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Lesioni personali: è aggravato se un organo risulta menomato nella potenzialità funzionale


Corte di Cassazione

La massima

In tema di lesioni personali, sussiste l'aggravante dell'indebolimento permanente di un organo qualora, in conseguenza del fatto lesivo, esso risulti menomato nella sua potenzialità funzionale, che sia, pertanto, ridotta rispetto allo stato anteriore, a nulla rilevando il fatto del minore o maggiore grado di menomazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente la circostanza in un caso nel quale la dolenzia causata alla vittima dal movimento dell'arto lesionato, specie durante la flessione, ne menomava la funzione statico-deambulatoria, rendendo più difficoltosi e dolorosi i movimenti - Cassazione penale , sez. VI , 19/12/2019 , n. 7271).

Fonte: Ced Cassazione Penale


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La sentenza

Cassazione penale , sez. VI , 19/12/2019 , n. 7271

RITENUTO IN FATTO

1. U.G. ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, decidendo in sede di rinvio, ha rideterminato in anni tre e mesi due di reclusione ed Euro 800,00 di multa la pena a lui inflitta per i reati a lui contestati.


2. Il ricorrente deduce i seguenti motivi.


2.1. Erronea applicazione della legge penale e carenza di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 583 c.p., comma 1, n. 2), ascritta al ricorrente con riferimento al delitto di lesioni personali dolose gravi, così riqualificato dal giudice di primo grado il delitto di tentato omicidio originariamente contestato al capo B. La Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che la dolenzia ai gradi estremi di determinati movimenti, pur non ridotti nella loro possibilità ed estensione, costituisca un indebolimento permanente e oggettivamente apprezzabile della funzione dell'arto destro della vittima, nella cui coscia si trova ritenuta l'ogiva del proiettile sparato a bruciapelo dallo stesso ricorrente.


2.2. Violazione di legge, carenza e illogicità di motivazione e travisamento degli atti con riferimento al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui alla L. n. 895 del 1967, art. 7 e dell'attenuante di cui all'art. 5 della stessa legge per i reati di cui ai capi C e D contestati quali violazioni della L. n. 895 del 1967, art. 2, tali condotte riguardando pacificamente una pistola 6,35 mm. e non una Beretta calibro 9X21, che in ogni caso costituirebbe anch'essa non già un'arma da guerra, bensì un'arma comune da sparo, come tale legittimante la concessione dell'invocata attenuante.


CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, nei limiti e termini di seguito indicati.


1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato. La Corte territoriale dà corretta applicazione del principio di diritto, costantemente affermato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale, in tema di lesioni personali, sussiste la circostanza aggravante dell'indebolimento permanente di un organo qualora, in conseguenza del fatto lesivo, esso risulti menomato nella sua potenzialità funzionale, la quale sia ridotta rispetto allo stato anteriore, a nulla rilevando il fatto del minore o maggiore grado di menomazione (ex pluribus, da ultimo, Sez. 5, n. 4177 del 07/10/2014, Narcisi, Rv. 262845; Sez. 5, n. 34012 del 03/04/2013, Fumisetto, Rv. 256527). In particolare, del tutto corretta deve ritenersi l'affermazione di entrambi i Collegi di merito secondo la quale la riscontrata dolenzia ai gradi estremi dei movimenti dell'articolazione coxo-femorale della vittima, specie durante la flessione, pur non ridotti nella loro ampiezza, costituiscano un indebolimento permanente dell'organo, con la conseguente sussistenza dell'aggravante contestata, poichè il dolore prodotto dal movimento dell'arto lesionato menoma la sua potenzialità funzionale statico-deambulatoria, rendendo pìù difficoltosi e penosi movimenti che in mancanza della lesione e della ritenzione nel tessuto muscolare del proiettile sparato a bruciapelo sarebbero del tutto liberi e spontanei. Del tutto assertiva e indimostrata risulta poi, come puntualmente rilevato dalla Corte territoriale, l'affermazione del ricorrente secondo la quale un intervento chirurgico per la rimozione dell'ogiva del proiettile dal tessuto muscolare della vittima comporterebbe una piena riabilitazione funzionale di quest'ultimo. Sicchè sotto questo profilo il ricorso appare aspecifico e reiterativo di una censura di merito già scartata dal Collegio di appello con motivazione congrua e immune da qualsivoglia vizio logico e giuridico.


2. Coglie invece nel segno il secondo motivo di ricorso.


Dagli atti del processo, ed in particolare dalla perizia balistica acquisita nel corso del giudizio di primo grado (p. 22), risulta infatti che l'arma utilizzata dal ricorrente sia in realtà una calibro 6,35 mm., arma comune da sparo che, per essere dotata di minore potenzialità offensiva, rende possibile l'applicazione della circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità, di cui alla L. 2 ottobre 1967, n. 895, art. 5, al porto ed alla detenzione ad essa relativi (Sez. 1, n. 9842 del 01/06/1987, Labate, Rv. 176673).


Sicchè, riqualificati i reati di cui ai capi c) e d) ai sensi della L. n. 895 del 1967, artt. 2,4 e 7, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla pena, che, ai sensi dell'art. 620 c.p.p., lett. l), può essere rideterminata da questa Corte in anni 2, mesi 8 e giorni 13 di reclusione e Euro 753 di multa.


P.Q.M.

Riqualificati i reati di cui ai capi c) e d) ai sensi della L. n. 895 del 1967, artt. 2,4 e 7, annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena, che ridetermina in anni 2, mesi 8 e giorni 13 di reclusione e Euro 753 di multa. Rigetta nel resto il ricorso.


Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2019.


Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2020

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