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Omicidio stradale: Il conducente va assolto solo se il comportamento del pedone era imprevedibile.

Sentenze

Indice:


La massima

Cassazione penale sez. IV, 14/12/2021, (ud. 14/12/2021, dep. 20/12/2021), n.46406

Con la sentenza in argomento, la Suprema Corte ha affermato che, in tema di omicidio colposo, per escludere la responsabilità del conducente per l'investimento del pedone è necessario che la condotta di quest'ultimo si ponga come causa eccezionale ed atipica, imprevista e imprevedibile, dell'evento, che sia stata da sola sufficiente a produrlo.


La sentenza

Fatto

1. La Corte d'appello di Palermo, in data 15 settembre 2020, in riforma della sentenza di condanna emessa in primo grado dal Tribunale di Marsala in composizione monocratica ed in accoglimento dell'appello proposto dal Procuratore della Repubblica, ha condannato D.A. alla pena ritenuta di giustizia, ritenendolo responsabile del delitto di omicidio colposo, con violazione di norme sulla circolazione stradale, a lui contestato come commesso in (OMISSIS) in danno di B.F.A., di anno otto. Al D. è addebitato di avere commesso il fatto alla guida di un motociclo Honda Transalp, mentre percorreva un tratto della (OMISSIS) in direzione di (OMISSIS), a una velocità stimata tra i 72,82 e gli 82 kmh; il fatto si svolgeva in orario serale (h. 21,15) ma non in condizioni di buio notturno, avuto riguardo alla luce naturale presente in quel momento dell'anno e all'illuminazione pubblica. Accadeva che il bambino, mentre attraversava la strada in compagnia del padre A.V., veniva investito dal motociclo condotto dal D. e sbalzato alla distanza di circa 30 metri, morendo per le lesioni riportate. Secondo la sentenza di primo grado, la responsabilità del D. doveva essere esclusa perché, in primo luogo, non risultava credibile che il padre del piccolo B.F. tenesse il figlio per mano (atteso che in tale ipotesi l'impatto avrebbe interessato anche lui, e comunque egli verosimilmente alla vista del motociclo avrebbe tirato il figlio verso di sé), sì che era più verosimile che il bambino avesse attraversato da solo la carreggiata, forse in modo repentino e imprevedibile; in secondo luogo, la velocità del mezzo condotto dal D. non avesse avuto rilievo sul prodursi dell'incidente e dell'evento morte, che ben avrebbe potuto verificarsi anche nel caso in cui il D. avesse tenuto una velocità corretta e consona. La Corte di merito, ribaltando il giudizio assolutorio di primo grado dopo aver proceduto all'esame delle fonti di prova orale indicate in sentenza, ha escluso che l'attraversamento della strada ad opera del bambino fosse avvenuto autonomamente, confermando la versione del padre, secondo il quale egli e il figlio procedevano mano nella mano ed avevano atteso anche il transito di un'autovettura che procedeva in direzione (OMISSIS) - (OMISSIS); ha poi argomentato che in quel tratto di strada il limite di velocità era di 50 kmh (e non di 90 kmh, come sostenuto dal consulente dell'imputato) e che la velocità tenuta dal motociclo era comunque tale che, ove il D. avesse osservato il limite colà vigente, ciò avrebbe potuto consentire ai due pedoni di spostarsi dalla traiettoria del motociclo. 2. Avverso la prefata sentenza d'appello ricorre il D., con atto articolato in due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione in relazione al ribaltamento della decisione assolutoria. In primo luogo, deduce l'esponente che la Corte di merito ha travalicato i limiti di gui all'art. 597 c.p.p., violando il principio parzialmente devolutivo che regola il giudizio d'appello ed in particolare inserendo nel corpo motivazionale una valutazione non oggetto di alcun motivo di appello proposto dal P.M. circa le modalità dell'attraversamento della strada e, più in generale, circa la dinamica dell'incidente. In secondo luogo il giudizio di inverosimiglianza dei giudici dell'appello circa la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale non è stato adeguatamente motivato, con conseguente violazione del dovere di argomentare le ragioni di dissenso rispetto al percorso motivazionale della sentenza di primo grado. In terzo luogo, vi è carenza argomentativa anche in ordine all'assunto secondo il quale una più moderata velocità avrebbe scongiurato l'evento, basato sull'ipotesi che in tal modo il bambino e suo padre avrebbero avuto il tempo di attraversare la strada. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al limite di velocità vigente nel tratto di strada ove avvenne l'incidente: limite di velocità che la Corte di merito determina sulla base di elementi certamente inidonei, non potendosi dire tali né la delibera comunale n. 589/97 che qualificava la zona come "centro urbano"; né il cartello con il limite dei 50 kmh presente nell'opposto senso di marcia (e non visibile dal D.), né infine il cartello presente "a monte" a margine della corsia percorsa dal D., il cui limite perdeva però efficacia per la presenza di intersezioni stradali. Il ricorrente richiama anche le dichiarazioni del tecnico comunale geom. Bonura, secondo il quale il tratto di strada in questione, collocandosi al di fuori del perimetro urbano, doveva considerarsi strada extraurbana.

Diritto

1. Il primo motivo ‘li ricorso è infondato, ponendosi anzi ai limiti della manifesta infondatezza. Sotto il profilo del rispetto del principio devolutivo che regola l'appello, occorre premettere che, ai fini dell'individuazione dell'ambito di cognizione attribuito al giudice di secondo grado dall'art. 597 c.p.p., comma 1, per punto della decisione deve ritenersi quella statuizione della sentenza che può essere considerata in modo autonomo, ma non anche le argomentazioni esposte in motivazione, che riguardano il momento logico e non già quello decisionale del procedimento, con la conseguenza che, per la parte di sentenza suscettibile di autonoma valutazione relativa ad una specifica questione decisa in primo grado, il giudice dell'impugnazione, può pervenire allo stesso risultato sulla base di considerazioni e argomenti diversi o alla luce di dati di fatto non valutati in primo grado, senza con ciò violare il principio dell'effetto parzialmente devolutivo dell'impugnazione (da ultimo Sez. 5, Sentenza n. 29175 del 07/04/2021, Schiraldi, Rv. 281697). Di tal che non assume rilievo alcuno il fatto che il P.M. appellante non avesse fatto espresso riferimento alle modalità di attraversamento del bambino e di suo padre, avendo però censurato nel suo complesso la motivazione della sentenza di primo grado sotto il profilo della dinamica dell'incidente (sia pure soffermandosi in particolare sulla velocità tenuta dal motociclo). Sotto i rimanenti profili, non hanno pregio le censure del ricorrente in ordine alla motivazione della sentenza, che si confronta espressamente con le divergenti argomentazioni della sentenza di primo grado, sia in ordine all'attraversamento della strada da parte del bambino (il fatto che il padre lo tenesse per mano, riferito dal padre A.V., è confermato dal teste oculare (OMISSIS) ed esclude perciò l'improvviso e imprevedibile attraversamento del bambino da solo), sia in ordine al ragionamento controfattuale riferito alla velocità del motociclo, riguardo alla quale è affatto corretto, sul piano metodologico, ipotizzare la condotta doverosa - il cosiddetto comportamento alternativo lecito - e ricavarne la sequenza fattuale che si sarebbe verificata in assenza di decorsi causali alternativi: nella specie, l'elemento posto a base del ragionamento controfattuale della Corte di merito muovendo dall'ipotesi che il D. avesse tenuto un'andatura più moderata è riconducibile a un dato oggettivamente certo e sicuramente rilevante, soprattutto per lo spostamento che i pedoni stessi avrebbero avuto più tempo di effettuare rispetto alla traiettoria del motociclo (a pagina 5 della sentenza impugnata si evidenzia che il consulente di parte civile ha rimarcato che l'attraversamento era stato completato dal bambino all'80%). Di contro, la svalutazione del ragionamento controfattuale operato nella sentenza impugnata si basa su una rielaborazione delle acquisizioni probatorie che è demandata in via esclusiva al giudice di merito e non può trovare spazio nel presente giudizio di cassazione; mentre e', semmai, da ricordare che, in tema di omicidio colposo, per escludere la responsabilità del conducente per l'investimento del pedone è necessario che la condotta di quest'ultimo si ponga come causa eccezionale ed atipica, imprevista e imprevedibile, dell'evento, che sia stata da sola sufficiente a produrlo (da ultimo vds. Sez. 4, Sentenza n. 37622 del 30/09/2021, Landi, Rv. 281929). 2. E' manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso, relativo al limite di velocità operante nel tratto di strada considerato. A prescindere, infatti, dalla considerazione che su ambo le direttrici di marcia vi erano segnalazioni del limite di velocità di 50 kmh, è apodittico affermare che la segnalazione di tale limite sulla corsia di marcia del ciclomotore avrebbe esaurito la sua validità per la presenza di intersezioni (la cui natura peraltro è correlata, dalla sentenza impugnata, ad accessi a immobili privati); ciò che tuttavia appare certo è che il motociclo teneva una velocità compresa fra i 72 e gli 82 kmh in una strada che, peraltro, il bambino aveva già quasi completamente attraversato (con conseguente, più prolungata visibilità per il motociclista) e che viene descritta dalla Corte di merito come "certamente interessata dall'usuale attraversamento di persone in tempo d'estate"; non a caso, più che soffermarsi sul limite di velocità vigente in quel tratto ai sensi dell'art. 142 Cod.Strada, la sentenza impugnata si sofferma correttamente sui principi generali di cui all'art. 141 dello stesso codice, che impongono all'utente della strada una serie di cautele - anche al di là del formale rispetto dei limiti di velocità - avendo riguardo alle circostanze del caso concreto. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2021. Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021

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