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Riciclaggio e bonifici sospetti: quando basta un accredito “anomalo” per finire sotto processo (Trib. Ferrara n. 1050/25)

Riciclaggio e bonifici sospetti: quando basta un accredito “anomalo” per finire sotto processo

“Ho solo ricevuto un bonifico”: una frase che sentiamo spesso in aula.

E che, sempre più spesso, non basta per escludere la responsabilità penale.

Negli ultimi anni il reato di riciclaggio è diventato uno dei terreni più pericolosi per imprenditori, intermediari, collaboratori “laterali” e soggetti che non hanno organizzato alcuna truffa, ma si sono trovati coinvolti nei flussi di denaro.

Questa sentenza del Tribunale di Ferrara n. 1050/2025 è un esempio chiarissimo – e molto attuale – di come oggi venga costruita una accusa anche senza una sentenza sul reato presupposto e anche per chi ha incassato somme relativamente modeste.

Ed è una sentenza che dovrebbe leggere con attenzione chiunque abbia ricevuto:

  • bonifici “strani”,

  • accrediti su Postepay o conti personali,

  • soldi con causali vaghe o giustificazioni posticce.


Il principio di diritto

Nel riciclaggio non serve che il giudice accerti “con precisione” e con una sentenza definitiva il reato presupposto: può bastare che la provenienza delittuosa del denaro sia logicamente ricostruibile dagli elementi di fatto (modalità, occultamento, smistamento, documenti fittizi, ecc.).


Il caso: una truffa “a monte” e soldi che girano

La vicenda nasce da una truffa internazionale: una società spagnola versa 50.000 euro come “garanzia” per ottenere un finanziamento da 10 milioni di euro.

Il finanziamento non arriverà mai.

Quei 50.000 euro, però, non restano fermi:

  • transitano su un conto societario italiano,

  • vengono rapidamente smistati,

  • una parte finisce su conti personali e carte prepagate,

  • i soldi vengono prelevati subito, senza documentazione seria.

Risultato: processo per riciclaggio.

Uno degli imputati aveva ricevuto 20.000 euro.

L’altro solo 3.300 euro, su una Postepay.

Entrambi vengono condannati.


Il passaggio chiave: non è necessaria una sentenza sulla truffa

È diffusa l’idea che, in assenza di prova della truffa, venga meno anche il reato di riciclaggio.

Falso.

Il Tribunale ribadisce un principio ormai consolidato: per il riciclaggio non è necessario che il reato presupposto sia accertato con sentenza definitiva.

È sufficiente che:

  • la provenienza del denaro sia logicamente ricostruibile

  • le modalità di movimentazione siano anormali

  • vi siano condotte idonee a ostacolare l’identificazione dell’origine del denaro

Tradotto in modo brutale: 👉 se i conti “non tornano”, il processo parte lo stesso.


Il vero rischio: il dolo eventuale

Ed è qui che molti “inermi” cadono.

Nel caso in questione, uno degli imputati non aveva contatti diretti con gli autori della truffa. Eppure viene condannato lo stesso.

Perché?

Perché il giudice afferma che:

  • ricevere un bonifico senza una causale credibile,

  • su una Postepay personale,

  • prelevarlo immediatamente,

  • senza poter esibire contratti, fatture, documenti,

significa accettare il rischio che quei soldi siano di provenienza illecita.

Questo è il dolo eventuale: Non so con certezza che siano soldi sporchi, ma me ne frego e li uso.

Ed è una soglia molto più bassa di quanto si pensi.


Attenzione: non basta dire “era un pagamento”

Nel processo in questione, l’imputato prova a giustificarsi:

  • acquisto auto,

  • trasporto all’estero,

  • attività commerciale generica.

Ma senza uno straccio di documento.

Secondo il Tribunale, una spiegazione senza prove documentali non solo non difende, ma aggrava la posizione.


Cosa insegna questa sentenza

Questa decisione dice una cosa chiarissima:

🔴 Nel riciclaggio non conta quanto incassi, ma COME e PERCHÉ lo incassi.

E soprattutto:

  • non serve essere il “cervello”,

  • non serve aver truffato qualcuno,

  • basta essere un anello del flusso.


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Siamo specializzati nella difesa penale nei reati contro il patrimonio e nel riciclaggio.



Una possibile strategia difensiva

Qui entra in gioco la differenza tra subire il processo e governarlo.

In casi come questo la difesa efficace si gioca su tre fronti:

1️⃣ Spezzare il nesso logico

La Procura costruisce una “storia”.

Il compito della difesa è dimostrare che quella storia non è l’unica possibile.

2️⃣ Documentare, documentare, documentare

Nel riciclaggio:

  • chi ha carte ha chance,

  • chi non le ha, spesso viene schiacciato.

Contratti, fatture, messaggi, e-mail, tracciabilità reale.

3️⃣ Ridurre il danno quando serve

Se l’impianto regge:

  • attenuante ex art. 648-bis co. 4 c.p.,

  • delimitazione del profitto,

  • riduzione del risarcimento civile.

Nel caso in questione, il Tribunale non condanna al risarcimento dell’intera truffa, ma solo della quota effettivamente ricevuta.

Questo non è un dettaglio: è strategia.


Se ti riconosci anche solo in parte, fermati ora

Se hai:

  • ricevuto bonifici che oggi non sapresti spiegare bene,

  • usato conti personali o carte prepagate,

  • movimentato denaro “per conto di altri”,

  • partecipato a operazioni finanziarie poco chiare,

⚠️ non aspettare una perquisizione o un sequestro per muoverti.

Nel riciclaggio:

  • il tempo non gioca a favore,

  • gli errori iniziali non si recuperano,

  • una strategia sbagliata all’inizio compromette tutto.


Parlarne prima fa la differenza

Il mio lavoro non è “difendere l’indifendibile”, ma intercettare il rischio prima che diventi una accusa.

Ogni caso di riciclaggio è diverso, ma le trappole sono sempre le stesse.

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La sentenza integrale

Tribunale Ferrara, 05/08/2025, (ud. 09/07/2025, dep. 05/08/2025), n.1050

MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE


Disposto rinvio a giudizio di Cr.Vi. e As.Iz. in ordine ai delitti indicati in epigrafe, alle udienze dibattimentali del 18.12.2024 e del 19.04.2025, verificata la regolare costituzione delle parti, l'istruttoria dibattimentale si sviluppava con l'esame dei testi Fr.Ga., Ca.Zi., Bo.Ga., As.Fr. nonché con l'esame dell'imputato As.Iz. e con le produzioni delle parti.


All'udienza del 9.7.2025, esaurita la discussione delle parti, previo ritiro in camera di consiglio, si dava lettura del dispositivo di sentenza, riservando la motivazione nel termine di 45 giorni.


Invero, il compendio probatorio acquisito nel corso del dibattimento consente di ritenere incontrovertibilmente provata la penale responsabilità degli odierni imputati in ordine ai delitti agli stessi ascritti.


Al fine di ricostruire i fatti, giova sinteticamente premettere che il presente procedimento traeva origine dalla querela sporta da Ga.Aq., rappresentante legale della società spagnola "STOP E GO LOW COST QUALITY FUEL S.L", il quale lamentava di aver richiesto un finanziamento di Euro 10.000.000 all'Investment Fund Insurance L.P. di New York, società indicatagli dall'avvocato Ju.Sa., che, prima di procedere all'erogazione della somma, aveva preteso il deposito di Euro 50.000 a titolo di garanzia. Cionondimeno, a seguito del versamento di quanto richiesto, effettuato in data 11/10/2018, come da indicazioni, sul conto corrente bancario intestato alla Best Service - società ferrarese, il cui legale rappresentante è risultato corrispondere a Ne.Di. - presso la Credite Agricole Cariparma, il finanziamento non era mai arrivato e solo in seguito il querelante aveva appreso che nessun dipendente dell'Investment Fund Insurance L.P. era a conoscenza della situazione né tantomeno di tale Ju.Sa.


Dalle indagini svolte dalla guardia di finanza a seguito della querela, come riferito in dibattimento dal Mar. Zi.Ca. e dal Lgt. As.Fr., è emerso che, dopo il versamento di Euro 50.000, il conto corrente della società Best Service era stato svuotato.


In sede di ispezione presso la filiale ferrarese della Credite Agricole Cariparma, gli operanti avevano altresì riscontrato un ulteriore accredito di 273.000 Euro - di verosimile provenienza illecita - da parte di una non meglio precisata società tedesca sempre a favore della Best Service, operazione che era stata oggetto anche di una segnalazione da parte delle banche coinvolte, come operazione sospetta. Le chat acquisite in fase investigativa, estrapolate dal cellulare di Ne., hanno permesso di evidenziare la natura dei rapporti tra i diversi soggetti coinvolti nella presente vicenda, nonché la illiceità delle operazioni poste in essere.


E' merso in particolare un ricorrente modus operandi tra NE. Di. ed Eh.Er. - separatamente giudicati- che, come si evince dalle conversazioni, erano stati messi in contatto dal Cr.


Segnatamente, Eh. avvisava del prossimo arrivo di somme sul conto corrente della Best Service (conto n. 40542688) il Ne., il quale, a sua volta, si attivava per creare dei documenti giustificativi fittizi, per eludere la normativa antiriciclaggio, in quanto con le società in questione la Best Service non aveva alcun rapporto, documenti che, poi, Eh. gli restituiva firmati con il timbro della società che doveva effettuare il bonifico.


Eh., a quel punto, forniva istruzioni sui successivi destinatari delle somme illecitamente acquisite.


Tra questi figurava anche Cr.Vi., odierno imputato.


Ed infatti, nel corso della perquisizione svolta presso l'abitazione di Ne.Di., legale rappresentante della società destinataria degli accrediti (la Best Service), gli operanti avevano rinvenuto in una pagina di un block notes lo schema di ripartizione della somma di Euro 273.000 proveniente dalla società tedesca e confluita sul conto corrente della società Best Service in data 26 luglio 2018. Qui era indicato anche il nome di Cr. Vincenzo, al quale erano destinati Euro 25.000. In effetti, gli investigatori avevano poi constatato che il 27 luglio 2018 dal conto della best service era stato effettuato un accredito sul conto corrente intestato a Cr. presso la Banca di Adria per 20.000 Euro (verosimilmente gli altri 5.000 Euro gli erano stati consegnati in contanti).


Con riferimento alla posizione di As.Iz., è emerso che sulla carta Postepay allo stesso intestata fossero confluite parte delle somme provenienti dalla truffa ai danni della società "stop E g".


Segnatamente, la ricostruzione effettuata dagli investigatori sulla scorta delle conversazioni acquisite ha evidenziato che, secondo lo schema operativo già menzionato, in data 11.10.2018 Eh.Er. avvisava Ne. dell'imminente accredito di Euro50.000 da parte della società spagnola. Ne., per mascherare il riciclaggio, realizzava dei preventivi contenenti la sua firma e contratti giustificativi dell'operazione finanziaria (blockchain e criptovalute) e li inoltrava a Er. il quale, a sua volta, il 12 ottobre 2018 li restituiva firmati e con il timbro della stop E go.


A seguito dell'accredito di 50.000 Euro, il 16 ottobre 2018 Eh. dava istruzioni a Ne. circa i destinatari della redistribuzione delle somme illecitamente acquisite, indicando tra questi anche As.Iz., al quale il 23 ottobre 2018 venivano pertanto versati Euro 3.300 con bonifico a un conto associato alla Postepay n(Omissis), conto poi immediatamente svuotato con quattro prelievi tra il 23 e il 24 ottobre.


Così brevemente ricostruiti i fatti, si ritiene provata la penale responsabilità di entrambi gli odierni imputati in ordine al delitto di riciclaggio agli stessi contestato.


Sotto il profilo materiale, il dato oggettivo dell'avvenuta ricezione da parte dei due prevenuti delle somme provenienti da diverso delitto risulta incontrovertibile in quanto emerso dagli accertamenti bancari svolti in fase investigativa.


Ed infatti, è stata accertata la titolarità in capo ad As.Iz. - come peraltro dallo stesso ribadito in sede di esame dibattimentale - della Postepay dove è confluita parte della somma ottenuta dalla best service a seguito della truffa realizzata ai danni della società "stop E go" e la sua materiale disponibilità in quanto la carta è stata consegnata agli operanti dall'imputato stesso. Parimenti, il conto corrente destinatario del bonifico di Euro 20.000 eseguito in data 27/7/2018 è risultato intestato al solo Vi.Cr., in assenza di soggetti dallo stesso specificamente delegati ad operarvi. Quanto all'accertamento del reato presupposto, è principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui "ai fini della configurabilità dei reati di ricettazione o riciclaggio, non è richiesto un accertamento giudiziale preciso del delitto presupposto, ma è sufficiente che questo possa essere almeno astrattamente configurabile in base agli elementi di fatto acquisiti' (cfr., Cassazione penale sez. II, 19/04/2024, n.21618). Nella specie, quanto al capo A) contestato all'imputato Cr., tali elementi - come hanno chiarito i testi della guardia di finanza escussi - sono rinvenibili nel comportamento anomalo dell'Eh. e del Ne., dal quale è possibile trarre concreti elementi comprovanti la provenienza illecita della somma. Dalle chat acquisite, infatti, emerge il seguente modus operandi: l'Eh. avvisava il Ne. dell'arrivo della somma, quest'ultimo predisponeva dei documenti giustificativi dell'incasso che spediva al primo, il quale glieli restituiva con le firme delle relative società e contestualmente gli indicava gli estremi dei conti, con i relativi intestatari, su cui la somma doveva essere integralmente smistata, al fine di farne perdere le tracce ed ostacolarne l'identificazione. Tale dato, a ben vedere, dimostra plasticamente la provenienza delittuosa dell'ingente somma confluita nelle casse della Best Service. Del resto, sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente avuto modo di chiarire che "integra il delitto di riciclaggio la condotta idonea a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di una rilevante somma di denaro, qualora, per il luogo e le modalità dell'occultamento, possa ritenersi certa la sua provenienza illecita, non essendo necessario, a tal fine, l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, della sua esatta tipologia e dei suoi autori, posto che il giudice può affermarne l'esistenza attraverso prove logiche. (Fattispecie relativa al rinvenimento della somma di oltre un milione e mezzo di Euro in contanti, occultata, in uno a sostanza stupefacente, all'interno di un automezzo nella disponibilità dell'imputato, gravato da precedenti specifici, che non aveva saputo indicarne la provenienza)"(cfr, Sez. 2, Sentenza n. 16012 del 14/03/2023 Ud. (dep. 14/04/2023) Rv. 284522 - 01). Quanto al capo B), invece, l'astratta configurabilità del reato presupposto si trae agevolmente dalla querela per truffa sporta da Aq.Fr., da cui è scaturita l'intera vicenda processuale che vede coinvolti, tra gli altri, anche gli odierni imputati.


Tanto affermato in ordine all'integrazione dell'elemento oggettivo e alla certa riferibilità soggettiva dei fatti in contestazione ai due odierni imputati, sotto il versante psicologico deve osservarsi che alcun dubbio può sorgere circa la sussistenza del dolo di riciclaggio in capo all'imputato Cr.Vi., il quale, come emerge dalle chat acquisite, era in continuo contatto con Ne. ed Eh., circostanza che denota la precisa condivisione dello scopo criminoso delle operazioni. Con riferimento invece ad As.Iz., seppure sia emerso come questi non avesse contatti diretti con alcuno degli autori dei delitti presupposti, avendo ricevuto l'accredito da parte di Ne. su indicazione di Eh.Er. per l'acquisto e il trasporto in Nigeria di un'auto usata per conto di Er., si ritiene comunque che si configuri a suo carico l'elemento soggettivo, quantomeno sub specie di dolo eventuale, avendo lo stesso avuto la concreta possibilità di rappresentarsi, accettandone il rischio, la provenienza delittuosa del denaro ricevuto ed investito. Del resto, la giustificazione fornita dall'imputato in sede di esame - ed ovvero che la somma ricevuta consisteva nel corrispettivo per l'acquisto e per il susseguente trasporto in Nigeria di un veicolo usato e di svariati generi alimentari - non appare credibile, non avendo l'imputato, pur essendogli stato espressamente richiesto dal Collegio, fornito alcun tipo di supporto documentale a sostegno di quanto dallo stesso addotto, limitandosi, in modo del tutto generico e confuso, a descrivere la propria attività di rivendita auto, sulla cui corretta gestione, operativa e fiscale, è emerso più di qualche dubbio (ciò per le seguenti ragioni: la società non ha un conto corrente; l'imputato, per i pagamenti, utilizza una PostePay a se intestata; non è emerso se si tratti di una società che emette fatture o di un evasore totale; l'imputato non è stato neanche in grado di riferire la veste giuridica della sua impresa; i veicoli venivano imbarcati ed esportati avvalendosi di altre società). Pertanto, in assenza di una valida e plausibile giustificazione, non si può non ritenere che un soggetto che, senza alcun tipo di causale giustificativa, riceva sulla propria PostePay - di cui lui è peraltro l'unico utilizzatore - un bonifico di 3.300,00 Euro non metta in conto - accettandone il rischio - che quella somma di denaro sia di dubbia provenienza lecita.


Ciò detto in punto di responsabilità e venendo al trattamento sanzionatorio deve osservarsi quanto segue.


Quanto alla recidiva, corretta appare la contestazione della stessa con riferimento alla posizione dell'imputato Cr., atteso che dal casellario in atti, rispetto alla data di commissione dei fatti oggetto di contestazione, l'imputato risulta gravato da un precedente specifico (bancarotta fraudolenta ex art. 216 co. 1 n. 1 L.F.), che consente di ritenere, il reato per cui oggi si procede, espressione di maggiore colpevolezza, dovendosi ritenere pertanto giustificato l'aumento a titolo di recidiva ex art. 99 co. 1 c.p.


Per converso, deve escludersi la recidiva contestata in capo all'imputato As., posto che, dal casellario in atti, egli risulta gravato da un unico precedente, non specifico rispetto a quello oggetto di contestazione (sostituzione di persona ex art. 494 c.p.) e, peraltro, molto risalente nel tempo, essendo stato commesso nel 2007; di talché la commissione del reato per cui oggi si procede non appare, in concreto, espressione di maggiore colpevolezza, anche in considerazione della condotta posta in essere dall'imputato (si ricordi, infatti, che l'apporto causale fornito dall'As. alla commissione dello schema delittuoso sopra descritto è apparso più circoscritto rispetto a quello degli altri coimputati, essendosi egli messo a disposizione - fornendo la disponibilità della propria postepay - per la ricezione della solla somma di Euro 3300, da considerarsi modesta a fronte dell'intero provento del reato di truffa presupposto).


Venendo alle circostanze attenuanti, l'assenza di ogni forma di collaborazione nella ricostruzione della dinamica dei fatti impedisce di poter ritenere sussistenti nel caso in esame, con riferimento alla posizione di entrambi gli imputati, le circostanze attenuanti generiche (l'imputato Cr., infatti, non si è mai presentato e non ha fornito alcun contributo processuale alla ricostruzione dei fatti;


ASIA, invece, pur avendo preso parte al processo ed avendo reso esame, ha fornito una versione dei fatti illogica e totalmente priva di fondamento, oltre che sfornita di qualsivoglia supporto probatorio a conforto della stessa); dagli atti del giudizio, peraltro, non sono emerse "altre circostanze diverse", rispetto a quelle indicare dall'art. 62 c.p., tali da giustificare una diminuzione della pena ex art. 62-bis c.p. per il quale, preme evidenziare, il sistema ordinamentale esclude qualsiasi forma di automatismo: del resto, le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, "sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo" (così Cass. pen. n.9299/18) che nel caso in esame non è dato rinvenirsi. Per contro, a favore di entrambi gli imputati, si può riconoscere la circostanza attenuante di cui all'art. 648 bis co. 4 c.p., che prevede una diminuzione di pena nell'ipotesi in cui il denaro proviene da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni; circostanza che può ritenersi pacificamente configurabile con riferimento alla posizione dell'imputato As., atteso che il denaro di origine delittuosa proveniva dal delitto di truffa, punito con la pena della reclusione nel massimo pari a tre anni. Parimenti, la medesima circostanza attenuante può riconoscersi a favore dell'imputato Cr.


Quanto all'imputato Cr., sebbene l'istruttoria dibattimentale non abbia consentito di dimostrare l'esatta qualificazione giuridica del reato presupposto (con conseguente impossibilità per questo collegio di conoscere la pena massima edittale ai fini del riconoscimento dell'attenuante de qua), si ritiene che, in applicazione del principio del favor rei, anche in assenza di accertamento del reato presupposto, debba trovare applicazione la disciplina più favorevole all'imputato, dovendosi pertanto riconoscere l'attenuante di cui all'art. 648 bis co. 4 anche relativamente alla posizione dell'imputato Cr.


Detta attenuante va riconosciuta in regime di equivalenza con la contestata recidiva semplice. Ciò detto, quanto all'imputato As., valutati i criteri soggettivi e oggettivi di cui all'art. 133 c.p., si stima congrua - riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 648 bis co. 4 c.p. ed esclusa la contestata recidiva - la pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed Euro 3.400,00 di multa, così determinata: pena base per l'unico reato in contestazione anni 4 di reclusione ed Euro 5.000,00 (minimo edittale), ridotta per la circostanza attenuante di cui all'art. 648 bis co. 4 c.p. ad anni 2 mesi 8 ed Euro 3.400,00 di multa.


Alla condanna segue il pagamento delle spese processuali.


Il quantum di pena concretamente irrogato osta alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.


Quanto all'imputato Cr., riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 648 bis co. 4 c.p. in regime di equivalenza con la contestata recidiva, si stima congrua la pena di anni 4 ed Euro 5.000,00 di multa (minimo edittale).


Alla condanna segue per legge il pagamento delle spese processuali.


Il quantum di pena concretamente inflitto è ostativo alla concessione della sospensione condizionale della pena.


Stante la costituzione di parte civile della società Stop E Go a mezzo del legale rappresentante Aq.Fr., all'affermazione della responsabilità penale seguono le statuizioni di natura civilistica, in forza degli artt. 538 e ss. c.p.p.


Nello specifico, il danno lamentato dalla parte civile afferisce esclusivamente alla condotta sub capo B) contestata all'imputato As., avendo quest'ultimo ricevuto sul proprio conto parte della somma (3.300,00 euro) oggetto della truffa perpetrata ai danni della società Stop E Go. Ciò detto, ritenuta la prova circa l'integrazione dell'illecito da parte dell'imputato As., i fatti accertati sono senz'altro produttivi di un danno nei confronti della parte civile costituita, la quale si è vista indebitamente sottrarre un'ingente somma di denaro (50.000,00), il cui tracciamento è stato ostacolato a causa del trasferimento della stessa su vari conti, appartenenti a diversi soggetti facenti in qualche modo parte del gruppo criminale, tra cui l'odierno imputato As.Iz. che ha ricevuto sulla propria Postepay la somma di Euro 3.300,00 quale quota parte dell'intera somma illecitamente percepita.


Ne consegue che il danno che l'imputato è chiamato a risarcire alla parte civile deve essere parametrato non all'intera somma sottratta (50.000,00 euro), bensì alla minore somma che egli ha ricevuto sul proprio conto.


Pertanto, si ritiene di condannare l'imputato a risarcire il danno subito dalla parte civile che si liquida complessivamente ed equitativamente in Euro 5.000,00, comprensivo del danno patrimoniale - corrispondente alla somma indebitamente ed illecitamente ricevuta dall'imputato sulla propria carta prepagata - e del danno non patrimoniale, sub specie di danno morale, consistente nel pregiudizio di natura psichica che la persona offesa ha inevitabilmente subito una volta che si è vista sottrarre una ingente somma di denaro, il cui recupero è stato ostacolato (rectius reso impossibile) dalle successive condotte di riciclaggio poste in essere dagli imputati. Al riconoscimento del risarcimento segue anche la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile che si liquidano nella misura indicata in dispositivo.


P.Q.M.


Visti gli artt.533 e ss. c.p.p.,


DICHIARA


Cr.Vi. e As.Iz. responsabili dei delitti loro rispettivamente ascritti e condanna Cr.Vi. alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 5000 di multa riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 648 bis comma 4 c.p. valutata equivalente alla contestata recidiva ed As.Iz., alla pena di anni due mesi otto di reclusione ed Euro 3400 di multa, esclusa la sussistenza della contestata recidiva e riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 648 bis comma 4 c.p.


Condanna entrambi gli imputati al pagamento delle spese processuali. Visto l'art. 538 c.p.p. condanna As.Iz. al risarcimento del danno a favore della costituita parte civile che si determina equitativamente in Euro 5.000,00; condanna l'imputato, inoltre, alla refusione delle spese di costituzione in giudizio e difesa della parte civile che si liquidano in Euro 1954,00, oltre spese generali IVA e CPA come per legge.


Dichiara Cr.Vi. interdetto dai pubblici uffici per anni cinque.


Termine per la motivazione di gg. 45.


Così deciso in Ferrara, il 9 luglio 2025.


Depositata in Cancelleria il 5 agosto 2025.

 
 
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