Tribunale Nola, 13/09/2018, (ud. 13/09/2018, dep. 13/09/2018), n.1999
Giudice: Alessandra Zingales
Reato: articolo 18 c. 1, lett. "g" del D.Lgs 81/08
Esito: Condanna (euro 5.000,00 di ammenda)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Il Giudice Monocratico, Dott.ssa Alessandra ZINGALES
Alla pubblica udienza del 13.09.2018 ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento a carico di
F.A.B., nato in Bangladesh il (omissis), residente in Palma Campania
(NA) alla via V.N.
Libero - assente
Difesa d'ufficio dall'avv. del Foro di Nola,
assente, sostituito ex art. 97 - 4° comma dall'avv.
IMPUTATO
1) al reato p. e p. dall'articolo 18 c. 1, lett. "g" del D.Lgs.
81/08 perché, in qualità di titolare e datore di lavoro della
ditta "F.A.B." con sede legale/operativa in Palma Campania alla via
M., ometteva di inviare i lavoratori alle visite mediche previste
dalla sorveglianza sanitaria;
2) al reato p. e p. dall'articolo 18 c. 1, lett. "d" del D.Lgs.
81/08 perché, in qualità di titolare e datore di lavoro della
ditta "F.A.B." con sede legale/operativa in Palma Campania alla via
M., ometteva di provvedere di consegnare ai lavoratori dipendenti i
necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale;
3) al reato p. e p. dall'articolo 36 c. 1 e 37 c. 1 del D.Lgs. 81/08
perché, in qualità di titolare e datore di lavoro della ditta
"F.A.B." con sede legale/operativa in Palma Campania alla via M.,
ometteva di sottoporre il personale a informazione e formazione sui
rischi sulla salute e sulla sicurezza.
Fatti accertati in Palma Campania il 13.10.2015
CONCLUSIONI
P.M.: Riconosciuta la continuazione, applicarsi la pena finale di
euro 5.000,00 di ammenda
DIFESA: Assoluzione ex 530 - II° comma c.p.p., in subordine minimo
pena e benefici di legge
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto di citazione a giudizio dell'1.02.2017, il PM presso questo Tribunale ha disposto la comparizione di F.A.B. innanzi al Giudice in precedenza titolare del ruolo, perché rispondesse dei reati di cui alla contestazione che precede.
All'udienza dell'8.06.2017, riscontrata la irregolarità della notifica effettuata all'imputato, il Giudice ne ha disposto la rinnovazione, rinviando il processo al 22.02.2018. All'udienza così fissata, svoltasi innanzi alla scrivente nelle more subentrata nella titolarità del ruolo, verificata la regolarità della nuova notifica, effettuata a mani proprie dell'imputato e riscontratane la mancata comparizione, ne veniva dichiarata l'assenza; di seguito la scrivente, espletate le formalità di apertura del dibattimento, ha dato la parola alle parti per le rispettive richieste di prova. Quindi veniva escusso l'unico teste di lista della Pubblica Accusa, il M.S.G., appartenente al Nucleo operativo dei Carabinieri e veniva acquisita la documentazione prodotta dal P.M., in particolare il verbale di accertamento delle violazioni amministrative, unitamente al decreto delle prescrizioni, entrambi del 13.10.2015, nonché la visura camerale della ditta individuale di titolarità dell'imputato. Il processo veniva quindi rinviato all'udienza del 13.09.2018 per l'eventuale esame dell'imputato e per la discussione. In tale data, assente l'imputato e in mancanza di verbali di interrogatorio da acquisire, le parti venivano invitate a formulare le proprie conclusioni e, raccolte le richieste di cui alla sezione che precede, la scrivente s'è ritirata in camera di consiglio decidendo come dalla presente sentenza di condanna, di cui ha letto il dispositivo in udienza, per le motivazioni che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il giudicante che, alla luce delle risultanze degli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento, vada affermata senza ombra di dubbio la responsabilità penale dell'imputato in ordine ai reati a lui contestati.
Le risultanze processuali, infatti, hanno dimostrato la piena fondatezza dell'ipotesi accusatoria; all'odierno imputato si contesta di non aver osservato le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, e successivamente di non aver ottemperato alle prescrizioni disposte in sede di accertamento, né di aver provveduto al pagamento delle sanzioni comminate in tale sede.
Orbene osserva il giudicante che la normativa vigente in sedes materiae contempla un sistema articolato di prescrizioni poste a presidio della sicurezza sui luoghi di lavoro, completato dalle relative sanzioni comminate per l'ipotesi della loro inosservanza. In particolare, è previsto che gli accertatori, se a seguito di ispezione riscontrano delle violazioni da parte del datore di lavoro ad una o più norme specifiche in materia, devono procedere alla contestazione al contravventore delle norme violate, unitamente all'adozione di un provvedimento di prescrizione, finalizzato a far rimuovere le infrazioni ed a far eliminare le situazioni di pericolo, assegnando un termine per l'adempimento che può essere oggetto di proroga su richiesta dello stesso contravventore. Contestualmente, essendo comunque la violazione un reato, la notizia deve essere comunicata all'autorità giudiziaria competente (Procura della Repubblica), che provvede ad iscrivere la notizia di reato nell'apposito registro. Successivamente, l'ufficio che ha proceduto alla verifica dispone un nuovo sopralluogo presso i luoghi di lavoro e se gli accertatori riscontrano l'ottemperanza alle prescrizioni impartite, il contravventore viene ammesso al pagamento di una sanzione ridotta - pari ad un quarto del massimo - che viene comunicato all'ufficio di Procura, in quanto l'attestazione del versamento della somma richiesta, congiuntamente all'accertamento della eliminazione della infrazione, è motivo di richiesta al GIP da parte del P.M. di archiviazione del procedimento. Infatti, il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato, fino a quello in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni relative all'adempimento delle prescrizioni e al pagamento della sanzione o meno, riprendendo in tale ultimo caso il proprio corso.
Il sistema prevede, quindi, una fase amministrativa per il ripristino della situazione di regolarità, inserita nell'ambito di un procedimento penale (che rimane quiescente fino all'esaurimento della stessa), con l'indicazione del termine entro il quale il contravventore deve adempiere a quanto prescritto. Se la fase amministrativa non si compie per intero, perché le prescrizioni non vengono adempiute o le sanzioni non sono pagate, il procedimento penale si rimette in moto su impulso dell'ufficio di accertamento.
Orbene nel caso di specie è documentalmente provato, in base agli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento che l'imputato, a seguito del sopralluogo effettuato dai Carabinieri del Nucleo Tutela del Lavoro di Napoli in data 13.10.2015, è stato destinatario di un verbale di accertamento della violazione di una serie di norme in materia di tutela dei luoghi di lavoro e delle correlative prescrizioni. Il teste di P.G. escusso in udienza - della cui attendibilità non v'è motivo di dubitare, atteso il ruolo di ufficiale di P.G. operante nell'esercizio delle sue funzioni - ha poi dichiarato che l'imputato, alla scadenza del termine assegnatogli per adempiere alle prescrizioni impartite in sede di accertamento, non vi ha provveduto nei 30 giorni prescrittigli, risultando così integrata e provata per tabulas la condotta materiale del reato contestato.
Quanto all'elemento soggettivo, i reati per i quali l'imputato è oggi tratto a giudizio sono di natura contravvenzionale e come tali punibili a titolo di semplice colpa. Orbene, trattandosi in un'attività lavorativa sottoposta ad una disciplina precipua in sedes materiae, il datore di lavoro ha un obbligo di informazione sulle prescrizioni normative dettate per la specifica attività, il cui mancato assolvimento implica automaticamente un comportamento colposo da parte sua.
Quanto al trattamento sanzionatorio, tenuto conto di tutti i parametri valutativi di cui all'art. 133 c.p., rilevato che tutte le condotte riscontrate possono senz'altro considerarsi espressione di un medesimo disegno criminoso, e dunque avvinte nel vincolo della continuazione, si stima equo irrogare a F.A.B. la pena di euro 5.000,00 di ammenda, determinata partendo dalla pena base di euro 4.000,00 di ammenda, comminata per il reato più grave che viene individuato in quello di cui al capo 2) dell'imputazione, e tenendo conto che l'imputato non ha provveduto ad ottemperare alle prescrizioni impartitegli con il verbale di accertamento, aumentata a titolo di continuazione di euro 500,00 per ciascuno degli altri reati contestati, che conduce la pena finale a quella inflitta in sentenza. Peraltro, l'assenza di precedenti penali e la presumibile forza precettiva della sentenza, inducono a far ritenere che l'imputato si asterrà dalla commissione di altri reati e dunque a concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena.
All'affermazione della penale responsabilità dell'imputato segue per legge il pagamento delle spese processuali. Le motivazioni sono contestuali.
PQM
Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.,
dichiara F.A.B. colpevole dei reati a lui ascritti e, ritenuto più grave quello di cui al capo 2), riconosciuta la continuazione con i reati contestati agli altri capi, lo condanna alla pena di euro 5.000,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.
Letto l'art. 163 c.p. dichiara la pena sospesa.
Motivazioni contestuali.
Nola, lì 13.09.2018