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Il detenuto al 41 bis non ha diritto ad un taglio di capelli con pettine e forbici.

a cura dell'Avv. Rossella Zaccariello.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 31 marzo – 31 maggio 2021, n. 21349

Con la sentenza in argomento, la Corte di Cassazione, annullando una ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Perugia, ha affermato che il detenuto sottoposto al regime 41 bis Ordinamento penitenziario non ha diritto ad un taglio di capelli mediante l'impiego di forbice e pettine.

Nello specifico, la Suprema Corte ha sostenuto che "la normativa di ordinamento penitenziario (la L. n. 354 del 1975, art. 8 attuato dall’art. 8 del regolamento approvato con D.P.R. n. 230 del 2000) garantisce al recluso il diritto all’igiene personale, quale parte integrante del diritto costituzionale alla dignità umana, che deve essere sempre rispettata in costanza di detenzione, e in tale ambito app. e disciplina il servizio di barberia, comprendente il taglio dei capelli. La vigente circolare applicativa, riguardante l’organizzazione delle sezioni destinate ad ospitare i detenuti assoggettati al regime detentivo di cui all’art. 41-bis Ord. pen., assicura la gratuità del servizio, affidato ad apposito detenuto lavorante, e ne precisa, nel dettaglio, i tempi e i modi, dettando apposite prescrizioni inerenti la verifica, preventiva e successiva, degli strumenti in uso.

La delimitazione ulteriore di questi ultimi, e l’eventuale loro limitazione, con esclusione di strumenti manuali da taglio, rientra nelle legittime prerogative delle singole Direzioni d’istituto, nell’esplicazione della discrezionalità amministrativa che ad esse compete nell’esercizio delle potestà di organizzazione degli istituti stessi, e di regolamentazione delle attività ivi svolte, non esistendo al riguardo l’esigenza di assoluta uniformità di scelte e modelli.

L’inibizione all’uso di tali strumenti risponde a finalità di sicurezza di intuitiva comprensione, in tal modo non arbitrariamente perseguite (ancorché siano immaginabili, e siano realizzati in qualche altro istituto, alternativi protocolli, che possano assicurare equivalenti cautele), nè il divieto frustra, sotto l’aspetto considerato, il diritto del detenuto al decoro e all’igiene personale, comunque assicurato, venendo ad incidere solo sulle concrete modalità di esercizio del diritto stesso".


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