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TITOLO 2 - Delle pene

1. Delle specie di pene, in generale


Art. 17.

Pene principali: specie.

Le pene principali stabilite per i delitti sono: 1) la morte; 2) l'ergastolo; 3) la reclusione; 4) la multa. Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono: 1) l'arresto; 2) l'ammenda.


Art. 18.

Denominazione e classificazione delle pene principali.

Sotto la denominazione di pene detentive o restrittive della libertà personale la legge comprende: l'ergastolo, la reclusione e l'arresto. Sotto la denominazione di pene pecuniarie la legge comprende: la multa e l'ammenda.


Art. 19.

Pene accessorie: specie.

Le pene accessorie per i delitti sono: 1) l'interdizione dai pubblici uffici; 2) l'interdizione da una professione o da un'arte; 3) l'interdizione legale; 4) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; 5) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 5-bis) l'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro; (1) 6) la decadenza o la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale (2). Le pene accessorie per le contravvenzioni sono: 1) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte; 2) la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni è la pubblicazione della sentenza penale di condanna. La legge penale determina gli altri casi in cui pene accessorie stabilite per i delitti sono comuni alle contravvenzioni.

(1) Numero inserito dall’art. 5, comma 1, della L. 27 marzo 2001, n. 97 (2) Numero così modificato dall’art. 93, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.


Art. 20.

Pene principali e accessorie.

Le pene principali sono inflitte dal giudice con sentenza di condanna; quelle accessorie conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa.


Art. 20-bis. Pene sostitutive delle pene detentive brevi (1)

Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, le pene sostitutive della reclusione e dell'arresto sono disciplinate dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e sono le seguenti:

1) la semilibertà sostitutiva;

2) la detenzione domiciliare sostitutiva;

3) il lavoro di pubblica utilità sostitutivo;

4) la pena pecuniaria sostitutiva.

La semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva possono essere applicate dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a quattro anni.

Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo può essere applicato dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a tre anni.

La pena pecuniaria sostitutiva può essere applicata dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a un anno.

(1) Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022, aggiunto dall'art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199.


2. Delle pene principali, in particolare


Art. 21.

Pena di morte. (1)

(...)

(1) L'articolo che così recitava: "La pena di morte si esegue, mediante la fucilazione, nell'interno di uno stabilimento penitenziario ovvero, in un altro luogo indicato dal ministro della giustizia. L'esecuzione non è pubblica, salvo che il ministro della giustizia disponga altrimenti" è stato abrogato dall'art. 1, D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, che ha sostituito la pena di morte con l'ergastolo. Codice Penale.


Art. 22.

Ergastolo.

La pena dell'ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno. Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al lavoro all'aperto.


Art. 23.

Reclusione.

La pena della reclusione si estende da quindici giorni a ventiquattro anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno. Il condannato alla reclusione, che ha scontato almeno un anno della pena, può essere ammesso al lavoro all'aperto.


Art. 24.

Multa.

La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 50 (1), né superiore a euro 50.000. (2) Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da euro 50 a euro 25.000. (3)

(1) Le parole: ”non inferiore a euro 5” sono state così sostituite dall’art. 3, comma 60, della L. 15 luglio 2009, n. 94 (2) Le parole: “né superiore a euro 5.164” sono state così sostituite dall’art. 3, comma 60, della L. 15 luglio 2009, n. 94 (3)Le parole: “da euro 5 a euro 2.065” sono state così sostituite dall’art. 3, comma 60, della L. 15 luglio 2009, n. 94


Art. 25.

Arresto.

La pena dell'arresto si estende da cinque giorni a tre anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati o in sezioni speciali degli stabilimenti di reclusione, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno. Il condannato all'arresto può essere addetto a lavori anche diversi da quelli organizzati nello stabilimento, avuto riguardo alle sue attitudini e alle sue precedenti occupazioni.


Art. 26.

Ammenda.

La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 20 (1) né superiore a euro 10.000. (2)

(1) Le parole: “non inferiore a 2 euro” sono state così sostituite dall’art. 3, comma 61, della L. 15 luglio 2009, n. 94 (2) Le parole: “né superiore a euro 1.032” sono state così sostituite dall’art. 3, comma 61, della L. 15 luglio 2009, n. 94


Art. 27.

Pene pecuniarie fisse e proporzionali.

La legge determina i casi nei quali le pene pecuniarie sono fisse e quelli in cui sono proporzionali. Le pene pecuniarie proporzionali non hanno limite massimo.


3. Delle pene accessorie in particolare


Art. 28.

Interdizione dai pubblici uffici.

L'interdizione dai pubblici uffici è perpetua o temporanea. L'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato: 1) del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico; 2) di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e della qualità ad essi inerente di pubblico ufficiale o d'incaricato di pubblico servizio; 3) dell'ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura; 4) dei gradi e della dignità accademiche, dei titoli, delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche; 5) degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico; 6) di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque degli uffici, servizi, gradi o titoli e delle qualità, dignità e decorazioni indicati nei numeri precedenti; 7) della capacità di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, servizio, qualità, grado, titolo, dignità, decorazione e insegna onorifica, indicati nei numeri precedenti. L'interdizione temporanea priva il condannato della capacità di acquistare o di esercitare o di godere, durante l'interdizione, i predetti diritti, uffici, servizi, qualità, gradi, titoli e onorificenze. Essa non può avere una durata inferiore a un anno, né superiore a cinque. La legge determina i casi nei quali l'interdizione dai pubblici uffici è limitata ad alcuni di questi.


Art. 29.

Casi nei quali alla condanna consegue l'interdizione dai pubblici uffici.

La condanna all'ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importano l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici; e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel delitto ovvero di tendenza a delinquere, importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.


Art. 30.

Interdizione da una professione o da un'arte.

L'interdizione da una professione o da un'arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per cui è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'autorità, e importa la decadenza dal permesso o dall'abilitazione, o licenza anzidetti. L'interdizione da una professione o da un'arte non può avere una durata inferiore a un mese, né superiore a cinque anni, salvi i casi espressamente stabiliti dalla legge.


Art. 31.

Condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un'arte. Interdizione.

Ogni condanna per delitti commessi con l'abuso dei poteri, o con la violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, o ad un pubblico servizio, o a taluno degli uffici indicati nel n. 3 dell'articolo 28, ovvero con l'abuso di una professione, arte, industria, o di un commercio o mestiere, o con la violazione dei doveri a essi inerenti, importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione, arte, industria o dal commercio o mestiere.


Art. 32.

Interdizione legale.

Il condannato all'ergastolo è in stato di interdizione legale. La condanna all'ergastolo importa anche la decadenza dalla responsabilità genitoriale. (1) Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni è, durante la pena, in stato d'interdizione legale; la condanna produce altresì, durante la pena, la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori, salvo che il giudice disponga altrimenti. Alla interdizione legale si applicano per ciò che concerne la disponibilità e l'amministrazione dei beni, nonché la rappresentanza negli atti ad esse relativi le norme della legge civile sull'interdizione giudiziale.

(1) Comma così modificato dall’art. 93, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.


Art. 32-bis.

Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (1), nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore. Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio.

(1) Le parole: “direttore generale” sono state così sostituite dalle attuali: “direttore generale e direttore preposto alla redazione dei documenti contabili societari” dall’art. 15, comma 3, lett. a), della L. 28 dicembre 2005, n. 262.


Art. 32-ter.

Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

L'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Essa non può avere durata inferiore ad un anno né superiore a cinque anni. (1)

(1) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. a), L. 27 maggio 2015, n. 69.


Art. 32-quater.

Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. (1)

Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 423-bis, primo comma, 437, 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies, 452-quaterdecies, 501, 501-bis, 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 644, commessi in danno o a vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

(1) Articolo inserito dall'art. 120, L. 24 novembre 1981, n. 689, sostituito dall'art. 21, L. 19 marzo 1990, n. 55 e dall'art. 3, D.L. 17 settembre 1993, n. 369, convertito con L. 15 novembre 1993, n. 461, e modificato dall'art. 7, comma 1, L. 7 marzo 1996, n. 108, dall'art. 6, comma 1, L. 29 settembre 2000, n. 300, a decorrere dal 26 ottobre 2000, dall’art. 1, comma 75, lett. a), L. 6 novembre 2012, n. 190 e, successivamente, dall’art. 1, comma 5, L. 22 maggio 2015, n. 68, a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 1 della medesima L. 68/2015. Infine, il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. c), L. 9 gennaio 2019, n. 3, a decorrere dal 31 gennaio 2019. Infine, il presente articolo è stato così modificato dall’art. 6, comma 1, lett. a), D.L. 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 novembre 2021, n. 155, a decorrere dal 10 settembre 2021.


Art. 32-quinquies.

Casi nei quali alla condanna consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego. (1)

Salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, e 320 importa altresì l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica. (2)

(1) Articolo inserito dall’art. 5, co. 2, della L. 27 marzo 2001, n. 97. (2) Comma così modificato dall’art. 1, comma 75, lett. b), L. 6 novembre 2012, n. 190 e, successivamente, dall’art. 1, comma 1, lett. b), L. 27 maggio 2015, n. 69.


Art. 33.

Condanna per delitto colposo.

Le disposizioni dell'articolo 29 e del secondo capoverso dell'articolo 32 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo. Le disposizioni dell'articolo 31 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo, se la pena inflitta è inferiore a tre anni di reclusione, o se è inflitta soltanto una pena pecuniaria.


Art. 34.

Decadenza dalla responsabilità genitoriale e sospensione dall'esercizio di essa. (1)

La legge determina i casi nei quali la condanna importa la decadenza dalla responsabilità genitoriale. (2) La condanna per delitti commessi con abuso della responsabilità genitoriale importa la sospensione dall'esercizio di essa per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta. (2) La decadenza dalla responsabilità genitoriale importa anche la privazione di ogni diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in forza della responsabilità genitoriale di cui al titolo IX del libro I del codice civile. (2) La sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale importa anche l'incapacità di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore spetti sui beni del figlio, in base alle norme del titolo IX del libro I del codice civile. (2) Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, quando sia concessa la sospensione condizionale della pena, gli atti del procedimento vengono trasmessi al tribunale dei minorenni, che assume i provvedimenti più opportuni nell'interesse dei minori.

(1) Rubrica così modificata dall’art. 93, comma 1, lett. c), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. (2) Comma così modificato dall’art. 93, comma 1, lett. c), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.


Art. 35.

Sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.

La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per i quali è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'autorità. La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte non può avere una durata inferiore a tre mesi né superiore a tre anni. (1) Essa consegue a ogni condanna per contravvenzione, che sia commessa con abuso della professione, arte, industria, o del commercio o mestiere, ovvero con violazione dei doveri ad essi inerenti, quando la pena inflitta non è inferiore a un anno d'arresto.

(1) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. c), L. 27 maggio 2015, n. 69.



Art. 35-bis.

Sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

La sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (1), nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore. Essa non può avere una durata inferiore a quindici giorni né superiore a due anni e consegue ad ogni condanna all'arresto per contravvenzioni commesse con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio.

(1) Le parole: “direttore generale” sono state così sostituite dalle attuali. “direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari” dall’art. 15, comma 3, lett. b), della L. 28 dicembre 2005, n. 262.


Art. 36.

Pubblicazione della sentenza penale di condanna.

La sentenza di condanna alla pena di morte (1) o all'ergastolo è pubblicata mediante affissione nel comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l'ultima residenza. La sentenza di condanna è (2) inoltre pubblicata, nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione nel sito è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni. (3) La pubblicazione è fatta per estratto, salvo che il giudice disponga la pubblicazione per intero; essa è eseguita d'ufficio e a spese del condannato. La legge determina gli altri casi nei quali la sentenza di condanna deve essere pubblicata. In tali casi la pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi precedenti. (4)

(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D.Lgs.Lgt. n. 224/1944. (2) Le parole: "per una sola volta, in uno o più giornali designati dal giudice e" sono state soppresse dall'art. 37, comma 18, lett. a), n. 1) del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 coordinato con la legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111. (3) Le parole: “e nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione nel sito è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni.” sono state aggiunte dall’art. 67, comma 1, della L. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009. (4) Le parole: “salva la pubblicazione nei giornali, che è fatta unicamente mediante indicazione degli estremi della sentenza e dell’indirizzo internet del sito del Ministero della giustizia.” sono state aggiunte dall’art. 2, comma 216, della L. 23 dicembre 2009, n. 191 e successivamente abrogate dall'art. 18, lett. a), n. 2) del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 coordinato con la legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111.


Art. 37.

Pene accessorie temporanee: durata.

Quando la legge stabilisce che la condanna importa una pena accessoria temporanea, e la durata di questa non è espressamente determinata, la pena accessoria ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta, o che dovrebbe scontarsi, nel caso di conversione, per insolvibilità del condannato. Tuttavia, in nessun caso essa può oltrepassare il limite minimo e quello massimo stabiliti per ciascuna specie di pena accessoria.


Art. 38.

Condizione giuridica del condannato alla pena di morte. (1)

Il condannato alla pena di morte è equiparato al condannato all'ergastolo, per quanto riguarda la sua condizione giuridica.

(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D.Lgs.Lgt. n. 224/1944.

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