In assenza della VINCA il permesso a costruire è illegittimo: va disposto il sequestro preventivo dell’immobile (Cass. Pen. n. 14127/2025)
- Avvocato Del Giudice
- 21 apr
- Tempo di lettura: 2 min

La Corte di Cassazione ribadisce che la mancanza della Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) comporta l’illegittimità del permesso a costruire rilasciato in area tutelata, con conseguente legittimità del sequestro preventivo del manufatto edilizio.
Un principio importante che rafforza il rigore nella tutela del paesaggio e dell’ambiente.
Il fatto
Con ordinanza del 5 settembre 2024, il Tribunale del riesame di Potenza aveva accolto l’istanza di riesame proposta da Me.Em., disponendo il dissequestro di un fabbricato in area sottoposta a vincolo paesaggistico e ricadente nella Rete Natura 2000.
Il Pubblico Ministero aveva contestato molteplici violazioni edilizie e ambientali, in particolare l’assenza della Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA), prescritta dall’art. 5 del D.P.R. 357/1997 per interventi in zone protette. Nonostante tali rilievi, il Tribunale aveva ritenuto valide le autorizzazioni acquisite e la documentazione depositata dall’indagato.
La decisione
La Suprema Corte ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero, ritenendo fondato il motivo concernente l’assenza della VINCA, presupposto imprescindibile per la legittimità del permesso a costruire in aree di rilevante interesse ambientale.
Secondo la Cassazione, il Tribunale del riesame ha erroneamente sovrapposto la disciplina dell’autorizzazione paesaggistica con quella della valutazione di incidenza ambientale, omettendo di rilevare che il permesso a costruire era viziato dalla mancata acquisizione di quest’ultima.
Inoltre, il Collegio ha evidenziato come l'indagato non avesse offerto prova dell’asservimento del fabbricato all’attività agricola, ulteriore requisito richiesto dalla normativa regionale e dagli strumenti urbanistici vigenti.
Il principio di diritto
La mancanza della Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) determina l’illegittimità del permesso a costruire rilasciato per interventi ricadenti in aree della Rete Natura 2000, rendendo legittimo il sequestro preventivo dell’immobile. L’autorizzazione paesaggistica, pur valida, non può surrogare l’omessa VINCA.
Inoltre, in caso di edifici rurali, è necessaria non solo la qualità di imprenditore agricolo del costruttore, ma anche la prova concreta dell’asservimento del fabbricato alle esigenze della coltivazione del fondo.