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Rapina: che cos'è e come è punito il reato previsto dall'art. 628 cp

Le ultime sentenze:

Rapina: configurabilità della rapina impropria consumata
Rapina: Condanna per Sottrazione del Cellulare alla Vittima di una Truffa per Impedirgli di Chiamare i Soccorsi
Rapina Impropria: La violenza segue sempre alla sottrazione del bene
Rapina: violenza verbale e percosse finalizzate alla sottrazione di beni sono elementi costitutivi del reato
Rapina impropria: è tentata quando l'imputato non riuscendo a sottrarre i beni utilizzi la violenza per tentare la fuga
Rapina impropria: sugli elementi costitutivi
Rapina impropria: può concorrere con il reato di resistenza a pubblico ufficiale
Rapina: è aggravata se commessa all'interno di capannone adibito a rimessa di automezzi aziendali
Rapina: sull'aggravante dell'art. 628 comma 3 n. 3 bis
Rapina: sui rapporti con il reato di furto con strappo
Rapina: sul concorso di aggravanti comuni e aggravanti ad effetto speciale
Rapina: in caso di utilizzo di un “taglierino” è configurabile l'aggravante dell'uso dell'arma
Rapina: rispondono di porto illegale di armi anche coloro che abbiano partecipato in qualità di basisti
Rapina: l’utilizzo di una mascherina chirurgica configura l'aggravante del “travisamento”
Rapina a mano armata: sul ruolo del basista
Rapina: è aggrava dal travisamento anche lieve, purchè idoneo a rendere difficile il riconoscimento
Rapina: può ritenersi esteso in "malam partem" all’estorsione il peculiare regime previsto per il bilanciamento tra circostanze
Rapina: sussiste il tentativo in caso di minacce di morte per ottenere denaro in conseguenza di un violento pestaggio
Rapina: esclusa l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità se la vittima ha subito un pregiudizio anche di ordine morale
Rapina: sul concorso con il reato di lesioni personali
Rapina: è esercizio arbitrario delle proprie ragioni minacciare qualcuno che si sospetta aver rubato un proprio bene
Rapina: è illegittimo escludere l'applicazione dell'attenuante dell'infermità di mente nell'ipotesi di rapina pluriaggravata
Rapina: è aggravata se commesso in danno del farmacista
Rapina: può sussistere concorso di reato con il danneggiamento
Rapina: non sussiste se l'imputato non ha dovuto superare alcuna resistenza della vittima
Rapina: si configura anche se la violenza è sopravvenuta purché finalizzata all'impossessamento del bene
Rapina: è impropria se l'imputato trascina la vittima aggrappata al tergicristallo dopo averle sottratto la borsa
Rapina: non ne risponde l'imputato che abbia sottratto beni in un'attività commerciale e si sia nascosto in un'altra
Rapina: è aggravata se commessa da più soggetti con l'uso di armi improprie
Rapina: sulla configurabilità della rapina impropria consumata
Rapina: è aggravata se commessa su un taxi
Rapina e lesioni personali: condannato il padrone che aizza il proprio cane ad aggredire la vittima al fine di sottrarle un bene
Rapina: sulla configurabilità dell'aggravante mafiosa
Rapina: sussiste l'aggravante anche se lo stato di incapacità di agire perduri per il solo tempo necessario a consentire all'agente di impossessarsi dei beni
Rapina: per l'aggravante dell'uso delle armi è sufficiente l'utilizzo di un'arma giocattolo
Rapina: l'aggravante del luogo di privata dimora può applicarsi anche se il fatto si è svolto nell'abitazione dell'agente
Rapina: l'elemento oggettivo può essere costituito anche dal compimento di un'azione violenta nei confronti di una res
Rapina: ricorre l'aggravante del travisamento nel caso in cui l'agente indossi una mascherina
Rapina impropria: l'aggravante delle più persone riunite sussiste in caso di simultanea presenza di due compartecipi
Tentativo di rapina impropria: sussiste se l'agente non conclude la condotta indipendente dalla propria volontà
Rapina: l'uso dell'arma non assorbe l'aggravante del nesso teleologico per i reati connessi di detenzione o porto illegale di armi
Rapina impropria: sull'aggravante del nesso teleologico in caso di morte della persona offesa
Rapina: sull'aggravante speciale delle più persone riunite
Rapina: per l’aggravante delle più persone riunite è richiesta la presenza (nota alla vittima) di almeno due persone
Rapina: è sufficiente l'utilizzo da parte dell'agente di un ridotto coefficiente di forza impeditiva contro la persona offesa
Rapina: sussiste il concorso di persone in caso di promessa di acquistare i beni provenienti dal reato
Rapina: se commessa in luogo tale da ostacolare la pubblica o privata difesa l'aggravante ex art. 628 prevale su quella ex art. 61, n. 5 c.p.
Rapina: l'elemento psicologico specifico può essere integrato anche dal dolo concomitante o sopravvenuto
Rapina: legittima l'applicazione cumulativa dell'aggravante comune di cui all'art. 112, n. 1, c.p. e dell'aggravante speciale di cui all'art. 628, co. 1, c.p.
Rapina impropria: l’immediatezza non richiede la contestualità temporale tra la sottrazione della cosa e l'uso della violenza
Rapina e danno di speciale tenuità: non postula il solo modestissimo valore del bene mobile sottratto
Rapina impropria: ne risponde anche chi pur non avendo partecipato alla sottrazione della cosa la riceva immediatamente dopo

1. Che cos'è il reato di rapina?

Il reato di rapina previsto dall'art. 628 cp punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, si impossessi della cosa mobile altrui sottraendola, con violenza o minaccia, a chi la detiene.
Il reato in argomento ha carattere plurioffensivo e viene definito un reato complesso e ciò in quanto alla azione di "sottrazione" tipica del furto, si sovrappone un ulteriore e fondamentale elemento: la "violenza".

Come vedremo nel prosieguo, la nozione di violenza, cui fa riferimento il reato di rapina, è molto ampia ed arriva a comprendere qualsiasi forma di energia fisica esercitata dal soggetto attivo del reato, idonea a determinare nei confronti della vittima una costrizione personale.

In forza di quanto sopra, per violenza non deve solo intendersi l'atto idoneo ad annullare completamente la capacità di autodeterminazione del soggetto passivo, ma anche comportamenti lesivi (di qualsiasi intensità e grado) che possano comprometterla.

Pensiamo ad esempio ad un ceffone, uno spintone o anche il semplice dimenarsi dell'autore del reato nei confronti del derubato.

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2. La natura giuridica della rapina

Il reato di rapina di cui all'articolo 628 c.p. è collocato nella categoria dei delitti commessi mediante cooperazione artificiosa della vittima: l'atto di disposizione patrimoniale pregiudizievole, infatti, pur se dovuto alla condotta violenta o minacciosa dell'agente, è sempre posto in essere dalla vittima in modo cosciente e volontario. 
L'azione dell'agente limita la discrezionalità del soggetto passivo, vittima di reato, il quale si determina a compiere un atto ingiusto per evitare il pregiudizio prospettatogli. 
Si tratta a ben vedere, però, di una vis non assoluta, che non elimina del tutto la capacità di autodeterminazione della vittima.
Dal punto di vista strutturale, il reato di rapina previsto dall'art. 628 c.p. può essere considerato come un reato complesso, perché costituito oltre che da una forza che può estrinsecarsi in minacce e percosse, anche da un quid pluris dato dalla induzione al compimento di un certo comportamento dannoso per la vittima e vantaggioso per l'agente o per altri, con carattere patrimoniale. 
Si tratta quindi di un reato plurioffensivo, perché tutela non solo l'altrui interesse patrimoniale, ma anche l'altrui libertà di autodeterminazione, coartata dalla violenza o dalla minaccia.
La minaccia, quale ulteriore elemento della condotta del reato di rapina, risulta integrata con la prospettazione di un male futuro presentato come alternativa alla condotta che si intende ottenere dalla persona offesa. 
Peraltro, non si richiede che la minaccia limiti o annulli del tutto la volontà del soggetto passivo ma, in capo al soggetto, deve residuare un potere di scelta tra due valide alternative, ossia accettare le richieste dell'agente o subire il male minacciato.
Trattandosi di un reato composto - che dunque assorbe ex artt. 15 e 84 c.p. le fattispecie di furto, da un lato, e di percosse o di minaccia, dall'altro - consegue come la violenza o la minaccia ne siano elementi costitutivi rimanendone perciò assorbiti in forza del principio di specialità, purché tra gli stessi sia dato accertare un nesso causale, con carattere di immediatezza, per cui l'impossessamento derivi direttamente dalla violenza stessa (cfr. Cass. sez. I, n. 10812/1995). 

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3. Quando si consuma il reato di rapina?

Il reato di rapina ex art. 628 cp risulta consumato nel momento in cui il soggetto agente riesca ad impossessarsi della cosa altrui, anche se per un breve lasso di tempo.

Il reato in argomento è un delitto a carattere istantaneo che si consuma nel momento in cui l'agente si sia impossessato, con violenza o minaccia, della cosa passata in tal modo nella esclusiva detenzione e nella materiale disponibilità dello stesso.

A tal proposito, va rilevato che anche allorchè siffatta sottrazione si sia verificata in presenza del soggetto passivo del reato quest'ultimo ha perso il potere di vigilanza e di controllo sulla res atteso che, essendo l'impossessamento avvenuto con violenza o minaccia, la possibilità di recupero della refurtiva potrebbe avvenire solo con il ricorso da parte del rapinato alla violenza nei confronti dell'agente, e quindi mediante una reazione di segno opposto all'azione delittuosa pienamente realizzatasi.
Sempre con riferimento al momento consumativo del delitto di rapina ex art. 
628 cp, va osservato come, sebbene non sia affatto richiesto il requisito della definitività, è, tuttavia, necessario che l'agente abbia conseguito la disponibilità della cosa sottratta, sia pure per un breve lasso di tempo e nel luogo in cui si è realizzata la condotta violenta, senza possibilità per la vittima di recuperarne il possesso con il normale esercizio del potere di vigilanza e custodia, (sez. IV, 06.02.2003; sez. II, n. 5512/2014).

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4. Cosa si intende per violenza e minaccia?

Come si è detto in precedenza, ai fini dell'integrazione del delitto di rapina ex art. 628 cp (propria o impropria) è necessario l'utilizzo di violenza o minaccia in via funzionale al procurarsi, da parte dell'agente l'impossessamento della cosa mobile altrui, ovvero ad assicurarsi un impossessamento già raggiunto o l'impunità per sé o per altri.
Occorre soffermarsi, in primo luogo, sulla nozione di "violenza": questa, in ossequio ai chiarimenti offerti dalla Suprema Corte di Cassazione, si definisce come "ogni energia fisica adoperala dall'agente verso la persona offesa affine di annullarne o limitarne la capacità di autodeterminazione", ovverosia "può consistere in una "vis corporis corpori data", ossia in una violenza posta in essere esclusivamente con la forza fisica dell'agente, senza l'ausilio di mezzi materiali (ad es., il mettere le mani addosso, lo spingere, il colpire con schiaffi, pugni o calci, il togliere la libertà di movimento, etc.), o può consistere in una forza fisica esercitata con qualsiasi mezzo materiale adatto allo scopo (il colpire con un bastone o con un'arma, l'aizzare un cane, l'investire con un autoveicolo, etc.)" (così Cass. pen.. Sez. II, sent. 14901/2015).
In senso meramente concettuale, quindi, il termine violenza sta ad indicare tanto la violenza fisica, quanto la violenza morale e può, quindi, estendersi anche alla minaccia, dovendosi intendere per violenza qualunque mezzo che possa determinare coazione fisica o psichica.
Va però considerato che il codice penale, quando
è necessario per fini penali effettuare una distinzione ontologica, menziona specificamente ed alternativamente i termini di violenza (alla persona o alle cose) e di minaccia.
In questi casi, il sostantivo "violenza"' contrapposto a "minaccia" sta ad indicare il dispiegamento di un'energia fisica sopraffattrice verso una persona o una cosa, tale da cagionare una coazione personale, assoluta o relativa, ovvero la modificazione di una cosa, sempre attraverso l'uso, appunto, di una forza fisica diretta; la minaccia (o violenza morale) è, invece, la prospettazione (che può essere fatta anche con gesti) di un male ingiusto futuro dato ad altra persona, con scopò intimidatorio diretto a restringerne la libertà psichica o a turbarne la tranquillità.

5. Il profitto nella rapina

Come è noto, in giurisprudenza si è affermato l'orientamento interpretativo che ha condotto alla "depatrimonializzazione del concetto di profitto" nei delitti contro il patrimonio, in virtù del quale l'ingiusto profitto non deve necessariamente corrispondere ad una determinata utilità materiale, potendo consistere anche in un vantaggio di natura morale che l'agente  intenda conseguire, anche indirettamente, dalla condotta di sottrazione ed impossessamento della cosa mobile altrui.
Ed invero, la Suprema Corte ha ritenuto che integrasse il dolo specifico del reato di rapina ex art. 628 cp il fine perseguito dall'imputato di indurre la ex fidanzata, mediante la sottrazione violenta della borsa, a riprendere la cessata relazione di convivenza (Sez. 2 -, Sentenza n. 23177 del 16/04/2019 Ud. (dep. 27/05/2019 ) Rv. 276104 - 01). 
Nell'ambito di tale orientamento ci si è spinti ad affermare che ai fini della sussistenza del delitto di rapina ex art. 628 cp, non è necessario che l'ingiusto profitto sia costituito da una utilità di natura patrimoniale, ma è sufficiente anche la sola finalità di infliggere un’umiliazione alla vittima.
In particolare, la Corte di Cassazione aveva annullato la sentenza del giudice territoriale che aveva escluso il reato di rapina, riqualificandolo in danneggiamento aggravato, poiché gli imputati si erano disfatti subito dopo del bene (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 226 del 11/11/1986 Ud. (dep. 12/01/1987 ) Rv. 174788 - 01). 
In forza di quanto sopra, possiamo affermare che sussiste il delitto di rapina anche nell'ipotesi in cui l'autore distrugga la cosa subito dopo esserne impossessata. 
D'altra parte, se l'impossessamento consiste nell'assumere rispetto alla cosa sottratta i poteri corrispondenti al diritto di proprietà, è scontato evidenziare che spetta solo al proprietario, nell'ambito delle sue facoltà di disposizione del bene, il potere di distruggete la cosa. 
Dunque, distruggere il bene sottratto rappresenta di per sé un atto di impossessamento.

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6. La rapina impropria

L'art. 628 cp prevede due diverse forme di rapina, tradizionalmente dette "propria" ed "impropria".
La differenza tra le due figure di rapina si fonda sul diverso ordine in cui si realizzano gli elementi costitutivi del reato: nella rapina propria (articolo 628, 1 comma c.p.) la violenza o minaccia sono indirizzate a realizzare la sottrazione e l'impossessamento della cosa; nella rapina impropria (articolo 628, 2 comma) le condotte in parola sono funzionali ad assicurarsi il possesso della cosa medesima ovvero l'impunità.
In particolare la fattispecie di rapina c.d. impropria punisce chiunque adopera violenza o minaccia subito dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità (art. 628, 2 comma).

Evidente come il reato di rapina impropria si componga degli stessi elementi della rapina propria, con la sola differenza che essi si estrinsecano in una cornice inversa, nel senso che la violenza o la minaccia, anziché essere precedente o concomitante al furto, lo segue.

Le due azioni, pur distinte, devono prospettarsi come una condotta unitaria diretta ad impedire al derubato di tornare in possesso della cosa sottratta, ovvero a procurare l'impunità.

La Suprema Corte ha statuito come debba rispondere di rapina impropria anche il ladro che ricorre alla violenza per fuggire dopo essere stato scoperto (Cass. sez. II, n. 4826/2011).
In tema di tentata rapina impropria, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, risulta integrata la fattispecie criminosa prevista dal secondo comma dell'art. 628 cp quando l'autore del reato, dopo aver commesso atti idonei ad impossessarsi della cosa altrui (atti che si sono arrestati per cause autonome dalla sua volontà), utilizzi nei confronti della vittima violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità.
Per ciò che concerne l’elemento psicologico, nel reato di rapina impropria si declina nel dolo specifico del profitto ingiusto e l'ulteriore dolo specifico della coscienza e volontà di usare la violenza o minaccia, al fine di procurare a sé e ad altri il possesso o di procurare a sé e ad altri l'impunità.

La giurisprudenza della Corte di cassazione ha rimarcato come nella rapina impropria lo scopo di procurarsi l'impunità ricorra ogniqualvolta la violenza o la minaccia sia commessa al fine di sottrarsi a tutte le conseguenze processuali e penali del commesso delitto (Cass. II n. 5833/1986; Cass. VI n. 12962/1986).

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7. La configurabilità del tentativo di rapina impropria

Secondo un indirizzo prevalente della Corte di Cassazione, avallato dall'intervento delle Sezioni Unite (Cass. pen., Sez. Unite, 19/04/2012, n. 34952, rv. 253153), il tentativo del reato di rapina impropria risulta integrato dal condotta del soggetto che, dopo aver compiuto atti idonei a consentirgli di impossessarsi della cosa altrui, non realizzatisi per cause autonome ed indipendenti della sua volontà, utilizzi violenza o minaccia nei confronti della vittima per assicurarsi l'impunità 

Il reato di rapina impropria è, quindi, consumato quando l'avente diritto ha perduto il proprio controllo sulla cosa, non è più in grado di recuperare la stessa autonomamente e l'agente, immediatamente dopo la sottrazione, adopera la violenza o la minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso del bene sottratto o per procurare, a sé o ad altri l'impunità; è, invece, tentato quando l'avente diritto mantiene costantemente il controllo sulla "res" in modo da essere in grado di riprenderla autonomamente con sé e l'agente, immediatamente dopo aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a realizzare la sottrazione, adopera violenza o minaccia per procurare a sé o ad altri l'impunità (Cass. pen., Sez. II, 16/10/2014, n. 46412).
Le pronunce citate pongono in chiaro un'importante differenza - quanto alla consumazione del reato - tra la fattispecie del reato rapina propria (art. 628 c.p., comma 1) e quello di rapina impropria (art. 628 c.p., comma 2): la rapina propria si consuma (come il furto) solo quando si sono verificati sia la sottrazione della cosa mobile altrui sia l'impossessamento della stessa; la rapina impropria, invece, si consuma con la sola sottrazione della cosa, senza che occorra che si sia verificato anche l'impossessamento.

Sul punto, si rinvia a Cassazione penale, sez. II, 22/02/2017, n. 11135 che ha ricordato che il comma 2 dell'art 628 cp opera riferimento solo ed esclusivamente alla sottrazione e non anche all'impossessamento.

Ed invero, ad avviso della Suprema Corte, il reato di rapina impropria risulta integrato anche se il soggetto attivo del reato utilizzi violenza dopo la mera apprensione del bene, senza il conseguimento, sia pure per un breve lasso di tempo, della disponibilità autonoma dello stesso.

Il legislatore, infatti, non richiede che sussista un vero e proprio impossessamento del bene da parte dell'autore del reato, ritenendo condizione sufficiente ai fini della consumazione la sola sottrazione, lasciando spazio per il tentativo ai meri atti idonei diretti in modo non equivoco alla sottrazione del bene.


Sul tema, si è recentemente espressa la Sesta Sezione del Tribunale di Napoli, con sentenza n. 8807/21 (ud. 19/10/2021, dep. 20/10/2021) della quale si riporta uno stralcio della motivazione.

"Il delitto di cui all'art. 628 C.p. richiede, per la sua configurabilità, l'impossessamento della cosa altrui mediante violenza o minaccia esercitate sulla persona fisica al fine di procurarsi un profitto ingiusto, laddove la minaccia può consistere in qualunque comportamento potenzialmente idoneo ad incutere timore e turbare la libertà psichica di autodeterminazione del soggetto.

Quanto alla violenza, essa ha un carattere cronologicamente anteriore nella rapina propria essendo diretta all'appropriazione che, a sua volta, assume una valenza consumativa del reato, mentre, nel caso della rapina impropria, la violenza o minaccia hanno un carattere cronologicamente successivo all'appropriazione sicché sono proprio la violenza o la minaccia ad assumere la valenza consumativa del reato (cfr. Cass. Sez. 2 n. 6479 del 2011).

Questo delitto, sia nella forma propria che in quella impropria, costituisce un tipico delitto di evento, suscettibile come tale di arrestarsi allo stadio del tentativo, qualora la sottrazione non si verifichi.

Nella giurisprudenza di legittimità (vds. Cass. pen. sez. 2 sentenza n. 15584 del 12/02/2021 dep. 26/04/2021 Rv. 281117 - 01) è stato chiarito che, ai fini della consumazione del delitto di rapina impropria, non è necessario che l'agente abbia conseguito il possesso della cosa mobile altrui, essendo sufficiente che ne abbia semplicemente compiuto la sottrazione, rispetto alla cui sussistenza non assume rilievo in senso contrario il controllo del personale di vigilanza, siccome idoneo ad eventualmente impedire soltanto la successiva acquisizione di un'autonoma disponibilità della cosa stessa.

Nondimeno, è configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l'agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità (Cass. pen. Sezioni Unite sentenza n. 34952 del 19/04/2012 dep. 12/09/2012 Rv. 253153 - 01 Imputato: Re.).

Il delitto di rapina impropria è consumato quando l'avente diritto ha perduto il proprio controllo sulla cosa, e non è più in grado di recuperare la stessa autonomamente e l'agente, immediatamente dopo la sottrazione, adopera la violenza o la minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso del bene sottratto o per procurare, a sé o ad altri l'impunità; è, invece, tentato quando l'avente diritto mantiene costantemente il controllo sulla "res" in modo da essere in grado di riprenderla autonomamente con sé e l'agente, immediatamente dopo aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a realizzare la sottrazione, adopera violenza o minaccia per procurare a sé o ad altri l'impunità (così Cass. pen. sez. 2 sentenza n. 46412 del 16/10/2014 dep. 11/11/2014 Rp. 261021-01 Imputato: Ru.).

Nondimeno, per delineare il distinguo tra il delitto di rapina e il delitto di furto con strappo, la Corte di legittimità ha chiarito che la fattispecie tipica della rapina si configura allorquando la condotta violenta sia stata esercitata per vincere la resistenza della persona offesa, anche ove la "res" sia particolarmente aderente al corpo del possessore e la violenza si estenda necessariamente alla persona, dovendo il soggetto attivo superarne la resistenza e non solo la forza di coesione inerente alla normale relazione fisica tra possessore e cosa sottratta, giacché in tal caso è la violenza stessa - e non lo strappo - a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione; si configura, invece, il delitto di furto con strappo quando la violenza sia immediatamente rivolta verso la cosa, seppur possa avere ricadute sulla persona che la detiene (vds. Cass. Sez. 2 sentenza n. 16899 del 21/02/2019 dep. 18/04/2019 Rv. 276558 - 01 Imputato: ME.)".

8. Qual è la pena prevista per la rapina?

Il reato di rapina ex art. 628 cp è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500.
La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 2.000 a euro 4.000:
1) se la violenza o minaccia è commessa con armi o da persona travisata, o da più persone riunite;
2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire.
3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-bis;
3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624-bis) o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
3-ter) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;
3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro;
3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne.

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9. Che differenza c'è tra rapina e furto con strappo?

L'elemento oggettivo del reato di furto con strappo consiste nell'impossessamento di una cosa mobile altrui, attuato mediante la sottrazione della medesima al possessore o al detentore.

Tale condotta inoltre postula, ai fini dell'integrazione dell'elemento materiale del cd. "furto con strappo", l'attuazione mediante lo strappo, per l'appunto, della res dalle mani o dalla persona della vittima.

L'impossessamento rappresenta l'aspetto positivo della condotta dell'elemento oggettivo del furto, in quanto consiste nel creare un proprio possesso su una cosa posseduta o detenuta, fino a quel momento, da altri, mentre, come vedremo in seguito, la sottrazione costituisce l'elemento negativo della condotta, in quanto diretto ad interrompere un precedente possesso su una cosa altrui che, secondo una consolidata interpretazione giurisprudenziale, non deve necessariamente avere un valore economico in sé, essendo sufficiente riferirsi alla normale destinazione d'uso della cosa ed al profitto che ne ricava chi l'ha sottratta.
La sottrazione, invece; si verifica con l'uscita del bene dalla signoria di fatto del soggetto passivo, occorrendo, in altri termini, l'eliminazione dell'altrui possesso: il c.d. spossessamento.

Quanto all'interpretazione del concetto di detenzione, il legislatore si riferisce alla disponibilità materiale ovvero ad un autonomo potere materiale sulla cosa, in forza del quale un soggetto si trovi nella possibilità immediata ed attuale di signoreggiarla fisicamente.
Nell'ipotesi di cui all'articolo 624 bis, comma 2, c.p., inoltre, viene in rilievo una maggiore pericolosità dell'agente, pronto ad esercitare la violenza necessaria a superare la resistenza opposta dal mezzo che unisce la cosa alla persona.

Il reato in esame - secondo la giurisprudenza - ricorre nell'ipotesi in cui "la violenza esercitata dall'agente sia immediatamente rivolta contro la cosa e solo indirettamente contro la persona" (Cass. Pen., II, 23.11.2010 n. 41464); ricorrendo nel caso di violenza rivolta direttamente contro la persona il più grave reato di rapina ex art. 628 cp.

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