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Truffa: in caso di compravendita, si perfeziona quando il prezzo non è riscosso

Sentenze della Corte di Cassazione in relazione al reato di truffa

La massima

In reato di truffa contrattuale (nella specie, compravendita) si perfeziona quando il prezzo, convenuto mediante rilascio di assegni postdatati, non è riscosso, in quanto gli assegni sono protestati o sono rimasti impagati per assenza di fondi o per irregolarità di firma, divenendo solo in tale momento effettiva la lesione del patrimonio del venditore (Cassazione penale , sez. II , 29/03/2022 , n. 21250).

 

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La sentenza integrale

Cassazione penale , sez. II , 29/03/2022 , n. 21250

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con sentenza in data 27 ottobre 2021, la corte di appello di Messina, confermava la pronuncia del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 22 settembre 2020, che aveva condannato S.G. alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del delitto di truffa commesso in danno di G.F. oltre al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile.


1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to R., deducendo, con distinti motivi:


- violazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), per erronea applicazione dell'art. 124 c.p., manifesta illogicità della motivazione quanto alla mancata declaratoria di tardività della querela; al proposito deduceva che la vittima aveva avuto conoscenza del reato già a partire dal 10 aprile 2013 in occasione del protesto del primo assegno postdatato dato in pagamento;


- violazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), e manifesta illogicità della motivazione quanto all'omessa declaratoria di prescrizione del reato; al proposito deduceva che aveva errato il giudice di appello nel fissare il momento consumativo al 30 settembre 2013 e cioè al momento del tentativo di incasso del secondo assegno poiché la truffa doveva ritenersi già consumata al momento della consegna dei primi titoli il 4 marzo 2013 così che, pur tenendo conto delle sospensioni per complessivi giorni 412, il reato era già prescritto alla data del 22 ottobre 2021, prima della sentenza di appello;


- violazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), per erronea applicazione dell'art. 159 c.p., in relazione all'art. 111 Costituzione e del DL n. 18 del 2020, art. 83, e violazione di legge nelal determinazione dei periodi di sospensione della prescrizione; al proposito si lamentava che aveva errato la corte di appello nel determinare in giorni 281 la sospensione per adesione all'astensione degli avvocati poiché tale durata era in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo; inoltre aveva errato la corte di appello nel considerare la sospensione per giorni 64 ex DL 18 del 2020;


- violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), manifesta illogicità della motivazione, violazione di legge quanto alla mancata assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste; al proposito si deduceva che la fornitura era stata compensata da altra consegna operata dall'imputato e ciò escludeva il danno ingiusto;


- violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), manifesta illogicità della motivazione, violazione di legge quanto alla mancata assoluzione dell'imputato per non avere commesso il fatto non essendo emerso che il ricorrente fosse consapevole che gli assegni dati in pagamento fossero privi di provvista o con firma apocrifa;


- violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione alla condanna al risarcimento del danno nei confronti della parte civile ed alle spese legali;


- violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), violazione di legge quanto alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale e della non menzione.


CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.


Difatti, quanto alla prima doglianza la corte di appello di Messina con le compiute argomentazioni esposte a pagina 5 della motivazione ha adeguatamente spiegato come il termine per la proposizione della querela deve farsi decorrere nel caso in esame dal momento in cui la persona offesa acquisiva la definitiva e certa consapevolezza dell'avvenuta consumazione dei fatti in suo danno e cioè dalla data del secondo assegno dato in pagamento e rimasto anch'esso insoluto; solo a tal, momento, invero la vittima poteva accorgersi che in luogo di un semplice inadempimento erano stati commessi artifici e raggiri. Tale considerazione appare del tutto corretta poiché applicativa del principio stabilmente affermato da questa Corte di cassazione e secondo cui il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva (Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019, Rv. 277081);


2.2 Il secondo motivo del ricorso, pur richiamando un orientamento espresso da questa corte (v. Sez. 2, n. 11964 del 29/11/2019, dep. 2020, Pilli e Castiello) per il quale - nell'ipotesi di truffa contrattuale caratterizzata da raggiro consistito nella consegna in pagamento di assegni postdatati poi rivelatisi insoluti - la consumazione del reato si integrerebbe al momento della consegna della merce e non della scadenza degli assegni, prospetta enunciati ermeneutici non condivisibili da questo collegio in ragione di una anticipazione della data di consumazione del delitto. Ed invero, il momento consumativo del delitto si riconosce per la piena corrispondenza tra il fatto storico e la fattispecie astratta decritta dalla norma incriminatrice, ovverosia quando si verificano tutti gli elementi strutturali previsti e l'offesa al bene giuridico si realizza nella completa estensione, raggiungendo il reato la massima gravità concreta. Per individuare la data di consumazione del delitto di cui all'art. 640 c.p., quindi, bisogna verificare che gli elementi oggettivi (e, dunque, la condotta dell'agente consistente nell'induzione in errore, tramite artifici e raggiri, del soggetto passivo; l'evento del danno patrimoniale corrispondente all'ingiusto profitto ed il nesso eziologico tra gli stessi intercorrente) nonché l'elemento psicologico del dolo si siano tutti verificati e che sia stata raggiunta la piena estensione dell'offesa ad entrambi i beni giuridici tutelati, il patrimonio e la libera formazione del consenso in seno alla persona offesa. Trattandosi, inoltre, di truffa contrattuale, il tempus commissi delitti non può essere individuato in via preventiva ed astratta: e', piuttosto, indispensabile muovere dalla peculiarità del singolo accordo, dalla valorizzazione della specifica volontà contrattuale, dalle peculiari modalità delle condotte e dei loro tempi, al fine di individuare quale sia stato in concreto l'effettivo pregiudizio correlato al vantaggio e quale il momento del loro prodursi (v. Sez. F, n. 31497 del 26/07/2012, Abatematteo, Rv. 254043 ed anche Sez. 2, n. 11102 del 14/02/2017, Giannelli, Rv. 269688). In tale ottica, appare opportuno richiamare il fatto storico così come ritenuto provato dai giudici di merito. Secondo la ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza di primo grado ed integralmente richiamata dalla corte d'appello, l'imputato, divenuto cliente di fiducia della Elettrolux per aver acquistato alcuni prodotti di ridotto importo mediante assegni correttamente incassati, concordava un ingente acquisto per un valore complessivo di circa Euro 60.000,00, da scontare al 50%, stabilendo che il pagamento avvenisse al momento della consegna e con assegno circolare. In quell'occasione, il 4/03/2013,, lo S., pur prelevando tutta la merce, convinceva i contraenti a modificare gli accordi originari ed accettare due assegni, l'uno a vista di Euro 12.000,00 e l'altro postdatato di Euro 14.500,00, rinviando il pagamento degli ulteriori Euro 4.000,00 ad un momento successivo. Rimasto privo di copertura il secondo assegno, protestato il 10/04/2013, l'imputato rassicurava la p.o. in ordine al pagamento ed insieme concordavano la consegna di altri tre assegni, due di Euro 6.500,00 (rispettivamente postdatati l'uno al 30/08/2013 e l'altro al 30/09/2013) ed un terzo di Euro 3.000,00, per un importo complessivo inferiore a quello dovuto. Le somme di quest'ultimo venivano correttamente incamerate nel mese di maggio, differentemente da quelle degli altri due, che ritornavano impagati per insufficienza di fondi e/o non corrispondenza di firma, il primo con nota del 6/09/2013 ed il secondo con protesto del 5/10/2013. Avuta piena consapevolezza di essere stata truffata avendo ricevuto anche titoli non pagabili, la vittima presentava querela il 4/12/2013.


Appare così evidente che il fatto storico ricostruito dai giudici di merito è perfettamente sussumibile - ricorrendone tutti gli elementi costitutivi - nella fattispecie incriminatrice di cui all'art. 640 c.p., e la peculiare dinamica contrattuale del caso di specie evidenzia un'ipotesi di contratto istantaneo ad esecuzione differita, il cui iniziale accordo è stato oggetto di modifiche. La perdurante condotta truffaldina dell'odierno ricorrente - consistita nell'aver dapprima acquisito la fiducia del venditore adempiendo ai pagamenti dei precedenti rapporti contrattuali di modico valore e nell'aver successivamente concluso un contratto di più ingente valore, consegnando in pagamento e/o a garanzia una molteplicità di assegni, di cui alcuni correttamente incassati ed altri postdatati, privi di copertura e/o con firma irregolare - è stata tale da indurre più volte la persona offesa in errore: non solo al momento della originaria conclusione del contratto, ma anche successivamente, riuscendo di volta in volta a modificare gli accordi in ordine alle modalità di consegna e pagamento. L'attività decettiva posta in essere dall'imputato anche posteriormente alla consegna della merce, non è consistita nel limitarsi ad occultare l'inadempimento, rassicurando il creditore che chiedeva di ricevere la controprestazione spettante, ma si è concretizzata in ulteriori attività giuridicamente rilevanti e, in particolare, nella consegna di assegni in sostituzione di quelli non andati a buon fine, nel parziale adempimento e nella rinegoziazione del pagamento, con riduzione di importi, rateizzazione e postdatazione: anche tali condotte integrano il reato perché hanno indotto la vittima a compiere attività che altrimenti non avrebbe compiuto. Ed infatti, nei contratti ad esecuzione differita o che non si esauriscono in un'unica prestazione, è configurabile il reato di truffa nel caso in cui gli artifici e i raggiri siano posti in essere anche dopo la stipula del contratto e durante la fase di esecuzione di esso, al fine di conseguire una prestazione altrimenti non dovuta (v. Sez. 2, n. 29853 del 23/06/2016, Prattichizzo, Rv. 268074).


La concreta individuazione degli altri elementi oggettivi del delitto in esame, inoltre, non può prescindere dal considerare il nesso di reciprocità tipico del contratto ad obbligazioni corrispettive, valorizzando lo squilibrio creato nel rapporto sina lagmatico dal mancato pagamento a fronte della controprestazione già adempiuta. E dunque, da un lato, il profitto dell'acquirente - che ha ricevuto i beni oggetto di compravendita - diventa ingiusto se e quando non viene adempiuta l'obbligazione di pagamento e, dall'altro, il venditore - che ha anche consegnato i beni venduti - subisce un danno patrimoniale se e quando non riceve il corrispettivo pattuito. In tal senso, la deminutio patrimonii subita dal soggetto passivo, che rileva in questa sede, non consiste soltanto nell'effetto traslativo della proprietà dei beni venduti o nella consegna degli stessi all'acquirente, ma anche - e soprattutto -. nel mancato pagamento spettante a fronte dell'adempimento della propria prestazione. Ed infatti, la potenziale lesione del patrimonio del venditore - che, truffato, ha concluso il contratto - diventa concreta al momento della consegna dei beni venduti, ma è resa effettiva e definitiva al momento del mancato pagamento: è soltanto in questa occasione che l'offesa al bene giuridico del patrimonio si realizza nella completa estensione e che il delitto raggiunge la massima gravità concreta. Ir altre parole, è questo il tempus commissi delicti del caso di specie, in quanto alla realizzazione della condotta decettiva hanno fatto seguito la deminutio patrimonii del soggetto passivo e la locupletatio del soggetto agente, concretizzandosi l'offesa al patrimonio nella sua piena, effettiva e definitiva estensione. In tal senso, questa corte ha già affermato che, nell'ipotesi di truffa contrattuale (nel caso: compravendita), il momento consumativo del reato non coincide con la consegna del bene da parte del venditore, vittima del reato, ma con il successivo inadempimento dell'agente - che rappresenta la fase conclusiva del delitto -, cioè con il momento in cui si verifica la definitiva perdita patrimoniale per il soggetto passivo (Sez. 6, n. 8115 del 03/06/1998, Grossi, Rv. 211373). Più in particolare, questa corte, con gli argomenti esposti in rnotivazione, chiariva che, in tema di truffa contrattuale, la successiva inadempienza non costituisse un mero illecito civile, bensì la fase conclusiva dell'azione criminosa (Sez. 2, n. 1220 del 12/04/1983, dep. 1984, Di Pisa, Rv. 162577): consistendo, infatti, l'evento del reato nel conseguimento del profitto con altrui danno, tali elementi costitutivi della fattispecie legale sono inestricabilmente avvinti in modo da conferire un duplice aspetto ad un'unica realtà, la quale viene in essere con l'effettivo conseguimento del bene da parte del reo e con la definitiva perdita di esso da parte del soggetto passivo (Sez. 2, n. 304 del 10/05/1983, dep. 1984, Maiorino, Rv. 162108), perdita per il venditore truffato non coincidente con la consegna dell'oggetto all'acquirente truffaldino, ma con la mancata percezione del prezzo pattuito, che per qualsiasi sopravvenuta ragione avrebbe potuto esser sempre pagato nei termini convenuti.


Tanto premesso, il momento consumativo del delitto di truffa contrattuale, per come concretamente realizzatasi nel caso di specie, deve essere individuato nel mancato pagamento degli assegni, che si è verificato quando le somme non sono state definitivamente incamerate: correttamente, dunque, la corte territoriale ha collocato il tempus commissi delicti nella data del 30/09/2013, giorno in cui il soggetto passivo ha tentato invano di incassare l'ultimo assegno postdatato di Euro 6.500,00.


Può pertanto affermarsi il seguente principio di diritto: nell'ipotesi di truffa contrattuale derivante dal pagamento degli acquisti con assegni postdatati a fronte della cessione di merce, il momento consumativo del reato si realizza quando le somme non sono correttamente percepite perché gli assegni sono protestati ovvero sono rimasti impagati per assenza di fondi o irregolarità di firma. Di conseguenza, considerata come dies a quo la data indicata e rilevando che, per la maturazione del termine massimo della prescrizione, è previsto il decorso di un periodo sette anni e sei mesi complessivi ex art. 157 c.p. e art. 161 c.p., comma 2, nonché considerando, ai sensi dell'art. 159 c.p., comma 1, n. 3), gli ulteriori periodi di sospensione della prescrizione per un totale di giorni 412, il termine massimo di prescrizione non matura prima del 17/05/2022. In definitiva, la prescrizione non era ancora maturata alla data della pronuncia della corte di appello né lo è alla data odierna e, dunque, è infondato il presente motivo di ricorso.


2.3 II terzo motivo è manifestamente infondato poiché per come ripetutamente chiarito dalle Sezioni Unite in tema di prescrizione del reato, la sospensione del procedimento e il rinvio o la sospensione del dibattimento comportano la sospensione dei relativi termini ogniqualvolta siano disposti per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta e sempre che l'una o l'altro non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un termine a difesa; ed in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che plurimi rinvii del dibattimento disposti in un procedimento per lesioni colpose, a seguito dell'adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze proclamata dall'associazione di categoria, comportino la sospensione del corso della prescrizione per tutto il periodo complessivo della durata dei rinvii predetti. (Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Rv. 220509).


Ne' tale interpretazione contrasta con il principio di ragionevole durata posto che il rinvio è dipeso esclusivamente dalla volontà della parte che non può pertanto dolersi della sua durata.


Correttamente poi i giudici di merito hanno calcolato la sospensione per giorni 64 per effetto del DL 18 del 2020 posto che nel corso del giudizio di primo grado il procedimento veniva proprio rinviato perché fissato per l'udienza del 22 aprile 2020; la declaratoria di illegittimità costituzionale citata dalla difesa (Corte Cost. 140/2021) ha avuto ad Dggetto non tale termine bensì i rinvii eventualmente disposti nella fase successiva sulla base dei provvedimenti organizzativi dei capi degli uffici.


2.4 Il quarto ed il quinto motivo deducono letture alternative di elementi di prova non consentite nel giudizio di legittimità; in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Rv. 203428); esame nel caso di specie esattamente compiuto dai giudici di merito con valutazioni complete e del tutto prive delle lamentate illogicità ed a fronte delle quali il ricorrente insiste in una interpretazione alternativa dei fatti non deducibile nella presente sede di legittimità. Ed invero i giudici di merito hanno ricavato la responsabilità dell'imputato dalla dazione in pagamento di più titoli tutti rimasti insoluti nonché dalle modalità degli acquisti e delle consegne dei beni; peraltro il tema di una eventuale compensazione non risulta mai essere emerso con alcuna adeguata ricostruzione nel corso delle fasi di merito e deduce anch'esso una lettura alternativa.


Le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano quindi adeguatamente giustificate dai giudici di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal cludice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile.


Infine, anche gli altri motivi paiono manifestamente infondati posto che le statuizioni civili conseguono alla conferma della condanna mentre i benefici invocati non risultano mai richiesti con l'atto di appello né avrebbero potuto essere concessi in ragione dei precedenti a carico dell'imputato.


In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.


P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile G.F. che liquida in complessivi Euro 3.510,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. Filippo Barbera, dichiaratosi anticipatario.


Così deciso in Roma, il 29 marzo 2022.


Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2022

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