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La confisca di prevenzione non è automaticamente revocata se sopravviene una sentenza di assoluzione

In tema di confisca di prevenzione, il sopravvenuto giudicato penale di assoluzione non integra automaticamente la causa di revocazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, attesa l'autonomia del giudizio di prevenzione da quello penale, con la conseguenza che la misura può essere revocata solo ed esclusivamente se il processo penale abbia accertato, nel merito, l'assoluta estraneità del proposto ai fatti reato sulla base dei quali, essendo stato ritenuto pericoloso, era stata ordinata la confisca, ovvero che il terzo abbia acquistato a titolo lecito autonomo il bene.

Cassazione penale sez. V, 22/11/2021, (ud. 22/11/2021, dep. 17/02/2022), n.5741


RITENUTO IN FATTO

1. Con il decreto impugnato del 15 aprile 2021, la Corte di appello di Napoli ha confermato il provvedimento del Tribunale in sede del 28 febbraio 2018, con il quale è stata rigettata l'istanza, proposta da A.A., di revoca della confisca, disposta L. 31 maggio 1965, n. 575, ex art. 2-ter con decreto del 14 marzo 2006, irrevocabile il 28 gennaio 2010, in danno del padre, A.G., in riferimento all'immobile sito in (OMISSIS).


1.1. La predetta unità immobiliare era stata acquistata nel dicembre 1982 da F.A., coniuge del proposto, A.G., con risorse reputate sproporzionate ai redditi familiari dell'epoca, ed era pervenuto ad A.A. in seguito a donazione nell'anno 2003.


In sede penale, alla medesima A.A. era stato contestato nell'ambito di un procedimento nel quale a A.G. e F.A. erano state ascritte plurime imputazioni, anche in riferimento al reimpiego di risorse destinate all'acquisto del bene immobile indicato - il reato di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12-quinquies dal quale la medesima è stata assolta con sentenza della Corte d'appello di Napoli del 4 aprile 2012, irrevocabile l'11 giugno 2013.


1.2. Decidendo sull'istanza di revoca, fondata sul prospettato contrasto tra il giudicato assolutorio ed il provvedimento irrevocabile di confisca, i conformi provvedimenti di merito hanno, da un lato, evidenziato come l'esito liberatorio del procedimento penale fosse stato fondato non già sull'insussistenza del fatto, e dunque sulla dimostrazione della effettività dell'acquisto della F., sostenuto da lecite e personali fonti di reddito, bensì sulla mera mancata produzione, da parte dell'accusa, della documentazione afferente i redditi familiari, con conseguente formulazione del ragionevole dubbio sull'affermazione di responsabilità; dall'altro, hanno ritenuto che la mancata dimostrazione della liceità dell'originario acquisto non fosse ostativa alla conferma del provvedimento ablativo, non vertendosi in ipotesi di idem factum, oggetto di accertamento tanto nel processo penale che nel procedimento di prevenzione.


2. Avverso il citato decreto della Corte d'appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione A.A., con atto a firma dell'Avv. Michele Basile, sostituto del difensore e procuratore speciale, Avv. Paolo Gallina, affidando le proprie censure ad un unico, articolato, motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1.


Premessa la legittimazione del sostituto processuale del difensore e procuratore speciale non cassazionista e la ricostruzione dell'acquisto e delle vicende traslative dell'immobile sito in (OMISSIS), in correlazione con i diversi esiti dei procedimenti, penale e di prevenzione, la ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento alla L. n. 575 del 1965 e successive modificazioni, art. 2-ter, artt. 630,530 e 533 c.p.p..


2.1. Con un primo ordine di censure (punti 1.a., 1.b., 1.c., 1.d.), stigmatizza il provvedimento impugnato laddove si è reputato che l'assoluzione nel procedimento penale fosse stata statuita "con formula dubitativa", sia per non avere la Corte territoriale disaminato la motivazione della sentenza assolutoria, travisando l'ampiezza delle statuizioni liberatorie, sia per avere indebitamente omesso di equiparare le formule declinate dall'art. 530 c.p.p., invece reputate equivalenti dalla giurisprudenza di legittimità in tema di interesse all'impugnazione della sentenza assolutoria.


2.2. Con ulteriori argomenti, censura la decisione nella parte in cui è stata valorizzata la motivazione della sentenza assolutoria, che aveva rimarcato il "vuoto probatorio" riguardo l'incapienza della F. rispetto all'originario acquisto del 1982, ricondotto alla "mancanza di collegamento tra uffici inquirenti, che non hanno trasfuso nel processo penale tutti gli elementi di prova già portati alla conoscenza del giudice della prevenzione", riconducendo a tale deficit la natura, sostanzialmente dubitativa, della pronunciata assoluzione, quando, invece, gli elementi probatori acquisiti nei diversi procedimenti sono del tutto identici ed il diverso esito è da ricondursi esclusivamente alla diversa distribuzione dell'onere della prova nei rispettivi giudizi. Tanto nel decreto di confisca che nel provvedimento di conferma si era, difatti, reputato che la F. non avesse assolto all'onere della positiva dimostrazione della percezione di redditi adeguati per l'acquisto dell'immobile, mentre le conformi sentenze di assoluzione avevano ritenuto carenti gli indizi dimostrativi dell'intestazione fittizia in conseguenza di indagini non approfondite e, dunque, del mancato assolvimento dell'onere della prova incombente sul pubblico ministero; sicché l'acquisto per donazione dell' A. non poteva essere reputato fittizio, in mancanza della prova dell'illiceità dell'originario acquisto della dante causa F.. La soccombenza rispetto all'onere della prova che aveva caratterizzato le rispettive parti nelle parallele procedure, a fronte del medesimo materiale dimostrativo, smentisce - ad avviso della ricorrente - l'affermazione, contenuta nel decreto impugnato, della maggiore pregnanza degli accertamenti svolti in sede di prevenzione. Così come vizia la motivazione il riferimento ad una disfunzione del coordinamento tra organi inquirenti, in assenza della indicazione di quali accertamenti avrebbero, invece, determinato un diverso epilogo decisorio in sede penale.


2.3. Con conclusive doglianze, la ricorrente deduce l'erronea disapplicazione dei principi enunciati da Sez. 1, n. 36301/2015 in fattispecie del tutto sovrapponibile a quella in esame, e l'improprio richiamo, invece, operato nel decreto impugnato a Sez. 1, n. 27147/2016, in presenza della identità degli accertamenti svolti nelle diverse sedi processuali, che rendono inconferente il riferimento al superamento di preclusioni in conseguenza dell'acquisizione di elementi nuovi.


3. Con requisitoria scritta trasmessa il 5 novembre 2021, il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, Alessandro Cimmino, ha concluso per l'infondatezza del ricorso.


Ad avviso del Pubblico Ministero, le considerazioni operate dal Tribunale, e integralmente richiamate dalla Corte di Appello, non appaiono superate con riferimento, in particolare, ai profili della diversità degli accertamenti dei due giudizi e della portata in concreto della sentenza assolutoria.


Al di là della valutazione della formula assolutoria della sentenza di merito, in termini di assoluzione con formula piena o dubitativa, rileva il Pubblico Ministero come nella stessa fossero evidenziate le lacune probatorie relative al tema della provenienza della provvista utilizzata per l'acquisto dell'immobile, mentre la diversità e completezza degli elementi offerti sul punto al Giudice della prevenzione, in data antecedente alla decisione di merito, consentono di ritenere che non vi sia incompatibilità tra il giudicato in sede penale e la disposta misura patrimoniale, fondata su fatti e circostanze non accertate nel giudizio di merito per effetto della mancata trasposizione, in quest'ultimo, degli elementi già presenti nel procedimento di prevenzione, come osservato dalla Corte di Appello nel provvedimento impugnato.


Tali fatti - dati reddituali precisi relativi alle annualità in cui vi era stata dichiarazione dei redditi (come indicato nel decreto del Tribunale di Napoli) e la conseguente possibilità di verificare la provenienza della provvista per l'acquisto dell'immobile - apprezzati nel giudizio di prevenzione, non risultano invece acquisiti nel giudizio di merito, in cui, proprio dalla mancata indicazione degli stessi, appare derivare l'impossibilità di formulare una valutazione sul punto, e dunque, di fatto, su un presupposto della confisca.


La ritenuta assenza, nel caso di specie di una identità degli elementi istruttori, e, quindi, di un diverso apprezzamento degli stessi e di un giudizio su quei fatti - porzione dell'iter argomentativo della sentenza assolutoria, non oggetto dunque di esclusione assoluta - consente - ad avviso del Procuratore generale - di ritenere non sussistenti i presupposti per la revoca della misura patrimoniale, riconosciuta l'autonomia del giudizio di prevenzione rispetto a quello ordinario di cognizione.