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Dlgs 81/08: Datore committente è colui che ha disponibilità dei luoghi in cui si svolge l'appalto.

Con la sentenza in argomento, la Suprema Corte ha affermato che, rispetto agli obblighi di sicurezza sul lavoro, con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 26, comma 1, deve intendersi per datore di lavoro committente colui che ha la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo.

Reato: 590 c.p.

Autorità: Corte di Cassazione - Quarta Sezione

Esito: Annullamento con rinvio


Cassazione penale sez. IV, 14/07/2022, (ud. 14/07/2022, dep. 20/07/2022), n.28444

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Genova, con la sentenza indicata in epigrafe, per quanto rileva in questa sede, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Genova in data 20.07.2018, ha affermato la penale responsabilità di B.M.G., in ordine al reato di cui all'art. 590 c.p., condannando l'imputato alle pene di giustizia e confermando nel resto.


Al B. si contesta il reato di cui all'art. 590 c.p., commi 1, 2e 3, nella sua qualità di datore di lavoro delegato dell'area (OMISSIS) s.p.a., società dalla quale dipendeva l'autista, R.R., che, alla guida del camion (OMISSIS) tg. (OMISSIS), aveva investito G.V., dipendente della (OMISSIS) s.r.l., provocando al predetto le refertate lesioni, con indebolimento permanente dell'organo della deambulazione.


In particolare, al B. si addebita di non aver attuato, di concerto con i datori di lavoro che gestivano le lavorazioni abituali all'interno del Centro di Conferimento, un'attività di cooperazione ed informazione che permettesse di individuare i possibili rischi da interferenza tra mezzi e persone e le conseguenti misure di protezione e prevenzione da attuare, misure che avrebbero dovuto anche prevedere le aree da adibire al transito dei mezzi e delle persone, l'identificazione di posti di lavoro sul piazzale per la rimozione e piegatura dei teloni dai cassoni, la velocità da tenere all'interno del Centro di Conferimento, l'installazione di apposita segnaletica e l'individuazione del personale di riferimento per le operazioni di carico e scarico, in relazione al disposto di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 26, comma 2.


L'investimento di cui si tratta, per quanto riferito concordemente dai giudici di merito, si è verificato nel Centro di Conferimento per il trattamento di rifiuti riciclabili, poiché l'autista R., alla guida del camion della (OMISSIS), travolgeva il lavoratore G., che era intento a ripiegare un telone di copertura di un autocarro. R. si stava dirigendo verso un'area di competenza della società (OMISSIS), ove scaricare materiale legnoso.


L'area teatro del sinistro è di proprietà della (OMISSIS) s.r.l. e da quest'ultima messa a disposizione di altre imprese. La parte locataria del sito è stata identificata nella società (OMISSIS). (OMISSIS), secondo gli accordi intercorsi, si era impegnata ad acquisire rifiuti legnosi, in forza di contratto di appalto concluso con (OMISSIS).


Tanto premesso, giova in particolare ricordare che il Tribunale di Genova, dato atto della revoca della costituzione della parte civile a fronte dell'intervenuto risarcimento, aveva escluso che (OMISSIS) avesse la disponibilità giuridica dell'area in oggetto, evenienza dirimente, ai fini dell'operatività, in capo al datore di lavoro, degli obblighi connessi ai contratti di appalto, ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 26, comma 1. Al riguardo, il Tribunale aveva sottolineato che l'investimento si era verificato in una specifica zona del Centro, afferente al richiamato contratto di appalto intercorso tra (OMISSIS) ed (OMISSIS). Ed aveva altresì chiarito: che (OMISSIS) non aveva la disponibilità giuridica dell'area sulla quale venivano svolte le operazioni previste dal contratto di appalto; e che (OMISSIS) neppure rivestiva il ruolo di appaltatore, rilevante ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 26, comma 2.


Diversamente opinando, la Corte di Appello, nella sentenza ricorsa, ha affermato che il concetto di disponibilità giuridica presupposto dall'art. 26, cit., per l'attivazione del coordinamento tra le diverse imprese che operano in un'area, non valeva a far venire meno gli obblighi assunti dall'(OMISSIS) - in quanto datore di lavoro dell'autista investitore, che abitualmente transitava in tale luogo - nei confronti degli altri soggetti che interagivano nell'area medesima, nel contesto dell'attività produttiva. Il Collegio ha considerato, altresì, che la disponibilità giuridica del luogo in capo all'(OMISSIS) poteva ricavarsi dal rapporto esistente tra quest'ultima ed (OMISSIS), tale per cui (OMISSIS) aveva la generale gestione dell'area di lavoro ed interveniva su di essa. La Corte territoriale ha pure evidenziato che (OMISSIS) era stata costituita da (OMISSIS), che deteneva il 51% delle quote.


In tale ambito ricostruttivo, la Corte di Appello ha sottolineato che all'interno del Centro vi era un'area appositamente riservata ad (OMISSIS); e che nell'anno 2007 (OMISSIS) aveva partecipato ad una riunione con le altre società interessate all'attività di carico e scarico, discutendo dei temi della sicurezza, a dimostrazione del fatto che (OMISSIS) aveva il sostanziale potere per indirizzare l'attività delle società appaltatrici.


In conclusione, secondo la Corte di Appello, la nozione di disponibilità giuridica del luogo deve intendersi in senso lato, in correlazione con la stabile e lecita possibilità di accesso al sito, che trova la base in specifici titoli contrattuali, perché diversamente opinando "si escluderebbe la tutela del lavoratore da parte di (OMISSIS) che aveva pari (e anche più significativa) posizione di garanzia rispetto alla locataria (OMISSIS) e si annullerebbe ogni responsabilità in tutti i casi assai comuni ove le imprese si trovino ad operare in un'area di proprietà altrui (come avviene normalmente nell'edilizia) ed il titolo dell'accesso sia solo il permesso del proprietario o locatario dell'area per eseguire i lavori".


Sulla scorta di tali rilievi, la Corte di Appello ha evidenziato la sussistenza di un debito di sicurezza della committente (OMISSIS) nei confronti del dipendente della società appaltatrice. In riforma della decisione del primo giudice, è stata quindi affermata la penale responsabilità del B., dirigente delegato dell'(OMISSIS), quale datore di lavoro.


2. Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello di Genova ha


proposto ricorso per cassazione B.M.G., a mezzo del difensore.


Il ricorso è affidato a due motivi.


Con il primo l'esponente denuncia la violazione di legge in riferimento al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 26, e la manifesta illogicità della motivazione.