In forza dell'oramai risalente insegnamento delle Sezioni unite (Sez. U, ord. n. 13687 del 28/01/2003, Berlusconi e aa.), successivamente sempre ribadito, l'istituto della rimessione del processo ha carattere eccezionale, implicando una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e, come tale, comporta la necessità di un'interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la translatio iudicii.
Ne consegue che, da un lato, per grave situazione locale deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo e, dall'altro, che i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa (Sez. U, ord. n. 13687 del 28/01/2003, Berlusconi e aa., Rv. 223638; Sez. 3, n, 24050 del 18/12/2017, dep. 2018, Ierbulla, Rv. 273116; Sez. 2, ord. n. 55328 del 23/12/2016, Mancuso e aa., Rv. 268531; Sez. 3, n. 23962 del 12/05/2015, Bacci e aa., Rv. 263952).
Non costituiscono di per sé una turbativa sullo svolgimento del processo, tale da determinare la rimessione ad altro giudice, le locali campagne di stampa e manifestazioni di piazza (Sez. 1, n. 33165 del 03/07/2019, Mazzega, Rv. 277498; Sez. 3, ord. n. 45310 del 07/10/2009, Picardi e aa., Rv. 245215) ed il pregiudizio effettivo, che si vuole evitare, richiesto dal primo comma dell'art. 45 cod. proc. pen., esclude che la turbativa possa essere solo potenzialmente idonea a produrlo, onde si richiede, rigorosamente, un'incidenza negativa di tal concreta portata da diventare un dato effettivamente inquinante (Sez. 2, n. 2565 del 19/12/2014, dep. 2015, Sigmund, Rv. 262278, che ha tra l'altro escluso che locali campagne di stampa costituissero, in assenza di prova della loro incidenza sulla libera determinazione dei giudici, una grave situazione locale di turbativa dello svolgimento del processo).
Si è in altra occasione aggiunto che neppure ripetuti articoli giornalistici, e persino una vera e propria campagna di stampa, pur continua ed animosa, assumono di per sé rilievo ai fini della translatio iudicii, in mancanza di elementi concreti che rivelino una coeva potenziale menomazione dell'imparzialità dei giudici locali (Sez. 6, n. 11499 del 21/10/2013, dep. 2014, Guerra e a., Rv. 260889).
Sul piano della prova, poi, la richiesta di rimessione del procedimento deve essere fondata su circostanze gravi, tali da legittimare il timore che, per il concorso di una situazione ambientale anomala, la serenità e l'imparzialità dei giudici possano essere seriamente incise e menomate, con compromissione della corretta esplicazione della funzione giurisdizionale, e non può essere giustificata da mere congetture, supposizioni o illazioni ovvero da vaghi timori soggettivi dell'imputato (Sez. 5, n. 41694 del 15/07/2011, Holzeisen, Rv. 251110), sicché non ricorrono gli estremi per la rimessione nel caso di semplice prospettazione di un probabile rischio di turbamento della libertà valutativa e decisoria del giudice, sul fondamento di timori, illazioni e sospetti non espressi da fatti oggettivi né dotati di intrinseca capacità dimostrativa (Sez. 6, n. 11499 del 21/10/2013, dep. 2014, Guerra e a., Rv. 260888; Sez. 6, n. 22113 del 06/05/2013, Berlusconi e aa., Rv. 255375).
Fonte: Cassazione penale sez. III, 29/02/2024, (ud. 29/02/2024, dep. 12/03/2024), n.10248