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Truffa tentata: sulla valutazione della idoneità astratta dell'artificio e raggiro


Sentenze della Corte di Cassazione in relazione al reato di truffa

La massima

In tema di truffa, la valutazione dell'idoneità astratta dell'artificio e raggiro ad ingannare e sorprendere l'altrui buona fede assume rilevanza nella sola ipotesi del tentativo e non in presenza di reato consumato, in quanto, in tale ultimo caso, l'effetto raggiunto dimostra implicitamente l'effettiva idoneità della condotta. (Fattispecie di truffa consumata ai danni di una banca, consistita nell'erogazione di un finanziamento mediante presentazione di documenti non veritieri, in cui la Corte ha escluso che la negligenza negli accertamenti da parte dei funzionari bancari potesse incidere sulla configurabilità del reato - Cassazione penale , sez. II , 25/06/2019 , n. 51166).

 

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La sentenza integrale

Cassazione penale , sez. II , 25/06/2019 , n. 51166

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 12/11/2018 la Corte di Appello di Trieste ha confermato la pronuncia con la quale il 22/12/2015 il Tribunale di Udine aveva dichiarato D.S.S.R. e D.S.L. colpevoli del reato di cui all'art. 640 c.p. in danno della Banca di Carnia e Gemonese, così riqualificando l'originaria imputazione di ricorso abusivo al credito di cui alla L. Fall., art. 218, e li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, subordinando il beneficio della sospensione condizionale della pena all'integrale pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, entro il termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.


Gli imputati, infatti, erano stati accusati di ricorso abusivo al credito perchè, dissimulando lo stato di dissesto della D.S. Costruzioni S.r.l., ed esibendo il documento indicato al capo 2 dell'imputazione, ossia il bilancio provvisorio denominato "a sezioni contrapposte da gennaio 2011 a dicembre 2011 della società", oltre a produrre documenti fiscali falsi, e comunque dissimulando il proprio stato di insolvenza (poi conclamato in una richiesta di concordato preventivo del 24/5/2012), erano ricorsi al credito bancario, in particolare richiedendo ed ottenendo dalla BCC Carnia e Gemonese sotto la forma dell'anticipo su fatture, un contratto di sconto anticipi su fatture, presentando le fatture indicate nel capo di imputazione, con termini di pagamento dei relativi corrispettivi al 31 marzo, 30 aprile e 31 maggio 2012, così cedendo il credito alla BCC Carnia e Gemonese, mentre avevano dirottato il pagamento delle fatture su conto corrente acceso su altro istituto di credito, prima della notifica delle cessioni dei relativi crediti.


La sentenza confermata dalla Corte territoriale, però, aveva osservato che il ricorso abusivo al credito presuppone che il soggetto al quale viene addebitato il fatto sia successivamente dichiarato fallito, mentre la società in questione era stata poi ammessa al concordato preventivo, sicchè aveva riqualificato il fatto nel reato di truffa di cui all'art. 640 c.p., assolvendo invece gli imputati dal reato di cui all'art. 2622 c.c., perchè il fatto non sussiste.


2. Avverso la sentenza della Corte territoriale hanno proposto ricorso per Cassazione gli imputati, a mezzo del comune difensore avv. Franco Dal Mas, articolando otto motivi di ricorso:


2.1. Violazione di legge per non essersi riconosciuta la nullità della sentenza di primo grado per violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p., assumendo essersi riconosciuto in sentenza un fatto storico diverso da quello contestato nell'imputazione, diversi essendo gli elementi costitutivi tipici: la condotta, l'elemento psicologico, l'evento ed il nesso di causalità, per di più riqualificando un reato meno grave in una fattispecie più grave.


2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono il vizio di motivazione, sempre in punto di "riqualificazione del fatto", essendosi sostenuto in sentenza che i predetti avrebbero taciuto lo stato di manifesta crisi della società con la presentazione del cd. bilancio preventivo a sezioni contrapposte da gennaio 2011 a dicembre 2011 della società, poi però ritenuto non rientrare nelle comunicazioni sociali di cui all'art. 2622 c.c., ipotesi di reato dal quale la sentenza del tribunale ha assolto i ricorrenti.


2.3. Con il terzo motivo deducono, invece, la violazione di legge per essere stata pronunciata condanna nonostante l'insussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato di truffa, non potendosi ritenere artificio e raggiro le istruzioni di dirottamento rivolte dai D.S. alle società debitrici rispetto al rinnovo del rapporto bancario di affidamento "anticipi su fatture", in quanto le fatture avevano un termine di pagamento posticipato rispetto alla data di emissione del documento fiscale, e non avendo i ricorrenti taciuto la crisi in cui versava la società, che si assume ben nota alla BCC, come emergerebbe dal foglio di analisi del 5/3/2012, documento che si assume ignorato dalla sentenza di appello e come si assume prodotto anche dalla consulenza tecnica di parte. Si assume, poi, che l'affidamento delle fatture riguardava un ammontare complessivo di Euro 135.604,51, quindi non corrispondente ad un asserito rinnovo dell'affidamento per Euro 400.000,00. Evidenziano, inoltre, i ricorrenti che la stessa BCC Carnia e Gemonese avrebbe riconosciuto la propria negligenza, costituita nell'essersi attivata tardivamente nella notifica della cessione del credito ai debitori.


2.4. Con il quarto motivo di ricorso vengono invocati gli stessi elementi di cui sopra per dedurre il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine all'insussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato di truffa.


2.5. Si dolgono, inoltre, i ricorrenti della violazione di legge e del vizio di motivazione per non essere state riconosciute le invocate circostanze attenuanti generiche, nonostante la negligenza della stessa società querelante, anche in virtù del richiamo di un precedente penale, pur riconosciuto dal giudice di primo grado come non ostativo per avere alcuni ricorrenti riportato condanne solo a pene pecuniarie.


2.6. Con il sesto motivo sono dedotti la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla quantificazione del danno in favore della parte civile (150.000 Euro a fronte di ammontare complessivo delle fatture di Euro 135.604,51, e ciò in considerazione del danno morale, che si contesta), senza considerare la colpa concorrente della parte civile, ed altresì in ordine alla condanna al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, a fronte dell'assoluzione per un capo dell'imputazione ed alla riqualificazione dell'altro reato.


2.7. Deducono inoltre i ricorrenti la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento al beneficio della sospensione condizionale della pena, perchè condizionato al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno senza che la Corte abbia in alcun modo soddisfatto l'onere di verificare la capacità economica dei condannati e la loro possibilità concreta di sopportare l'onere loro imposto.


2.8. Con l'ultimo motivo di impugnazione i ricorrenti deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento al diniego del beneficio della non menzione della condanna, considerato non idoneo a favorire il ravvedimento dei ricorrenti.


3. Con memoria depositata il 12/6/2019 la parte civile ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.


CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento, potendosi ritenere fondato solo l'ultimo dei motivi di impugnazione proposti. Gli altri motivi, invece, si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 c.p.p. perchè manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata.


4.1. Il primo motivo di ricorso, in particolare, è manifestamente infondato, giacchè nell'imputazione originaria risultavano già contestati gli artifici e raggiri ritenuti in sentenza integrare il delitto di truffa, in quanto vi erano già descritti i connotati ingannatori della condotta tenuta dall'imputato, costituiti dal silenzio serbato in ordine allo stato di manifesta crisi che avrebbe portato gli amministratori della D.S. Costruzioni S.r.l. ad accedere alla procedura di concordato preventivo, ed altresì dalla presentazione alla persona offesa BBC Carnia e Gemonese di fatture recanti date di pagamento scadenti non prima di 60 giorni, nonchè dal silenzio serbato nei confronti della B.C.C. circa le indicazioni date ai debitori di pagare presso altri istituti di credito, ottenendo così, grazie ad un contratto di sconto per importo sino a 400.000 Euro, il vantaggio dell'affidamento di fatture che mai sarebbero state pagate alla B.c.c. ed il cui importo veniva incassato, così, dalla società due volte.


Le sezioni unite di questa Corte di legittimità hanno da tempo evidenziato, infatti, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, che per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perchè, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Rv. 248051).


In coerenza con la consolidata giurisprudenza anche successiva di questa Corte di legittimità, pertanto, a maggior ragione deve riconoscersi che non è configurabile la violazione dell'art. 521 c.p.p., qualora - come nel caso in esame - già nell'imputazione figurino elementi di fatto "sovrabbondanti" rispetto al paradigma della norma incriminatrice, che rendano prevedibile la diversa qualificazione giuridica del fatto come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, in relazione al quale l'imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire, conformemente all'art. 111 Cost., e all'art. 6 CEDU (Sez. 2, n. 5260 del 24/01/2017, Rv. 269666; Sez. 6, n. 11956 del 15/02/2017, Rv. 269655).


4.2. Anche il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, con i quali si contesta l'affermazione della penale responsabilità del ricorrente, sono inammissibili, in quanto manifestamente infondati o, comunque, inerenti al merito della pronuncia impugnata.


Ai fini della configurazione del delitto di truffa, in particolare, a nulla rileva l'assoluzione dei D.S. dal delitto previsto dall'art. 61 c.p., n. 2, e art. 110 c.p., art. 2622 c.c., giacchè tale assoluzione è stata fondata sul rilievo che il bilancio cd. "a sezioni contrapposte" non rientra tra gli atti contemplati dall'art. 2622 c.c., integrando unicamente "la situazione contabile desumibile dalla contabilità della società al momento della sua stampa" e, pertanto, nessuna contraddizione può ravvisarsi tra tale pronuncia di assoluzione ed il riconoscimento degli artifici e raggiri dinanzi ricordati.


Il terzo ed il quarto motivo di ricorso, invece, attengono al merito della decisione, in quanto prospettano una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un., 30/4/1997, n. 6402, riv. 207944).


Al Giudice di legittimità è infatti preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perchè ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Conseguentemente, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965).


Deve soltanto osservarsi, pertanto, quanto al terzo motivo di ricorso, che l'eventuale consapevolezza, da parte della BCC Carnia e Gemonese, di una crisi della D.S. Costruizioni s.r.l. era cosa ben diversa dalla consapevolezza del vero e proprio dissesto in cui questa versava, al punto da accedere poi alla procedura di concordato preventivo, e che anche un'eventuale negligenza della società, peraltro non riconosciuta dai giudici di merito, di per sè, non sarebbe incompatibile con la configurazione degli artifici e raggiri idonei ad integrare il delitto di truffa. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha da tempo evidenziato che, in tema di truffa consumata, ogni questione in ordine alla idoneità astratta dell'artificio o del raggiro ad ingannare e sorprendere l'altrui buona fede non ha alcuna rilevanza, essendo l'idoneità dimostrata dall'effetto raggiunto (Sez. 2, n. 10833 del 27/02/1990, Rv. 185014), sicchè l'idoneità del raggiro non può essere esclusa dalla negligenza, sia pure grave, della persona offesa perchè, in tema di truffa, simile idoneità assume rilevanza solo nell'ipotesi di tentativo mentre nel caso in cui il reato sia stato consumato essa è in re ipsa (Sez. 2, n. 9756 del 03/07/1985, Rv. 170831).


4.3. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ai D.S. è stata giustificata con il riferimento sia al precedente penale da cui ciascuno di essi è gravato che alla gravità del fatto, posto in essere con un'articolata serie di condotte di raggiro: si tratta di motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).


4.4. Prive di vizi logici o giuridici sono anche le statuizioni civili, di cui al sesto motivo di ricorso, atteso che la quantificazione del danno morale arrecato alla persona offesa è stata commisurata in modo ragionevole alla lesione dell'immagine commerciale e della reputazione della banca, anche in considerazione delle dimensioni locali e di questa e della sua clientela, mentre la condanna al risarcimento del danno giustifica, di per sè, quella al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, il cui superamento dei valori medi è stato giustificato con riferimento alla complessità dell'istruttoria.


4.5. Manifestamente infondata è anche la censura di cui al settimo motivo di ricorso, il relazione alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena condizionato al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno.


La giurisprudenza di questa Corte di legittimità, infatti, ha da tempo evidenziato che, nel caso in cui il beneficio della sospensione condizionale della pena venga subordinato all'adempimento dell'obbligo risarcitorio, il giudice della cognizione non è tenuto a svolgere alcun accertamento sulle condizioni economiche dell'imputato, rientrando nella competenza del giudice dell'esecuzione la verifica dell'eventuale impossibilità di adempiere da parte del condannato (Sez. 5, n. 15800 del 17/11/2015, Rv. 266690, che, in motivazione, ha chiarito che tale principio è utile al fine di impedire che l'accertamento venga svolto due volte, dal momento che in sede di esecuzione è comunque consentito al reo dimostrare l'eventuale modifica peggiorativa della sua situazione economica).


Anche di recente, in tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, è stato ribadito che il giudice non è tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, e che deve effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emergano elementi che consentono di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione. (Sez. 5, n. 48913 del 01/10/2018, Rv. 274599; Sez. 6, n. 11371 del 15/02/2018, Rv. 272544): nel caso di specie, invece, non risultano essere stati dedotti dal ricorrente, nè comunque emersi dal procedimento, elementi che potessero far dubitare della possibilità, per i D.S., di pagare la somma liquidata dal giudice per il risarcimento dei danni in favore della persona offesa.


4.6. E' fondato, invece, l'ultimo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti contestano la legittimità del diniego del beneficio della non menzione della condanna giustificato dai giudici di merito sulla considerazione, secondo cui il beneficio richiesto non sarebbe idoneo a favorire il loro ravvedimento dei ricorrenti, valutazione fondata essenzialmente sulla "costante negazione/sottovalutazione d'una articolata condotta di raggiro".


Il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, infatti, ha lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato (Sez. 3, n. 51580 del 18/09/2018, Rv. 274106; Sez. 4, n. 31217 del 16/06/2016, Rv. 267523), di talchè ai fini della sua concessione o del suo diniego, non può attribuirsi rilevanza pressochè esclusiva al suo comportamento processuale. Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di rilevare che è illegittimo il diniego della concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, motivato dal comportamento processuale mendace dell'imputato, al quale l'ordinamento riconosce il diritto al silenzio nonchè quello di negare, anche mentendo, le circostanze di fatto a lui sfavorevoli. (Sez. 5, n. 57703 del 14/09/2017, Rv. 271894).


5. Ferma restando l'irrevocabilità dell'affermazione di penale responsabilità dei ricorrenti, pertanto, la sentenza impugnata va annullata limitatamente al mancato riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna sul certificato del casellario giudiziale, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Trieste.


P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitata al mancato riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna sul certificato del casellario giudiziale, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste per nuovo giudizio sul punto.


Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi.


Dichiara irrevocabile l'affermazione della penale responsabilità.


Così deciso in Roma, il 25 giugno 2019.


Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

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