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Riciclaggio: è sufficiente anche solo rendere difficile l'accertamento della provenienza del bene


Sentenze della Corte di Cassazione in relazione al reato di riciclaggio

La massima

Integra il delitto di riciclaggio il compimento di condotte volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, e ciò anche attraverso operazioni che risultino tracciabili, in quanto l'accertamento o l'astratta individualità dell'origine delittuosa del bene non costituiscono l'evento del reato (Cassazione penale , sez. V , 17/04/2018 , n. 21925).

 

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La sentenza integrale

Cassazione penale , sez. II , 07/12/2018 , n. 57805

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con sentenza in data 22 novembre 2017 la corte di appello di Genova riduceva la pena inflitta a D.H. in ordine al contestato delitto di riciclaggio in anni 1, mesi 9, giorni 10 di reclusione ed Euro 600,00 di multa.


1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo violazione dell'art. 606 c.p.p. in relazione all'erronea qualificazione giuridica del fatto non essendo ravvisabili nella condotta dell'imputato, rinvenuto in possesso di oggetti di origine furtiva, attività di sostituzione o trasformazione o comunque dirette ad ostacolare l'identificazione degli stessi oggetti, tali da potere integrare la contestata più grave ipotesi di riciclaggio in luogo della semplice condotta di ricettazione. Con il secondo motivo lamentava manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova quanto alla contestata ravvisabilità dell'elemento soggettivo del reato.


CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto.


2.1 Ed invero quanto alle doglianze in punto qualificazione giuridica deve essere ricordato che il delitto di riciclaggio di cui all'art. 648 bis c.p. è integrato non soltanto dalle condotte tipiche di sostituzione o trasformazione del bene di origine illecita ma, altresì, secondo la testuale dizione contenuta nella norma, "da ogni altra operazione diretta ad ostacolare l'identificazione" dell'origine delittuosa del bene. Nell'interpretare detta seconda parte dell'art. 648 bis c.p., comma 1 questa corte di cassazione ha già avuto modo di precisare che la disposizione di cui all'art. 648 bis c.p. pur configurando un reato a forma libera, richiede che le attività poste in essere sul denaro, bene od utilità di provenienza delittuosa siano specificamente dirette alla sua trasformazione parziale o totale, ovvero siano dirette ad ostacolare l'accertamento sull'origine delittuosa della res, anche senza incidere direttamente, mediante alterazione dei dati esteriori, sulla cosa in quanto tale (Sez. 2, n. 47088 del 14/10/2003, Rv. 227731).


Appare pertanto evidente che trattandosi di reato a forma libera non si richiede necessariamente ed imprescindibilmente per la punibilità della condotta che l'attività abbia comunque comportato una trasformazione del bene o dei suo elementi identificativi tipici o dei codici di identificazione dello stesso, potendo la condotta punibile anche essere posta in essere attraverso azioni dirette ad ostacolare l'origine delittuosa del bene senza la modificazione dello stesso. La sostanziale modificazione degli elementi identificativi dell'oggetto materiale del reato non si configura pertanto quale elemento unico ed imprescindibile per la punibilità dell'azione delittuosa di riciclaggio, potendo anche configurarsi la condotta punibile in presenza di attività che pur non mutando l'essenza del bene di provenienza delittuosa costituiscano sempre un quid pluris rispetto alla semplice ricezione del bene e seguano tale condotta punibile secondo lo schema di cui all'art. 648 c.p. e siano però caratterizzate dal frapporre ostacoli concreti alla identificazione del bene quale provento di precedente delitto.


E l'applicazione del sopra esposto principio al caso in esame comporta il rigetto dei motivi di gravame dovendo ritenersi corretta l'interpretazione fornita dalla corte di merito secondo cui l'asportazione di pannelli fotovolataici, l'occultamento degli stessi all'interno di un camion tra masserizie varie particolarmente occultati e, soprattutto, l'imbarco del mezzo su una motonave diretta all'estero, erano attività tutte dirette a rendere particolarmente difficoltosa l'identificazione dell'origine delittuosa del bene poichè, pur essendo mancate condotte di trasformazione dei pannelli o dei loro codici identificativi, il ricorrente non si limitò a ricevere gli stessi bensì effettuò ulteriori operazioni consistite nel caricamento, occultamento e trasporto a bordo di un camion diretto all'estero (Marocco) certamente idonee a rendere maggiormente difficoltosa l'individuazione dell'origine furtiva.


2.2 Quanto al secondo motivo, la corte di appello ha evidentemente ricavato la sussistenza dell'elemento soggettivo dalle particolari modalità dei fatti che denotano la piena consapevolezza della condotta illecita.


Alla infondatezza del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.


P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.


Così deciso in Roma, il 26 settembre 2018.


Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2018



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