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Medico ritarda di sei mesi la diagnosi e la terapia di un tumore: è omicidio colposo.

Responsabilità medica penale

Cassazione penale sez. IV, 26/01/2021, n.5800

Con la sentenza in argomento, la Suprema Corte ha affermato che, in tema di omicidio colposo, sussiste il nesso di causalità tra l'omessa diagnosi di una malattia tumorale e l'evento morte, laddove dal giudizio controfattuale risulti l'alta probabilità logica che la diagnosi tempestiva avrebbe consentito il ricorso a terapie idonee a determinare un significativo prolungamento della vita residua del paziente, quale bene giuridicamente rilevante. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di assoluzione dal reato di omicidio colposo di due medici, la cui condotta aveva determinato il ritardo di sei mesi nella diagnosi e nella terapia di un carcinoma pancreatico, impedendo alla vittima il ricorso alla terapia chirurgica).


Fatto

1. Con sentenza n. 1087/2019 del giorno 15/05/2019, il Tribunale di Ravenna assolveva C.F. e L.G. dal reato di cui all'art. 40 c.p., comma 2 e art. 589 c.p., ritenendo "non dimostrato con sufficiente certezza il nesso causale fra condotte colpose ed evento".


Gli imputati erano stati tratti a giudizio - secondo l'imputazione - per aver, con condotte indipendenti, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia dovuta all'inosservanza di regole cautelari dell'arte medica, cagionato la morte di V.L., avvenuta in data (OMISSIS) per neoplasia maligna di origine pancreatica, o comunque per aver apportato, con le loro condotte, un contributo causale all'evento infausto. In particolare, le loro condotte hanno comportato un ritardo di almeno sei mesi nella diagnosi e nella terapia del carcinoma pancreatico che affliggeva V.L., impendendo alla stessa di ricevere tempestive e adeguate cure e terapie (in primis quella chirurgica) che avrebbero offerto alla paziente, con elevata credibilità razionale ed esclusi ulteriori fattori processi causali, discrete probabilità di guarigione clinica o, comunque, un periodo di sopravvivenza significativamente più prolungato; in particolare:


L.G., anatomopatologo presso l'Ospedale Civile di (OMISSIS), nell'eseguire l'esame istologico di vari frammenti di tessuto biologico prelevato in occasione di esame endoscopico eseguito sulla persona di V.L., forniva una risposta ambigua "lamine di epitelio ghiandolare privo di atipie....non evidenza di neoplasie", facendo intendere di non aver riscontrato neoplasie al pancreas quando, in realtà, i tessuti analizzati erano esclusivamente riferibili all'epitelio duodenale di superficie, così rappresentando falsamente di aver analizzato tessuto pancreatico, in realtà mai analizzato;


C.F., medico gastroenterologo presso l'Unità Operativa dell'Ospedale Civile di (OMISSIS), presso il quale la p.o. era in cura, riportando in cartella clinica l'esito negativo dell'esame istologico, rimuoveva l'ipotesi della sussistenza di una neoplasia maligna, pur in presenza di una diagnosi di dimissione, effettuata dallo stesso medico, di "Neoformazione istmo-pancreatica di 2.3 cm solida, dilatazione del Wirsung", così ribadendo l'esistenza di una condizione ancora di oscuro significato, comunemente considerato quale sospetto indicatore della presenza di neoplasie maligne del pancreas, le più frequenti in assoluto. Fatti commessi in (OMISSIS), decesso avvenuto in (OMISSIS).


2. Avverso tale sentenza propongono ricorso immediato per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna nonchè la parte civile, ai soli effetti civili, V.I., a mezzo del proprio difensore, lamentando entrambi (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1): violazione di legge in relazione all'art. 25 Cost., comma 2, (tipicità del fatto di reato), art. 40 c.p., comma 2 e art. 589 c.p., comma 1 (nozione di evento tipico nel reato omissivo improprio).


Deduce che un valido giudizio controfattuale preliminarmente


richiede un adeguato accertamento di quanto effettivamente accaduto (c.d. giudizio esplicativo) posto che in tema di responsabilità medica è indispensabile accertare il momento iniziale e la successiva evoluzione della malattia in quanto solo in tal modo è possibile verificare se, ipotizzando come realizzata la condotta dovuta dal sanitario, l'evento lesivo sarebbe stato evitato. Il nesso di causa deve essere ricostruito non riguardo all'evento morte in astratto ma a quella morte, come concretatasi, procedendosi a ritroso in una prospettiva ex post che deve originare dalla considerazione dell'evento apprezzato secondo il modello di indagine della realtà fenomenica offerto dalla norma incriminatrice. Le medesime Sezioni Unite "Franzese", correttamente ponendo il fuoco della ricostruzione del fatto tipico sul principio di offensività del bene giuridico, avevano statuito che il giudizio di alta probabilità logica è configurabile solo se l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva.


Sostiene che, di contro, la sentenza impugnata, se si eccettua la isolata menzione finale, comunque, priva di riferimenti al tema dell'innalzamento delle aspettative di vita, fa propria una nozione astratta di evento quando, affrontando le risultanze della Consulenza della Parte Civile, esclude la sussistenza del nesso di causa anche a fronte della adesione mentale figurata del Tribunale alle opposte conclusioni del fiduciario di parte "sulla scorta di dati tratti da una prestigiosa rivista specialistica internazionale" ove tale ricerca segnala che per lo stadio I con tumori sino a due cm, la sopravvivenza media a cinque anni dall'intervento chirurgico arriva ad oltre il 60%" (pag. 9 della sentenza).


Assume che la sentenza non è corretta in diritto, limitandosi ad enunciare il predicato di una pur molto cospicua percentuale di sopravvivenza (in realtà ancor più sensibilmente elevata con riguardo allo stadio tumorale da cui era affetta V.I., Stadio IA, da individuarsi correttamente nel 68,7% (come da osservazioni del Consulente della Parte Civile alla Perizia, pag. 12, allegato 1) ponendosi in aperto contrasto, in ragione della erronea individuazione dell'evento nella morte in astratto, con la codificata regola di giudizio della ragionevole, umana certezza dell'effetto impeditivo dell'evento hic et nunc alla stregua delle informazioni di sfondo in ordine all'ordinario andamento della patologia in questione e delle peculiarità del caso concreto, ripetutamente enunciate dalle SS.UU.. Siccome, infatti, non è consentito dedurre dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge scientifica statistica la conferma della ipotesi accusatoria, altrettanto non è ammesso attestare il giudizio di non fondatezza della medesima avendo riguardo all'identico dato probabilistico espresso dalla stessa, astratto dalle peculiarità del caso concreto, dalle circostanze del fatto e dalla evidenza disponibile. In conseguenza della erronea valutazione dell'evento in senso giuridico, il Tribunale di Ravenna non ha approfondito, come avrebbe potuto e dovuto in ipotesi di corretta interpretazione della norma penale, il tema del nesso di causa della omissione della condotta doverosa rispetto al differimento dell'evento e dunque, se non rispetto alla guarigione, rispetto ad una lunga remissione clinica e quindi ad una più lunga sopravvivenza libera da malattia, con accettabile qualità della vita, certamente sotto il profilo della intensità della sintomatologia dolorosa.


Afferma che la sentenza individua la morte come unico evento di cui tenere conto, così ignorando e non ritenendo degno di tutela il diritto a sopravvivere del paziente informato per un tempo significativamente posteriore e/o il cospicuo innalzamento della qualità della vita in malattia e/o la perdita di chance terapeutiche rispetto all'evento morte realizzatosi concretamente. In tal modo il Tribunale giunge alla implicita conclusione che nel caso concreto, come in tutti i casi di morte conseguente ad errore diagnostico, la vera causa fondante il decesso è la patologia. Nella specie, secondo quanto ricostruito nel corso dell'istruttoria, la paziente, affetta da carcinoma del pancreas esocrino, è passata, nell'ambito di un periodo temporale di sei mesi, da una condizione di operabilità del tumore e consistente probabilità di guarigione ad una condizione di inoperabilità del tumore, se non a scopo derivativo palliativo bilio-enterico, ed ineluttabilità del decesso.


2.1. Con memoria pervenuta in data 04/01/2021, la difesa dell'imputato L. ha svolto argomentazioni avversative.


2.2. Con memoria datata 05/01/2021, la difesa dell'imputato C. ha svolto argomentazioni avversative.


Diritto


3. I ricorsi sono fondati.


4. Occorre, innanzitutto, stabilire se una ritardata diagnosi di tumore, pur in presenza di quella che è comunemente e scientificamente ritenuta una delle patologie oncologiche più aggressive e ad evento nefasto qual è il carcinoma al pancreas, abbia o meno un&#