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Diffamazione a mezzo facebook con più imputati: la competenza si radica ex art. 9 comma 3 c.p.p.


Diffamazione a mezzo facebook con più imputati: la competenza si radica ex art. 9 comma 3 c.p.p.

Con la sentenza in argomento, la Quinta sezione ha affermato che la competenza per territorio per il reato di diffamazione a mezzo social, commesso da più imputati con residenza in luoghi diversi e collocati in circondari diversi, appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato (art. 9 comma 3 c.p.p.).

Di seguito, riportiamo la decisione della Suprema Corte.

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Cassazione penale sez. I, 25/01/2023, (ud. 25/01/2023, dep. 21/02/2023), n.7377

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Massa, con sentenza del 16 settembre 2021, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, indicando il giudice competente nel Tribunale di Benevento, nel procedimento a carico di S.I. e L.L., imputati di concorso nel delitto di diffamazione in danno di A.M., commesso postando all'indirizzo di quest'ultimo sul social network "Facebook" e precisamente sul gruppo "(Omissis)", alcuni contenuti di dileggio, fatto commesso in (Omissis).


Per la più recente giurisprudenza di legittimità, la competenza per territorio per i reati di diffamazione commessi mediante la diffusione di notizie lesive dell'altrui reputazione allocate in un sito della rete Internet va determinata in applicazione delle regole suppletive di cui all'art. 9 c.p.p., commi 1 e 2, con la conseguenza che si radica nel luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o, quando sia impossibile individuare il luogo di consumazione, nel domicilio dell'imputato.


Deve allora ritenersi che, con ogni probabilità, l'immissione sul web sia avvenuta a (Omissis), in provincia di (Omissis), luogo di residenza dell'imputato S.I., accusata di aver immesso il messaggio sul web.


2. Il Tribunale di Benevento, ricevuti gli atti, ha sollevato conflitto negativo di competenza, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione. Quando, come nel caso di specie, il reato è stato commesso, in luogo ignoto, da più persone in concorso tra loro e con residenza, dimora o domicilio siti in luoghi tra loro diversi, deve trovare applicazione, per la determinazione della competenza territoriale, il criterio suppletivo che lo individua in quello presso cui ha sede l'ufficio del Pubblico ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato.


3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto determinarsi la competenza del Tribunale di Massa.


4. Il difensore dell'imputata S.I. ha depositato memoria con cui ha sollecitato la determinazione della competenza in favore del Tribunale di Benevento facendo presente che i fatti di diffamazione non sono stati addebitati in concorso.


CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il conflitto sussiste, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo alla situazione prevista dall'art. 28 c.p.p., la cui risoluzione è demandata a questa Corte.


Il conflitto, ammissibile in rito, è risolto con la dichiarazione di competenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Massa.


2. Il pur corretto principio evocato dal Tribunale di Massa nel declinare la competenza per territorio non può trovare applicazione nel caso in esame.


La giurisprudenza di legittimità ha affermato che "la competenza per territorio per il reato di diffamazione, commesso mediante la diffusione di notizie lesive dell'altrui reputazione allocate in un sito della rete Internet, va determinata in forza del criterio del luogo di domicilio dell'imputato, in applicazione della regola suppletiva stabilita dall'art. 9 c.p.p., comma 2" - Sez. 1, n. 16307 del 15/03/2011, Rv. 249974 -.


Detto principio, però, non è capace di regolare l'attribuzione della competenza nel caso in cui, come è nel procedimento in esame, il fatto criminoso sia ascritto ad una pluralità di soggetti che abbiano domicilio o residenza in luoghi diversi, collocati nei circondari di più Tribunali. E' infatti evidente che, se gli imputati sono più d'uno e hanno domicili diversi allocati in circondari diversi, il criterio di competenza sopra richiamato non può essere d'ausilio, perché individua più giudici e tra questi non è in grado di indicare quale debba prevalere.


Quanto affermato nella memoria dell'imputata S.I., secondo cui di fatto a ciascuno dei due imputati è attribuita una autonoma condotta diffamatoria, non può assumere rilievo a fronte della imputazione che ha struttura concorsuale, come dalla stessa imputata riconosciuto.


Occorre allora aver riguardo al criterio suppletivo ulteriormente gradato che attribuisce la competenza al giudice presso il quale ha sede l'ufficio del pubblico ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato.


3. Per quanto esposto, il conflitto negativo di competenza deve essere risolto a favore del Tribunale di Massa, a cui vanno trasmesso gli atti.


Seguono le comunicazioni di cui all'art. 32 c.p.p., comma 2.


P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Massa, cui dispone trasmettersi gli atti.


Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2023.


Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2023

 

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