La massima
Nei contratti ad esecuzione istantanea, integrano il reato di truffa gli artifici e raggiri posti in essere al momento della trattativa e della conclusione del negozio giuridico che traggono in inganno il soggetto passivo, indotto a prestare un consenso che altrimenti non avrebbe prestato, sicché, nel caso di contratto stipulato senza alcun artificio o raggiro, l'attività ingannatoria commessa successivamente alla stipula e durante l'esecuzione contrattuale è penalmente irrilevante, salvo che non determini, da parte della vittima, un'ulteriore attività giuridica che non sarebbe stata compiuta senza quella condotta decettiva.(Fattispecie in cui la Corte ha annullato per l'insussistenza del fatto la decisione di condanna emessa nei confronti di soggetti che avevano preso in locazione un appartamento di proprietà delle persone offese con la mediazione di un'agenzia immobiliare, rilasciando due assegni privi di copertura a titolo di caparra, salvo poi recedere dal contratto per impossibilità di far fronte ai relativi oneri, con l'impegno di restituire l'appartamento nell'arco di tre giorni).
La sentenza
Cassazione penale , sez. II , 26/05/2023 , n. 26190
RITENUTO IN FATTO
1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma della decisione del locale Tribunale in data 21/10/2020, assolveva gli imputati dal delitto di cui all'art. 633 c.p. ascritto al capo 2) della rubrica e rideterminava in mesi otto di reclusione ed Euro 200,00 di multa ciascuno la pena per il reato di truffa aggravata in danno delle pp.cc. R.F. e Z.C..
2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, deducendo:
l'Avv. nell'interesse di C.A..
2.1 la violazione dell'art. 129 c.p.p., non avendo la Corte territoriale rilevato la prescrizione del reato, maturata in epoca antecedente la pronunzia d'appello, collocandosi la consumazione alla data del 6/11/2014;
2.2 la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di truffa. La difesa sostiene che il delitto ex art. 640 c.p., consumato mediante il rilascio di assegni privi di copertura, fosse finalizzato ad accedere nell'appartamento delle parti civili sicché l'assoluzione pronunziata per il delitto di occupazione abusiva dell'immobile travolgerebbe anche il reato che ne costituisce antecedente fattuale.
L'Avv. R. nell'interesse di L.M..
3. la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza di artifizi e raggiri idonei a trarre in inganno le pp.oo.. Il difensore lamenta che la Corte territoriale ha confermato la responsabilità della ricorrente per il delitto di truffa ritenendo sufficiente ad integrare gli artifizi e raggiri idonei all'induzione in errore la spendita di assegni privi di provvista a titolo di caparra e primo canone di locale, in assenza del quid pluris richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, consistente in un malizioso comportamento dell'agente, incidente sull'affidamento della vittima nel pagamento dei titoli. Ne' può qualificarsi come ingannevole la circostanza che gli imputati si fossero rivolti per la locazione ad un'agenzia immobiliare, rappresentando di essere titolari di un'attività commerciale;
3.1 l'omessa motivazione in ordine alla ricorrenza dell'elemento psicologico. Il difensore sostiene che la sentenza impugnata ha, in particolare, trascurato il fatto che i titoli rilasciati erano solo parzialmente scoperti e che gli imputati a distanza di pochi giorni dalla stipula recedettero dal contratto, avendo acquisito consapevolezza dell'impossibilità di onorarlo;
3.2 la violazione di legge e l'omessa motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante del nesso teleologico nonostante l'intervenuta assoluzione per il delitto di cui all'art. 633 c.p. Il difensore lamenta che la Corte di merito non ha tenuto conto dell'assoluzione pronunciata per il delitto-fine di cui all'art. 633 c.p. e della conseguente impossibilità di configurare l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 2, al fine della rideterminazione della pena;
3.3 la violazione di legge in relazione alle statuizioni civili e al risarcimento del danno. Secondo la ricorrente la Corte di merito ha errato nella liquidazione del danno in favore delle costituite parti civili poiché lo stesso doveva essere parametrato esclusivamente alla mancata percezione del canone per due mensilità mentre gli eventuali altri danni conseguenti al deterioramento dell'immobile ed estranei all'illecito per cui è condanna dovevano essere demandati alla valutazione del giudice civile;
3.4 in via conclusiva il difensore eccepisce, comunque, il decorso del termine massimo di prescrizione alla data del 6 maggio 2022 sicché, alla luce dell'ammissibilità dei motivi proposti, chiede emettersi declaratoria di estinzione del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il primo motivo del ricorso L. è fondato e merita accoglimento. La giurisprudenza di legittimità ritiene, con orientamento costante e consolidato, che - nell'ambito di una transazione commerciale - il versamento del prezzo pattuito mediante assegni privi di copertura non costituisce un raggiro idoneo a trarre in inganno la controparte, richiedendosi che alla dazione s'accompagni un quid pluris costituito dalle rassicurazioni fornite dall'agente sulla esistenza della relativa provvista o, comunque, circa la propria solvibilità ovvero da una maliziosa condotta finalizzata a vincere la resistenza del prenditore, o - ancora - da qualsivoglia comportamento dell'agente idoneo a far sorgere un ragionevole affidamento sul pagamento dell'assegno (in tal senso, tra molte, Sez. 2, n. 23229 del 12/04/2022, Rv. 283410-01; n. 10850 del 20/02/2014, Rv. 259427-01; n. 46890 del 06/12/2011, Rv. 251452-01).
1.2 Nella specie risulta alle sentenze di merito (conformi quanto al reato in discussione) che gli imputati locarono l'appartamento di proprietà delle parti civili con la mediazione dell'Agenzia Dimore Venete e rilasciarono il 6/11/2014, a titolo di caparra e pagamento del primo canone, due assegni dell'importo complessivo di Euro duemila. Una volta accertata da parte dei locatori l'assenza di fondi a copertura dei titoli, il 21/11/2014 gli imputati consegnarono agli stessi una dichiarazione di recesso dal contratto per l'impossibilità di far fronte ai relativi oneri, impegnandosi a restituire l'appartamento nell'arco di tre giorni, termine inosservato sicché l'abitazione rientrava solo nel febbraio 2015 nella disponibilità dei proprietari, che vi riscontravano vari danni.
2.Osserva la Corte che, alla stregua della ricostruzione operata dai giudici di merito, non si rinvengono nel caso a giudizio artifizi o raggiri causalmente orientati a trarre in inganno i proprietari al fine di indurli ad acconsentire alla locazione, non risultando dotata di attitudine fraudolenta la scelta dei prevenuti di rivolgersi ad un'agenzia immobiliare per reperire un'abitazione né il richiamo (veritiero) all'esercizio di un'attività commerciale appena avviata.
2.1 Ne' sono suscettibili d'incidere sulla configurazione del reato comportamenti che si collocano a valle della contestata truffa contrattuale, quali le rassicurazioni sulla copertura dei titoli fornite dopo il negativo accertamento bancario effettuato dalle pp.oo. e allorché gli imputati erano stati già immessi nel possesso dell'immobile.
La giurisprudenza di legittimità riconosce, infatti, la possibilità che la condotta truffaldina si collochi anche nella fase esecutiva di un contratto ma la rilevanza della stessa è condizionata alla effettuazione da parte della vittima, in conseguenza degli artifizi e raggiri, di un'attività dispositiva ulteriore rispetto a quella negozialmente convenuta.
Questa Corte ha in proposito chiarito che nei contratti ad esecuzione istantanea, configurano il reato di truffa gli artifici e raggiri che siano posti in essere al momento della trattativa e della conclusione del negozio giuridico, traendo in inganno il soggetto passivo, che viene indotto a prestare un consenso che altrimenti non avrebbe prestato, sicché, nel caso di contratto stipulato senza alcun artificio o raggiro, l'attività decettiva commessa successivamente alla stipula e durante l'esecuzione contrattuale è penalmente irrilevante, a meno che non determini, da parte della vittima, un'ulteriore attività giuridica che non sarebbe stata compiuta senza quella condotta decettiva (Sez. 2, n. 29853 del 23/06/2016, Rv. 268073 - 01).
3. Le considerazioni che precedono impongono l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per insussistenza del fatto e la conseguente revoca delle statuizioni civili non solo nei confronti della ricorrente L. ma anche nei riguardi del concorrente C.A., a norma dell'art. 587 c.p.p., comma 1, pur a fronte della manifesta infondatezza dei motivi proposti in tema di prescrizione e responsabilità. Infatti, per costante avviso della giurisprudenza di legittimità, l'effetto estensivo dell'impugnazione, in caso di accoglimento di un motivo di ricorso per cassazione non esclusivamente personale, giova anche agli altri imputati che non hanno proposto ricorso, ivi compresi coloro che hanno concordato la pena in appello, che hanno proposto un ricorso originariamente inammissibile o che al ricorso hanno successivamente rinunciato (Sez. 3, n. 55001 del 18/07/2018, Rv. 274213-02; Sez. 2, n. 4159 del 12/11/2019, dep. 2020, Rv. 278226-01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Revoca le statuizioni civili.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2023.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2023