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Concussione: carabiniere chiedeva soldi ad un imprenditore minacciando di farlo fallire, condannato


Corte di Cassazione

La massima

La minaccia di un danno ingiusto del pubblico ufficiale finalizzata a farsi dare o promettere denaro o altra utilità, posta in essere con abuso della qualità o dei poteri, integra il delitto di concussione e non quello di induzione indebita pur quando la persona offesa, cedendo alle pretese dell'agente, consegue anche un vantaggio indebito, sempre che quest'ultimo resti marginale rispetto al danno ingiusto minacciato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse ravvisato la sussistenza del delitto di concussione nella condotta di un carabiniere che aveva ottenuto il versamento di ingenti somme di denaro minacciando un imprenditore di far fallire l'impresa, di arrestarlo o comunque di determinargli conseguenze gravemente pregiudizievoli a seguito della morte presso un cantiere di un lavoratore irregolarmente occupato, ma deceduto per cause naturali, ed aveva poi condizionato il corso delle indagini in favore del soggetto minacciato - Cassazione penale , sez. VI , 23/09/2014 , n. 6056).

Fonte: CED Cassazione Penale 2015



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La sentenza integrale

Cassazione penale , sez. VI , 23/09/2014 , n. 6056

RITENUTO IN FATTO

1. E' impugnata la sentenza in data 29/10/2012 della Corte d'appello di Torino, di parziale riforma, per quel che rileva nella sede presente, della sentenza pronunciata il 5/07/2011 dal Tribunale di Novara nei confronti di S.D., riguardo ad una cospicua serie di reati, prevalentemente commessi contro la pubblica amministrazione.


1.1. Lo S., appartenente all'Arma dei Carabinieri, era stato comandante del Nucleo afferente alla Direzione Provinciale del Lavoro di Novara. Abusando delle connesse competenze ispettive, e delle funzioni di polizia giudiziaria, S. avrebbe ricevuto la promessa o l'effettiva consegna di numerose e rilevanti utilità economiche, in cambio del compimento di atti contrari ai doveri di ufficio, generalmente riguardanti l'accertamento di violazioni delle norme in materia di sicurezza e previdenza per i lavoratori.


Particolare rilievo, nell'economia dei fatti e della stessa sentenza impugnata, assume il rapporto tra S. e l'imprenditore G.A., che gestiva alcune società di costruzioni edili. In uno dei relativi cantieri era deceduto un lavoratore (si è poi accertato, per altro, che la morte era intervenuta per infarto), e dalle conseguenti verifiche, condotte dall'odierno ricorrente, sarebbe scaturito il fatto di concussione delineato al capo A della rubrica. S. in particolare avrebbe prospettato al G. gravissime conseguenze sanzionatorie per la situazione riscontrata, tali da portarlo addirittura al fallimento, offrendosi però di evitarle in cambio del versamento di 100.000 Euro, poi effettivamente intervenuto. Sul punto, la sentenza impugnata ha confermato la qualificazione giuridica prospettata dall'imputazione e ritenuta dal Giudice di prime cure, e cioè quella della concussione.


Il rapporto tra l'imprenditore e l'odierno ricorrente, stando sempre alle decisioni di merito, si era poi sviluppato, a partire dalla matrice concussiva, in una fattispecie di corruzione per "vendita della funzione". Ponendosi su un piano di parità, S. e G. avrebbero concordato che il primo, dietro promessa di utilità economiche poi parzialmente conseguite, si tenesse "a disposizione" del secondo, che in effetti, lungo il corso degli anni, aveva chiesto ed ottenuto il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio, partitamente elencati nell'imputazione A2.


All'odierno ricorrente, infine, si erano contestati numerosissimi fatti ulteriori di corruzione, falso, truffa, che avevano coinvolto un certo numero di imprenditori e di altre persone. Non erano mancate imputazioni aggiuntive di concussione tentata o consumata (capi da Z a Z7 della rubrica).


1.2. In esito al giudizio di primo grado, S. era stato condannato per molti dei reati ascrittigli ad una pena complessiva di nove anni e sei mesi di reclusione, oltre alle sanzioni accessorie connesse.


La sentenza era stata appellata dall'imputato ed anche dal pubblico ministero, relativamente per quest'ultimo a parte delle decisioni assolutorie ed al trattamento sanzionatorio. L'appello della parte pubblica era stato comunque rigettato. Quanto all'impugnazione difensiva, rilevano qui i seguenti punti della decisione della Corte territoriale.


L'appello era stato dichiarato inammissibile, per carenza di specificità dei motivi, relativamente ai reati di cui ai capi D, Z7, E, T5, T6 e T7 della rubrica: fatti di corruzione coinvolgenti gli imprenditori C.N. (D), Sa.Gi. (E) e F. F. (T5), un fatto di tentata concussione operato in concorso con il già citato C. ai danni del titolare di un locale pubblico (Z7), e infine un paio di condotte di falso in atto pubblico tenute al fine di favorire ulteriori imprenditori (T6 e T7).


L'appello era stato accolto, con conseguente proscioglimento dell'imputato, relativamente ad un certo numero di delitti di corruzione, sul presupposto in genere che mancasse la prova del compimento di un atto contrario ai doveri dell'ufficio (capi C, F, M, O, R, T, T3, T8 e, parzialmente, A2).


La sentenza di condanna era stata confermata, invece, relativamente ai capi residui, con riduzione della pena complessiva al valore di anni 8, mesi 1, e giorni quindici di reclusione.


2. Propone ricorso il Difensore di S., premettendo come quest'ultimo, nel giudizio di appello, avrebbe "ammesso la materialità dei fatti" ma non il fondamento della relativa qualificazione giuridica, e dunque denunciando diversi vizi del provvedimento impugnato.


A tale proposito, va notato che la sentenza di secondo grado è stata deliberata (sebbene non depositata) prima della promulgazione della L. 6 novembre 2012, n. 190, di riforma dei delitti contro la pubblica amministrazione, e che il ricorso contiene ampi riferimenti alla successiva decisione delle Sezioni unite di questa Corte (n. 12228 del 24/10/2013), per altro conosciuta, al momento dell'impugnazione, solo con riguardo alla c.d. "informazione provvisoria".


2.1. Si denuncia violazione degli artt. 317 e 319 quater c.p., nel testo riformato dalla citata L. n. 190 del 2012, in base al disposto dell'art. 609 c.p.p., comma 2, relativamente anzitutto ai fatti contestati al capo A della rubrica (concussione ai danni di G. A.).


Il ricorrente cita le informazioni in allora disponibili circa il deliberato delle Sezioni unite, e la giurisprudenza antecedente che aveva assegnato importanza rilevante, al fine di distinguere tra concussione ed induzione, al carattere ingiusto del male minacciato dal pubblico ufficiale, e correlativamente al carattere indebito del vantaggio perseguito dal privato. Nel caso di specie sarebbe provato come G. avesse agito per procurarsi l'ingiusto vantaggio di una disapplicazione delle norme di tutela dei lavoratori, che avrebbero dovuto portare al suo sanzionamento, e come non possa definirsi ingiusto il "male" minacciato da S., che si sarebbe semplicemente offerto di non compiere atti per lui doverosi. Afferma il ricorrente che l'imprenditore si era perfino rivolto ad un avvocato, e che sarebbe stato quest'ultimo a consigliargli di pagare i 100.000,00 Euro, data la ritenuta "serietà" della situazione.


Il fatto andrebbe dunque riqualificato quale induzione a dare o promettere utilità, ex art. 319 quater c.p., con le implicate variazioni del trattamento sanzionatorio.


2.2. Una analoga necessità di riqualificazione il Difensore prospetta quanto ai fatti di cui al capo Z2 della rubrica. In fatto sarebbe provato che S. aveva chiesto al ristoratore V.G., presso il cui locale era solito assumere pasti senza pagare, la consegna di buoni benzina del valore di quasi 3.000,00 Euro, in cambio dell'omessa contestazione dell'impiego di personale non regolarmente assunto. Il male minacciato non era ingiusto e, d'altronde, il ristoratore avrebbe alla fine deciso "liberamente" di non versare i buoni richiesti.


2.3. Discorso in tutto analogo viene proposto quanti ai fatti sub Z4, relativi alla somma di denaro ed all'elettrodomestico che S. aveva chiesto al dirigente di una azienda per denunciare l'avvenuta assunzione di uno straniero in posizione di soggiorno irregolare.


2.4. La richiesta sopra descritta viene formulata anche per i fatti di cui al capo Z7, già sopra descritti ed oltretutto arrestatisi al livello del tentativo.


Proprio riguardo al delitto in questione, così come per i capi D, E, T5, T6 e T7, la sentenza impugnata andrebbe annullata in forza della illegittima dichiarazione di inammissibilità dell'appello.


Il motivo posto a fondamento della decisione, cioè la genericità dei motivi, sarebbe del tutto infondato in riferimento al reato sub Z7, cui l'appellante aveva dedicato otto pagine dell'atto di impugnazione. In ogni caso la Corte territoriale avrebbe contraddetto se stessa, operando una riduzione della pena, ciò che non avrebbe potuto fare - neppure ai sensi dell'art. 597, comma 5, cod. proc. pen. - se davvero si fosse formato un giudicato parziale sui capi corrispondenti della sentenza.


2.5. La richiesta di riduzione della pena e quella di riconoscimento delle attenuanti generiche, più in generale, aveva certamente riguardato, in modo ammissibile, tutte le fattispecie per le quali vi era stato deliberato di condanna, e dunque anche quelle interessate dalla dichiarazione di inammissibilità dell'appello.


Riguardo a queste ultime, la carenza assoluta di motivazione determinerebbe la nullità della sentenza.


La decisione di rigettare la domanda di applicazione delle attenuanti generiche sarebbe poi sprovvista di adeguata motivazione per tutti i delitti in contestazione. Il riferimento al carattere asseritamente "tardivo" e "necessitato" della confessione sarebbe eccentrico, poichè comunque S. aveva fornito materiale cognitivo utile, anche per la posizione di coimputati. Sarebbe stata trascurata anche la condizione di incensuratezza dell'interessato.


2.6. Con atto successivamente depositato "ad integrazione dei motivi di ricorso", il Difensore dello S. segnala come la Corte territoriale, pur avendo deliberato l'assoluzione dell'interessato per il delitto sub T8, non avrebbe disposto la revoca della confisca per equivalente stabilita dal Tribunale, ex art. 322 ter c.p., per l'importo di Euro 120.000,00, corrispondente al profitto asseritamente ricavato dall'accordo corruttivo.


CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso difensivo è parzialmente fondato.


Solo per una parte, di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere oggetto di annullamento, con rinvio alla Corte territorialmente competente per un nuovo giudizio. In linea generale, si tratta di dare riscontro a casi di carenza assoluta di motivazione (capi D, E, T5, T6, T7 e Z7), oppure di aprire lo spazio per una eventuale riqualificazione del fatto contestato, anche (ma non solo) alla luce dello ius superveniens, costituito, come già sopra di ricordava, dalla legge n. 190/2012 e dunque dalla nuova disciplina dei delitti del pubblico ufficiale contro la pubblica amministrazione.


Per il resto, e per le ragioni che saranno di seguito esposte, il ricorso deve essere rigettato, dal che consegue la formazione di giudicato parziale in merito alla responsabilità di S. per i corrispondenti capi d'accusa.


2. Non può essere accolta, in primo luogo, la tesi difensiva per la quale il fatto contestato al capo A, che concerne il "primo approccio" tra l'imprenditore G. ed il militare S., dovrebbe oggi essere qualificato ex art. 319 quater c.p..


2.1. Va premesso, in proposito, che questa Corte deve far riferimento alla configurazione del fatto operata nell'imputazione, così come precisata e ritenuta nell'ambito del doppio deliberato di condanna promanante dai Giudici del merito. Subito allora va notato che il capo d'accusa non evoca neppure la fattispecie dell'induzione al fianco della condotta di costrizione, al contrario di quanto normalmente accadeva in epoca antecedente alla riforma, quando le due condotte si equivalevano. E la circostanza non pare affatto casuale.


Nelle sentenze in esame il tema delle sanzioni cui G. sarebbe andato incontro se non avesse accolto le pressioni di S. è rimasto parzialmente inesplorato, specie riguardo alle responsabilità effettive dell'imprenditore per la morte del lavoratore deceduto mentre si trovava in uno dei suoi cantieri.


Emerge con sufficiente chiarezza, tuttavia, che non vi era stato un infortunio, e che dunque ben difficilmente la situazione avrebbe potuto sboccare in un'accusa di omicidio colposo. E' possibile invece che G. stesse violando, attraverso l'impiego "in nero" del lavoratore, la disciplina di garanzia delle obbligazioni retributive, fiscali e previdenziali che gravano sul datore di lavoro.


Comunque sia (cioè finanche ammettendo una possibile contestazione di omicidio colposo), le conseguenze minacciate da S. erano prive della minima congruenza rispetto alla situazione concreta, ed in nessun modo potrebbero considerarsi espressione del semplice annuncio di procedure sanzionatorie conformi alla legge.


L'imputazione recita, ed i Giudici territoriali hanno ritenuto, che l'odierno ricorrente aveva prospettato all'interlocutore "il fallimento dell'impresa da lui rappresentata, il suo arresto o comunque conseguenze gravemente pregiudizievoli a seguito della morte" del lavoratore. Erano stati dunque minacciati effetti dannosi ragionevolmente collegabili non all'ordinario corso della giustizia (a cominciare dall'arresto dell'interessato), ma tutt'al più temibili come portato di un atteggiamento persecutorio e prevaricatorio del pubblico ufficiale. Così si legge nella sentenza di primo grado, ove tra l'altro si nota che "le stesse modalità di avvicinamento di G. da parte di S., in questo frangente, mostrano tutti i caratteri ontologici della prevaricazione: da più parti sono state confermate le esplicite minacce di esiti giudiziari catastrofici" (p. 70). I Giudici dell'appello hanno rilevato come l'odierno ricorrente avesse convocato l'imprenditore per parlargli da solo, "dicendogli che la situazione era drammatica, che la cosa era una catastrofe, che lo avrebbe mandato sui giornali, l'avrebbe fatto chiudere, e ancora che l'avrebbe mandato in carcere", così da provocare nell'interlocutore un vero e proprio stato di terrore.


Non è dato sapere come sarebbero andate le cose se S. avesse semplicemente compiuto il proprio dovere. La successiva archiviazione di ogni addebito è poco significativa, dato che, secondo la Corte territoriale, una volta ricevuto il denaro, lo stesso S. aveva pesantemente condizionato le indagini a favore di G.. Neppure è significativo però, al contrario di quanto sostenuto dalla Difesa, che anche un "avvocato" avesse consigliato all'imprenditore di soggiacere alla pretesa del pubblico ufficiale. Sempre che la circostanza sia vera, ciò non varrebbe a dimostrare che davvero il normale corso delle indagini avrebbe portato G. sui giornali ed in carcere, e la sua impresa al fallimento, o almeno a subire danni economici superiori alla rilevantissima somma che S. era riuscito ad ottenere.


Tutt'al più, si sarebbe trattato del (cattivo) consiglio di qualcuno che attribuiva all'odierno ricorrente (non a torto) una determinazione criminale tale da indurlo ad abusi e persecuzioni capaci di produrre danni rilevanti, senza ovviamente che ciò implicasse la legittimità dei comportamenti minacciati.


2.2. Questa essendo la situazione di fatto accertata in sede di merito, si vede bene come non vi sia spazio per una qualificazione diversa da quella già affermata.


Affrontando il non facile compito di ricostruzione dei confini immaginati dal legislatore per dividere la costrizione tipica del fatto concussivo dall'induzione punita con il nuovo art. 319 quater c.p., la giurisprudenza maggioritaria e più autorevole non ha affatto svalutato l'efficienza della condotta minacciosa sulla capacità di autodeterminazione del privato. Se cioè il carattere indebito del vantaggio conseguito da quest'ultimo è fattore concorrente di identificazione del fatto induttivo, ciò non implica l'indifferenza delle modalità dell'interlocuzione (quasi che la conformità alla legge del vantaggio perseguito valga invece, e per esempio, ad escludere la corruzione impropria per il sol fatto che l'iniziativa promani dal pubblico ufficiale). Le Sezioni unite di questa Corte hanno chiarito come la condotta concussiva sia pur sempre costituita, "dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno contra ius da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sè, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita" (Sez. U, Sentenza n. 12228 del 24/10/2013, Maldera, rv. 258470).


Si legge nel testo del provvedimento: "la minaccia ... evocata dal concetto di costrizione è modalità della condotta tipica della concussione ed è estranea alla induzione indebita ... il criterio discretivo tra il concetto di costrizione e quello di induzione, più che essere affidato alla dicotomia male ingiusto-male giusto (Sez. 6, n. 3251 del 03/12/2012, dep. 2013, Roscia, cit.), la quale può creare, come si preciserà in seguito, qualche equivoco interpretativo, deve essere ricercato nella dicotomia minaccia-non minaccia, che è l'altro lato della medaglia rispetto alla dicotomia costrizione-induzione, evincibile dal dato normativo ... le modalità della condotta induttiva, pertanto, non possono che concretizzarsi nella persuasione, nella suggestione, nell'allusione, nel silenzio, nell'inganno ... anche variamente e opportunamente collegati e combinati tra di loro, purchè tali atteggiamenti non si risolvano nella minaccia implicita, da parte del pubblico agente, di un danno antigiuridico, senza alcun vantaggio indebito per l'extraneus".


La rilevanza della distinzione tra i diversi livelli della pressione esercitata sulla libertà di determinazione del privato, pur talvolta ridimensionata nella giurisprudenza più recente (Sez. 6, Sentenza n. 37475 del 21/01/2014, rv. 260793; Sez. 6, Sentenza n. 48034 del 06/02/2014, rv. 261198; Sez. 7, Ordinanza n. 50482 del 12/11/2014, rv. 261200), è stata ribadita in molte occasioni (Sez. 6, Sentenza n. 5496 del 07/11/2013, rv. 259055; Sez. 6, Sentenza n. 28978 del 01/04/2014, rv. 259823; Sez. 6, Sentenza n. 41110 del 10/04/2014, rv.


260369; Sez. 6, Sentenza n. 39089 del 21/05/2014, rv. 260794; Sez. 6, Sentenza n. 37655 del 11/07/2014, rv. 260183; Sez. 6, Sentenza n. 47014 del 15/07/2014, rv. 261008; Sez. 2, Sentenza n. 46401 del 09/10/2014, rv. 261048). E non v'è dubbio che l'elemento della costrizione sia ontologicamente insopprimibile quale fattore fondante della concussione.


Come osservato dalle Sezioni unite, l'induzione indebita è reato a concorso necessario tra privato e pubblico ufficiale, ed è principio generale quello per il quale non può essere punito colui il quale abbia tenuto un comportamento sotto pressante minaccia di un male ingiusto.


Dunque, non v'è induzione quando c'è minaccia. E se la sollecitazione di promesse o benefici indebiti non vale per sè a qualificare come minaccia la prospettazione di conseguenze sfavorevoli conformi a diritto, è chiaro che la conformità alle norme procedurali ed al diritto sostanziale del male minacciato costituisce un presupposto in mancanza del quale il male stesso deve considerarsi ingiusto, e si determina un rapporto concussivo.


Le Sezioni unite di questa Corte hanno messo in evidenza la possibilità che, nei casi concreti della vita, l'indebita pressione sia occasionata da una posizione di debolezza accentuata dalla condizione "irregolare" del soggetto passivo, cioè dalla possibilità per il pubblico funzionario di causare legalmente conseguenze negative in suo danno. Si tratta di fattispecie definite di minaccia-promessa o di minaccia-offerta, nelle quali, di fatto, la persona offesa deve evitare un danno ingiusto, e però, cedendo alle pretese dell'interlocutore, consegue anche un vantaggio indebito. Si è chiarito, nella decisione ormai più volte citata, che la compresenza dei due fini non vale certamente, per se stessa, ad escludere la qualificazione del fatto ex art. 317 c.p.. Occorrerà piuttosto verificare, caso per caso, "se il vantaggio indebito annunciato abbia prevalso sull'aspetto intimidatorio, sino al punto da vanificarne l'efficacia, e se il privato si sia perciò convinto di scendere a patti, pur di assicurarsi, quale ragione principale e determinante della sua scelta, il lucroso contratto, lasciando così convergere il suo interesse con quello del soggetto pubblico. Ove la verifica dia esito positivo, è evidente che deve privilegiarsi la logica interpretativa del comune coinvolgimento dei protagonisti nell'illecito di cui all'art. 319 quater c.p.. In caso contrario, la marginalizzazione del vantaggio indebito rispetto al danno ingiusto minacciato, che finisce col sovrastare il primo, deve fare propendere per l'abuso concessivo".


Per quanto specialmente interessa in questa sede, il ragionamento delle Sezioni unite conferma che la prospettazione di conseguenze non iure, quando operata secondo i profili tipici della condotta minacciosa, si risolve in una concussione, a meno che la proporzione con i vantaggi indebiti concomitanti non si risolva, sul piano oggettivo e su quello soggettivo, in una netta prevalenza di questi ultimi.


E' sintomatica la specificazione concernente il minacciato sviamento nell'esercizio dei poteri discrezionali, che tracima chiaramente nell'area della concussione: "il prospettare ..., in maniera del tutto estemporanea e pretestuosa, l'esercizio sfavorevole del proprio potere discrezionale, al solo fine di costringere il privato alla prestazione indebita, integra certamente la minaccia di un danno ingiusto, in quanto non funzionale al perseguimento del pubblico interesse, ma chiaro indice di sviamento dell'attività amministrativa dalla causa tipica. In questa ipotesi, il privato è certamente vittima di concussione, in quanto si piega all'abuso, proprio per scongiurarne gli effetti per lui ingiustamente dannosi (si pensi al preannuncio di una verifica fiscale in carenza dei presupposti di legge ed a fini meramente persecutori ed illeciti).


Diversamente, se l'atto discrezionale, pregiudizievole per il privato, è prospettato nell'ambito di una legittima attività amministrativa e si fa comprendere che, cedendo alla pressione abusiva, può conseguirsi un trattamento indebitamente favorevole, obiettivo questo condiviso e fatto proprio dal soggetto privato, è evidente che viene ad integrarsi il reato di induzione indebita".


Se la minaccia di usare dolosamente contra ius (o per interessi diversi da quelli per la cui assicurazione sono stati conferiti) i poteri discrezionali connessi ad una pubblica funzione si risolve in prospettazione di un male ingiusto, a maggior ragione diviene ingiusta la prospettazione che evochi anche comportamenti dannosi non regolati dalla legge, o addirittura vietati, ed idonei ad accrescere il danno per la persona offesa. Qui la condotta assume una franca connotazione estorsiva, e determinerebbe un vulnus di sistema ogni soluzione che attenui la responsabilità dell'agente (e generi una responsabilità della vittima) per il sol fatto che la minaccia è occasionata dall'abuso della pubblica funzione.


2.3. Tornando allora alla prima delle fattispecie in esame, non resta che confermare l'estraneità del caso concreto alla nuova figura della induzione indebita.


I Giudici territoriali hanno descritto una situazione nella quale il soggetto passivo era stato letteralmente terrorizzato, tanto da pagare una cifra elevatissima a fronte di un avvenimento che, per quanto poi si è verificato, avrebbe occasionato al più l'accertamento di fatti contravvenzionali. Ovviamente G. non temeva l'esito della verifica sulla posizione contributiva e assicurativa del lavoratore deceduto per cause naturali. Temeva che S. facesse esattamente ciò che minacciava, cioè si adoperasse in ogni modo per provocargli danni gravissimi, tali da condurlo al fallimento. Di più, che lo facesse finire "in carcere" e "sui giornali": spropositata la prima minaccia, anche se non palesemente inattendibile, e dunque tale da generare il timore di comportamenti arbitrari e falsificatori (come quelli poi tenuti, a quanto pare, in senso favorevole all'imprenditore); attendibile la seconda, la cui attuazione avrebbe potuto provocare danni irreparabili nei rapporti del G. con le istituzioni pubbliche e con la committenza, che S. avrebbe concretato non certo per esercitare il diritto di cronaca, nè per un'attuazione (anche latamente intesa) dei suoi compiti di funzionario pubblico, ma al solo e specifico scopo di provocare i danni in questione.


Insomma, S. aveva minacciato condotte lato sensu riconducibili ad un esercizio illegittimo dei propri spazi di discrezionalità, e condotte collaterali dannose ed ingiuste, in quanto finalizzate solo ad ottenere il conseguimento di una utilità indebita. Alla luce dei criteri sopra indicati, si tratta d'un fatto di "costrizione" ancor oggi riconducibile alla fattispecie dell'art. 317 c.p..


3. La sentenza in. esame va annullata, invece, quanto al capo A2 della rubrica, per le seguenti ed essenziali ragioni.


Come accennato a suo tempo (p.1.1. del Ritenuto), l'accusa ha ipotizzato, ed i Giudici territoriali hanno ritenuto, che dall'originaria matrice concussiva il rapporto tra G. e S. fosse evoluto verso una forma paritaria, di natura corruttiva. L'imprenditore, cioè, aveva ritenuto di trarre ogni possibile vantaggio dalla relazione instaurata, per quanto ciò gli costasse prestazioni indebite in favore del pubblico ufficiale, e quest'ultimo aveva manifestato la propria disponibilità ad operare nell'interesse del primo, in cambio appunto delle retribuzioni illecite.


Fin dal tenore dell'imputazione, è evocata una situazione riconducibile a quella "vendita della funzione" che la giurisprudenza, ben prima della L. n. 190 del 2012, aveva individuato come forma di manifestazione del delitto di corruzione propria (ad esempio, Sez. F, Sentenza n. 34834 del 25/08/2009, rv. 245182). Si legge infatti in esordio del capo di accusa che S., "per compiere e per aver compiuto atti contrari ai doveri dell'Ufficio ...


ed ai doveri di imparzialità e fedeltà, manifestando un'ampia disponibilità ad asservire la funzione pubblica esercitata agli interessi di G.A. ... essendosi posto a sua completa disposizione, nel condizionare l'attività ispettiva, sia già svolta, che da effettuarsi in futuro, a suo favore, riceveva per sè e per i suoi familiari varie utilità di rilevanza economica o ne accettava la promessa". L'imputazione prosegue elencando una serie di episodi, specificando che la "disponibilità" di S. verso l'interlocutore si era manifestata "anche" attraverso di essi.


Ora, nei termini appena evocati, la condotta contestata potrebbe oggi essere ricondotta alla previsione dell'art. 318 c.p., il quale appunto recita che si punisce con la reclusione da uno a cinque anni "il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sè o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa".


La norma prevede nel minimo un trattamento sanzionatorio più mite di quello che segnava la norma oggetto di contestazione (nella versione antecedente all'inasprimento attuato con la citata L. n. 190 del 2012), e dovrebbe quindi trovare applicazione, qualora il giudice del fatto ritenesse, appunto, di affermarne i presupposti applicativi e di orientare verso il minimo la determinazione concreta della pena.


Occorre dunque che la Corte territoriale valuti, a partire dal fatto come progressivamente si è assestato per effetto di un progressivo "sfoltimento", l'eventuale rilevanza dello ius novum. Per altro, la verifica dovrà essere condotta anche alla luce del principio, ormai più volte affermato, per il quale la nuova e più favorevole disposizione non è applicabile quando l'asservimento sia finalizzato al compimento di atti contrari ai doveri dell'ufficio, ancorchè non predefiniti o non singolarmente identificabili ex post, poichè tali fattispecie sono ancora qualificabili a norma dell'art. 319 c.p. (Sez. 6, Sentenza n. 47271 del 25/09/2014, rv. 260732; Sez. 6, Sentenza n. 9883 del 15/10/2013, rv. 258521).


4. Come accennato a suo tempo (p.1.2. del Ritenuto), la Corte territoriale ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto con riguardo ad una serie di reati di varia natura, come contestati ai capi D, E, T5, T6, T7 e Z7 della rubrica. Il gravame sarebbe stato proposto, per tali delitti, senza esporre alcuna censura, e dunque in violazione dell'art. 581 c.p.p., e art. 591 c.p.p., lett. c). Il ricorrente contesta come generica ed errata la motivazione del decisum, distinguendo per altro fra l'imputazione sub Z7, per la quale erano stati diffusamente argomentati i motivi a sostegno dell'appello, e gli ulteriori addebiti. E' vero - si osserva - che per tali addebiti non erano stati svolti rilievi circa la responsabilità dell'imputato. Anche ai reati in questione, però, si riferivano le censure di carattere generale sul trattamento sanzionatorio, e, comunque, in punto di attenuanti generiche.


In questa parte, il ricorso è sostanzialmente fondato.


In effetti, il quinto motivo dell'appello a suo tempo proposto nell'interesse di S. sollecitava l'applicazione di attenuanti generiche senza distinzione alcuna tra i reati ascritti all'imputato, e dunque, senz'altro, anche per quelli in ordine ai quali la responsabilità non veniva contestata. Non risulta che la Corte territoriale si sia contraddetta, poi, modificando la pena per i delitti in questione (ciascuno punito, in primo e secondo grado, con l'aumento di un mese della sanzione detentiva, a norma dell'art. 81 c.p., comma 2). Ma l'appello, ovviamente, non andava dichiarato inammissibile, posto che la censura sull'art. 62 bis, non è stata considerata tale, sia pur nel contesto d'una decisione di rigetto.


Con la conseguenza, qui rilevante, che sulle fattispecie non potrebbe considerarsi formato un giudicato in epoca antecedente all'entrata in vigore della L. n. 190 del 2012.


Discorso a parte è poi necessario per la contestazione sub Z7 (tentata concussione in danno di B.P.L.), compresa nell'elenco degli addebiti per i quali, secondo la Corte territoriale, non sarebbero stati esposti motivi a sostegno dell'appello. L'atto di gravame, per la verità, trattava espressamente della fattispecie, a partire da p. 100. E se le "otto pagine" evocate nel ricorso constano in realtà, per la gran parte, della mera trascrizione delle dichiarazioni testimoniali della persona offesa, deve riconoscersi che l'atto poneva con sufficiente nettezza alcune questioni di fatto (l'eventualità che il presunto mediatore del rapporto, C.N., avesse speso arbitrariamente il nome del Comandante del Nucleo Carabinieri;


l'effettivo stato di soggezione della persona offesa), tali da richiedere l'esame del Giudice di secondo grado.


Esame d'altra parte necessario, posto che sul capo in questione non può considerarsi formato il giudicato, anche al fine di stabilire se, alla luce della ricostruzione del fatto ritenuta nelle sentenze di merito e desumibile dagli atti, sia o non applicabile lo ius superveniens, nel caso positivo potendosi eventualmente qualificare l'episodio come violazione degli artt. 56 e 319 quater c.p.p. (in proposito, Sez. U, Sentenza n. 12228 del 24/10/2013, rv. 258475).


Nella parte concernente il delitto sub 71, dunque, la sentenza impugnata deve essere annullata, data l'assoluta carenza di una motivazione pertinente a supporto della dichiarazione di inammissibilità dell'appello. Lo stesso provvedimento si impone, per le ragioni anzidette, relativamente agli ulteriori capi d'accusa interessati dalla declaratoria di inammissibilità.


5. Una decisione di annullamento con rinvio si impone anche con riguardo ad una serie di capi della sentenza che riguardano gli abusi posti asseritamente in essere, ad opera di S., nei rapporti con alcuni commercianti e imprenditori, al fine di conseguire la promessa o la percezione di indebite utilità.


Per tutte le fattispecie in questione si pone, con immediatezza, il problema d'una eventuale riqualificazione alla luce, ancora una volta, della legge favorevole sopravvenuta, ed in particolare dell'art. 319 quater c.p..


Il ricorrente ha invocato in modo espresso tale diversa qualificazione con riguardo alle contestazioni di cui ai capi Z2 e Z4 della rubrica, ma il problema si pone naturalmente per tutti gli addebiti di concussione, non essendosi formato un giudicato e dovendosi quindi fare applicazione, se del caso, della lex mitior superveniens.


La questione è già stata valutata, con esito sfavorevole per l'imputato, quanto al capo A, ed è stata rimessa al Giudice del rinvio, anche per effetto dell'annullamento dovuto alla mancanza di motivazione, quanto ai capi T5 e Z7. Deve essere risolta, a questo punto, anche per i capi Z, ZI, Z2, Z3 e Z4 della rubrica.


Un rapido esame delle contestazioni, e dei motivi di impugnazione proposti in sede di appello e di ricorso, ne pone in evidenza la serietà. Per inciso, nella maggior parte dei casi lo stesso tenore dell'imputazione evoca, in via esclusiva, una condotta di mera induzione, tentata o consumata (si tratta dei capi Z, Z1 e Z3 delle rubrica).


La questione, tuttavia, non può essere affrontata e risolta nella sede presente. Sebbene nell'atto di appello fossero state svolte censure alla sentenza di primo grado per tutti i reati de quibus, in punto di accertamento dei fatti e di qualificazione (anche con riferimento ad ulteriori ipotesi di reato, come il millantato credito), la Corte territoriale ha completamente omesso di motivare, in termini di vera e propria carenza "grafica", la propria decisione di rigetto del gravame.


L'odierna decisione di annullamento vale quindi ad indurre il doveroso esame di merito delle censure difensive, nel cui contesto, alla luce di un apprezzamento dei fatti specificamente orientato dalla sopravvenuta rilevanza del distinguo tra costrizione ed induzione, e secondo le linee interpretative già sopra enunciate (p.2), la Corte territoriale potrà valutare anche se, per una o più delle fattispecie concrete, debba trovare applicazione la nuova figura delineata all'art. 319 quater c.p..


6. E' fondata anche la censura prospettata con il "ricorso" aggiuntivo proposto nell'interesse di S., che attiene ad un provvedimento di ablazione illegalmente applicato (rectius, confermato) e va dunque presa in considerazione a prescindere dalla tempestività dell'atto con il quale è stata espressa.


Il Tribunale aveva dichiarato S. colpevole, tra l'altro, del delitto ascrittogli al capo T8 della rubrica, relativamente al rapporto corruttivo che l'odierno ricorrente avrebbe instaurato con l'imprenditore Pierluigi Nobili, ricavandone un indebito compenso per 120.000,00 Euro, acquisiti in forma di sovrapprezzo che l'imprenditore avrebbe versato subentrando quale parte in alcuni negozi di compravendita immobiliare. In relazione ad un fatto così accertato, lo stesso Tribunale aveva disposto (p. 360 della sentenza), ai sensi dell'art. 322 ter c.p., la confisca per equivalente della somma indicata, confluente in un più ampio dispositivo per 265.000,00 Euro (dato dalla somma dei vari provvedimenti patrimoniali).


La Corte d'appello ha prosciolto S. dal reato in questione, ma ha trascurato di revocare, per la parte di pertinenza, la corrispondente misura di sicurezza patrimoniale,omettendo al proposito qualsiasi motivazione.


La sentenza va dunque annullata anche riguardo al punto in questione.


7. Il ricorso è infondato, invece, nella parte in cui prospetta un difetto di motivazione in rapporto al diniego dell'applicazione di attenuanti generiche.


Il Tribunale aveva sinteticamente motivato il rigetto della domanda difensiva, assumendo che fattori di attenuazione non si rinvenivano nè guardando all'andamento dei fatti nè considerando l'atteggiamento processuale tenuto dall'imputato. Con l'atto d'appello, la decisione era stata censurata quasi altrettanto sinteticamente, evocando l'assenza di precedenti penali ed una presunta valenza positiva del comportamento tenuto da S., che avrebbe agevolato le indagini "confessando diverse condotte delittuose".


Sul punto, la Corte territoriale ha trascurato una considerazione esplicita del primo argomento (che andava comunque misurato nella prospettiva segnata dal comma 3 dell'art. 62 bis c.p., ed era implicitamente apprezzato mediante il riferimento alla gravità delle reiterate condotte delittuose ascritte all'interessato), ma ha fornito una replica puntuale al secondo. Ha escluso, cioè, che le ammissioni intervenute nel giudizio di appello fossero suscettibili di apprezzamento nel senso voluto dalla Difesa, dato il loro carattere tardivo e, comunque, la loro sopravvenienza rispetto ad un quadro processuale ormai compromesso.


Ebbene, per quanto segnato dal rituale riferimento alla lettera e) dell'art. 606 c.p.p., comma 1, l'odierno ricorso si fonda su una critica al merito della valutazione operata dai Giudici territoriali, affermando la diversa opinione che, tardive o non, le ammissioni dell'interessato avrebbero dovuto implicare un riconoscimento ex art. 62 bis c.p..


In verità, la Corte d'appello ha fatto un governo del tutto ragionevole della disciplina sostanziale in questione.


L'atteggiamento confessorio è una manifestazione qualificata di comportamento successivo al reato, ma assume valenza diversa a seconda del contesto concreto. In particolare, ed a prescindere da ogni logica premiale, ciò che deve misurarsi è soprattutto la capacità della scelta confessoria di esprimere attendibilmente un atteggiamento resipiscente, l'avvio di una considerazione critica del proprio operato criminale. E' ovvio come una tale valenza sia inversamente proporzionale rispetto alla gravità del quadro d'accusa ed alla progressione del procedimento, data l'eventualità che le ammissioni, ormai indifferenti sul piano della prova, siano compiute piuttosto al fine di lucrare un più mite trattamento sanzionatorio.


Questa è la valutazione che in fatto, e nella specie, hanno computo i Giudici del merito, dandone adeguato conto con la propria motivazione. E' noto in particolare, a tale ultimo proposito, che "nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione" (ex multis Sez. 3, Sentenza n. 28535 del 19/03/2014, rv. 259899).


Come anticipato, il ricorso difensivo tende ad ottenere un ribaltamento in sede di legittimità della decisione assunta dai Giudici territoriali sul merito della questione, e va dunque respinto.


P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata in ordine ai reati di cui ai capi A2), D), E), T5, T6, T7, Z, Z1), Z2), Z3), Z4) e Z7), nonchè in punto di confisca disposta per l'imputazione di cui al capo T8), e rinvia per nuovo giudizio in ordine a detti punti e capi ad altra sezione della Corte d'appello di Torino, Rigetta nel resto il ricorso.


Così deciso in Roma, il 23 settembre 2014.


Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2015

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