a cura della Redazione.
Cassazione penale sez. II, 21/04/2021, (ud. 21/04/2021, dep. 15/06/2021), n.23290
Con la sentenza in argomento, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza della corte di appello di Salerno che aveva subordinato la sospensione della pena all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni di beni conseguiti per effetto del reato.
Nello specifico, la Suprema Corte ha affermato che "il giudice non può subordinare la sospensione condizionale della pena, in difetto della costituzione di parte civile, all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni di beni conseguiti per effetto del reato, perché queste, come il risarcimento, riguardano solo il danno civile e non anche il danno criminale, che si identifica con le conseguenze di tipo pubblicistico che ineriscono alla lesione o alla messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma penale e che assumono rilievo, a norma dell'art. 165 c.p., solo se i loro effetti non sono ancora cessati (Sez. 2, n. 3958 del 18/12/2013, dep. 29/01/2014, Rv. 258045)".
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