È configurabile il reato di resistenza anche se l'agente della polizia municipale è fuori servizio (Cass. pen. n. 13264/2025)
- Avvocato Del Giudice
- 21 apr
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La Cassazione conferma che l'agente di polizia municipale, sebbene fuori servizio, mantiene la qualifica di pubblico ufficiale quando interviene nell’ambito delle sue funzioni istituzionali per prevenire o reprimere reati, purché nel territorio dell'ente di appartenenza.
Premessa
La Corte di Cassazione, VI Sezione penale, con la sentenza 12 marzo 2025, n. 13264, ha ribadito il principio secondo cui l'agente di polizia municipale conserva la qualifica di pubblico ufficiale anche al di fuori dell'orario di servizio, se l’intervento si colloca nell'ambito delle sue attribuzioni istituzionali e nel territorio di competenza dell'ente di appartenenza. Di conseguenza, è configurabile il delitto di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p., in caso di opposizione violenta a tale intervento.
I fatti di causa
Il Tribunale di Torre Annunziata aveva condannato Es.Va. per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, ai danni del Sovrintendente capo Cr.Ma., agente della polizia municipale di Vico Equense, intervenuto - in abiti civili e libero dal servizio - per impedire una truffa ai danni di un automobilista.
La Corte di appello di Napoli, in sede di gravame, confermava la decisione di primo grado.
La difesa dell'imputato proponeva ricorso per cassazione, eccependo l'assenza della qualifica di pubblico ufficiale in capo alla persona offesa, rilevando che l'agente, fuori servizio e in abiti civili, non avrebbe potuto esercitare funzioni di polizia giudiziaria.
La decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, affermando l'infondatezza delle censure difensive.
Richiamando il consolidato indirizzo giurisprudenziale (cfr. Cass. pen., sez. III, n. 31930/2022; Cass. pen., sez. VI, n. 31231/2020), la Cassazione ha ribadito che:
Gli appartenenti alla polizia municipale sono agenti di polizia giudiziaria ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, L. n. 65/1986 e 57, comma 2, lett. b) c.p.p.;
Tale qualifica permane, purché l’intervento avvenga nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e riguardi l’esercizio delle attribuzioni istituzionali (tra cui l'accertamento di reati);
Il concetto di "essere in servizio" non si identifica meramente con l'orario lavorativo ma si deve interpretare in chiave funzionale, ossia con riferimento al rapporto di impiego pubblico e all’esercizio di pubbliche funzioni.
Nel caso di specie, l’agente era intervenuto dopo aver appreso, trovandosi all'interno del Comando, della commissione di truffe in flagranza nel centro cittadino. L'atto compiuto, dunque, era collegato all’esercizio delle funzioni pubbliche e si inseriva nel quadro dei doveri di polizia giudiziaria.
È, quindi, irrilevante il fatto che fosse fuori dal turno di servizio o in abiti civili: ciò che conta è la funzionalità dell'atto rispetto ai compiti istituzionali.
Principio di diritto
L'agente della polizia municipale conserva la qualifica di pubblico ufficiale, ai fini dell’integrazione del reato di resistenza ex art. 337 c.p., anche se interviene fuori servizio e in abiti civili, purché l’intervento avvenga nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e per finalità istituzionali.