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Frode nelle forniture pubbliche: serve la malafede contrattuale, non basta l’inadempimento (Cass. Pen. n. 13098/2025)


Con la sentenza n. 13098/2025, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Pubblico Ministero contro l’ordinanza del Tribunale di Bari che aveva escluso la gravità indiziaria a carico dell’amministratore di una società appaltatrice del servizio di pulizia degli uffici giudiziari.

La Suprema Corte chiarisce che, per integrare il reato di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), è necessario un espediente fraudolento idoneo a dissimulare l’inadempimento, e non il mero inadempimento contrattuale, anche se doloso.


Il fatto

V., legale rappresentante della società appaltatrice “A. s.r.l.”, era sottoposto a misura cautelare interdittiva per il reato di frode nelle pubbliche forniture. Secondo l’accusa, la società avrebbe impiegato personale insufficiente, eseguendo solo in parte le prestazioni contrattuali.

Il Tribunale di Bari, accogliendo l’appello difensivo, aveva annullato la misura cautelare, qualificando i fatti come mero inadempimento e non frode, poiché:

  • le carenze erano note e riconosciute anche dall’amministrazione pubblica;

  • non risultava alcun tentativo di dissimulazione fraudolenta.

Il Pubblico Ministero ha proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che:

  • l’inadempimento era stato accertato solo dopo ispezioni approfondite;

  • il silenzio dell’appaltatore costituiva di per sé un elemento fraudolento;

  • l’alternativa ipotesi di inadempimento di pubbliche forniture (art. 355 c.p.) doveva ritenersi configurata, poiché il servizio di pulizia è funzionale all’attività giudiziaria.


La decisione della Corte

La Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando l’ordinanza del Tribunale e affermando che:

  • la frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) richiede una condotta in malafede, volta a far apparire la prestazione come eseguita regolarmente. Non basta un semplice inadempimento, anche se doloso;

  • il silenzio dell’appaltatore può assumere rilievo solo se costituisce un espediente idoneo a dissimulare l’inadempimento, il che non è avvenuto nel caso di specie, in cui le mancanze erano note e riconosciute;

  • quanto all’art. 355 c.p., per la sua configurabilità è necessario che l’inadempimento pregiudichi lo svolgimento del servizio pubblico, non bastando la compromissione del servizio ausiliario (pulizia dei locali);

  • non è sufficiente, quindi, che i locali risultino sporchi: deve essere dimostrato che ciò abbia ostacolato l’attività giudiziaria.


Il principio di diritto

Ai fini della configurabilità del reato di frode nelle pubbliche forniture ex art. 356 c.p., non è sufficiente il semplice inadempimento contrattuale, anche se doloso, ma è necessario che l’appaltatore adotti espedienti fraudolenti, idonei a simulare l’adempimento.

Analogamente, il reato di cui all’art. 355 c.p. si configura solo quando l’inadempimento pregiudichi concretamente l’attività del servizio pubblico e non solo l’efficienza di un servizio ausiliario.

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