La massima
Risponde del delitto tentato di riciclaggio il soggetto sorpreso dalla polizia giudiziaria nell'atto di smontare un motociclo, in quanto la fattispecie di cui all' art. 648-bis cod. pen. , nella vigente formulazione, non è costruita come delitto a consumazione anticipata. (Fattispecie nella quale le operazioni di smontaggio delle diverse componenti del veicolo erano state interrotte prima che si determinasse la perdita della connessione con i dati identificativi del mezzo - Cassazione penale , sez. II , 30/10/2018 , n. 55416).
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La sentenza integrale
Cassazione penale , sez. II , 30/10/2018 , n. 55416
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Napoli con sentenza del 28/03/2017 ha confermato la sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Napoli del 10/06/2013 che aveva condannato C.S. alla pena di giustizia per il reato di riciclaggio ex art. 648 bis c.p., per avere posto in essere condotte idonee ad ostacolare la provenienza delittuosa del ciclomotore HONDA SH.
2. C.S., personalmente, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe deducendo:
- violazione di legge nonchè mancanza della motivazione relativamente alla mancata qualificazione della condotta contestata quale ipotesi di tentativo di riciclaggio.
Assume che dalla lettura degli atti inerenti l'arresto in flagranza emergeva che gli agenti avevano visto il C., unitamente ai coimputati, armeggiare vicino ad un ciclomotore del quale non era stato, tuttavia, ancora "smontato" alcun pezzo al fine di ostacolarne la provenienza sicchè del tutto illegittimamente la corte territoriale aveva escluso l'ipotesi del tentativo;
- violazione di legge nonchè difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all' art. 62 bis c.p..
Deduce che, sul punto, la motivazione era del tutto carente ed illogica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso può trovare accoglimento per le ragioni appresso specificate.
2. Va premesso che risulta acclarato, sulla scorta della ricostruzione in fatto operata dai giudici di merito, che al momento dell'intervento delle forze dell'ordine C.S. era intento a smontare la parte centrale di un motociclo rubato mentre gli altri coimputati tali Cr. e S. erano intenti il primo a smontare il motore ed il secondo le scocche di plastica.
3. La questione che si pone all'attenzione di questo collegio è quella di chiarire se l'azione in forza della quale un soggetto si appresta a smontare le singole componenti meccaniche di un mezzo rubato integra la violazione dell'art. 648 bis c.p., nella sua forma consumata, profilo strettamente connesso alla natura di tale reato.
3.1. Questo collegio non ignora l'orientamento che ha affermato che risponde del delitto consumato e non tentato di riciclaggio il soggetto sorpreso dalla polizia giudiziaria nell'atto di smontare un'autovettura rubata in quanto l'art. 648 bis c.p., configura un'ipotesi di reato a consumazione anticipata (In motivazione, la Corte ha giustificato l'indicata natura del reato sulla scorta dell'espressione contenuta nell'art. 648 bis c.p., "operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della... provenienza" che non indica un evento etiologicamente connesso alla condotta, ma descrive le caratteristiche dell'atto punibile) (Sez. 2, n. 5505 del 22/10/2013 - dep. 04/02/2014, Lumicisi, Rv. 25834001).
3.2. Va, quindi, considerato che i delitti a consumazione anticipata sono quelli prospettanti fattispecie già perfette in presenza di un atto diretto al raggiungimento dello scopo, consistendo la condotta tipica nel compiere atti diretti all' offesa del bene giuridico o nell' usare mezzi diretti al medesimo scopo: ciò che costituisce il "minimum" per l'esistenza del tentativo dà già luogo a consumazione del reato.
Occorre, allora, verificare, valutata la tecnica di tipizzazione impiegata dal legislatore, che pone al centro della fattispecie "...operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa..." se il reato in questione possa ritenersi consumato per il solo fatto del compimento di attività "volte al riciclaggio", senza che sia necessario l'attuarsi di un evento.
4. La Corte di Cassazione ha condivisibilmente ritenuto (vedi Sez. 2, n. 1960 del 11/12/2014 - dep. 16/01/2015, Pileri e altro, Rv. 26250601) che successivamente all'intervento del legislatore (L. n. 55 del 1990, art. 23) è configurabile, in astratto, il tentativo di riciclaggio, non essendo più il reato "costruito" come delitto a consumazione anticipata.
In seno a detta pronunzia è stato correttamente evidenziato che il reato di riciclaggio è stato introdotto nel nostro ordinamento dal D.L. 21 marzo 1978, n. 59 conv. nella L. 18 maggio 1978, n. 191, che ha inserito nel codice penale l'art. 648 bis c.p., con la rubrica "Sostituzione di denaro o di valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione" disciplinato quale "tipica figura di reato a consumazione anticipata con il quale venivano puniti gli atti diretti a sostituire denaro proveniente da quegli unici tre delitti individuati dal legislatore, non essendo necessario, ai fini della consumazione del reato, l'avvenuta effettiva sostituzione del denaro, senza possibilità quindi di configurare il mero tentativo e che successivamente la fattispecie è stata riscritta con la L. 19 marzo 1990, n. 55, art. 23, da un lato richiedendosi, ai fini della consumazione del reato, l'effettiva sostituzione del denaro, beni o altre utilità provenienti da un più ampio catalogo di delitti pur sempre predeterminato ex lege, non bastando il semplice compimento di atti diretti a sostituirlo e da un altro lato inserendo tra le condotte sanzionate anche quella di ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa del bene.
Si è, quindi, affermato che "La norma attualmente vigente è caratterizzata, quindi, dall'inserimento nel novero dei reati presupposto del riciclaggio di tutti i delitti non colposi ed in secondo luogo dal significativo ampliamento delle condotte di ripulitura concretamente sanzionabili, fino ad includervi tutte le operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità oggetto del reato. Ed al riguardo questa Corte ha avuto modo di precisare che "il nuovo testo dell'art. 648 bis c.p., introdotto dalla L. n. 55 del 1990, art. 23, ha ridisegnato la fattispecie abbandonando la configurazione tipica di reato a consumazione anticipata - della materialità del reato come fatti o atti diretti alla sostituzione di denaro o altre utilità provenienti da particolari, gravi delitti. L'attuale fattispecie, infatti, si articola in due ipotesi fattuali: la prima consiste nella sostituzione del denaro o delle altre utilità provenienti da specifici delitti; la seconda opera come formula di chiusura, incriminando qualsiasi condotta - distinta dalla sostituzione - che sia tale da frapporre ostacoli all'identificazione del denaro, dei valori o altro di provenienza illecita specifica" (sez. 1 n. 7558 del 29/3/1993, Rv. 194767) ed in entrambe le ipotesi è astrattamente configurabile il tentativo".
5. Muovendo da tali considerazioni, proprio in ragione della attuale formulazione della norma la quale fa riferimento alla condotta di chi "compie" delle "operazioni" volte ad "ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa" non pare possa escludersi il compimento, inquadrabile nell'ipotesi di cui all'art. 56 c.p., di "atti idonei diretti in modo non equivoco" ad ostacolare la provenienza delittuosa del bene quale può ritenersi, ad esempio, il momento in cui si sta procedendo a smontare le targhe di un mezzo rubato per montare sul medesimo altre targhe lecitamente detenute.
5.1. Così allorquando, in generale, si sta procedendo alla atomizzazione di un veicolo rubato nelle sue singole componenti meccaniche elementari di modo che, una volta installate su altri veicoli, di esse se ne perda la traccia, così ostacolando l'identificazione della provenienza delittuosa e facendo perdere la sua originaria identità.
5.2. Il delitto in esame rientra, invero, nella categoria dei reati a forma libera poichè il legislatore ha inteso "perseguire un ampio spettro di condotte inclusivo di tutte quelle attività dirette a neutralizzare o comunque ad intralciare l'accertamento dell'origine illecita dei proventi ricavati dalle attività delittuose.
Ciò vale, in particolare, con riguardo a tutte quelle fattispecie in cui sugli stessi beni vengano poste in essere molteplici e successive operazioni di sostituzione volte a fare disperdere l'origine illecita degli stessi; si tratta del cosiddetto riciclaggio indiretto che viene a costituire in concreto un ulteriore ostacolo alla tracciabilità della provenienza dei beni e quindi non può che integrare l'elemento materiale del delitto di cui all'art. 648 bis c.p., nella sua attuale formulazione anche sotto la forma del tentativo (come ritenuto dalla citata pronunzia Rv. 26250601).
6. Atteso che dalla motivazione della sentenza impugnata si evince che il C. stava procedendo a smontare le singole componenti, non risultando che le stesse avessero ancora perso la loro connessione con il telaio o altri identificativi del ciclomotore, la condotta in contestazione va, dunque, qualificata in termini di tentativo.
7. Pertanto qualificato il reato di cui al capo a) come tentativo, dichiarato assorbito il secondo motivo, va disposto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per la rideterminazione della pena ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli.
P.Q.M.
Qualificato il reato di cui al capo a) come tentativo annulla la sentenza impugnata e rinvia per la rideterminazione della pena ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2018