Stalking: misura cautelare legittima anche per reiterate condotte brevi e non gravi (Cass. pen. n. 11756/2025)
- Avvocato Del Giudice
- 21 apr
- Tempo di lettura: 2 min

La Cassazione conferma che ai fini del reato di stalking è sufficiente anche una breve reiterazione di condotte idonee a provocare ansia o mutamenti di vita nella vittima, respingendo il ricorso contro l'applicazione degli arresti domiciliari.
Premessa
Con la sentenza n. 11756/2025, la Corte di Cassazione, Sezione V Penale, ha rigettato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo, che aveva disposto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per un imputato accusato di atti persecutori in danno della ex compagna. La decisione si fonda sull’adeguata valorizzazione del quadro indiziario e delle esigenze cautelari, confermando l'orientamento secondo cui anche condotte brevi, se reiterate e idonee a destabilizzare la serenità psicologica della vittima, integrano il delitto di stalking.
I fatti di causa
Il Tribunale di Palermo, quale giudice del riesame, aveva accolto l’appello del Pubblico Ministero contro il rigetto da parte del GIP della richiesta di misura cautelare nei confronti di Fe.Vi., accusato di atti persecutori (art. 612-bis c.p.) ai danni dell’ex compagna, Ci.Ma.
Secondo l’ordinanza, la vittima e i suoi familiari erano stati sottoposti a continue minacce e molestie telefoniche, tali da causare ansia e alterazioni delle abitudini di vita. In ragione anche dei precedenti penali gravi dell’indagato (rapina, lesioni personali, porto d’armi), veniva riconosciuto il pericolo concreto di reiterazione del reato.
L’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo:
l’insussistenza dell’evento tipico del reato di stalking (art. 612-bis c.p.);
l’illogicità della motivazione in punto di esigenze cautelari e scelta della misura.
La decisione della Cassazione
La Corte ha rigettato il ricorso, osservando:
Gravità indiziaria: il Tribunale ha correttamente individuato, attraverso gli atti di indagine, una pluralità di condotte assillanti e minacciose che, pur in un arco temporale limitato (quindici giorni), hanno integrato la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice.
Evento tipico: è sufficiente che gli atti persecutori abbiano determinato un effettivo turbamento della serenità della vittima o un cambiamento delle sue abitudini, anche se di portata limitata. È stato accertato che la p.o. aveva effettivamente modificato le proprie frequentazioni per evitare l’indagato.
Misura cautelare: l’applicazione degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico è risultata proporzionata rispetto alla gravità del quadro indiziario e del periculum in mora, desunto anche dai precedenti penali specifici.
La motivazione dell’ordinanza impugnata è stata ritenuta logica, coerente e conforme ai principi consolidati della giurisprudenza di legittimità.
Principio di diritto
Il reato di atti persecutori si configura anche attraverso una breve sequenza di condotte reiterate, idonee a determinare uno stato di ansia o a modificare concretamente le abitudini di vita della vittima, senza necessità di uno stato patologico o di una prolungata durata nel tempo.