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Tribunale di Nola - 1999/18 - GM Alessandra Zingales - Sicurezza sul lavoro - Condanna

Tribunale Nola, 13/09/2018, (ud. 13/09/2018, dep. 13/09/2018), n.1999

Giudice: Alessandra Zingales

Reato: articolo 18 c. 1, lett. "g" del D.Lgs 81/08

Esito: Condanna (euro 5.000,00 di ammenda)



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NOLA

GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Il Giudice Monocratico, Dott.ssa Alessandra ZINGALES

Alla pubblica udienza del 13.09.2018 ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento a carico di

F.A.B., nato in Bangladesh il (omissis), residente in Palma Campania

(NA) alla via V.N.

Libero - assente

Difesa d'ufficio dall'avv. del Foro di Nola,

assente, sostituito ex art. 97 - 4° comma dall'avv.

IMPUTATO

1) al reato p. e p. dall'articolo 18 c. 1, lett. "g" del D.Lgs.

81/08 perché, in qualità di titolare e datore di lavoro della

ditta "F.A.B." con sede legale/operativa in Palma Campania alla via

M., ometteva di inviare i lavoratori alle visite mediche previste

dalla sorveglianza sanitaria;

2) al reato p. e p. dall'articolo 18 c. 1, lett. "d" del D.Lgs.

81/08 perché, in qualità di titolare e datore di lavoro della

ditta "F.A.B." con sede legale/operativa in Palma Campania alla via

M., ometteva di provvedere di consegnare ai lavoratori dipendenti i

necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale;

3) al reato p. e p. dall'articolo 36 c. 1 e 37 c. 1 del D.Lgs. 81/08

perché, in qualità di titolare e datore di lavoro della ditta

"F.A.B." con sede legale/operativa in Palma Campania alla via M.,

ometteva di sottoporre il personale a informazione e formazione sui

rischi sulla salute e sulla sicurezza.

Fatti accertati in Palma Campania il 13.10.2015

CONCLUSIONI

P.M.: Riconosciuta la continuazione, applicarsi la pena finale di

euro 5.000,00 di ammenda

DIFESA: Assoluzione ex 530 - II° comma c.p.p., in subordine minimo

pena e benefici di legge



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto di citazione a giudizio dell'1.02.2017, il PM presso questo Tribunale ha disposto la comparizione di F.A.B. innanzi al Giudice in precedenza titolare del ruolo, perché rispondesse dei reati di cui alla contestazione che precede.


All'udienza dell'8.06.2017, riscontrata la irregolarità della notifica effettuata all'imputato, il Giudice ne ha disposto la rinnovazione, rinviando il processo al 22.02.2018. All'udienza così fissata, svoltasi innanzi alla scrivente nelle more subentrata nella titolarità del ruolo, verificata la regolarità della nuova notifica, effettuata a mani proprie dell'imputato e riscontratane la mancata comparizione, ne veniva dichiarata l'assenza; di seguito la scrivente, espletate le formalità di apertura del dibattimento, ha dato la parola alle parti per le rispettive richieste di prova. Quindi veniva escusso l'unico teste di lista della Pubblica Accusa, il M.S.G., appartenente al Nucleo operativo dei Carabinieri e veniva acquisita la documentazione prodotta dal P.M., in particolare il verbale di accertamento delle violazioni amministrative, unitamente al decreto delle prescrizioni, entrambi del 13.10.2015, nonché la visura camerale della ditta individuale di titolarità dell'imputato. Il processo veniva quindi rinviato all'udienza del 13.09.2018 per l'eventuale esame dell'imputato e per la discussione. In tale data, assente l'imputato e in mancanza di verbali di interrogatorio da acquisire, le parti venivano invitate a formulare le proprie conclusioni e, raccolte le richieste di cui alla sezione che precede, la scrivente s'è ritirata in camera di consiglio decidendo come dalla presente sentenza di condanna, di cui ha letto il dispositivo in udienza, per le motivazioni che seguono.