) e D), infatti, è necessario tener conto della connessione con le ipotesi di falso ideologico aggravato, che vengono rispettivamente ascritte ai capi A) e C) della rubrica.


Si deve far riferimento, invece, al criterio fissato dall'art. 13 comma 2 cod. proc. pen. e, nel caso di specie, considerare più grave il delitto di cui all'art. 476 secondo comma cod. pen. (reato che prevede la reclusione da tre a dieci anni), per essere esso - a parità di pena indicata nel massimo - punito più gravemente nel minimo edittale, rispetto all'art. 215 cod. pen. mii. pace (reato, quest'ultimo, punito con la reclusione da due a dieci anni).


Può anche sottolinearsi, sul punto specifico, come al secondo comma dell'art. 476 cod. pen. sia prevista una circostanza aggravante a effetto speciale, di cui si deve tener conto ai sensi dell'art. 4 cod. proc. pen. (si richiama, sul punto, il principio di diritto fissato da Sez. U, n. 18621 del 23/06/2016, dep. 2017, Zimarmani, Rv. 269588-01, che ha così statuito:


"Ai fini della attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario in caso di procedimenti per reati connessi, comuni e militari, la maggiore gravità del reato comune è individuata sulla base delle regole stabilite dall'art. 4 cod. proc. pen., stante il rinvio contenuto nell'art. 13, comma secondo, cod. proc. pen. ai criteri valutabili ai sensi dell'art. 16, comma terzo, cod. proc. pen.; ne consegue che non sono apprezzabili le circostanze aggravanti comuni, ma soltanto quelle ad effetto speciale che importano un aumento di pena superiore ad un terzo").


3.5. Per maggior chiarezza: nel rapporto fra le ipotesi di peculato contestate sub B) e D) della rubrica (rispettivamente, vicende Pa.Fe. e Ca.An.) e le corrispondenti contestazioni di peculato militare formulate nella sede propria militare, dovrebbe astrattamente operare il principio di specialità (sotto meglio enucleato), stante la qualifica soggettiva dell'agente; la connessione teleologica con le ipotesi di falso ideologico aggravato, rispettivamente contestate sub A) e C) impedisce, però, l'operatività di tale criterio, venendo a quel punto in rilievo il rapporto del peculato militare anche con il più grave reato di cui all'art. 476 secondo comma cod. pen.


L'applicazione del canone di riparto dettato dall'art. 13 comma 2 cod. proc. pen., dunque, determina il radicamento della giurisdizione in capo al Giudice ordinario, con riferimento ai reati che vanno da A) a D), ossia i peculati riguardanti le somme versate da Pa.Fe. e da Ca.An. e le rispettive ipotesi di falso ideologico. In relazione a tali fatti, quindi, gli atti dovranno essere rimessi al Tribunale di Brindisi.


4. A difformi conclusioni deve pervenirsi, invece, per ciò che attiene alle tre ipotesi di peculato contestate ai capi E), F) e G), ossia i fatti rispettivamente concernenti l'appropriazione delle somme di denaro versate da De.Ar., da Ma.Gi. e da Al.Ma.;


anche tali fatti sono stati oggetto di plurima contestazione, venendo qualificati tanto alla stregua di un peculato ordinario ex art. 314 cod. pen. (nel p.p. 5187/23), quanto sub specie di peculato militare ai sensi dell'art. 215 cod. pen. mii. pace (nel p.p. n. 397/23, poi riunito ai p.p. nn. 343/21 e 434/24).


4.1. Occorre anzitutto verificare se si sia in presenza - sul punto specifico - di un concorso apparente di norme, fenomeno che impedisce la operatività del meccanismo di connessione tra procedimenti, uno solo essendo il reato giudicato.


La norma che disciplina tale figura dogmatica è l'art. 15 cod. pen., in forza del quale "quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito". Secondo la regola ermeneutica cristallizzata da Sez. U, n. 20664 del 23/02/2017, Stalla, Rv. 269668, nell'ambito del concorso apparente di norme non operano criteri valutativi diversi, rispetto a quello di specialità dettato dall'art. 15 cod. pen., che si basa sulla comparazione della struttura astratta delle fattispecie, al fine di apprezzare l'implicita valutazione di correlazione tra le norme, effettuata dal legislatore (in motivazione, le Sezioni unite hanno menzionato "un ampio e risalente dibattito in dottrina tendente ad ampliare il concorso apparente di norme alle figure dell'assorbimento, della consunzione e dell'ante-fatto o post-fatto non punibile: classificazioni ritenute tuttavia prive di sicure basi ricostruttive, poiché individuano elementi incerti quale dato di discrimine, come l'identità del bene giuridico tutelato dalle norme in comparazione e la sua astratta graduazione in termini di maggiore o minore intensità, di non univoca individuazione, e per questo suscettibili di opposte valutazioni da parte degli interpreti. In particolare, la loro applicazione quale criterio ermeneutico è stata ripetutamente negata dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite per la mancanza di riferimenti normativi che consentano un collegamento di tale ricostruzione alla voluntas legis. La giurisprudenza delle Sezioni Unite risulta invece saldamente fondata sul criterio di specialità, individuato quale unico principio legalmente previsto in tema di concorso apparente, con ampliamento della sua applicazione alle ipotesi di illeciti amministrativi secondo la previsione dell'art. 9 legge 24 novembre 1981, n. 689, che ha imposto la comparazione delle fattispecie astratte, prescindendo dalla qualificazione, penale o amministrativa, degli illeciti posti a raffronto. In tal senso, in maniera coerente, si sono pronunciate ripetutamente le Sezioni unite (Sez. U, n. 1963 del 28/10/2010, dep. 2011, Di Lorenzo, Rv. 248722; Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011, Giordano, Rv. 248865; Sez. U., n. 16568 del 19/04/2007, Carchivi, Rv. 235962; Sez. U, n. 47164 del 20/12/2005, Marino, Rv. 232302; Sez. U, n. 23427 del 09/05/2001, Ndiaye, Rv. 218771; Sez. U, n. 22902 del 28/03/2001, Tiezzi, Rv. 218874), le quali, pur ribadendo l'applicabilità del solo criterio normativo, hanno chiarito che il raffronto deve estendersi anche alle previsioni amministrative, secondo un'evoluzione interpretativa che ha caratterizzato anche la giurisprudenza della Corte EDU, sulla base di una comparazione che si fonda sugli aspetti comportamentali, oggettivi e soggettivi, della fattispecie.").


4.2. Le condotte ascritte al prevenuto quanto alle vicende De.Ar., Ma.Gi. e Al.Ma. - nelle diverse sedi della giurisdizione ordinaria e di quella militare - sono tra loro pacificamente coincidenti; deriva da tale dato la ininfluenza - in relazione a tale porzione della contestazione - della regola processuale dettata dall'art. 13, comma 2, cod. proc. pen., atteso che quest'ultima - nel disciplinare l'ipotesi della connessione - postula che al medesimo soggetto agente vengano contestate plurime fattispecie di reato, delle quali emerga la difformità ontologica e strutturale. I paradigmi normativi azionati, al contrario, contemplano l'identico fatto storico e oggettivo, astrattamente riconducibile a una pluralità di figure tipiche, in quanto capace di costituire reato secondo ciascuna di esse.


La giurisprudenza di legittimità, del resto, si è ripetutamente confrontata con la problematica delle regole applicative del principio della specialità, in sede di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice militare, esprimendo un orientamento al quale questo Collegio intende dare continuità (si vedano le regole ermeneutiche elaborate da Sez. 1, n. 18355 del 06/03/2024, confl. Trib. mii. Napoli e Gup Trib. Avellino in proc. Racchino, n.m.; Sez. 1, n. 56139 del 12/07/2018, confl. Trib. mii. Napoli e Trib. Napoli Nord in proc. Giordano + 1, n.m.; Sez. 1, n. 2834 del 07/05/2018, confl. Corte app. mii. Roma e Corte app. Bari in proc. Sillitti, n.m.; Sez. 1, n. 16928 del 24/01/2018, confl. Gup Trib. Siena e Trib. mii. Roma in proc. Sferra, n.m.; Sez. 1, n. 47009 del 05/12/2007, confl. Gip mii. Napoli e Gip Trib. Napoli in proc. Trotta, n.m.).


Il modello legale del peculato contenuto nel codice penale militare di pace, però, presenta elementi aggiuntivi - quanto al versante della specificazione della condotta tipizzata - rispetto alla figura tipica di cui all'art. 314 cod. pen. Sono tra loro coincidenti, infatti, tanto il presupposto oggettivo della condotta tipica delle due fattispecie incriminatrici (costituito dal fatto che il soggetto attivo del reato abbia - per ragioni del suo ufficio o servizio - il possesso o, comunque, la disponibilità di denaro o di cosa mobile altrui), quanto la condotta tipica, laddove considerata nella sua stretta materialità (condotta integrata dal fatto di appropriarsi di ciò che si possieda o di cui si abbia la disponibilità).


Il criterio discretivo fra le due figure tipiche, allora, è da ricercarsi sia nella qualità dell'agente, dato che la norma contenuta nel codice penale militare di pace esige trattarsi di un "militare incaricato di funzioni amministrative o di comando", sia nel requisito della proprietà del denaro o del bene mobile oggetto di appropriazione, di cui l'art. 215 cod. pen. mii. pace postula la proprietà in capo all'Amministrazione militare.


Fa.Al., dunque, deve essere giudicato - per quanto inerisce alle vicende De.Ar., Ma.Gi. e Al.Ma. - per l'imputazione di peculato militare ex art. 215 cod. pen. mii. pace., rispetto al quale sussiste la giurisdizione del giudice militare. Il giudice ordinario, invece, non ha la giurisdizione sul medesimo fatto, atteso che il reato di peculato ex art. 314 cod. pen. non trova applicazione, laddove si sia in presenza di una fattispecie speciale.


5. Per concludere, quanto al primo gruppo di reati sopra individuati (fatti di falso ideologico aggravato e di peculato, rispettivamente ascritti sub A) - B) e sub C) - D) e tra loro connessi ex art. 61 n. 2 cod. pen.) deve trovare ingresso il principio di riparto della giurisdizione ex art. 13 comma 2 cod. proc. pen., sopra sviscerato, per cui tali imputazioni verranno attratte nella sfera della giurisdizione del giudice ordinario (in questo caso, il Tribunale di Brindisi); le ipotesi di peculato sub E), F) e G) - in relazione alle quali è carente la contestazione dell'aggravante teleologica, rispetto ad ipotesi di falso aggravato - dovranno sottostare, invece, all'operatività del sopra sviscerato principio di specialità e, quindi, dovranno essere ricondotte alla giurisdizione del giudice militare (in questo caso, il Tribunale militare di Napoli).


P.Q.M.


Decidendo sul conflitto, dichiara la giurisdizione del Tribunale di Brindisi con riferimento ai reati di cui i capi A), B), C) e D) del decreto di giudizio immediato del GIP del Tribunale di Brindisi dell'1/2/2024 e dispone trasmettersi gli atti, relativi a detti capi, al Tribunale di Brindisi; dichiara la giurisdizione del Tribunale militare di Napoli con riferimento ai reati di cui ai capi E), F) e G) dello stesso decreto di giudizio immediato e dispone trasmettersi gli atti, relativi a detti capi, al Tribunale militare di Napoli. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 32, comma 2, cod. proc. pen.


Così deciso in Roma, il 30 maggio 2025.


Depositata in Cancelleria il 30 maggio 2025.

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