Trattenimento dei migranti: non basta richiamare la sentenza della Corte costituzionale, per l'annullamento servono prove concrete (Cass. Pen. n. 1064/25)
- Avvocato Del Giudice

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Massima
Trattenimento amministrativo – Art. 14 T.U. immigrazione – Art. 6 d.lgs. 142/2015 – Libertà personale – Controllo giudiziario – Sentenza Corte cost. n. 96/2025 – Obbligo di motivazione
In materia di trattenimento dello straniero, la sentenza della Corte costituzionale n. 96 del 2025 non determina una riespansione automatica del diritto alla libertà personale né consente al giudice della convalida di disapplicare la misura sulla base di valutazioni astratte o meramente logiche; il diniego di convalida deve fondarsi su un’analisi rigorosa e puntuale del compendio informativo, con specifico confronto con gli elementi posti a base del provvedimento dell’autorità amministrativa, specie quando si controvertano profili decisivi quali lo stato di salute o la pericolosità sociale del trattenuto.
Cass. pen., sez. I, 9 gennaio 2026, dep. 12 gennaio 2026, n. 1064
Il caso
A seguito della revoca della protezione sussidiaria, disposta dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo per una pluralità di ragioni (uso sistematico di false generalità, commissione di reati, condanne definitive, segnalazione SIS e assenza di radicamento sul territorio), il Questore di Bergamo disponeva il trattenimento del cittadino straniero ai sensi dell’art. 6, comma 2, d.lgs. 142/2015.
Un primo decreto di trattenimento non veniva convalidato dalla Corte di appello di Brescia. Successivamente, il Questore adottava un secondo provvedimento, fondato anche su ulteriori presupposti, che veniva nuovamente non convalidato dalla Corte territoriale.
Il diniego di convalida veniva motivato facendo leva sui principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 96 del 2025, ritenendo insussistenti i presupposti del trattenimento in ragione della presunta fragilità psico-fisica del cittadino straniero e della sostanziale continuità informativa rispetto al precedente provvedimento già non convalidato.
L’Avvocatura generale dello Stato proponeva ricorso per cassazione, denunciando l’erronea applicazione della sentenza della Corte costituzionale, l’omessa valutazione del pericolo di fuga e la mancata considerazione dell’autonomia del secondo decreto di trattenimento.
La Corte di cassazione accoglie il ricorso e annulla senza rinvio il provvedimento di non convalida.
Commento
La pronuncia riveste un rilievo particolare perché interviene in una fase delicata, successiva alla sentenza della Corte costituzionale n. 96 del 2025, chiarendone portata e limiti applicativi.
La Cassazione afferma in modo netto che la decisione della Consulta, pur avendo evidenziato le criticità della disciplina del trattenimento amministrativo e rivolto un monito al legislatore, non ha inciso direttamente sulla validità del quadro normativo vigente, né ha introdotto un nuovo paradigma di automatica prevalenza della libertà personale rispetto alla misura del trattenimento.
Il controllo del giudice della convalida resta, dunque, un controllo di legalità e di ragionevolezza, non un sindacato sostitutivo dell’azione amministrativa.In questa prospettiva, la sentenza censura l’operato della Corte di appello che, richiamando in modo estensivo i principi costituzionali, aveva fondato il diniego su valutazioni non adeguatamente ancorate al materiale istruttorio.
Particolarmente significativo è il passaggio relativo allo stato di salute del trattenuto. La Cassazione chiarisce che, quando tale profilo è decisivo, il giudice non può limitarsi a inferenze logiche o a valutazioni di plausibilità, ma deve confrontarsi in modo puntuale con gli accertamenti medici disponibili, dando conto dei criteri seguiti e della loro attendibilità clinica. In assenza di un simile percorso argomentativo, la motivazione risulta carente.
La decisione ribadisce inoltre che, ai fini della valutazione del pericolo per l’ordine pubblico e del rischio di fuga, il giudice deve considerare l’intero compendio informativo: precedenti penali, procedimenti pendenti, segnalazioni di polizia, misure preventive e provvedimenti dell’autorità giudiziaria. L’omessa considerazione di tali elementi integra un vizio rilevante.
In definitiva, la sentenza riafferma un principio di equilibrio:la tutela della libertà personale resta centrale, ma non può tradursi in una disapplicazione giudiziaria della disciplina del trattenimento, né in una compressione ingiustificata delle prerogative dell’autorità amministrativa, soprattutto in assenza di un intervento legislativo che modifichi il quadro normativo.
La pronuncia rappresenta quindi un punto fermo nel chiarire che la sentenza della Corte costituzionale n. 96/2025 non legittima automatismi liberatori, ma impone — a giudici e amministrazione — un surplus di motivazione e di rigore, ciascuno nel proprio ambito di competenza.
La sentenza integrale
Cassazione penale sez. I, 09/01/2026, (ud. 09/01/2026- dep. 12/01/2026) - n. 1064
RITENUTO IN FATTO
Occorre premettere che Ka.Ah. faceva ingresso nel territorio italiano il 27 maggio 2018, attraverso l'Hotspot per migranti di Augusta, sotto la falsa identità di Do.Ah.
Successivamente, il 21 giugno 2018, Ka.Ah. formalizzava una domanda di asilo allo Stato italiano, a seguito della quale gli veniva concessa la protezione sussidiaria.
La protezione sussidiaria riconosciuta ad Ka.Ah. veniva revocata con provvedimento della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo del 31 maggio 2025, sulla base di una pluralità di elementi, tra i quali l'uso sistematico di generalità false; la commissione di numerosi reati; la condanna definitiva, riportata il 21 giugno 2021, per i delitti di furto aggravato e falsa attestazione; la segnalazione del ricorrente, da parte del Sistema Informativo Schengen, come soggetto pericoloso per l'ordine pubblico; l'assenza di legami lavorativi o familiari stabili nel territorio italiano.
Alla revoca della protezione sussidiaria concessa ad Ka.Ah. faceva seguito un primo provvedimento di trattenimento, disposto dal Questore di Bergamo il 19 novembre 2025, ex art. 6, comma 2, lett. b) e c), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, che la Corte di appello di Brescia non convalidava con decreto del 21 novembre 2025.
Il Questore di Bergamo, quindi, con decreto del 24 novembre 2025, emetteva un secondo provvedimento di trattenimento di Ka.Ah., disposto ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. b), c) e d), D.Lgs. n. 142 del 2015, n. 142, che, anche in questo caso, la Corte di appello di Brescia non convalidava con decreto del 27 novembre 2025.
Quest'ultimo decreto veniva giustificato dalla Corte di appello di Brescia alla luce dei principi affermati nella sentenza della Corte costituzionale 2 luglio 2025, n. 96, che imponevano un controllo rigoroso dei presupposti del provvedimento di trattenimento di un cittadino straniero, ritenuti insussistenti. Nel caso di specie, l'insussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento adottato dal Questore di Bergamo il 24 novembre 2025 derivava dalle condizioni di "fragilità psico-fisica" di Ka.Ah. e dalla circostanza che il precedente trattenimento non era stati convalidato, con decreto del 21 novembre 2025, sulla base dello stesso compendio informativo.
2. Avverso il decreto emesso dalla Corte di appello di Brescia il 27 novembre 2025 l'Avvocatura generale dello Stato di Brescia proponeva ricorso per cassazione, articolando tre censure difensive.
Con il primo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 6 D.Lgs. n. 142 del 2015, 14 T.U. imm., 13 Cost., 23, 27, 30 legge 11 marzo 1953, n. 87, conseguente all'erronea applicazione dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 96 del 2025, che aveva concretizzato, in capo alla Corte di appello di Brescia, un eccesso di potere giurisdizionale.
Si deduceva, in proposito, che il provvedimento con cui non era stato convalidato il decreto di trattenimento emesso dal Questore di Bergamo il 24 novembre 2025 si fondava su un'interpretazione erronea dei principi affermati nella sentenza della Corte costituzionale n. 96 del 2025, che non comportavano una riespansione del diritto alla libertà personale del trattenuto.
Con il secondo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 6, comma 2, lett. b), c) e d) D.Lgs. n. 142 del 2015, 13, comma 4-bis, e 14 comma 1, T.U. imm., conseguente alla ritenuta insussistenza del pericolo di fuga di Ka.Ah., sul quale il decreto del Questore di Bergamo del 24 novembre 2025 si era soffermato diffusamente, richiamando una pluralità di elementi, con cui la Corte di appello di Brescia non si era confrontata, a fronte della loro evidente decisività.
Con il terzo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 6 D.Lgs. n. 142 del 2015, conseguente al fatto che la Corte di appello di Brescia aveva affermato l'assenza di autonomia tra i due decreti di trattenimento -emessi dal Questore di Bergamo nelle date del 19 e del 24 novembre 2025 -, che non consentivano di ritenere socialmente pericoloso Ka.Ah., senza considerare che le due misure erano fondate su presupposti differenti.
Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento del decreto impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto dall'Avvocatura generale dello Stato di Brescia è fondato nei termini di seguito indicati.
2. Osserva il Collegio che la sentenza della Corte Costituzionale n. 96 del 2025, pur riconoscendo le criticità dell'art. 14 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. imm.), derivanti dalle modalità con cui veniva disposto il trattenimento dei migranti presso i centri di permanenza e assistenza per i rimpatri, dichiarava inammissibili le questioni di legittimità sollevate.
La Corte costituzionale, al contempo, rivolgeva un monito al legislatore italiano, auspicando l'introduzione di "una disciplina compiuta che detti, in astratto e in generale per
tutti i soggetti trattenuti, contenuti e modalità delimitativi della discrezionalità dell'amministrazione, in maniera che il trattenimento degli stranieri assicuri il rispetto dei diritti fondamentali e della dignità della persona senza discriminazioni". Si ribadiva, in questo modo, che, ferme restando le problematicità applicative evidenziate, spettava "al legislatore adottare una disciplina che assicuri un'adeguata base legale alle enunciate istanze, tanto più urgente in considerazione della centralità della libertà personale nel disegno costituzionale" (sent. n. 96 del 2025, cit.).
A queste indicazioni ermeneutiche, la Corte di appello di Brescia si conformava, affermando a pagina 6 del provvedimento impugnato, che nella "situazione interpretativa venutasi a creare e in attesa del necessario intervento legislativo, deve essere particolarmente pregnante e approfondita la valutazione del giudice della convalida, che deve anzitutto verificare quanto la assenza di una disciplina sui modi del trattenimento incida negativamente, nel caso concreto all'esame, su diritti fondamentali della persona trattenuta".
3. In questa cornice, la Corte di appello di Brescia evidenziava che la non convalida del decreto emesso dal Questore di Bergamo il 24 novembre 2025 si giustificava alla luce del fatto che dal compendio informativo, richiamato a pagina 8, emergeva, in capo ad Ka.Ah., una "attuale problematica di verosimile dipendenza da abuso di sostanze, con conseguente frequenti alterazioni psichiche, meritevole di approfondimento e presa in carico".
Tuttavia, tali conclusioni appaiono contraddette dal compendio processuale, non tenendo conto del fatto che Ka.Ah., prima dell'ingresso nel Centro di permanenza e assistenza per i rimpatri "Brunelleschi" di Torino, veniva sottoposto a una visita medica, dal cui referto, redatto il 24 novembre 2025, richiamato a pagina 2 del ricorso in esame, emergeva che il trattenuto era vigile, collaborante e non presentava "evidenze di patologia che rendono incompatibile l'ingresso e la permanenza in comunità ristrette e si rileva l'assenza di patologie cronico degenerative o di tipo psichiatrico".
Ne discende che, sulle condizioni di salute di Ka.Ah., che rappresentavano un profilo controverso ma decisivo, l'obbligo motivazionale della Corte di appello di Brescia doveva essere assolto in modo stringente e penetrante, mediante un percorso argomentativo congruo, non riscontrabile nel caso di specie. Attraverso tale percorso occorreva dare conto dei criteri di valutazione applicati per valutare lo stato di salute di Ka.Ah. e della loro rispondenza a parametri clinici consolidati, rispetto ai quali non appare sufficiente l'esclusivo ricorso ad argomentazioni di natura logica, non sorrette da un'adeguata piattaforma conoscitiva.
In questo contesto, le conclusioni alle quali perveniva la Corte di appello di Brescia sulla pericolosità sociale di Ka.Ah., appaiono contrastanti con gli elementi di giudizio su cui risulta fondato il provvedimento del Questore di Bergamo del 24 novembre 2025, che avrebbe imposto una diversa valutazione del compendio informativo.
Occorreva, pertanto, fare riferimento, oltre che alle verifiche mediche richiamate, che andavano correttamente valutate, ai numerosi procedimenti penali, attualmente pendenti nei confronti del cittadino straniero; alla condanna definitiva, riportata da Ka.Ah. il 21 giugno 2021, per i delitti di tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose e falsa attestazione a pubblico ufficiale; al provvedimento di allontanamento dalla casa familiare, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo il 23 novembre 2025; all'avviso orale emesso dal Questore di Bergamo nei confronti del migrante il 24 novembre 2025.
4. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con cui la Corte di appello di Brescia non convalidava il decreto di trattenimento emesso dal Questore di Bergamo il 24 novembre 2025 nei confronti di Ka.Ah.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.Lgs. 196/03 E SS.MM.
Così è deciso, in Roma il 9 gennaio 2026.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2026.




