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Truffa assicurativa: il reato previsto dall'art. 642 del codice penale

REATI CONTRO IL PATRIMONIO

Le ultime sentenze

Truffa assicurativa: la competenza territoriale si determina nel luogo della sede legale di compagnia assicuratrice
Truffa assicurativa: sulla legittimazione a proporre querela nel reato di frode in assicurazione
Truffa assicurativa: in caso di falsa denuncia di sinistro si consuma con la ricezione della richiesta di risarcimento del danno
Truffa assicurativa: sul termine per presentare querela
Truffa assicurativa: annullata sentenza emessa a seguito di citazione diretta a giudizio
Truffa assicurativa: la falsificazione della documentazione relativa alla stipulazione del contratto di assicurazione può essere integrata anche da falsità ideologica
Truffa assicurativa: la riqualificazione in truffa semplice non viola il principio di correlazione tra l'imputazione e la sentenza
Truffa assicurativa: non integra reato proprio attribuibile al solo contraente del rapporto assicurativo
Truffa assicurativa: sul concorso di persone
Truffa assicurativa: sussiste in caso di falsa denuncia di furto di un mezzo in leasing, anche in assenza di indennizzo
Truffa assicurativa: sulla natura del danno cagionato alla compagnia assicurativa
Truffa assicurativa: la competenza territoriale si determina nel luogo in cui ha sede legale la compagnia assicuratrice
Truffa assicurativa: sul termine per la presentazione della querela
Truffa assicurativa: sulla operatività del ne bis in idem processuale
Truffa assicurativa: sulla configurabilità del reato di associazione per delinquere
Truffa assicurativa: vi è danno per la compagnia anche se il soggetto agente non abbia ottenuto l'indebito indennizzo
Truffa assicurativa: sussiste in caso di integrale falsificazione della polizza e del contrassegno assicurativo
Truffa assicurativa: la competenza territoriale si determina nel luogo in cui ha sede la compagnia assicurativa
Truffa assicurativa: non assorbe il reato di danneggiamento a seguito di incendio
Truffa assicurativa: qual è lo scopo del reato previsto dall'art. 642 c.p.?
Truffa assicurativa: oggetto del reato deve essere una cosa di proprietà dell'imputato
Truffa assicurativa: la nozione di “sinistro” si riferisce a qualsiasi evento pregiudizievole subito dal fruitore del contratto assicurativo
Truffa assicurativa: configurabile il concorso di reati nel caso di fraudolenta distruzione della cosa propria e di fraudolenta esagerazione del danno
Truffa assicurativa: può proporre querela per il reato di sinistro non accaduto sia la compagnia assicuratrice che gestisce il sinistro che quella debitrice
Truffa assicurativa: non richiede il conseguimento effettivo di un vantaggio ma soltanto che la condotta fraudolenta sia diretta ad ottenerlo
Truffa assicurativa: sussiste nel caso di mancata comunicazione alla società assicuratrice del ritrovamento dell'autovettura rubata
Truffa assicurativa: il reato si caratterizza per la consumazione anticipata e non richiede il conseguimento di un effettivo indebito vantaggio
Truffa assicurativa: il danno patrimoniale è rappresentato dallo spreco di risorse impiegate dalla compagnia assicurativa per smascherare la frode
Truffa assicurativa: il reato non ha natura plurioffensiva
Truffa assicurativa: non ha efficacia scriminante il consenso eventualmente prestato dalla vittima alle lesioni che le siano state inferte
Truffa assicurativa: sulla utilizzabilità delle dichiarazioni dell'indagato rese all'investigatore privato dell'assicurazione
Truffa assicurativa: sussiste nel caso di mancata comunicazione alla società assicuratrice del ritrovamento dell'autovettura rubata
Truffa assicurativa: in tema di falsa denuncia all'assicurazione
Truffa assicurativa: non è necessario il conseguimento effettivo dell'indennizzo
Truffa assicurativa: non è necessario il conseguimento di un vantaggio effettivo
Truffa assicurativa: la procura speciale rilasciata dal legale rappresentante della compagnia assicurativa non deve contenere l'elenco dei singoli reati
Truffa assicurativa: vi è danno per la compagnia anche se il soggetto agente non abbia ottenuto l'indebito indennizzo
Truffa assicurativa: non costituisce un reato proprio attribuibile solo al contraente del rapporto assicurativo
Truffa assicurativa: è un'ipotesi speciale di truffa e non integra un reato proprio attribuibile solo all'assicurato
Truffa assicurativa: sussiste in caso di presentazione di una richiesta di risarcimento danni con denuncia di sinistro stradale e dati medici falsi
Truffa assicurativa: legittimata a proporre querela è solo la compagnia che gestisce e liquida il sinistro
Truffa assicurativa: è un'ipotesi speciale di truffa e non integra un reato proprio attribuibile solo all'assicurato
Truffa assicurativa: sulla procedibilità a querela di parte
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Truffa assicurativa - Tribunale di Trieste - Condanna per sinistri mai avvenuti
Truffa assicurativa: il termine di prescrizione è pari a sei anni
Truffa assicurativa: il reato costituisce un'ipotesi speciale di truffa
Truffa assicurativa: non è necessario il conseguimento effettivo dell'indennizzo
Truffa assicurativa: costituisce il danno lo spreco di risorse umane e materiali per istruire la pratica risarcitoria

Il testo dell'articolo 642 c.p.

Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona

Chiunque, al fine di conseguire per se' o per altri l'indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprieta', falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a se stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. Se il colpevole consegue l'intento la pena e' aumentata. Si procede a querela di parte.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se il fatto e' commesso all'estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua attivita' nel territorio dello Stato. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.

Scheda del reato

Pena: la pena prevista per il reato di truffa assicurativa è la reclusione da uno a cinque anni.

Procedibilità: il reato di truffa assicurativa è procedibile a querela, d'ufficio nel caso descritto dal primo comma.

Prescrizione: il reato di truffa assicurativa si prescrive in sei anni (sette anni e mezzo in caso di atto interruttivo).

Arresto: per il reato di truffa assicurativa l'arresto è facoltativo

Fermo: per il reato di truffa assicurativa il fermo è consentito.

Competenza per materia: per il reato di truffa assicurativa la competenza appartiene al tribunale in composizione monocratica.

Udienza preliminare: per il reato di truffa assicurativa non è prevista l'udienza preliminare.

Custodia cautelare: per il reato di truffa assicurativa la custodia cautelare è consentita.

Analisi del reato

1. Elemento oggettivo del reato di truffa assicurativa

Il reato di truffa assicurativa (o frode in assicurazione) previsto dall'art. 642 c.p. è strutturato come una norma penale mista e ciò in quanto prevede nei suoi commi primo e secondo cinque diverse fattispecie di reato:

  1.  il danneggiamento dei beni assicurati e la falsificazione o alterazione della polizza (nel comma primo);

  2. la mutilazione fraudolenta della propria persona, la denuncia di un sinistro non avvenuto e la falsificazione o alterazione della documentazione relativi al sinistro (nel comma secondo).

Secondo la giurispudenza di legittimità, le cinque condotte illecite descritte nell'art. 642 c.p., laddove ricorrano gli estremi fattuali, possono concorrere fra loro (Cfr. Cass.sez. 2, Sentenza n. 1856 del 17/12/2013 Ud.dep. 17/01/2014 Rv. 258012).

Il termine "sinistro" utilizzato dal legislatore ricomprende qualsiasi evento pregiudizievole subito dal fruitore di un contratto di assicurazione che fa sorgere in capo a questi il diritto ad un risarcimento (cfr. Cassazione Penale n. 21818/2014).

Il reato in argomento è volto a tutelare esclusivamente il patrimonio delle compagnie assicurative da comportamenti contrari alla buona fede contrattuale e non la persona danneggiata dal reato.

Per tale ragione, possiamo affermare che il reato in argomento non ha natura plurioffensiva.

Ed infatti, la legittimazione a proporre querela appartiene solo alla compagnia che gestisce o liquida il sinistro e non anche la persona danneggiata dal reato, individuabile nel contraente per la Rca, che potrà agire eventualmente per il risarcimento del danno subito al proprio veicolo.

Il reato di truffa assicurativa costituisce una ipotesi criminosa speciale rispetto al reato di truffa previsto dall'art. 640 c.p. di cui contiene tutti gli elementi della condotta e, in più, come elemento specializzante, il fine di tutela del patrimonio dell'assicuratore (cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 2506 del 13/11/2003 - dep. 24/01/2004 - Rv. 227890).

Il reato di cui all'art. 642 c.p. viene definito "a consumazione anticipata" nel senso che esso è già perfetto, e si consuma, fin dal momento in cui si pone in essere la distruzione della cosa con il fine specifico di ottenere  "l'indennizzo" dalla compagnia di assicurazione.

La realizzazione del fine costituisce, infatti, una circostanza aggravante e non già un elemento costitutivo di una autonoma figura criminosa.

Diversamente opinando, infatti, si sposterebbe il momento consumativo ad una data successiva ed indipendente dalla volontà dell'autore del fatto e, per di più, si farebbe dipendere la consumazione del reato da un fatto incerto ed eventuale del terzo (liquidazione del danno da parte della compagnia di assicurazione).

2. Elemento soggettivo del reato di truffa assicurativa

L'elemento soggettivo del reato di truffa assicurativa è costituito dal dolo specifico: occorre, dunque, la coscienza e la volontà di conseguire un ingiusto profitto o vantaggio, rappresentato dall'indennizzo da parte della compagnia assicurativa.

In altri termini, si richiede che l'agente agisca non solo con coscienza e volontà della condotta e con rappresentazione dell'evento ma con "il fine" specifico di conseguire il prezzo di un'assicurazione.

Ciò posto, si rappresenta che l'indennizzo dell'assicurazione non deve essere effettivamente conseguito dall'agente, essendo sufficiente per l'inquadramento della condotta nella fattispecie prevista dall'art. 642 c.p. che questi ponga in essere una delle azioni descritte dalla norma al fine specifico di ottenere un "vantaggio" - non necessariamente coincidente con l'indennizzo - che discenda direttamente dal contratto di assicurazione.

Fonti:

Tribunale Napoli sez. VI, 24/03/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 24/03/2021), n.2727

Cassazione penale sez. II, 21/01/2016, (ud. 21/01/2016, dep. 29/02/2016), n.8105

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